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In G.U. n. 188 del 12.8.2022 è stata pubblicata la legge 5 agosto 2022, n. 118 recante “legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”. Ecco le principali novità: CENSIMENTO DELLE CONCESSIONI DI BENI PUBBLICI (art. 2)Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  su  proposta  del  Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,   un   decreto legislativo per la costituzione e  il  coordinamento  di  un  sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicita' e trasparenza; PROROGA DI ALCUNE TIPOLOGIE DI CONCESSIONI DEMANIALI (art. 3)Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 se in  essere alla data di entrata in vigore della presente  legge  sulla  base  di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della  legge  30  dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126:- le concessioni demaniali marittime,  lacuali  e  fluviali  per l'esercizio delle  attivita'  turistico-ricreative  e  sportive,  ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4 dicembre 1993, n. 494 (), quelle gestite dalle societa'  e  associazioni (gestione di stabilimenti balneari;  esercizi di ristorazione e somministrazione di  bevande,  cibi precotti e generi di monopolio; noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; gestione di strutture  ricettive  ed  attivita'  ricreative  e sportive;  esercizi commerciali;  servizi di altra natura  e  conduzione  di  strutture  ad  uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di  utilizzazione  di  cui alle precedenti categorie di utilizzazione)- le concessioni sportive  iscritte  al  registro  del  CONI,   istituito   ai   sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera  c),  del  decreto  legislativo  23 luglio 1999, n. 242,  o,  a  decorrere  dalla  sua  operativita',  al Registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche  di  cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39;-  quelle gestite  dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice  di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;- quelle  per  la realizzazione e la gestione di strutture  dedicate  alla  nautica  da diporto, inclusi i punti d'ormeggio;- i  rapporti  aventi  ad  oggetto  la  gestione  di  strutture turistico-ricreative  e  sportive  in  aree  ricadenti  nel   demanio marittimo  per  effetto  di   provvedimenti   successivi   all'inizio dell'utilizzazione;Le concessioni e i rapporti di cui sopra, che con atto dell'ente concedente sono individuati  come  affidati  o rinnovati mediante  procedura  selettiva  con  adeguate  garanzie  di imparzialita' e  di  trasparenza  e,  in  particolare,  con  adeguata pubblicita' dell'avvio  della  procedura  e  del  suo  svolgimento  e completamento, continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine previsto e' anteriore a tale data.Il termine del 31 dicembre 2023 può essere posticipato in presenza di ragioni oggettive che impediscono la  conclusione della procedura selettiva entro il  31  dicembre  2023,  connesse,  a titolo  esemplificativo,  alla  pendenza  di  un  contenzioso   o   a difficolta' oggettive legate all'espletamento della procedura stessa. In tal caso l'autorita' competente, con atto motivato, puo' differire il  termine di scadenza delle concessioni in essere  per  il  tempo  strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Fino a tale data l'occupazione dell'area  demaniale da parte del concessionario uscente e' comunque  legittima  anche  in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione.Conseguentemente sono abrogate le seguenti disposizioni:a) i commi  675,  676,  677,  678,  679,  680,  681,  682  e  683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n. 77; c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020, n. 126. DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI (art. 4)Al fine di assicurare un piu' razionale e  sostenibile  utilizzo del demanio marittimo, lacuale  e  fluviale,  favorirne  la  pubblica fruizione e promuovere, in coerenza  con  la  normativa  europea,  un maggiore dinamismo concorrenziale nel settore  dei  servizi  e  delle attivita' economiche  connessi  all'utilizzo  delle  concessioni  per finalita'  turistico-ricreative  e  sportive,  nel   rispetto   delle politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale,  il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  su  proposta  del  Ministro  delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili  e  del  Ministro  del turismo, di concerto con il Ministro della transizione ecologica,  il Ministro dell'economia e delle finanze, il  Ministro  dello  sviluppo economico e il Ministro per gli  affari  regionali  e  le  autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno  o  piu'  decreti legislativi volti  a  riordinare  e  semplificare  la  disciplina  in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali  e  fluviali  per finalita'  turistico-ricreative  e  sportive,  ivi   incluse   quelle affidate  ad  associazioni  e  societa'  senza  fini  di  lucro,  con esclusione  delle  concessioni  relative   ad   aree,   strutture   e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura.I decreti legislativi sono  adottati  nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, anche  in  derogaal codice della navigazione:     a) determinazione di criteri omogenei per l'individuazione  delle aree  suscettibili  di  affidamento   in   concessione,   assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le  aree libere o libere attrezzate, nonche' la costante  presenza  di  varchi per il libero e gratuito accesso e  transito  per  il  raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione,  anche al fine di balneazione, con la previsione, in  caso  di  ostacoli  da parte del titolare della concessione al libero e gratuito  accesso  e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;     b)  affidamento  delle  concessioni  sulla  base   di   procedure selettive,  nel  rispetto  dei   principi   di   imparzialita',   non discriminazione,  parita'  di  trattamento,  massima  partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicita', da avviare con adeguato  anticipo rispetto alla loro scadenza;     c) in sede di  affidamento  della  concessione,  e  comunque  nel rispetto  dei  criteri  previsti  dal  presente  articolo,   adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale  dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalita'  acquisita anche da parte di imprese titolari di  strutture  turistico-ricettive che  gestiscono  concessioni  demaniali,  nonche'  valorizzazione  di obiettivi di politica sociale, della salute  e  della  sicurezza  dei lavoratori, della protezione dell'ambiente e della  salvaguardia  del patrimonio culturale;     d)  definizione  dei  presupposti  e  dei  casi  per  l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali  da  affidare  in concessione, al fine di  favorire  la  massima  partecipazione  delle microimprese e delle piccole imprese;     e)  definizione  di  una  disciplina  uniforme  delle   procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla  base  dei  seguenti criteri:       1) individuazione di requisiti di ammissione che favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di piccole dimensioni;       2) previsione di criteri premiali da applicare alla valutazione di offerte  presentate  da  operatori  economici  in  possesso  della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di  cui  al  decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  e  da  imprese  a  prevalente  o totale partecipazione giovanile;       3) previsione di termini per  la  ricezione  delle  domande  di partecipazione non inferiori a trenta giorni;       4)  adeguata  considerazione,  ai   fini   della   scelta   del concessionario,  della  qualita'  e  delle  condizioni  del  servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di  interventi  indicati dall'offerente  per  migliorare  l'accessibilita'  e  la  fruibilita' dell'area demaniale, anche da parte dei soggetti con  disabilita',  e dell'idoneita' di tali interventi ad assicurare il minimo impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema,  con  preferenza  per  il programma  di  interventi  che  preveda  attrezzature  non  fisse   e completamente amovibili;       5) valorizzazione e  adeguata  considerazione,  ai  fini  della scelta del concessionario:         5.1) dell'esperienza tecnica e professionale  gia'  acquisita in relazione all'attivita' oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalita' e di adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere l'accesso al settore di nuovi operatori;         5.2) della  posizione  dei  soggetti  che,  nei  cinque  anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno  utilizzato  una concessione quale prevalente fonte  di  reddito  per  se'  e  per  il proprio nucleo familiare, nei limiti  definiti  anche  tenendo  conto della titolarita', alla data di avvio della procedura  selettiva,  in via diretta o indiretta, di altra concessione o  di  altre  attivita' d'impresa o di tipo professionale del settore;       6)  previsione  di  clausole  sociali  volte  a  promuovere  la stabilita' occupazionale del personale impiegato  nell'attivita'  del concessionario uscente, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro della promozione e garanzia degli obiettivi di  politica sociale connessi alla tutela dell'occupazione,  anche  ai  sensi  dei principi contenuti nell'articolo 12,  paragrafo  3,  della  direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  12  dicembre 2006;       7) previsione della durata della concessione per un periodo non superiore  a  quanto  necessario  per  garantire  al   concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti  autorizzati dall'ente concedente in sede  di  assegnazione  della  concessione  e comunque da determinare in ragione  dell'entita'  e  della  rilevanza economica delle opere da realizzare, con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici;     f) definizione di criteri  uniformi  per  la  quantificazione  di canoni annui concessori che  tengano  conto  del  pregio  naturale  e dell'effettiva redditivita'  delle  aree  demaniali  da  affidare  in concessione,  nonche'  dell'utilizzo  di  tali  aree  per   attivita' sportive, ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola  o  associata  senza  scopo  di  lucro,  ovvero  per finalita' di interesse pubblico;     g) introduzione di una disciplina specifica dei casi in cui  sono consentiti  l'affidamento  da  parte  del  concessionario  ad   altri soggetti della gestione delle attivita',  anche  secondarie,  oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa;      h) definizione di una  quota  del  canone  annuo  concessorio  da riservare all'ente concedente e da destinare a interventi  di  difesa delle coste e delle sponde e del  relativo  capitale  naturale  e  di miglioramento della fruibilita' delle aree demaniali libere;     i)  definizione  di  criteri  uniformi  per  la   quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al  concessionario  uscente,  posto  a carico del concessionario subentrante;     l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle  microimprese e delle piccole imprese  alle  attivita'  connesse  alle  concessioni demaniali  per  finalita'  turistico-ricreative  e  sportive  e   nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita',  del  numero massimo di concessioni di cui puo' essere titolare, in via diretta  o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, provinciale, regionale  o  nazionale,  prevedendo  obblighi  informativi  in  capo all'ente concedente in relazione alle concessioni affidate,  al  fine di verificare il rispetto del numero massimo;     m) revisione della disciplina del  codice  della  navigazione  al fine di adeguarne il  contenuto  ai  criteri  previsti  dal  presente articolo;     n)  adeguata  considerazione,  in  sede  di   affidamento   della concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte di  societa'  o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri previsti dal presente articolo. MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLE CONCESSIONE DI AREE E BANCHINE (art. 5)Viene modifica la disciplina dell’art. 18 l. n. 84/1994 statuendosi che l'Autorita'  di sistema portuale e,  laddove  non  istituita,  l'autorita'  marittima danno in  concessione  le  aree  demaniali  e  le  banchine  comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'articolo  16,  comma  3, per   l'espletamento   delle   operazioni   portuali,   fatta   salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni  pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti  ad  attivita'  marittime  e portuali CONCESSIONI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E IDROELETTRICHE (artt. 6 e 7) DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA (artt. 8 e 9) MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEI   CONTROLLI   SULLE   SOCIETA'   A PARTECIPAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELLA CORTE DEI CONTI (art. 11) REVISIONE E TRASPARENZA DELL'ACCREDITAMENTO  E  DEL  CONVENZIONAMENTO   DELLE STRUTTURE PRIVATE NONCHE' MONITORAGGIO  E  VALUTAZIONE  DEGLI  EROGATORI PRIVATI CONVENZIONATI (art. 15) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FARMACI (artt. 16-18) MODIFICHE PER QUANTO CONCERNE LE MODALITA’ DI SELEZIONE DELLA DIRIGENTE SANITARIA (art. 20) ATTIVAZIONE E BLOCCO DEI SERVIZI PREMIUM (art. 24)E' fatto obbligo ai soggetti gestori  dei  servizi  di telefonia e di comunicazioni  elettroniche,  ai  fini  dell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi in  abbonamento  offerti  da terzi, di  acquisire  la  prova  del  previo  consenso  espresso  del medesimo. In ogni caso, e' fatto divieto agli operatori di  telefonia e di comunicazioni elettroniche di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del  consumatore  o  dell'utente,  servizi  in abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi, inclusi  quei servizi che prevedono l'erogazione di contenuti digitali forniti  sia mediante SMS e MMS, sia tramite connessione dati, nonche' servizi  di messaggistica  istantanea,  con  addebito  su  credito  telefonico  o documento di fatturazione, offerti sia  da  terzi,  sia  direttamente dagli operatori di accesso DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN   FUNZIONE DI SOSTEGNO ALLA CONCORRENZA E PER LA  SEMPLIFICAZIONE  IN   MATERIA DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI (art. 26) DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DEI  CONTROLLI  SULLE ATTIVITA' ECONOMICHE (art. 27) DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COMPATIBILITA' TRA LE ATTIVITA' DI AGENTE IMMOBILIARE E DI MEDIAZIONE CREDITIZIA (art. 28)L'esercizio dell'attivita' di agente immobiliare e'  compatibile  con  quella  di dipendente  o  collaboratore  di  imprese  esercenti  l'attivita'  di mediazione  creditizia  disciplinata  dagli  articoli  128-sexies   e seguenti  del  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385. L'esercizio   dell'attivita'   di   mediazione   creditizia    rimane assoggettato alla  relativa  disciplina  di  settore  e  ai  relativi controlli.L'attivita' di mediazione  creditizia  e'  compatibile con le attivita' di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, di consulenza finanziaria e di agente immobiliare, fermi  restando  i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro, albo o ruolo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi  del presente decreto legislativo, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,  n.  209,  del  testo unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e della  legge 3 febbraio 1989, n. 39. Il possesso dei requisiti e'  verificato  per via informatica. L'esercizio di tali  attivita'  rimane  assoggettato alle relative discipline di settore e ai relativi controlli. RAFFORZAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA ANTISTRUST E DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA (artt. 32-35)

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