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E' stata pubblicata in G.U. n. 254 del 30.10.2017 la l. 19 ottobre 2017, n. 155 recante "Delega al Governo per la riforma  delle  discipline  della  crisi  di impresa e dell'insolvenza". Il Governo ha ora 12 mesi di tempo per adottare il decreto legislativo di riforma di tutte le procedure concorsuali e paraconcorsuali. Assai numerose risultano essere le novità. Solo per citare alcune delle principali: - adozione di un unico modello processuale per l'accertamento dello stato  di  crisi  o  di  insolvenza  del  debitore; - assoggettamento al procedimento di accertamento  dello  stato  di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore,  sia  esso  persona fisica o giuridica, ente collettivo,  consumatore,  professionista  o imprenditore   esercente   un'attivita'   commerciale,   agricola   o  artigianale, con esclusione dei  soli  enti  pubblici; - priorita' di trattazione alle proposte che comportino il superamento della  crisi  assicurando la continuita' aziendale,  anche  tramite  un  diverso  imprenditore, purche' funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori; - notificazione nei confronti del debitore, che sia un professionista o un imprenditore, degli atti  delle procedure concorsuali  e,  in  particolare, dell'atto che da' inizio al procedimento  di  accertamento  dello  stato  di  crisi  abbia  luogo obbligatoriamente all'indirizzo del servizio elettronico di  recapito certificato  qualificato  o  di  posta  elettronica  certificata; - introduzione di previsione specifiche per i gruppi di imprese; - introduzione di procedure di allerta e  di  composizione assistita della crisi, di  natura  non  giudiziale  e  confidenziale, finalizzate a incentivare l'emersione anticipata  della  crisi  e  ad  agevolare lo svolgimento di  trattative  tra  debitore  e  creditori; - incentivazione degli accordi  di  ristrutturazione  dei  debiti conestensione deòla procedura di  cui  all'art.  182-septies l.fall. all'accordo di ristrutturazione non  liquidatorio  o  alla  convenzione  di  moratoria  conclusi  con creditori,  anche  diversi  da  banche  e  intermediari   finanziari, rappresentanti almeno il 75%  dei  crediti  di  una  o  piu'  categorie giuridicamente ed economicamente omogenee nonché eliminazione  o riduzione del limite del 60% dei  crediti previsto nell'art. 182-bis l. fall., ove il debitore non proponga  la  moratoria  del  pagamento  dei creditori estranei,  di  cui  al  primo  comma  del  citato  articolo 182-bis, ne' richieda le misure protettive previste dal  sesto  comma del medesimo articolo; - revisione della procedura di concordato preventivo e della procedura della liquidazione giudiziale, termine che andrà sostituire integralmente quello di fallimento; - revisione dell'istituto giuridico esdebitazione e del sovraindebitamento; - revisione dei privilegi e delle garanzie.

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