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Con il d.m. Giustizia 13 gennaio 2021 recante "Deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in G.U. n. 16 del 21.1.2021 viene stabilito che "Negli uffici delle Procure della Repubblica presso i Tribunali il deposito da parte dei difensori dell'istanza di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 del codice procedura penale, della denuncia di cui all'art. 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'art. 107 del codice di procedura penale avviene esclusivamente mediante deposito telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, tramite il portale del processo penale telematico e con le modalita' individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia"   Il d.l. 8 marzo 2020, n. 11 recante “Misure  straordinarie  ed   urgenti   per   contrastare   l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere  gli  effetti  negativi  sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria”, pubblicato in G.U. n. 60 dell’8.3.2020, non è  stato convertito in legge. Ne è stata data notizia con comunicato del Ministero della Giustizia in G.U. n. 112 del 2.5.2020, nel quale si precisa che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 110 del 29 aprile 2020, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Si ricordano le principali disposizioni che il decreto legge non convertito aveva introdotto:   A) procedimenti civili, penali, tributari, militari e giustizia contabile: - dal 9 marzo 2020 al 22 marzo 2020 sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi  atto e ove il decorso  abbia  inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo; - dall’8 marzo 2020 fino al 22 marzo 2020 le  udienze  presso  tutti  gli  uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data  successiva  al  22  marzo 2020 (e fatte salve le fattispecie di cui al punto successivo dopo il 31 maggio 2020); - fanno eccezione tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo  caso,  la  dichiarazione  di urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile  e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice  istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile; - per le misure che possono essere adottate con riguardo precipuamente alla giustizia contabile si rinvia all’art. 4.   B) misure per contrastare la diffusione del coronavirus I  capi  degli  uffici  giudiziari,  sentiti  l'autorita' sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il  Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati,  adottano  le misure organizzative, anche relative alla  trattazione  degli  affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto  delle  indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le  Regioni,  dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della  giustizia e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del  Presidente del  Consiglio  dei  ministri  8  marzo  2020,  al  fine  di  evitare assembramenti  all'interno  dell'ufficio   giudiziario   e   contatti ravvicinati tra le  persone.  Per  gli  uffici  diversi  dalla  Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale  presso  la  Corte  di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente  della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti. Conseguentemente i  capi  degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:     a)  la  limitazione  dell'accesso  del   pubblico   agli   uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle  persone  che  debbono svolgervi attivita' urgenti;     b)  la  limitazione,   sentito   il   dirigente   amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche  in  deroga  a quanto disposto dall'articolo 162 della legge  23  ottobre  1960,  n. 1196, ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non  erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;     c)  la   regolamentazione   dell'accesso   ai   servizi, previa prenotazione, anche  tramite  mezzi  di  comunicazione  telefonica  o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia  scaglionata per  orari  fissi,  nonche'  l'adozione  di  ogni   misura   ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;     d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione  e  la trattazione delle udienze;     e) la celebrazione a porte chiuse, ai  sensi  dell'articolo  472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le  udienze  penali pubbliche o di singole udienze e,  ai  sensi  dell'articolo  128  del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;     f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili  che  non richiedono la presenza di soggetti  diversi  dai  difensori  e  dalle parti mediante collegamenti da  remoto  individuati  e  regolati  con provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e automatizzati  del  Ministero   della   giustizia.  Lo  svolgimento dell'udienza deve in  ogni  caso  avvenire  con  modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva  partecipazione  delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle  parti  ed  al  pubblico  ministero,  se  e'  prevista  la  sua partecipazione, giorno, ora e modalita' di collegamento.  All'udienza il giudice da' atto a verbale delle  modalita'  con  cui  si  accerta dell'identita' dei soggetti partecipanti e, ove  trattasi  di  parti, della loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e'  dato atto nel processo verbale;     g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020  nei  procedimenti  civili  e  penali,  con  le  seguenti eccezioni:       1) udienze nelle  cause  di  competenza  del  tribunale  per  i minorenni relative alle dichiarazioni  di  adottabilita',  ai  minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla  famiglia  ed alle  situazioni  di  grave  pregiudizio;  nelle  cause  relative  ad alimenti o  ad  obbligazioni  alimentari  derivanti  da  rapporti  di famiglia,  di  parentela,  di  matrimonio   o   di   affinita';   nei procedimenti  cautelari  aventi  ad  oggetto  la  tutela  di  diritti fondamentali  della  persona;  nei  procedimenti  per  l'adozione  di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione  di  sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilita' incompatibile  anche  con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame  diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di eta' e salute; nei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978,  n. 833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della  legge  22  maggio 1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro  gli  abusi   familiari;   nei   procedimenti   di   convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; nei  procedimenti  di  cui  all'articolo 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in  tutti i procedimenti la  cui  ritardata  trattazione  puo'  produrre  grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo  caso,  la  dichiarazione  di urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile  e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice  istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;       2) udienze di convalida dell'arresto o del fermo,  udienze  dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono  i  termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale,  udienze  nei procedimenti in cui  sono  state  richieste  o  applicate  misure  di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti  o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresi' le seguenti:         a) udienze nei procedimenti a  carico  di  persone  detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative,  ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;         b) udienze nei  procedimenti  in  cui  sono  state  applicate misure cautelari o di sicurezza;         c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di  misure  di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;         d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;       3)  udienze  nei  procedimenti  che  presentano  carattere   di urgenza, per la necessita' di assumere prove indifferibili, nei  casi di  cui  all'articolo  392  del  codice  di  procedura   penale.   La dichiarazione di urgenza e' fatta dal giudice o  dal  presidente  del collegio, su richiesta di parte, con  provvedimento  motivato  e  non impugnabile.     h) lo svolgimento delle udienze  civili  che  non  richiedono  la presenza di soggetti diversi dai difensori delle  parti  mediante  lo scambio e il deposito in telematico di  note  scritte  contenenti  le sole istanze e conclusioni, e la successiva  adozione  fuori  udienza del provvedimento del giudice.       Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui sopra che precludano la presentazione della domanda giudiziale  e'  sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attivita' precluse dai provvedimenti medesimi.   Fino al 31 maggio 2020 negli uffici che hanno la disponibilita' del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179, convertito dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  sono  depositati esclusivamente con le modalita' previste dal  comma  1  del  medesimo articolo.   C) Giustizia amministrativa Viene applicato il periodo di sospensione feriale dall’8 marzo 2020 al 22 marzo 2020. Pertanto, le udienze pubbliche e camerali dei  procedimenti  pendenti  presso  gli uffici della giustizia amministrativa sono rinviate d'ufficio a  data successiva al 22 marzo 2020. I  procedimenti  cautelari,  promossi  o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi, su richiesta anche di una sola delle parti, con il  rito  di  cui  all'articolo  56  del medesimo codice del processo amministrativo e la relativa trattazione collegiale e' fissata in data immediatamente successiva al  22  marzo 2020. Fino al 31 maggio 2020, inoltre, i  presidenti titolari delle sezioni del Consiglio  di  Stato,  il  presidente  del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione  siciliana  e  i presidenti dei tribunali amministrativi regionali  e  delle  relative sezioni  staccate,  sentiti  l'autorita'  sanitaria  regionale  e  il Consiglio  dell'Ordine  degli  Avvocati  della  citta'  ove  ha  sede l'Ufficio, adottano, in coerenza con  le  eventuali  disposizioni  di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio  di  Stato  o  dal Segretariato generale della giustizia amministrativa  per  quanto  di rispettiva competenza, le misure organizzative, anche incidenti sulla trattazione degli affari  giudiziari  e  consultivi,  necessarie  per consentire il rispetto delle indicazioni  igienico-sanitarie  fornite dal Ministero della salute, anche  d'intesa  con  le  Regioni,  e  le prescrizioni di cui all'allegato 1  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e  contatti  ravvicinati  tra  le persone. Possono conseguentemente adottare le seguenti misure:     a) la limitazione dell'accesso agli  uffici  giudiziari  ai  soli soggetti che debbono svolgervi attivita' urgenti;     b) la limitazione  dell'orario  di  apertura  al  pubblico  degli uffici o, in ultima istanza e solo per  i  servizi  che  non  erogano servizi  urgenti,  la  sospensione  dell'attivita'  di  apertura   al pubblico;     c) la predisposizione di servizi di prenotazione per l'accesso ai servizi,  anche  tramite  mezzi   di   comunicazione   telefonica   o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia  scaglionata per orari fissi, e adottando  ogni  misura  ritenuta  necessaria  per evitare forme di assembramento;     d) l'adozione di linee guida vincolanti per la  fissazione  e  la trattazione delle udienze, coerenti  con  le  eventuali  disposizioni dettate dal presidente del Consiglio di Stato;     e) il rinvio delle udienze a data successiva al 31  maggio  2020, assicurando in ogni caso la trattazione delle cause rinviate entro la data  del  31  dicembre  2020  in   aggiunta   all'ordinario   carico programmato delle udienze fissate e da fissare entro tale data, fatta eccezione per le udienze e camere di consiglio cautelari, elettorali, e per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione  potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; in tal caso, la  dichiarazione di urgenza e' fatta dai presidenti di cui al comma 2 con decreto  non impugnabile.   Sempre fino al 31 maggio 2020 tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione  sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti  abbia  chiesto  la discussione in udienza camerale o in udienza  pubblica  con  apposita istanza da notificare alle altre parti  costituite  e  da  depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione; anche nei casi in cui non  sia  stata  richiesta  la  discussione,  i difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia stata chiesta la discussione, i presidenti, possono, comunque in ragione motivata della situazione concreta di emergenza sanitaria e in deroga a quanto previsto dal codice del processo amministrativo  di  cui  al  decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, consentire  lo  svolgimento  delle udienze pubbliche e  camerali  che  non  richiedono  la  presenza  di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante  collegamenti  da remoto con modalita' idonee  a  salvaguardare  il  contraddittorio  e l'effettiva   partecipazione   dei   difensori    alla    trattazione dell'udienza,  assicurando  in  ogni   caso   la   sicurezza   e   la funzionalita' del sistema informatico della giustizia  amministrativa e  dei  relativi  apparati  e  comunque  nei  limiti  delle   risorse attualmente assegnate ai singoli uffici.   Fino al 31 maggio 2020 le udienze  pubbliche  sono  celebrate  a porte chiuse.   I provvedimenti presidenziali: - che determinino  la decadenza delle parti da facolta' processuali implicano la rimessione in termini delle parti stesse. - l'adozione dei provvedimenti presidenziali che impediscano l'esercizio  di  diritti  costituiscono  causa  di  sospensione   della prescrizione e della decadenza.   La copia cartacea degli atti depositati telematicamente potrà essere inviata anche via posta, fermo restando che anche tale obbligo è sospeso fino al 31 maggio 2020.

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