In G.U. n. 188 del 12.8.2022 è stata pubblicata la legge 5 agosto 2022, n. 118 recante “legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”. Ecco le principali novità:
CENSIMENTO DELLE CONCESSIONI DI BENI PUBBLICI (art. 2)Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicita' e trasparenza;
PROROGA DI ALCUNE TIPOLOGIE DI CONCESSIONI DEMANIALI (art. 3)Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 se in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:- le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attivita' turistico-ricreative e sportive, ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 (), quelle gestite dalle societa' e associazioni (gestione di stabilimenti balneari; esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; gestione di strutture ricettive ed attivita' ricreative e sportive; esercizi commerciali; servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione)- le concessioni sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operativita', al Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39;- quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;- quelle per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;- i rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione;Le concessioni e i rapporti di cui sopra, che con atto dell'ente concedente sono individuati come affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialita' e di trasparenza e, in particolare, con adeguata pubblicita' dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine previsto e' anteriore a tale data.Il termine del 31 dicembre 2023 può essere posticipato in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva entro il 31 dicembre 2023, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficolta' oggettive legate all'espletamento della procedura stessa. In tal caso l'autorita' competente, con atto motivato, puo' differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente e' comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione.Conseguentemente sono abrogate le seguenti disposizioni:a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI (art. 4)Al fine di assicurare un piu' razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attivita' economiche connessi all'utilizzo delle concessioni per finalita' turistico-ricreative e sportive, nel rispetto delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e societa' senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura.I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche in derogaal codice della navigazione: a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonche' la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni; b) affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialita', non discriminazione, parita' di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicita', da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro scadenza; c) in sede di affidamento della concessione, e comunque nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalita' acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali, nonche' valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio culturale; d) definizione dei presupposti e dei casi per l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire la massima partecipazione delle microimprese e delle piccole imprese; e) definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla base dei seguenti criteri: 1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni; 2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte presentate da operatori economici in possesso della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile; 3) previsione di termini per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni; 4) adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario, della qualita' e delle condizioni del servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di interventi indicati dall'offerente per migliorare l'accessibilita' e la fruibilita' dell'area demaniale, anche da parte dei soggetti con disabilita', e dell'idoneita' di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con preferenza per il programma di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili; 5) valorizzazione e adeguata considerazione, ai fini della scelta del concessionario: 5.1) dell'esperienza tecnica e professionale gia' acquisita in relazione all'attivita' oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalita' e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori; 5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per se' e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarita', alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre attivita' d'impresa o di tipo professionale del settore; 6) previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilita' occupazionale del personale impiegato nell'attivita' del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006; 7) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinare in ragione dell'entita' e della rilevanza economica delle opere da realizzare, con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici; f) definizione di criteri uniformi per la quantificazione di canoni annui concessori che tengano conto del pregio naturale e dell'effettiva redditivita' delle aree demaniali da affidare in concessione, nonche' dell'utilizzo di tali aree per attivita' sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero per finalita' di interesse pubblico; g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui sono consentiti l'affidamento da parte del concessionario ad altri soggetti della gestione delle attivita', anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa; h) definizione di una quota del canone annuo concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi di difesa delle coste e delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilita' delle aree demaniali libere; i) definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante; l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle attivita' connesse alle concessioni demaniali per finalita' turistico-ricreative e sportive e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', del numero massimo di concessioni di cui puo' essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del numero massimo; m) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri previsti dal presente articolo; n) adeguata considerazione, in sede di affidamento della concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte di societa' o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo.
MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONE DI AREE E BANCHINE (art. 5)Viene modifica la disciplina dell’art. 18 l. n. 84/1994 statuendosi che l'Autorita' di sistema portuale e, laddove non istituita, l'autorita' marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attivita' marittime e portuali
CONCESSIONI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E IDROELETTRICHE (artt. 6 e 7)
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA (artt. 8 e 9)
MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI (art. 11)
REVISIONE E TRASPARENZA DELL'ACCREDITAMENTO E DEL CONVENZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PRIVATE NONCHE' MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI EROGATORI PRIVATI CONVENZIONATI (art. 15)
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FARMACI (artt. 16-18)
MODIFICHE PER QUANTO CONCERNE LE MODALITA’ DI SELEZIONE DELLA DIRIGENTE SANITARIA (art. 20)
ATTIVAZIONE E BLOCCO DEI SERVIZI PREMIUM (art. 24)E' fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ai fini dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in abbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, e' fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell'utente, servizi in abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi quei servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti sia mediante SMS e MMS, sia tramite connessione dati, nonche' servizi di messaggistica istantanea, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori di accesso
DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN FUNZIONE DI SOSTEGNO ALLA CONCORRENZA E PER LA SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (art. 26)
DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI SULLE ATTIVITA' ECONOMICHE (art. 27)
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COMPATIBILITA' TRA LE ATTIVITA' DI AGENTE IMMOBILIARE E DI MEDIAZIONE CREDITIZIA (art. 28)L'esercizio dell'attivita' di agente immobiliare e' compatibile con quella di dipendente o collaboratore di imprese esercenti l'attivita' di mediazione creditizia disciplinata dagli articoli 128-sexies e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia rimane assoggettato alla relativa disciplina di settore e ai relativi controlli.L'attivita' di mediazione creditizia e' compatibile con le attivita' di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente immobiliare, fermi restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro, albo o ruolo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della legge 3 febbraio 1989, n. 39. Il possesso dei requisiti e' verificato per via informatica. L'esercizio di tali attivita' rimane assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli.
RAFFORZAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA ANTISTRUST E DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA (artt. 32-35)