E’ stata pubblica in G.U. n. 12 del 17.1.2022 la l. 23 dicembre 2021, n. 238 recante “Disposizioniperl'adempimentodegliobblighiderivanti dall'appartenenza dell'Italiaall'Unioneeuropea-Leggeeuropea 2019-2020”. Ecco le principali novità
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO E QUALIFICHE PROFESSIONALI (artt. 1, 3 e 5)
INTRODUZIONI DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE IN ITALIA DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO (art. 2)
ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE (art. 4)
L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile con l'esercizio di attivita' imprenditoriale di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attivita' di mediazione ovvero con la qualita' di dipendente di tale imprenditore, nonche' con l'attivita' svolta in qualita' di dipendente di ente pubblico o di dipendente o collaboratore di imprese esercenti i servizi finanziari di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attivita' di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi
MODIFICHE AL D.LGS. N. 50/2016 (art. 10) (in grassetto il testo aggiunto)
Tali disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi.
Servizi di architettura ed ingegneria
L’art. 31, comma 8 è così modificato “Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”.
Tra i soggetti abilitati a fornire servizi di architettura ed ingegneria viene introdotta all’art. 46 la lett. “d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati”.
Conseguentemente il comma 2 del citato art. 46 viene così integrato “2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”.
Requisiti di carattere generale
L’art. 80, comma 1, alinea viene così modificato “Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati”. Analoga soppressione è stata effettuata ai commi 5 e 7.
Mentre il comma 4 viene così integrato “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”.
Ai fini della partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera d-bis), del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal comma 1, lettera b), numero 1.2), del presente articolo, alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento all'obbligo di nomina di un direttore tecnico, alla verifica del contenuto dell'oggetto sociale, agli obblighi di regolarita' contributiva, di comunicazione e di iscrizione al casellario dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC), nonche' all'obbligo di assicurazione per lo svolgimento delle prestazioni professionali.
Subappalto
L’art. 105, comma 4 viene così modificato:
“4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:
a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80;
c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80”
Il comma 6 del precitato art. 105 viene abrogato “6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80”.
In materia di concessioni è stato soppressa anche il seguente periodo del comma 2 dell’art. 174 “In sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei seguenti casi:
a) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione;
b) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni”.
Invece il comma 3 è così sostituito “L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un’apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80”.
Il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e' abrogato.
Clausole contrattuali
All’art. 113-bis su clausole di pagamento e penali sono introdotti i seguenti commi: “1-bis. Fermi restando i compiti del direttore dei lavori, l'esecutore puo' comunicare alla stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
1-ter. Ai sensi del comma 3 il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali e adotta lo stato di avanzamento dei lavori contestualmente all'esito positivo del suddetto accertamento ovvero contestualmente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis, salvo quanto previsto dal comma 1-quater.
1-quater. In caso di difformita' tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in contraddittorio con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui al comma 1-bis ovvero all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.
1-quinquies. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il quale, ai sensi del comma 1, secondo periodo, emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione, previa verifica della regolarita' contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori. Il RUP invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.
1-sexies. L'esecutore puo' emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non e' subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
1-septies. Ogni certificato di pagamento emesso dal RUP e' annotato nel registro di contabilita'”.
MATERIA AD USO DUALE (art. 12)
Al d.lgs. n. 221/2017 le competenze del MISE sono sostituite dal MAE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA SUGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI (art. 21)
INFRAZIONI DOGANALI DEI CONSUMATORI (art. 22)
E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che, all'interno degli spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprieta' industriale e di diritto d'autore, a condizione che i beni introdotti siano pari o inferiori a venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili e che l'introduzione dei beni non risulti connessa a un'attivita' commerciale.
L'onere economico della custodia e della distruzione delle merci e' posto a carico dell'acquirente finale o, ove questi non provveda, del vettore e la distruzione deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla confisca.
La sanzione amministrativa e' irrogata dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il luogo dove e' stato accertato il fatto. La sanzione e' applicata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Disposizioni in materia di agenti in attivita' finanziaria e mediatori creditizi (art. 23)
Gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi possono svolgere le attivita' alle quali sono abilitati, relative ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, in un altro Stato membro dell'Unione europea, anche senza stabilirvi succursali, previa comunicazione all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies TUB
STRUTTURA SANITARIE DI CURA (art. 30)
Le strutture sanitarie private di cura si dotano di un direttore sanitario che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale competente per il luogo in cui ha sede la struttura. A tale ordine territoriale compete l'esercizio del potere disciplinare nei confronti del direttore sanitario limitatamente alle funzioni connesse all'incarico
Pubblicata in G.U. n. 245 del 18.10.2019 la l. 4 ottobre 2019, n. 117 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018”. Ecco le principali novità:
a) delega generale al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
atti normativi dell'Unione europea (art. 2);
b) delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (art. 3);
c) delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (art. 5);
d) delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea con modifiche al codice del processo tributario (art. 8);
e) delega al governo in materia di riduzione delle emissioni di carbonio, di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettronche e di discariche (artt. 13-15)
f) deleghe al Governo in materia di imballaggi (art. 16);
g) delega al Governo per attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, che modifica la direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (art. 17);
h) delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (art- 21);
i) delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (art. 22);
l) delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (art. 23);
m) deleghe al Governo per alcune direttive in materia di gas naturale (artt. 24 e 25).
E’ stata pubblicata in G.U. n. n.109 del 11.5.2019 la l. 3 maggio 2019, n. 37 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018”. Ecco le principali novità:
a) viene ridefinito il cittadino comunitario legalmente stabilito ai sensi del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, statuendosi che è tale “un cittadino dell'Unione europea e' legalmente stabilito in uno Stato membro quando soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in detto Stato membro e non e' oggetto di alcun divieto, neppure temporaneo, all'esercizio di tale professione. E' possibile essere legalmente stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente”. Ulteriori modifiche sono apportate per quanto concerne l’esercizio di alcune professioni sanitarie (art. 1);
b) in materia di esercizio dell’attività di mediatore viene sostituito il comma 3 dell’art. 5 l. n. 39/1989, che così ora dispone “3. L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile con l'esercizio di attivita' imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attivita' di mediazione, nonche' con l'attivita' svolta in qualita' di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attivita' di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi” (art. 2);
c) vengono modificate alcune previsioni del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 in materia di rivendite di tabacchi. In particolare (in evidenza il testo aggiunto dall’art. 4 della novella):
- istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza, non inferiore a 200 metri, e produttivita' minima di popolazione, nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti;
- è venuto meno invece il meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttivita' minima rapportato alle variazioni annuali del prezzo medio al consumo dei tabacchi lavorati intervenute dall'anno 2001;
- il rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e l'applicazione, rispettivamente, del criterio della distanza nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttivita' minima per il rinnovo;
- viene tuttavia precisato che sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38;
d) l’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici viene ora così sostituito (art. 5)
“Art. 113-bis (Termini di pagamento. Clausole penali). - 1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.
2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita', e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento e' effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformita', salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entita' delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”.
Ricordiamo che il testo previgente, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 586, legge n. 205 del 2017 era, invece, il seguente:
1. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore.
2. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.
3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
e) sono introdotte modifiche al Codice del consumo (d.lgs. 206/2005 e ss.mm.ii.) volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalita', sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno (art. 7);
f) sono introdotte nuove disposizioni in materia doganale ed in particolare si stabilisce che “Qualora l'obbligazione avente ad oggetto i diritti doganali sorga a seguito di un comportamento penalmente perseguibile, il termine per la notifica dell'obbligazione doganale e' di sette anni” (artt. 11 e 12);
g) sono introdotte modifiche alla normativa in materia di diritto d’autore per consentire la riproduzioni di audiolibri (art. 15).
h) viene data attuazione aella direttiva (UE) 2017/1572 che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano (art. 16);
i) vengono introdotte disposizioni relative alla responsabilita' primaria e alla responsabilita' ultima in materia di combustibile esaurito o rifiuti radioattivi (art. 18);
l) sono abrogati i commi 149, 150 e 151 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in materia di estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi . Si riportano il testo delle disposizioni abrogate: “149. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2020 in materia di fonti rinnovabili, agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato al 1° gennaio 2016, o cessano entro il 31 dicembre 2018, di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' concesso il diritto di fruire, fino al 31 dicembre 2021 o per cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti, di un incentivo sull'energia prodotta, con le modalita' e alle condizioni di cui ai commi 150 e 151. 150. L'incentivo e' pari all'80 per cento di quello riconosciuto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, agli impianti di nuova costruzione di pari potenza, ed e' erogato dal Gestore dei servizi energetici, con le modalita' previste dal suddetto decreto, a partire dal giorno seguente alla data di cessazione del precedente incentivo, qualora questa sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1° gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo e' antecedente al 1° gennaio 2016. L'erogazione dell'incentivo e' subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto ai sensi del comma 151. 151. Entro il 31 dicembre 2018, i produttori interessati dalle disposizioni di cui ai commi 149 e 150 comunicano al Ministero dello sviluppo economico le autorizzazioni di legge possedute per l'esercizio dell'impianto, la perizia asseverata di un tecnico attestante il buono stato di uso e di produttivita' dell'impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonche' gli altri elementi necessari per la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto di cui agli stessi commi, ai fini della verifica di compatibilita' con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014” (art. 21).
Con la Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27.11.2017 è stata pubblicata la l. 20 novembre 2017, n. 167 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017”. Ecco le principali novità:
a) modifiche riguardanti la facoltà di stabilirsi in Italia da parte di un avvocato avente titolo professionale conseguito in altro Stato dell’Unione. Si prevede che, andandosi a modificarsi l’art. 9, comma 2 d.lgs. n. 96/2001 che l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo “puo' essere richiesta al Consiglio nazionale forense dall'avvocato stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o piu' degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attivita' professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” (art. 1);
b) si prevede ora nell’ambito della tutela del diritto d’autore che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei diritti, puo' ordinare in via cautelare ai prestatori di servizi della societa' dell'informazione di porre fine immediatamente alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi, qualora le violazioni medesime risultino manifeste sulla base di un sommario apprezzamento dei fatti e sussista la minaccia di un pregiudizio imminente, e irreparabile per i titolari dei diritti (art. 2);
c) vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina per l'accesso alle prestazioni del Fondo per 'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti di cui alla l. legge 7 luglio 2016, n. 122 (art. 6);
d) disposizioni in materia di rimborsi IVA (artt. 7 e 8);
e) modifiche al regime di non imponibilita' ai fini dell'IVA delle cessioni all'esportazione (art. 9);
f) estensione delle agevolazioni fiscali ai soggetti non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (art. 10);
g) per la repressione dei reati di terrorismo il termine di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico nonche' dei dati relativi alle chiamate senza risposta, di cui all'articolo 4-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, diviene ora pari a settantadue mesi (art. 24);
h) modifiche al Codice della privacy. In particolare si stabilisce, introducendo - tra l’altro- il comma 4-bis all’art. 4 del Codice delle riservatezza, che “il titolare puo' avvalersi, per il trattamento di dati, anche sensibili, di soggetti pubblici o privati che, in qualita' di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al comma 2. I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalita' perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalita' di trattamento; i predetti atti sono adottati in conformita' a schemi tipo predisposti dal Garante”. Viene anche introdotto l’art. 110-bis in materia di riutilizzo dei dati per finalita' di ricerca scientifica o per scopi statistici (art. 28)
Pubblicata sulla G.U. n. 259 del 6.11.2017 la l. 25 ottobre 2017, n. 163 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017". Ecco le princali novità:
a) modifica al regolamento sul marchio comunitario (art. 3);
b) delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (art. 9);
c) delega al Governo (da esercitare entro sei mesi) per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/C, secondo i seguenti principi e criteri direttivi (art. 13):
- abrogare espressamente le disposizioni del codice in materia di trattamento dei dati personali, incompatibili con le disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
- modificare il codice di trattamento dei dati personali limitatamente a quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni non direttamente applicabili contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
- coordinare le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali con le disposizioni recate dal regolamento (UE) 2016/679;
- prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito e per le finalità previsti dal regolamento (UE) 2016/679;
- adeguare, nell'ambito delle modifiche al codice il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 con previsione di sanzioni penali e amministrative
efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' della violazione delle disposizioni stesse;
d) attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici secondo i seguenti principi e criteri direttivi (art. 14):
- dare attuazione alle prescrizioni di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/2102 prendendo come riferimento i valori di cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato B al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005;
- ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102, emanare apposite linee guida nazionali volte a individuare i casi in cui un ente pubblico puo' ragionevolmente limitare l'accessibilita' di uno specifico contenuto. A tale scopo, per misure che impongono un onere sproporzionato si intendono misure che generano in capo a un ente pubblico un onere organizzativo o finanziario eccessivo, o mettono a rischio la sua capacita' di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per le persone con disabilita'. L'individuazione dell'onere sproporzionato e' fondata unicamente su motivazioni legittime; pertanto, la mancanza di elementi quali il carattere prioritario, il tempo o l'assenza di informazioni non puo' essere considerata un motivo legittimo;
e) attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti l'utilizzo e la divulgazione illeciti secondo i seguenti principi e criteri direttivi (art. 15):
- apportare al codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/943;
- prevedere misure sanzionatorie penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita del know-how e delle informazioni commerciali riservate, in modo da garantire l'efficace adempimento degli obblighi previsti dalla medesima direttiva;
- apportare tutte le abrogazioni, modificazioni e integrazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo e la complessiva razionalizzazione delladisciplina di settore.
Pubblicata sulla G.U. n. 158 del 8.7.2016 la l. 7 luglio 2016, n. 122 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016". Ecco le principali novità:
- l'autorita' che ha formato l'atto pubblico e' competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri dell'Unione europea (art. 8);
- permesso di soggiorno individuale per minori stranieri (art. 10);
- diritto all’indennizzo per le vittime del reato d’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603-bis c.p. (artt. 11-14);
- iscrizione nel Registro internazionale italiano di navi in regime di temporanea dismissione di bandiera comunitaria (art. 17);
- disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/UE e della direttiva (UE) 2015/121 concernenti il regime fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di Stati membri diversi (art. 26);
- attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (art. 28);
- sostituzione dell'art. 29, comma 3 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, il comma 3 con il seguente: «3. L'acquisizione del personale gia' impiegato nell'appalto a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove siano presenti elementi di discontinuita' che determinano una specifica identita' di impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda» (art. 30).
Pubblicata sulla G.U. n. 261 del 10.11.2014 la l. 30 ottobre 2014, n. 161 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis». Molte le novità. Ecco le principali:
a) sono state introdotte alcune limitate modifiche alla l. 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia di borse di studio per il perfezionamento all'estero. In particolare, viene ora disposto che le modalità per lo svolgimento del concorso, per l'attribuzione e la conferma delle borse ed i criteri per l'accertamento della qualificazione delle istituzioni straniere sono ora stabilite con sono stabilite con apposito regolamento da ciascuna università e non più con semplice deliberazione del senato accademico (art. 1);
b) è stata disposta la sostituzione del comma 1 dell’art. 18 del d.lgs. n. 96/2001 in materia di società tra avvocati prevedendosi che a ragione sociale della deve contenere l'indicazione di società tra avvocati, in forma abbreviata «s.t.a.» (art. 2);
c) sono state apportate numerose modifiche al Testo unico in materia di immigrazione (art. 3);
d) è stata modifica la disciplina del regime fiscale applicabile – a partire dal 31.12.2014 – ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, producono o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia “[…] nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta e' determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma” (art. 7);
e) viene introdotto una modifica in materia di IVAFE che da “imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato” si trasforma in “imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti” (art. 19, commi 18, 20 e 21 d.l. n. 201/2011 convertito con modificazioni in l. 241/2011) con decorrenza dal periodo d’imposta 2014 (art. 9);
f) estensione delle norme in materia di successioni e donazioni anche agli enti pubblici, alle fondazioni e alle associazioni istituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo nonche', a condizione di reciprocita', per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in tutti gli altri Stati (art. 8);
g) previsioni sulla tutela della sicurezza e la salute dei lavoratori in caso di costituzione di nuova impresa (art. 13);
h) disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del SSN (art. 14);
i) disposizioni in materia di riduzione del personale ai sensi dell’art. 24 l. 223/1991 con riguardo ai dirigenti (art. 16);
l) delega al Governo in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico (art. 19);
m) modifica in materia di incompatibilità dei servizi pubblici in materia di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Il precedente comma 8 dell’art. 90 d.lgs. n. 163/06 viene così sostituito “Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonche' degli eventuali subappalti o cottimi per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti”. Viene, inoltre, aggiunto il comma 8-bis “I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non e' tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori” (art. 20);
n) viene espressamente consentito l’avvalimento frazionato tra più imprese ausiliarie “fermo restando, per i lavori, il divieto di utilizzo frazionato per il concorrente dei singoli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b), che hanno consentito il rilascio dell'attestazione in quella categoria” (art. 21);
o) è stato modificato il secondo periodo del comma 7 dell’art. 28 d.l. n. 98/2011 convertito in l. n. 111/2011 il quale stabilisce che per quanto riguarda le stazioni di rifornimento carburante “Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, ovunque siano ubicati non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato” (art. 23);
p) in materia di pagamento delle stazioni appaltanti dei contratti stipulati ai sensi del Codice dei Contratti pubblici e del suo Regolamento attuativo trova applicazione la disciplina del d.lgs. n. 231/2002 se più favorevole per il creditore. Vengono, inoltre, apportate alcune modifiche a quest’ultimo decreto legislativo (art. 24):
- si specifica che per transazioni commerciali s’intendono anche i contratti di cui al Codice dei Contratti pubblici;
- viene introdotto l’art. 7-bis in materia di prassi inique “1. Le prassi relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i osti di recupero, quando risultano gravemente inique per il creditore, danno diritto al risarcimento del danno. 2. Il giudice accerta che una prassi e' gravemente iniqua tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2. 3. Si considera gravemente iniqua la prassi che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non e' ammessa prova contraria. 4. Si presume che sia gravemente iniqua la prassi che esclude il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6”.