
E' stata pubblicata in G.U. n. 254 del 30.10.2017 la l. 19 ottobre 2017, n. 155 recante "Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza". Il Governo ha ora 12 mesi di tempo per adottare il decreto legislativo di riforma di tutte le procedure concorsuali e paraconcorsuali.
Assai numerose risultano essere le novità. Solo per citare alcune delle principali:
- adozione di un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore;
- assoggettamento al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attivita' commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici;
- priorita' di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuita' aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purche' funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori;
- notificazione nei confronti del debitore, che sia un professionista o un imprenditore, degli atti delle procedure concorsuali e, in particolare, dell'atto che da' inizio al procedimento di accertamento dello stato di crisi abbia luogo obbligatoriamente all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata;
- introduzione di previsione specifiche per i gruppi di imprese;
- introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori;
- incentivazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti conestensione deòla procedura di cui all'art. 182-septies l.fall. all'accordo di ristrutturazione non liquidatorio o alla convenzione di moratoria conclusi con creditori, anche diversi da banche e intermediari finanziari, rappresentanti almeno il 75% dei crediti di una o piu' categorie giuridicamente ed economicamente omogenee nonché eliminazione o riduzione del limite del 60% dei crediti previsto nell'art. 182-bis l. fall., ove il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei, di cui al primo comma del citato articolo 182-bis, ne' richieda le misure protettive previste dal sesto comma del medesimo articolo;
- revisione della procedura di concordato preventivo e della procedura della liquidazione giudiziale, termine che andrà sostituire integralmente quello di fallimento;
- revisione dell'istituto giuridico esdebitazione e del sovraindebitamento;
- revisione dei privilegi e delle garanzie.