E' stata pubblica in G.U. n. 7 dell'11.1.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute 9 gennaio 2021 con la quale sono disciplinate le misure di contenimento da COVID-19 per coloro che provengono da Regno Unito ed Irlanda del Nord fino al 15 gennaio 2021.
In forza delle cinque ordinanze del Ministero della Salute tutte datate 8 gennaio 2021 pubblicate in G.U. n. 6 del 9.1.2021 le Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Calabria e Sicilia saranno sottoposte alle misure preventive previste per le regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (regioni arancioni) dal 10 al 15 gennaio 2021.
E' stato pubblicato in G.U. n. 3 del 5.1.2021 il d.l. 5 gennaio 2021, n. 1 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Ecco le principali novità in vigore dal 6 gennaio 2021:
RESTRIZIONI ALLE LIBERTA' PERSONALI PREVISTE PER IL PERIODO 7-15 GENNAIO 2021 (artt. 1, 2, comma 2 e 3)
a) dal 7 al 15 gennaio 2021 e' vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
b) nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale, ad eccezione delle Regioni cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 d.P.C.M 3 dicembre 2020 (regioni "rosse"), si applicano le misure dicuiall'articolo 2 del decreto (regioni "arancioni"), ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
c) nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto d.P.C.M. 3 dicembre 2020 (regioni "rosse") e' altresi' consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti lo spostamento di cui al presente comma e' consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
d) il Ministero della Salute può introdurre disposizioni restrizioni / prescrizioni aggiuntive a una o piu' regioni nel cui territorio si manifesta un'incidenza deicontagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti:
- le misure di cui all'articolo 2 del d.P.C.M. 3 dicembre 2020 (regioni "arancioni"), se lo scenario e' almeno di tipo 2 e il livello di rischio e' almeno moderato;
- le misure di cui all'articolo 3 del d.P.C.M. 3 dicembre 2020 (regioni "rosse"), se lo scenario e' almeno di tipo 3 e il livello di rischio e' almeno moderato;
e) la violazione di tali disposizioni è sanzionata ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 19/2020 convertito in l. n. 35/2020 (da 400 a 1.000 euro)
POTERI ULTERIORI DI ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE (art. 2, comma 1)
Il Ministro della salute con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter del d.l. 19/2020 convertito in l. n. 35/2020, applica alle regioni che, secondo le previsioni del comma 16-bis, si collocano in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000abitanti, misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale
DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA SCUOLA (art. 4)
Dal giorno 11 gennaio 2021 al 16 gennaio 2021 le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita' didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, garantendo almeno al 50 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni l'attivita' didattica in presenza. La restante parte dell'attivita' didattica, e' svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del d.P.C.M. del 3 dicembre 2020 (regioni "rosse"), nonche' su tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attivita' didattica delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma si svolge a distanza per il 100 per cento della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche di cui al presente comma.
Per le istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui sopra resta fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal citato d.P.C.M. del3dicembre 2020. Per lo stesso periodo resta fermo altresi',perogni istituzione scolastica, incluse quelle di cui sopra, quanto previsto dallo stesso decreto in ordine alla possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali
MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ANTI COVID-19 NELLE STRUTTURE SANITARIE DA PARTE DELLE PERSONE INCAPACI (art. 5)
Persone incapaci dotate di curatore, amministrazione di sostegno, fiduciario e che comunque abbiamo reso le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) (comma 1)
Le persone incapaci ricoverate presso RSA, comunque denominate, esprimono il consenso altrattamento sanitario per le vaccinazioni anti Covid-19, a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e della volonta' eventualmente gia' espressa dall'interessato ai sensi del citato articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero di quella che avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere.
Procedimento di determinazione del consenso (commi 3 e 4)
I soggetti di cui sopra sentiti, quando gia' noti, il coniuge, la persona parte di unione civile o stabilmente convivente o, in difetto, il parente piu' prossimo entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale e' idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della l. n. 219/2017,ilconsensoalla somministrazionedeltrattamentovaccinaleantiCovid-19edei successivi eventuali richiami e ne da' comunicazione aldipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.
Si riportano per completezza le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art. 3 della l. n. 219/2017 "3. Il consenso informato della persona interdetta ai sensi dell'articolo 414 del codice civile e' espresso o rifiutato dal tutore, sentito l'interdetto ove possibile, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona nel pieno rispetto della sua dignita'. 4. Il consenso informato della persona inabilitata e' espresso dalla medesima persona inabilitata. Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato e' espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volonta' del beneficiario, in relazione al suo grado di capacita' di intendere e di volere"
Il consenso viene reso in conformita' alla volonta' dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 (DAT)dellalegge n. 219 del 2017 o, in difetto, in conformita' a quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma3,e'immediatamentee definitivamente efficace.
N.B.: la disposizione non appare perspicua, infatti, mentre il comma 3, primo periodo parrebbe prevede sempre come necessaria la consultazione del coniuge, della persona parte diunione civile o stabilmente convivente o, in difetto, del parente piu' prossimoentro il terzo grado, il successivo comma 4, primo periodo, parrebbe ritenere necessaria detta consultazione soltanto nel caso in cui l'incapace non possa esprime alcuna manifestazione di volontà ai sensi dell'art. 3 non abbia depositato le DAT ai sensi dell'art. 4 l. n. 219/2017.
Inoltre si stabilisce che "Il consenso non puo' essere espresso in difformita' dalla volonta' dell'interessato, espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, da quella delle persone di cui al primo periodo dello stesso comma 3".
Si propone questa soluzione interpretativa: il vaccino può essere somministrato soltanto ove non siano state rese DAT contrarie, il tutore / amministratore abbia reso il proprio consenso, l'incapace non abbia espresso il proprio diniego o, nel caso in cui l'incapace non sia in grado di esprimerlo, il diniego non sia stato espresso dal coniuge, dalla persona partediunionecivileo stabilmente convivente o, in difetto, dal parente piu' prossimoentro il terzo grado, non si siano opposti al trattamento.
Ricorso al giudice tutelare (comma 4)
Tuttavia in caso di rifiuto alla prestazione del consenso da parte del coniuge, della persona partediunionecivileo stabilmente convivente o, in difetto, del parente piu' prossimoentro il terzo grado, il direttore sanitario, o il responsabile medico della struttura in cui l'interessato e' ricoverato, ovvero il direttore sanitario della ASL o il suo delegato, puo' richiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.
Persone incapaci prive di curatore, amministratore di sostegno, fiduciario (o nel caso in cui questi ultimi non siano reperibili entro 48 ore) e che non hanno reso le DAT (commi 2 e 5-9)
Il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della RSAostrutturaanaloganeassumela funzionediamministratoredisostegno alsolofinedella prestazione del consenso. In tali casi nel documento nel quale viene reso il consenso si da' atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato d'incapacita' naturale dell'interessato.
In difetto siadel direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attivita' previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario dellaASL territorialmente competentesullastrutturastessaodaunsuo delegato.
Tuttavia qualora non sia possibile procedere per difetto di disposizioni di volonta' dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilita' o indisponibilita' del coniuge, della persona partediunionecivileo stabilmente convivente o, in difetto, del parente piu' prossimoentro il terzo grado, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dal direttore sanitario o in difetto dal responsabile medico della RSA, unitamente alla documentazione comprovantelasussistenzadei presupposti, e' comunicato immediatamente, anche attraverso posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato e' ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa.
Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui sopra il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emergelasussistenzadei presupposti di cui alcomma3 (anche in questo caso la previsione non è perspicua),convalidacondecreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ovvero ne denega la convalida.
Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui sopra, il decreto e'comunicato all'interessato e al direttore sanitario o, in difetto, al responsabile medico della RSA, a mezzo di posta certificata presso la struttura dove la persona e' ricoverata.
Il decorso quest'ultimo terminepriva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente.
Si noti che da un lato il comma 8 stabilisce che "il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami e' privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida", mentre il successivo comma 9 dispone che decorso il termine di cui al comma 7 (ossia entro 96 ore dalla ricezione degli atti da parte del giudice tutelare) senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espressodal direttore sanitario o in difetto dal responsabile medico della RSA "si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino". Dal combinato disposto di questi due commi parrebbe evincersi che nelle more delle 96 ore dalla trasmissione degli atti al giudice tutelare il consenso espresso dal direttore sanitario o in difetto dal responsabile medico della RSA sia privo di effetti ma si consolida e divenga sotlanto efficace qualora non sia comunicato, entro detto termine, il provvedimento di diniego di convalida del giudice tutelare.
In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato (comma 10)
Il coniuge, la persona parte di unione civile, o stabilmente convivente, e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinche' disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale
E' stata pubblicata in G.U. n. 2 del 4.1.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute 2 gennaio 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con la quale si dispone che l'apertura dei comprensori sciistici è fissata per il 18 gennaio 2021 "subordinatamente all'adozione di apposite linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico"
E' stata pubblicata in G.U. n. 23.12.2020 n. 318 l'ordinanza del Ministero della Salute 23 dicembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che reca la disciplina applicabile dal 23 dicembre 2020 fino al 6 gennaio (e per Regno Unito e Irlanda del Nord fino al 15 gennaio 2021) nei confronti di coloro che entrano in Italia dall'estero.
In particolare, si dispone che:
- è consentito l'ingresso sul territorio nazionale se hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella della presente ordinanza ovvero hanno un motivo di assoluta necessita' comprovato mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- l'ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono consentiti secondo la seguente disciplina:a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco ea chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momentodell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il tampone di cui alla presente lettera e' effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio
- ai movimenti da e per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si applica la disciplina prevista per gli Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020.
E' stata pubblicata in G.U. n. 24 del 30.01.2021 la l. 29 gennaio 2021, n. 6 di conversione con modificazioni del decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" (G.U. n. 313 del 18.12.2020) con il quale sono introdotte ulteriori misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 durante il periodo delle prossime festività natalizie e che si aggiungono (e in parte derogano) alle disposizioni introdotte dal d.l. 158/2020 e dalle disposizioni specifiche previste secondo la classificazione di rischio prevista per ciascuna singola regione. Ecco le principali disposizioni:
- nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo d.P.C.M. 3 dicembre 2020 (ossia quelle previste le regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravita' e da un livello di rischio alto o dette anche "arancioni"), inoltre, sull'intero territorio nazionale sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Si ricorda che le disposizioni per le regioni "arancioni" prevedono che:
a) e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui trattasi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui trattasi e' consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
b) e' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere attivita' o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. - mentre nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 durante tutto il periodo precitato trovano applicazioni le disposizioni dell'art. 3 d.P.C.M. 3.12.2020 (regioni caratterizzate da scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto o dette anche "rosse") ovverosia:
a) e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio, nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori e' consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
b) sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita' individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purche' sia consentito l'accesso alle sole predette attivita' e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 1, comma 10, lettera ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) tutte le attivita' previste dall'art. 1, comma 10, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresi' sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
e) e' consentito svolgere individualmente attivita' motoria in prossimita' della propria abitazione purche' comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; e' altresi' consentito lo svolgimento di attivita' sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;
f) fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attivita' scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalita' a distanza. Resta salva la possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89, del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
g) e' sospesa la frequenza delle attivita' formative e curriculari delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attivita' a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche' le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attivita', didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle universita', sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalita' in presenza. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonche' sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
h) sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24;
i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attivita' che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attivita' lavorativa in modalita' agile;
l) sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza di cui al comma 1;- durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 e' comunque consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potesta' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi; - la violazione di tali disposizioni è sanzionata ai sensi dell'art. 4 d.l. n. 19/2020 convertito in l. n. 35/2020. Ricordiamo che ai sensi del primo comma di tale disposizioni è comminata "la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino a un terzo.
Inoltre, all'art. 2 sono stabiliti nuovi ristori per a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto (20 dicembre 2020), hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto. Il contributo non spetta aisoggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020. Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed e' corrisposto dall'Agenzia delleentrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il precedente contributo.
Ecco la tabella dei codici ATECO interessati alla misura di sostegno
CODICE ATECO (56 - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE) |
===================================================================
| 561011 - Ristorazione con somministrazione |
| 561012 - Attivita' di ristorazione connesse alle aziende |
| agricole |
| 561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di|
| cibi da asporto |
| 561030 - Gelaterie e pasticcerie |
| 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
| 561042 - Ristorazione ambulante |
| 561050 - Ristorazione su treni e navi |
| 562100 - Catering per eventi, banqueting |
| 562910 - Mense |
| 562920 - Catering continuativo su base contrattuale |
| 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina
In G.U. n. 308 del 12.12.2020 è stata pubblicata l'ordinanza del Ministero della Salute 11 dicembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte", con il quale colloca per i prossimi 14 giorni a decorrere dal 13 dicembre l'Abruzzo in zona a rischio elevato (arancione), mentre colloca Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte tra le regione a rischio minore (giallo).
In G.U. n. 303 del 5.12.2020 è stata pubblicata l'ordinanza del Ministero della Salute 5 dicembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19." con la quale le regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte sono spostate in fascia di rischio elevata (arancione), mentre l'abruzzo rimande in fascia di rischio massima (rossa). L'efficacia del provvedimento è dal 6 dicembre al 20 dicembre 2020.
A parte la disciplina speciale di contenimento dell'epidemia concernente al periodo delle festività natalizie di cui al d.l. n. 158/2020 sono state pubblicate in G.U. n. 301 del 3.12.2020 le nuove norme che troveranno applicazione (salvo previsioni specifiche per alcune tra esse) nel periodo dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021 con il d.P.C.M. 3 dicembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenzaepidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"
E' stato pubblicato il primo provvedimento che introduce le misure di contenimento della pandemia da COVID-19 relativamente al periodo successivo al 3 dicembre. Infatti con il d.l. 2 dicembre 2020, n. 158 recante "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19" in G.U. n. 299 del 3.12.2020, si stabilisce che:
- dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 e' vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma;
- nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 e' vietato altresi' ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case anche ubicate in altro Comune.