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E' stata pubblicata in G.U. n. 112 del 12.5.2021 la l. 6 maggio 2021, n. 61 recante conversione in legge con modificazioni del d.l. 13 marzo 2020, n. 30 recanti "Misure  urgenti  per  fronteggiare  la  diffusione  del  COVID-19   e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena" (in G.U. n. 62 del 13.3.2021). Ecco le principali novità: RESTRIZIONI ALLE LIBERTA' PERSONALI (art. 1) a) dal 15 marzo al 6 aprile 2021,  i  Presidenti  delle  regioni  e delle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  possono   disporre l'applicazione  delle  misure  stabilite  per  la  zona   rossa   dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonche' ulteriori,  motivate,  misure  piu'  restrittive  tra  quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020: - nelle province in cui l'incidenza cumulativa  settimanale  dei contagi e' superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; - nelle aree in cui la circolazione di  varianti  di  SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusivita' o induce malattia grave. b) dal 15 marzo al 2 aprile 2021 e  nella  giornata  del  6  aprile 2021, nelle regioni e Province autonome di  Trento  e  Bolzano  nelle quali si applicano le misure stabiliteperlazonaarancione,e' consentito,  in  ambito  comunale,  lo  spostamento  verso  una  sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due  persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai  minori  di anni  14  sui  quali  tali  persone  esercitino  la   responsabilita' genitoriale e alle persone  con  disabilita'  o  non  autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non e' consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la  zona rossa; c) nei  giorni  3,  4  e  5  aprile  2021,  sull'intero  territorio nazionale, ad eccezione della zona bianca,  si  applicano  le  misure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 2  del  decreto-legge n. 19 del 2020 per la zona rossa. Nei medesimi giorni e'  consentito, in ambito regionale, lo spostamento di cui sopra. LAVORO AGILE, DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE E BONUS BABY SITTING (art. 2)   Il lavoratore dipendente genitore di figlio minore di anni sedici , alternativamente all’altro genitore, può svol-gere la prestazione di lavoro in modalità agile per un pe-riodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica oeducativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a se-guito di contatto ovunque avvenuto. Per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, e' riconosciuto al lavoratore che svolge l'attivita' in modalita' agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilita' concordati. L'esercizio del diritto alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non puo' avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attivita' didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio. Il beneficio di cui al presente comma e' riconosciuto ai genitori di figli con disabilita' in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a prescindere dall'eta' del figlio, per la durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonche' per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attivita' didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma puo' essere fruito in forma giornaliera od oraria. I lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti allecategorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale degli operatori socio-sanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono chiedere la corresponsione di uno o piu' bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi espletamento di lavoro agile. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cuiv all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il bonus e' erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione dei figli ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Il bonus e' altresi' riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari       E' stata pubblicata in G.U. n. 77 del 30.3.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute 30 marzo 2020 recante "Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con la quale si stabilisce che fino al 6 aprile 2021 per gli stati di cui alla lett. C) dell'allegato 20 d.P.C.M. 2.3.2021 (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco) si stabilisce che a tutti coloro che  hanno  soggiornato  o  transitato  nei  quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia  in  uno  o  piu'  Stati  di cui sopra e'  fatto  altresi' obbligo di:       a) sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui  all'art. 51, comma 6, del citato decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di cinque  giorni di quarantena presso l'abitazione o la dimora nei termini di  cui  ai commi da 1 a 5, del medesimo art. 51 del decreto del  Presidente  del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio  nazionale  al  Dipartimento  di  prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;       b) effettuare  un  ulteriore  test  molecolare  o  antigenico  al termine dei cinque giorni di quarantena.       In G.U. n. 75 del 27.3.2021 sono state pubblicate le due nuove ordinanze del Ministero della Salute 26 marzo 2021 con le quali sono state stabilite le seguenti classificazioni cromatiche di alcune regioni italiane: - Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia restano in zona "rossa" fino al 6 aprile 2021 (si applicano le misure di cui al Capo V d.P.C.M. 2.3.2021secondo quanto già prescitto dalle ordinanze del 12 marzo 2021 ; - Calabria, Toscana  e Valle d'Aosta diventano zone "rosse" sicché si applicano le misure di cui al Capo V d.P.C.M. 2.3.2001 fino al 6 aprile 2021.      In G.U. n. 69 del 20.3.2021 sono state pubblicate le tre ordinanze del Ministero della Salute datate 19 marzo 2021 con le quali sono stabilite le seguenti classificazioni cromatiche di alcune regioni italiane: - la regione Campani resta in zone "rossa" per i prossimi quindici giorni; - la regione Sardegna passa in zona "arancione"; - la regione Molise passa in zona "arancione".   La circolare del Ministero dell'Interno del 16 marzo 2021 reca chiarimenti su quelle che sono le misure restrittive delle libertà di movimento che sono applicabili dal 15 marzo al 6 aprile 2021 con particolare riguardo alle disciplina applicabile durante il prossimo periodo pasquale.     E' stata pubblicata in G.U. n. 63 del 13.3.2021 è stata pubblicata l'ordinanza del Ministero della Salute 13 marzo 2021 che classifica la Regione Marche e nella Provincia autonoma di Trento come zone "Rosse" per le quali si applicano le disposizioni del Capo V del d.P.C.M. 2.3.2021 dal 15 marzo 2021     In G.U. n. 62 del 13.3.2021 sono state pubblicate tre ordinanze del Ministero della Salute 12 marzo 2021 che classificano dal 15 marzo 2021: - le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia,  Piemonte, Veneto e Puglia come zone "Rosse" per le quali si applicano le disposizioni del Capo V del d.P.C.M. 2.3.2021; - mentre la Regione Molise resta zona "Rossa".     In G.U. n. 61 del 12.3.2021 è stata pubblicata la l. 12 marzo 2021, n. 29 di conversione con modificazioni del d.l. 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimentoe prevenzione  dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19   e   di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021" (In G.U. n. 10 del 14.1.2021). Ecco le principali disposizioni introdotte: a) lo stato di emergenza epidemiologica viene prorogato al 30 aprile 2021; b) vegono qualficate: - Zona bianca”, le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso; - “Zona arancione”, le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con un livello di rischio almeno moderato, nonché le regioni che, in presenza di un’analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio alto; - “Zona rossa”, le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo 3, con un livello di rischio almeno moderato; - “Zona gialla”, le regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere precedenti c) fino al 27 marzo 2021: - sull'intero  territorio nazionale e' vietato ogni spostamento in entrata e in  uscita  tra  i territori  di  diverse  regioni  o  province  autonome,   salvi   gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito  il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;  - è consentito, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o nonautosufficienti conviventi. La misura di cui al presente comma non si applica nella Zona rossa; - qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia; d) la validità dei titoli e dei permessi di soggiorno fino scadenti entro il 31 dicembre 2020 è prorogata al 30 aprile 2021.         Sono state pubblicate in G.U. n. 56 del 6.3.2021 due ordinanze del Ministero della Salute 5 marzo 2021 che collocano da lunedì 8 marzo 2021 le regioni - Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto in zona "arancione" (capo IV d.P.C.M. 2.3.2021); - Campania in zona "rossa" (capo V d.P.C.M. 2.3.2021).       E’ stato pubblicato in G.U. n. 52 S.O. del 2.3.2021 il d.P.C.M. 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ecco le principali disposizioni vigenti dal 6 marzo al 6 aprile 2021:   PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE   Obbligo dell’uso delle mascherine nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto   Fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio  nazionale  e'  vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i  territori  di  diverse regioni o  province  autonome,  salvi  gli  spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di  necessita'  ovvero per motivi di salute   I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata  da  febbre (maggiore di 37,5°) devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio, contattando il proprio medico curante   Le attività produttive e commerciali devono rispettare i protocolli di cui agli allegati 12, 14 e 14   Applicazione, l’altro, delle misure igienico sanitarie di cui all’allegato 19 oltre che delle prescrizioni di cui all’art. 5   Smart working     DIVISIONE IN TIPOLOGIE CROMATICHE DEL TERRITORIO ITALIANO   Zona bianca (art. 7) Caratterizzazione Regioni che si collocano in uno scenario di  tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo  territorio  si manifesti una incidenza settimanale dei contagi,  per  tre  settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.   Attività vietate In tali regioni nelle  quali cessano di applicarsi le misure di cui  al  Capo  III  (zona gialla) relative  alla sospensione  o  al  divieto  di   esercizio   delle   attivita'   ivi disciplinate. A tali attivita' si applicano comunque le  misure  anti contagio previste dal presente  decreto,  nonche'  dai  protocolli  e dalle linee guida allo stesso  allegati  concernenti  il  settore  di riferimento o, in difetto,  settori  analoghi.  Restano  sospesi  gli eventi che implichino assembramenti in  spazi  chiusi  o  all'aperto, comprese le manifestazioni  fieristiche  e  i  congressi  nonche'  le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e  discoteche  e  locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione  di  pubblico agli eventi e alle competizioni sportive   Zona gialla (artt. 8-31) Caratterizzazione (art. 8)   Le Regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto.   Attività vietate   Spostamenti (art. 9) Dalle ore  22,00  alle  ore  5,00  del  giorno  successivo  sono consentiti esclusivamente  gli  spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. E' in ogni caso  fortemente  raccomandato,  per  la  restante parte della giornata,  di  non  spostarsi,  con  mezzi  di  trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di  salute,  per  situazioni  di  necessità  o  per  svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Fino  al  27  marzo  2021,  in  ambito  regionale,  lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata e'  consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00  e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni  quattordici  sui  quali tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi   Manifestazioni pubbliche (art. 10) Lo svolgimento  delle  manifestazioni  pubbliche  e'  consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di contenimento   Locali aperti al pubblico (art. 11, comma 2) E' fatto obbligo nei  locali  pubblici  e  aperti  al  pubblico, nonche' in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di  persone  ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei  protocolli  e  delle linee guida vigenti   Parchi (art. 11, comma 3) L'accesso del pubblico ai  parchi,  alle  ville  e  ai  giardini pubblici  e'  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di assembramento  di  cui  all'art.  1,  comma  8,  primo  periodo,  del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  nonche'  della  distanza  di sicurezza interpersonale di almeno un metro. E' consentito  l'accesso dei  minori,  anche  assieme  ai  familiari  o   ad   altre   persone abitualmente conviventi o deputate alla  loro  cura,  ad  aree  gioco all'interno di  parchi,  ville  e  giardini  pubblici,  per  svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto  nel  rispetto  delle  linee guida del  Dipartimento  per  le  politiche  della  famiglia  di  cui all'allegato 8.    Abitazioni private (art. 11, comma 4) Con riguardo alle abitazioni private, e' fortemente raccomandato di non  ricevere  persone  diverse  dai  conviventi,  salvo  che  per esigenze lavorative o situazioni di necessita' e urgenza.   Accesso a strutture sanitarie (art. 11, comma 5) E' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti  di  permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del personale sanitario preposto e fatta eccezione per gli accompagnatori dei pazienti  in  possesso  del  riconoscimento  di  disabilita'  con connotazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che possono altresi' prestare assistenza anche nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni  del  direttore sanitario della struttura.   In particolare accesso alle RSA (art. 11, comma 6) L'accesso di parenti e visitatori a strutture di  ospitalita'  e lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite   (RSA),   hospice, strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani, autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.   Luoghi di culto (art. 12) L'accesso ai luoghi di culto avviene  con  misure  organizzative tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra  loro  di almeno un metro   Convegni (art. 13) Sono sospesi i convegni, i congressi  e  gli  altri  eventi,  ad Il servizio di apertura al pubblico  dei  musei  e  degli  altri   Musei (art. 14) Istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101  del  codice  dei beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato,  dal  lunedi'  al  venerdi',  con esclusione dei giorni festivi, a  condizione  che  detti  istituti  e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e  delle  caratteristiche  dei locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori  (piu'  o meno  di  100.000  l'anno),  garantiscano  modalita'   di   fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di  persone e da consentire che i visitatori possano  rispettare  la  distanza  tra loro di almeno un metro. A far data dal 27 marzo 2021, il sabato e  i giorni festivi, il servizio e' assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni  regolamentari di cui all'art. 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali  11  dicembre  1997,  n.  507,  che prevede il libero accesso a tutti gli  istituti  e  ai  luoghi  della cultura statali la prima domenica del meseeccezione di quelli che si svolgono con modalita' a distanza   Spettacoli, teatri e cinema (art. 15) Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri  locali o spazi  anche  all'aperto.  A  decorrere  dal  27  marzo  2021,  gli spettacoli aperti al pubblico in sale  teatrali,  sale  da  concerto, sale cinematografiche, live-club e in  altri  locali  o  spazi  anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il  rispetto della  distanza  interpersonale  di  almeno  un  metro  sia  per   il personale,  sia  per  gli  spettatori  che  non  siano   abitualmente conviventi. La capienza consentita non puo' essere  superiore  al  25 per cento di  quella  massima  autorizzata  e,  comunque,  il  numero massimo di spettatori non puo' essere superiore a 400 per  spettacoli all'aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni  singola sala   Centri culturali, feste e cerimonie (art. 16) Sono sospese le attivita' dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo  e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.   Sono vietate le feste nei luoghi al  chiuso  e  all'aperto,  ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.   Attività sportiva (artt. 17-18) E' consentito svolgere attivita' sportiva  o  attivita'  motoria all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove accessibili,  purche'  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di  almeno  un  metro  per  ogni  altra  attivita'  salvo  che  sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Sono sospese le attivita' di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali   Impianti sciistici (art. 19) Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.   Sale giochi e parchi tematici (art. 20) Sono sospese le attivita' di sale giochi, sale  scommesse,  sale bingo e casino', anche se svolte all'interno  di  locali  adibiti  ad attivita' different   Scuola (artt. 21-23) Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado  adottano forme  flessibili  nell'organizzazione  dell'attivita'  didattica  ai sensi  degli  articoli  4  e  5  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75  per  cento  della  popolazione  studentesca delle predette istituzioni sia  garantita  l'attivita'  didattica  in presenza L'attivita' didattica  ed  educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a  svolgersi  integralmente in presenza. E' obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di  eta'  inferiore  ai  sei anni e per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con l'uso dei predetti dispositivi   Procedure concorsuali (art. 24) E' sospeso lo svolgimento delle  prove  preselettive  e  scritte delle procedure concorsuali  pubbliche  e  private  e  di  quelle  di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione  dei  casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente  su  basi  curriculari  ovvero  in  modalita'   telematica,   nonche'   ad esclusione dei concorsi  per  il  personale  del  servizio  sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti,  gli  esami  di  Stato  e  di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e  di quelli per il personale della protezione civile. Sono  consentite  le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche  amministrazioni nei casi in cui  e'  prevista  la  partecipazione  di  un  numero  di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede  di  prova, previa  adozione  di  protocolli  adottati  dal  Dipartimento   della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico.  Resta ferma in ogni  caso  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n.  1  del  25 febbraio  2020  e   degli   ulteriori   aggiornamenti,   nonche'   la possibilita' per le commissioni di procedere  alla  correzione  delle prove scritte con collegamento da remoto   Corsi di formazione (art. 25) I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi  solo con modalita' a distanza   Attività commerciali (art. 26, comma 1) Le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono  a  condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di  almeno  un metro, che gli ingressi avvengano in modo  dilazionato  e  che  venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo  necessario all'acquisto dei beni (vedasi anche allegati 10 e 11)   Centri commerciali (art. 26, comma 2) Nelle giornate festive e prefestive  sono  chiusi  gli  esercizi commerciali  presenti  all'interno   dei   mercati   e   dei   centri commerciali,  gallerie  commerciali,  parchi  commerciali  ed   altre strutture  ad  essi  assimilabili,  a   eccezione   delle   farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti  vendita di  generi  alimentari,  di  prodotti  agricoli  e   florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie   Attività di ristorazione (art. 27) Le attivita' dei servizi di  ristorazione  (fra  cui  bar,  pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite  dalle  ore  5,00 fino alle ore 18,00. Il  consumo  al  tavolo  e'  consentito  per  un massimo  di  quattro  persone  per  tavolo,  salvo  che  siano  tutti conviventi. Dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti  al  pubblico.  Resta  consentita  senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre  strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia  per  l'attivita'  di confezionamento che di trasporto, nonche'  fino  alle  ore  22,00  la ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o nelle  adiacenze.  Per  i  soggetti  che  svolgono   come   attivita' prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (leggasi bar) l'asporto e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti  gli  esercizi  di  somministrazione  di alimenti e  bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei  E45  e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli  interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro.   Strutture ricettive (art. 28) Le  attivita'  delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento interpersonale di un metro  negli  spazi  comuni,  nel  rispetto  dei protocolli e  delle  linee  guida  adottati  dalle  regioni  o  dalla Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome,  idonei   a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i  criteri  di  cui  all'allegato  10,  tenuto  conto  delle  diverse tipologie di strutture ricettive   Attivita' inerenti ai servizi alla persona, nonche' servizi  bancari,   finanziari e altre attivita' che restano garantiti (art. 29)   Attività professionali (art. 30) In ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:     a) esse siano attuate anche mediante modalita' di  lavoro  agile, ove possano essere svolte al  proprio  domicilio  o  in  modalita'  a distanza;     b) siano incentivate le  ferie  e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;     c) siano assunti protocolli  di  sicurezza  anti-contagio,  fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle  vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;     d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali   Trasporti (art. 31) A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del  trasporto ferroviario  regionale,  con  esclusione  del  trasporto   scolastico dedicato, e' consentito un coefficiente di riempimento non  superiore al 50%   Zona arancione (artt. 32-37) Caratterizzazione Le regioni nel cui territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore  a  50  casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2  e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero che si collocano in uno scenario di tipo 1 e con un  livello  di  rischio  alto,   secondo quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle regioni e Province autonome di Trento  e  Bolzano  l'8  ottobre  2020 (allegato 25)   Attività consentite (art. 34) Sono disciplinate da ordinanze del Ministero della Salute oltre a quella previste per le zone gialle   Spostamenti (art. 35) E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in  zona  arancione  salvo  che  per  gli  spostamenti  motivati   da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero  per motivi  di  salute. E' vietato ogni spostamento con mezzi di  trasporto  pubblici  o privati, in un Comune diverso da quello  di  residenza,  domicilio  o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di  studio, per motivi di salute, per situazioni di  necessita'  o  per  svolgere attivita' o usufruire di servizi non sospesi  e  non  disponibili  in tale comune. Fino  al  27  marzo  2021,  in  ambito  comunale,  lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata e'  consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00  e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni  quattordici  sui  quali tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono  comunque  consentiti  gli  spostamenti  dai  comuni   con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e  per  una  distanza non  superiore  a  trenta  chilometri  dai  relativi   confini,   con esclusione in ogni caso  degli  spostamenti  verso  i  capoluoghi  di provincia   Musei (art. 36) Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al  pubblico  dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di  cui  all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad  eccezione  delle  biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo   restando   il   rispetto   delle   misure   di   contenimento dell'emergenza epidemica   Servizi di ristorazione (art. 37) Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione  (fra  cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia  per  l'attivita'  di confezionamento che di trasporto, nonche'  fino  alle  ore  22,00  la ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o nelle  adiacenze.  Per  i  soggetti  che  svolgono   come   attivita' prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti  gli  esercizi  di  somministrazione  di alimenti e  bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei  E45  e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e  negli  interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro    Zona Rossa (artt. 38-48) Caratterizzazione Le  regioni  nel  cui  territorio   si   manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a cinquanta casi  ogni centomila abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di  tipo 3 e con  un  livello  di  rischio  almeno  moderato,  secondo  quanto stabilito dal  documento  di  «Prevenzione  e  risposta  a  COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle regioni e Province autonome di Trento  e  Bolzano  l'8  ottobre  2020 (allegato 25).   Attività vietate (art. 39) Oltre alle attività vietate nelle zone gialle, con ordinanza del Ministero della Salute sono prescritte ulteriori restrizioni   Spostamenti (art. 40) E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonche' all'interno dei medesimi territori,  salvo  che per gli spostamenti motivati  da  comprovate  esigenze  lavorative  o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute.  E'  consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.  Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente  necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza  nei  limiti in cui la stessa e' consentita. Il transito sui territori in zona rossa  e'  consentito  qualora necessario  a  raggiungere  ulteriori  territori   non   soggetti   a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti  sono consentiti ai sensi del presente decreto   Attività sportiva (art. 41) E' consentito soltanto svolgere  individualmente  attivita'  motoria  in prossimita' della propria abitazione purche'  comunque  nel  rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie  respiratorie.  E' altresi'   consentito   lo   svolgimento   di   attivita'    sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale   Musei (art. 42) Chiusi ad eccezione delle bliblioteche per le attività su prenotazione   Scuola e università (artt. 43 e 44) Sospesa l’attività in presenza per tutti   Attività commerciali (art. 45) Sono  sospese  le  attivita'  commerciali  al  dettaglio,  fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita'  individuate  nell'allegato  23,  sia  negli  esercizi  di vicinato sia  nelle  medie  e  grandi  strutture  di  vendita,  anche ricompresi nei centri commerciali. Sono chiusi,  indipendentemente  dalla  tipologia  di  attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla  vendita  di  soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano  aperte  le  edicole,  i  tabaccai,  le  farmacie  e  le parafarmacie.   Servizi di ristorazione (art. 46) Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione  (fra  cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle mense e del catering continuativo su base contrattuale  a  condizione che vengano rispettati i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti  a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza  limiti  di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture  ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia  per  l'attivita'  di confezionamento che di trasporto, nonche'  fino  alle  ore  22,00  la ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o nelle  adiacenze.  Per  i  soggetti  che  svolgono   come   attivita' prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00. Restano comunque aperti  gli  esercizi  di  somministrazione  di alimenti e  bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei  E45  e  E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e  negli  interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro.   Servizi alla persona (art. 47) Sono sospesi tutti i servizi alla persona diversi da quelli di cui all’allegato 24 ovvero: -          - Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia  -          - Attivitità delle lavanderie industriali  -          - Altre lavanderie, tintorie      - Servizi di pompe funebri e attività connesse   Attività lavorativa (art. 48) I datori di lavoro pubblici limitano la presenza  del  personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le  attivita'  che ritengono  indifferibili  e  che  richiedono   necessariamente   tale presenza,  anche  in  ragione  della  gestione   dell'emergenza.   Il personale non in presenza presta la propria attivita'  lavorativa  in modalita' agile.   SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO (artt. 49-54)

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