Pubblicata in G.U. n. 120 del 24.2.2019 la l. 20 maggio 2019, n. 41 recante conversione con modifiche del d.l. 25 marzo 2019, n. 22 in materia di misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea.
Si pubblica la sentenza della Divisional Court la quale ha deciso sul ricorso giurisdizionale articolo 50 del Trattato Europeo.
Il giudizio ha assunto la denomina di Gina Miller & Dos Santos contro il Segretario di Stato per l'Unione Europea.
La Divisional Court ha deciso che il Governo è competente ad usare le sue prerogative di dare avviso di intenzione di ritirarsi dal Trattato dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, perché questa è una questione di competenza del Parlamento britannico. Infatti, la costituzione del Regno Unito non ammette che l'esecutivo possa modificare il diritto interno rimuovendo dei diritti fondamentali riconosciuti dal Trattato attraverso l'esercizio atti di poteri prerogativa governativa, che invece spettano soltanto al Parlamento britannico. Il governo ha prennunciato che farà appello contro la sentenza della Divisional Court alla Corte Suprema, che ha deciso che la competenza spetta al Parlamento britannico. Dopodiché la Camera dei Lords con 494 voti a favore e 122 contrari ha approvato, il 13 marzo 2017, "Withdrawal Bill" che aveva ricevuto il primo via libera il precedente 8 febbraio senza modifiche, da parte della Camera dei Comuni. Infine, il 29 marzo 2017, il premier del Regno Unito, sig.ra Theresa May ha consegnato al Presidente del Consiglio Europeo, sig. Donald Tusk la lettera per l'avvio del procedimento di recesso dall'Unione Europea ai sensi dell'art. 50 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.Ecco cosa stabilisce l'art. 50 precitato "1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione. 2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo. 3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano. Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo 49".Riportiamo, inoltre, le norme del TFUE citate dall'art. 50:- art. 218, paragrafo 3 "La Commissione, o l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza quando l'accordo previsto riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell'accordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell'Unione";- art. 238, paragrafo 3 "A decorrere dal 1o novembre 2014 e fatte salve le disposizioni stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie, nei casi in cui, a norma dei trattati, non tutti i membri del Consiglio partecipano alla votazione, per maggioranza qualificata si intende quanto segue: a) per maggioranza qualificata si intende almeno il 55 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati. La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35 % della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta. b) In deroga alla lettera a), quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72 % dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65 % della popolazione di tali Stati".