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E’ stata pubblica in G.U. n. 12 del 17.1.2022 la l. 23 dicembre 2021, n. 238 recante “Disposizioniperl'adempimentodegliobblighiderivanti dall'appartenenza dell'Italiaall'Unioneeuropea-Leggeeuropea 2019-2020”. Ecco le principali novità DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO E QUALIFICHE PROFESSIONALI (artt. 1, 3 e 5) INTRODUZIONI DI DISPOSIZIONI IN MATERIA  DI  CIRCOLAZIONE  IN  ITALIA  DI   VEICOLI   IMMATRICOLATI ALL'ESTERO (art. 2) ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE (art. 4) L'esercizio dell'attivita' di mediazione e' incompatibile con l'esercizio di  attivita'  imprenditoriale  di  produzione,  vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti  al  medesimo  settore merceologico per il  quale  si  esercita  l'attivita'  di  mediazione ovvero con la qualita' di dipendente di  tale  imprenditore,  nonche' con l'attivita' svolta in qualita' di dipendente di ente  pubblico  o di  dipendente  o  collaboratore  di  imprese  esercenti  i   servizi finanziari di cui all'articolo 4 del  decreto  legislativo  26  marzo 2010, n. 59, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita  l'attivita'  di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi   MODIFICHE AL D.LGS. N. 50/2016 (art. 10) (in grassetto il testo aggiunto) Tali disposizioni si  applicano  alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali si indice  una  gara  sono pubblicati successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge nonche', in caso di contratti senza  pubblicazione  di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data,  non  sono ancora  stati  inviati  gli  inviti  a  presentare  le  offerte  o  i preventivi. Servizi di architettura ed ingegneria L’art. 31, comma 8 è così modificato “Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista”. Tra i soggetti abilitati a fornire servizi di architettura ed ingegneria viene introdotta all’art. 46 la lett. “d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati”. Conseguentemente il comma 2 del citato art. 46 viene così integrato “2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 1 i cui requisiti minimi sono stabiliti, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 216, comma 27-octies, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”. Requisiti di carattere generale L’art. 80, comma 1, alinea viene così modificato “Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati”. Analoga soppressione è stata effettuata ai commi 5 e 7. Mentre il comma 4 viene così integrato “Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande”. Ai fini della partecipazione dei soggetti  di  cui  all'articolo 46, comma 1, lettera d-bis), del codice dei contratti pubblici di cui al citato decreto legislativo n. 50 del  2016,  come  modificato  dal comma 1,  lettera  b),  numero  1.2),  del  presente  articolo,  alle procedure di affidamento dei servizi di  ingegneria  e  architettura, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente legge il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili individua, con apposito decreto, i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare, in particolare con riferimento  all'obbligo di nomina di  un  direttore  tecnico,  alla  verifica  del  contenuto dell'oggetto sociale, agli obblighi di regolarita'  contributiva,  di comunicazione e di iscrizione al casellario dell'Autorita'  nazionale anticorruzione (ANAC), nonche' all'obbligo di  assicurazione  per  lo svolgimento delle prestazioni professionali. Subappalto L’art. 105, comma 4 viene così modificato: “4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:     a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;     b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80;     c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;     d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80” Il comma 6 del precitato art. 105 viene abrogato “6. È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80”. In materia di concessioni è stato soppressa anche il seguente periodo del comma 2 dell’art. 174 “In sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei seguenti casi:     a) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione;     b) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni”. Invece il comma 3 è così sostituito “L’affidatario provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali un’apposita verifica, svolta dalla stazione appaltante, abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80”. Il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e' abrogato. Clausole contrattuali All’art. 113-bis su clausole di pagamento e penali sono introdotti i seguenti commi: “1-bis. Fermi restando i  compiti  del  direttore  dei  lavori, l'esecutore   puo'   comunicare   alla   stazione    appaltante    il raggiungimento delle condizioni  contrattuali  per  l'adozione  dello stato di avanzamento dei lavori.       1-ter. Ai sensi del comma 3 il  direttore  dei  lavori  accerta senza indugio  il  raggiungimento  delle  condizioni  contrattuali  e adotta lo stato di avanzamento dei lavori  contestualmente  all'esito positivo  del  suddetto  accertamento   ovvero   contestualmente   al ricevimento della comunicazione di cui al comma 1-bis,  salvo  quanto previsto dal comma 1-quater.       1-quater.  In  caso  di  difformita'  tra  le  valutazioni  del direttore  dei  lavori  e  quelle   dell'esecutore   in   merito   al raggiungimento  delle  condizioni  contrattuali,  il  direttore   dei lavori, a seguito di tempestivo accertamento in  contraddittorio  con l'esecutore, procede all'archiviazione della comunicazione di cui  al comma 1-bis  ovvero  all'adozione  dello  stato  di  avanzamento  dei lavori.       1-quinquies. Il direttore dei lavori  trasmette  immediatamente lo stato di avanzamento dei lavori al RUP, il  quale,  ai  sensi  del comma  1,  secondo  periodo,  emette  il  certificato  di   pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori e,  comunque, non oltre sette  giorni  dalla  data  della  sua  adozione, previa verifica della regolarita' contributiva dell'esecutore  e  dei subappaltatori.  Il  RUP  invia  il  certificato  di  pagamento  alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 1, primo periodo.       1-sexies.  L'esecutore  puo'  emettere   fattura   al   momento dell'adozione dello stato  di  avanzamento  dei  lavori.  L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non e' subordinata al  rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.       1-septies. Ogni certificato di  pagamento  emesso  dal  RUP  e' annotato nel registro di contabilita'”.   MATERIA AD USO DUALE (art. 12) Al d.lgs. n. 221/2017 le competenze del MISE sono sostituite dal MAE   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IVA SUGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI (art. 21)   INFRAZIONI DOGANALI DEI CONSUMATORI (art. 22) E' punito con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che, all'interno degli spazi doganali, introduce con qualsiasi mezzo  nel  territorio  dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti  all'Unione  europea che violano  le  norme  in  materia  di  origine  e  provenienza  dei prodotti, in materia di proprieta' industriale e di diritto d'autore, a condizione che i beni introdotti siano pari  o  inferiori  a  venti pezzi ovvero abbiano un peso lordo pari o inferiore a 5 chili  e  che l'introduzione  dei  beni  non  risulti   connessa   a   un'attivita' commerciale. L'onere economico della custodia e della distruzione delle merci e' posto a carico dell'acquirente  finale  o,  ove  questi  non provveda, del vettore e la distruzione deve avvenire nel  termine  di trenta giorni dalla confisca.   La sanzione amministrativa e' irrogata  dall'ufficio  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli competente per il luogo dove e' stato accertato il fatto. La sanzione e' applicata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.   Disposizioni  in  materia  di  agenti  in  attivita'  finanziaria   e   mediatori creditizi (art. 23) Gli agenti in attivita'  finanziaria  e  i  mediatori  creditizi  possono svolgere  le  attivita'  alle  quali  sono  abilitati,  relative   ai contratti di credito disciplinati dal capo I-bis del titolo VI, in un altro  Stato  membro  dell'Unione  europea,  anche  senza  stabilirvi succursali, previa comunicazione all'Organismo  di  cui  all'articolo 128-undecies TUB   STRUTTURA SANITARIE DI CURA (art. 30) Le   strutture sanitarie private di cura si dotano di  un  direttore  sanitario  che comunica il proprio incarico all'ordine territoriale  competente  per il luogo in cui ha sede la  struttura.  A  tale  ordine  territoriale compete  l'esercizio  del  potere  disciplinare  nei  confronti   del direttore   sanitario   limitatamente    alle    funzioni    connesse all'incarico     Pubblicata in G.U. n. 245 del 18.10.2019 la l. 4 ottobre 2019, n. 117 recante “Delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018”. Ecco le principali novità:   a) delega generale al Governo per la disciplina sanzionatoria  di  violazioni  di   atti normativi dell'Unione europea (art. 2); b) delega per l'attuazione  della  direttiva  (UE)   2017/1371, relativa  alla  lotta  contro  la  frode  che  lede  gli   interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (art. 3); c) delega per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle   disposizioni del regolamento (UE) n. 655/2014, che  istituisce  una   procedura per l'ordinanza  europea  di  sequestro  conservativo  su   conti bancari al fine di facilitare  il  recupero  transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (art. 5); d) delega per l'attuazione  della  direttiva  (UE)   2017/1852, sui meccanismi  di  risoluzione  delle  controversie  in materia fiscale nell'Unione europea con modifiche al codice del processo tributario (art. 8); e) delega al governo in materia di riduzione delle emissioni di carbonio, di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettronche e di discariche (artt. 13-15) f) deleghe al Governo in materia di imballaggi (art. 16); g) delega al Governo per attuazione  della  direttiva  (UE)   2017/2108, che modifica  la  direttiva  2009/45/CE,  relativa  alle   disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (art. 17); h) delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di  approvvigionamento  per  gli  importatori  dell'Unione  di  stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e  di  oro,  originari  di zone di conflitto o ad alto rischio (art- 21); i) delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle   disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013,  che  istituisce  il   codice  doganale  dell'Unione (art. 22); l) delega al Governo per l'attuazione  della  direttiva  (UE)   2018/844, che modifica la direttiva  2010/31/UE  sulla  prestazione   energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE  sull'efficienza   energetica (art. 23);   m) deleghe al Governo per alcune direttive in materia di gas naturale (artt. 24 e 25).       E’ stata pubblicata in G.U. n. n.109 del 11.5.2019 la l. 3 maggio 2019, n. 37 recante “Disposizioni   per    l'adempimento    degli    obblighi    derivanti dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea 2018”. Ecco le principali novità: a) viene ridefinito il cittadino comunitario legalmente stabilito ai sensi del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, statuendosi che è tale “un  cittadino  dell'Unione europea e' legalmente stabilito in uno Stato membro  quando  soddisfa tutti i requisiti per l'esercizio di una professione in  detto  Stato membro e  non  e'  oggetto  di  alcun  divieto,  neppure  temporaneo, all'esercizio di tale professione.  E'  possibile  essere  legalmente stabilito come lavoratore autonomo o lavoratore dipendente”. Ulteriori modifiche sono apportate per quanto concerne l’esercizio di alcune professioni sanitarie (art. 1); b) in materia di esercizio dell’attività di mediatore viene sostituito il comma 3 dell’art. 5 l. n. 39/1989, che così ora dispone “3. L'esercizio dell'attivita' di mediazione e'  incompatibile  con l'esercizio di  attivita'  imprenditoriali  di  produzione,  vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti  al  medesimo  settore merceologico per il quale  si  esercita  l'attivita'  di  mediazione, nonche' con l'attivita' svolta in  qualita'  di  dipendente  di  ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione  delle  imprese  di  mediazione,  o  con l'esercizio  di  professioni  intellettuali  afferenti  al   medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attivita' di mediazione  e comunque in situazioni di conflitto di interessi” (art. 2); c) vengono modificate alcune previsioni del d.l. 6 luglio  2011,  n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n. 111 in materia di rivendite di tabacchi. In particolare (in evidenza il testo aggiunto dall’art. 4 della novella): - istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza, non inferiore a 200 metri, e produttivita' minima di popolazione, nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti; - è venuto meno invece il meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttivita' minima rapportato alle variazioni annuali del prezzo medio al consumo dei tabacchi lavorati intervenute dall'anno 2001; - il rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e l'applicazione, rispettivamente, del criterio della distanza nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttivita' minima per il rinnovo; - viene tuttavia precisato che sono  fatti  salvi  gli  effetti  gia'  prodotti dall'applicazione dell'articolo 24, comma  42,  del  decreto-legge  6 luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15 luglio 2011, n. 111, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38; d) l’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici viene ora così sostituito (art. 5) “Art. 113-bis (Termini di  pagamento.  Clausole  penali).  -  1.  I pagamenti relativi agli acconti del  corrispettivo  di  appalto  sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti  dall'adozione  di ogni stato di avanzamento dei lavori,  salvo  che  sia  espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia oggettivamente giustificato  dalla natura particolare del contratto o da talune sue  caratteristiche.  I certificati di pagamento relativi agli acconti del  corrispettivo  di appalto sono emessi contestualmente all'adozione  di  ogni  stato  di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine  non  superiore  a sette giorni dall'adozione degli stessi.   2. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita', e comunque entro un  termine  non  superiore  a  sette  giorni  dagli stessi,  il  responsabile  unico   del   procedimento   rilascia   il certificato di pagamento ai  fini  dell'emissione  della  fattura  da parte dell'appaltatore;  il  relativo  pagamento  e'  effettuato  nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito  positivo  del collaudo o della verifica di conformita', salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purche' cio' sia oggettivamente giustificato  dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.  Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di  accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo  comma,  del  codice civile.   3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.   4.  I  contratti  di  appalto  prevedono  penali  per  il   ritardo nell'esecuzione   delle    prestazioni    contrattuali    da    parte dell'appaltatore commisurate ai giorni  di  ritardo  e  proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del  contratto. Le penali dovute per  il  ritardato  adempimento  sono  calcolate  in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per  mille  e  l'1  per  mille dell'ammontare  netto  contrattuale,  da  determinare  in   relazione all'entita' delle  conseguenze  legate  al  ritardo,  e  non  possono comunque  superare,  complessivamente,  il  10  per  cento  di  detto ammontare netto contrattuale”. Ricordiamo che il testo previgente, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 586, legge n. 205 del 2017 era, invece, il seguente: 1. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. 2. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. 3. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. e) sono introdotte modifiche al Codice del consumo (d.lgs. 206/2005 e ss.mm.ii.) volte  a  impedire  i  blocchi  geografici   ingiustificati  e  altre  forme  di  discriminazione  basate  sulla nazionalita', sul luogo di residenza o sul  luogo  di  stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno (art. 7); f) sono introdotte nuove disposizioni in materia doganale ed in particolare si stabilisce che “Qualora l'obbligazione avente  ad  oggetto  i  diritti  doganali sorga a seguito  di  un  comportamento  penalmente  perseguibile,  il termine per la notifica dell'obbligazione doganale e' di sette anni” (artt. 11 e 12); g) sono introdotte modifiche alla normativa in materia di diritto d’autore per consentire la riproduzioni di audiolibri (art. 15). h) viene data attuazione aella direttiva (UE) 2017/1572 che  integra  la  direttiva   2001/83/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  per  quanto   concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi  di   fabbricazione dei medicinali per uso umano (art. 16); i) vengono introdotte disposizioni  relative   alla   responsabilita'   primaria   e   alla   responsabilita'  ultima  in  materia  di  combustibile  esaurito  o   rifiuti radioattivi (art. 18); l) sono abrogati i  commi 149, 150 e 151 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,  n.  208 in materia di estensione  del  periodo  di   incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi . Si riportano il testo delle disposizioni abrogate: “149. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2020 in materia di fonti rinnovabili, agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato al 1° gennaio 2016, o cessano entro il 31 dicembre 2018, di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' concesso il diritto di fruire, fino al 31 dicembre 2021 o per cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti, di un incentivo sull'energia prodotta, con le modalita' e alle condizioni di cui ai commi 150 e 151. 150. L'incentivo e' pari all'80 per cento di quello riconosciuto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, agli impianti di nuova costruzione di pari potenza, ed e' erogato dal Gestore dei servizi energetici, con le modalita' previste dal suddetto decreto, a partire dal giorno seguente alla data di cessazione del precedente incentivo, qualora questa sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1° gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo e' antecedente al 1° gennaio 2016. L'erogazione dell'incentivo e' subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto ai sensi del comma 151. 151. Entro il 31 dicembre 2018, i produttori interessati dalle disposizioni di cui ai commi 149 e 150 comunicano al Ministero dello sviluppo economico le autorizzazioni di legge possedute per l'esercizio dell'impianto, la perizia asseverata di un tecnico attestante il buono stato di uso e di produttivita' dell'impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonche' gli altri elementi necessari per la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto di cui agli stessi commi, ai fini della verifica di compatibilita' con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014” (art. 21).     Con la Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27.11.2017 è stata pubblicata la l. 20 novembre 2017, n. 167 recante “Disposizioni   per    l'adempimento    degli    obblighi    derivanti dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione europea  -  Legge  europea 2017”. Ecco le principali novità:   a) modifiche riguardanti la facoltà di stabilirsi in Italia da parte di un avvocato avente titolo professionale conseguito in altro Stato dell’Unione. Si prevede che, andandosi a modificarsi l’art. 9, comma 2 d.lgs. n. 96/2001 che l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo “puo' essere richiesta al Consiglio nazionale forense  dall'avvocato stabilito che dimostri di aver esercitato la professione di  avvocato per almeno otto anni in uno o piu' degli Stati membri,  tenuto  conto anche dell'attivita' professionale eventualmente svolta in Italia,  e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola  superiore  dell'avvocatura,  istituita  e  disciplinata   con regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai  sensi  dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247” (art. 1);   b) si prevede ora nell’ambito della tutela del diritto d’autore che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,  su  istanza  dei  titolari  dei diritti, puo' ordinare in via  cautelare  ai  prestatori  di  servizi della societa' dell'informazione di porre  fine  immediatamente  alle violazioni del diritto d'autore e dei diritti  connessi,  qualora  le violazioni medesime risultino manifeste sulla  base  di  un  sommario apprezzamento dei fatti e sussista  la  minaccia  di  un  pregiudizio imminente, e irreparabile per i titolari dei diritti (art. 2);   c) vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina per l'accesso alle prestazioni del Fondo  per  'indennizzo delle  vittime  di  reati  intenzionali  violenti di cui alla l. legge 7 luglio 2016, n. 122 (art. 6);   d) disposizioni in materia di rimborsi IVA (artt. 7 e 8);   e) modifiche al regime di  non  imponibilita'  ai  fini  dell'IVA  delle cessioni  all'esportazione (art. 9);   f) estensione delle agevolazioni fiscali ai soggetti non residenti aventi stabile organizzazione  nel  territorio dello Stato che utilizzano navi  adibite  esclusivamente  a  traffici commerciali  internazionali  iscritte  nei   registri   degli   Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (art. 10);   g) per la repressione dei reati di terrorismo il termine di conservazione  dei  dati  di  traffico telefonico e telematico nonche' dei dati relativi alle chiamate senza risposta, di cui all'articolo 4-bis, commi 1 e 2,  del  decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, diviene ora pari a settantadue  mesi (art. 24);   h) modifiche al Codice della privacy. In particolare si stabilisce, introducendo - tra l’altro- il comma 4-bis all’art. 4 del Codice delle riservatezza, che “il titolare  puo'  avvalersi,  per  il  trattamento  di  dati,  anche sensibili, di  soggetti  pubblici  o  privati  che,  in  qualita'  di responsabili del trattamento, forniscano le garanzie di cui al  comma 2. I titolari stipulano con i predetti responsabili atti giuridici in forma scritta, che specificano la finalita' perseguita, la  tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi  e  i  diritti  del responsabile  del  trattamento  e  le  modalita'  di  trattamento;  i predetti atti sono adottati in conformita' a schemi tipo  predisposti dal Garante”. Viene anche introdotto l’art. 110-bis in materia di riutilizzo  dei  dati  per  finalita'  di  ricerca scientifica o per scopi statistici (art. 28)       Pubblicata sulla G.U. n. 259 del 6.11.2017 la l. 25 ottobre 2017, n. 163 recante "Delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione  europea 2016-2017". Ecco le princali novità: a) modifica al regolamento sul marchio comunitario (art. 3); b) delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento  europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento  negli  strumenti  finanziari   e   nei   contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2014/17/UE  e  del regolamento (UE) n. 596/2014 (art. 9); c) delega al Governo (da esercitare entro sei mesi) per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle  persone fisiche con riguardo al  trattamento  dei  dati  personali,  nonche' alla libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva 95/46/C, secondo i seguenti principi e criteri direttivi (art. 13): - abrogare espressamente le disposizioni del codice  in  materia di trattamento dei dati personali, incompatibili con le disposizioni contenute  nel regolamento (UE) 2016/679; - modificare il codice di trattamento dei dati personali limitatamente a quanto necessario per  dare  attuazione alle  disposizioni  non  direttamente   applicabili   contenute   nel regolamento (UE) 2016/679; - coordinare le disposizioni vigenti in  materia  di  protezione dei dati personali con le disposizioni recate  dal  regolamento  (UE) 2016/679; - prevedere, ove opportuno, il ricorso a specifici provvedimenti attuativi e integrativi adottati dal Garante per  la  protezione  dei  dati  personali  nell'ambito  e  per  le   finalità  previsti dal regolamento (UE) 2016/679; - adeguare, nell'ambito delle modifiche  al  codice  il sistema  sanzionatorio penale e amministrativo vigente  alle  disposizioni  del  regolamento (UE) 2016/679 con previsione  di  sanzioni  penali  e  amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita'  della  violazione delle disposizioni stesse; d) attuazione  della  direttiva  (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  ottobre  2016, relativa all'accessibilita' dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici secondo i seguenti principi e criteri direttivi (art. 14): - dare attuazione alle prescrizioni di cui all'articolo 4  della direttiva (UE) 2016/2102 prendendo come riferimento i valori  di  cui al punto 1), lettera d), numero 3, dell'allegato  B  al  decreto  del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2005; - ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2102, emanare apposite linee guida nazionali volte a individuare i  casi  in  cui  un  ente  pubblico  puo'  ragionevolmente  limitare l'accessibilita' di uno specifico contenuto. A tale scopo, per misure che  impongono  un  onere  sproporzionato  si  intendono  misure  che generano in  capo  a  un  ente  pubblico  un  onere  organizzativo  o finanziario eccessivo, o  mettono  a  rischio  la  sua  capacita'  di adempiere allo scopo  prefissato  o  di  pubblicare  le  informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti  e  servizi,  pur  tenendo conto del probabile beneficio o  danno  che  ne  deriverebbe  per  le persone con disabilita'. L'individuazione  dell'onere  sproporzionato e' fondata unicamente su motivazioni legittime; pertanto, la mancanza di elementi quali il carattere prioritario, il tempo o   l'assenza  di informazioni non puo' essere considerata un motivo legittimo; e) attuazione  della  direttiva  (UE)  2016/943 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  dell'8  giugno  2016, sulla protezione del know-how riservato e delle  informazioni  commerciali riservate (segreti commerciali) contro  l'acquisizione,   l'utilizzo e la divulgazione illeciti l'utilizzo e la divulgazione illeciti secondo i seguenti principi e criteri direttivi (art. 15): - apportare al codice di cui al decreto legislativo 10  febbraio 2005, n. 30, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto  e integrale recepimento della direttiva (UE) 2016/943; - prevedere  misure  sanzionatorie  penali   e   amministrative efficaci,  proporzionate  e  dissuasive  in  caso  di   acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita del know-how  e  delle  informazioni commerciali riservate, in modo da  garantire  l'efficace  adempimento degli obblighi previsti dalla medesima direttiva; - apportare tutte le abrogazioni, modificazioni  e  integrazioni alla normativa vigente, anche di  derivazione  europea,  al  fine  di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del  presente  articolo  e  la  complessiva  razionalizzazione  delladisciplina di settore.     Pubblicata sulla G.U. n. 158 del 8.7.2016 la l. 7 luglio 2016, n. 122 recante "Disposizioni per l'adempimento degli  obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione europea  -  Legge  europea 2015-2016". Ecco le principali novità: - l'autorita' che ha formato  l'atto  pubblico  e'  competente  al rilascio di ogni attestato,  estratto  e  certificato  richiesto  per l'esecuzione forzata dell'atto stesso negli Stati membri  dell'Unione europea (art. 8); - permesso di soggiorno individuale per minori stranieri (art. 10); - diritto all’indennizzo per le vittime del reato d’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603-bis c.p. (artt. 11-14); - iscrizione nel Registro internazionale italiano di navi in regime  di   temporanea dismissione di bandiera comunitaria (art. 17); - disposizioni  di  attuazione  della  direttiva  2014/86/UE  e   della   direttiva  (UE)  2015/121  concernenti  il  regime  fiscale  comune   applicabile alle societa' madri e figlie di Stati  membri  diversi (art. 26); - attuazione della direttiva  (UE)  2015/2060  del  Consiglio,  del  10   novembre 2015, che abroga la direttiva  2003/48/CE  in  materia  di   tassazione dei redditi da risparmio sotto  forma  di  pagamenti  di   interessi (art. 28); - sostituzione dell'art. 29, comma 3 d.lgs. 10  settembre  2003,  n. 276, il comma 3 con il seguente: «3. L'acquisizione del personale gia'  impiegato  nell'appalto  a seguito di subentro di nuovo appaltatore dotato di propria  struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, ove  siano presenti elementi di discontinuita'  che  determinano  una  specifica identita' di impresa, non costituisce trasferimento  d'azienda  o  di parte d'azienda» (art. 30).       Pubblicata sulla G.U. n. 261 del 10.11.2014 la l. 30 ottobre 2014, n. 161 recante «Disposizioni per    l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge  europea 2013-bis». Molte le novità. Ecco le principali: a) sono state introdotte alcune limitate modifiche alla l. 30 novembre  1989,  n.  398,  recante  norme  in   materia di borse di studio per il perfezionamento all'estero. In particolare, viene ora disposto che le modalità per lo svolgimento del concorso, per l'attribuzione e la conferma delle borse  ed  i  criteri  per  l'accertamento  della qualificazione delle istituzioni straniere sono ora stabilite con sono stabilite con apposito  regolamento  da  ciascuna università e non più con semplice deliberazione del senato accademico (art. 1); b) è stata disposta la sostituzione del comma 1 dell’art. 18 del d.lgs. n. 96/2001 in materia di società tra avvocati prevedendosi che a ragione sociale della deve contenere l'indicazione  di  società tra  avvocati,  in  forma  abbreviata «s.t.a.» (art. 2); c) sono state apportate numerose modifiche al Testo unico in materia di immigrazione (art. 3); d) è stata modifica la disciplina del regime fiscale applicabile – a partire dal 31.12.2014 – ai  contribuenti  che,  pur   essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro  dell'Unione   europea o dello Spazio economico europeo, producono o  ricavano  la maggior parte del loro reddito in Italia “[…] nei confronti  dei  soggetti  residenti  in  uno   degli   Stati   membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo  Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio  di  informazioni, l'imposta  dovuta  e'  determinata  sulla  base  delle   disposizioni contenute negli articoli da 1 a  23,  a  condizione  che  il  reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato  italiano  sia  pari almeno al 75 per cento  del  reddito  dallo  stesso  complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali  analoghe nello Stato di residenza. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le  disposizioni di attuazione del presente comma” (art. 7); e) viene introdotto una modifica in materia di IVAFE che da “imposta  sul  valore  delle attività  finanziarie  detenute  all'estero  dalle  persone  fisiche residenti nel territorio dello Stato” si trasforma in “imposta  sul  valore  dei prodotti finanziari,  dei  conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti” (art. 19, commi 18, 20 e 21 d.l. n. 201/2011 convertito con modificazioni in l. 241/2011) con decorrenza dal periodo d’imposta 2014 (art. 9); f) estensione delle norme in materia di successioni e donazioni anche agli enti pubblici, alle fondazioni e alle associazioni istituiti negli  Stati appartenenti all'Unione europea e negli  Stati  aderenti  all'Accordo sullo Spazio economico europeo nonche', a condizione di reciprocita', per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni  istituiti  in tutti gli altri Stati (art. 8); g) previsioni sulla tutela della sicurezza e la salute dei lavoratori in caso di costituzione di nuova impresa (art. 13); h) disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle  aree   dirigenziali  e  del  ruolo  sanitario   del   SSN (art. 14); i) disposizioni in materia di riduzione del personale ai sensi dell’art. 24 l. 223/1991 con riguardo ai dirigenti (art. 16); l) delega al Governo in materia di armonizzazione della normativa nazionale in  materia  di  inquinamento  acustico  (art. 19); m) modifica in materia di incompatibilità dei servizi pubblici in materia di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Il precedente comma 8 dell’art. 90 d.lgs. n. 163/06 viene così sostituito “Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, essere  affidatari  degli appalti  o  delle  concessioni  di  lavori  pubblici,  nonche'  degli eventuali subappalti o cottimi per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti”. Viene, inoltre, aggiunto il comma 8-bis “I divieti di cui al comma 8 non si  applicano  laddove  i soggetti  ivi  indicati   dimostrino   che   l'esperienza   acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione  non  e'  tale  da determinare un vantaggio che possa falsare  la  concorrenza  con  gli altri operatori” (art. 20); n) viene espressamente consentito l’avvalimento frazionato tra più imprese ausiliarie “fermo restando, per i lavori, il divieto  di  utilizzo  frazionato  per  il concorrente   dei   singoli    requisiti    economico-finanziari    e tecnico-organizzativi di cui all'articolo 40, comma  3,  lettera  b), che  hanno  consentito  il  rilascio  dell'attestazione   in   quella categoria” (art. 21); o) è stato modificato il secondo periodo del comma 7 dell’art. 28 d.l. n. 98/2011 convertito in l. n. 111/2011 il quale stabilisce che per quanto riguarda le stazioni di rifornimento carburante “Nel  rispetto  delle  norme  di  circolazione  stradale,  presso  gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di  fuori  dei centri abitati, quali definiti ai sensi del  codice  della  strada  o degli  strumenti  urbanistici  comunali, ovunque siano ubicati non  possono  essere  posti vincoli  o  limitazioni  all'utilizzo   continuativo,   anche   senza assistenza, delle apparecchiature per la  modalità  di  rifornimento senza servizio con pagamento anticipato” (art. 23); p) in materia di pagamento delle stazioni appaltanti dei contratti stipulati ai sensi del Codice dei Contratti pubblici e del suo Regolamento attuativo trova applicazione la disciplina del d.lgs. n. 231/2002 se più favorevole per il creditore. Vengono, inoltre, apportate alcune modifiche a quest’ultimo decreto legislativo (art. 24): - si specifica che per transazioni commerciali s’intendono anche i contratti di cui al Codice dei Contratti pubblici; - viene introdotto l’art. 7-bis in materia di prassi inique “1. Le prassi relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i osti  di  recupero,  quando  risultano  gravemente  inique  per   il creditore, danno diritto al risarcimento del danno. 2. Il giudice accerta che una prassi e'  gravemente  iniqua  tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2. 3.  Si  considera  gravemente  iniqua   la   prassi   che   esclude l'applicazione di interessi di mora. Non e' ammessa prova contraria.  4. Si presume che sia gravemente iniqua la prassi  che  esclude  il risarcimento per i costi di recupero di cui all'articolo 6”.

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