Salta al contenuto principale
E' stata pubblicata in G.U. n. 151 del 26.6.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute del 25 giugno 2021 con la quale viene spostata in zona "bianca" anche l'ultima regione italiana rimasta in zona arancione. Dal 28 giugno tutta l'Italia sarà in zona "bianca".   E' stata pubblicata in G.U. n. 148 del 23.6.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 con la quale si stabilisce che a partire  dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, per gli spazi all'aperto delle strutture sanitarie, nonche' in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalita' del sistema immunitario    E’ stata pubblicata in G.U. n. 146 del 21.6.2021 la l. 17 giugno 2021, n. 87 recante conversione con modificazione del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita'  economiche  e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della  diffusione dell'epidemia da COVID-19” (detto anche più semplicemente “Decreto Riaperture”) in G.U. n. 96  del 22.4.2021, con il quale sono stabilite le misure anti-COVID nel periodo compreso tra il 26 aprile ed il 31 luglio 2021   DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Rimane fermo l’impianto del d.P.C.M. 2.3.2021 (art. 1, comma 1)   ZONA ROSSA Le aree nelle quali nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, sulla base dei dati validati dell'ultimo monitoraggio disponibile (art. 1, comma 3) Inoltre, possono essere circoscritte zone “rosse” anche nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave (art. 1, comma 4).   SPOSTAMENTI (art. 2) Sono conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome che si collocano nelle zone bianca e gialla (art. 1, comma 2) Dal 1° maggio al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa (art. 2, comma 2). Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi (art. 2, comma 1). Dal 18 maggio al 6 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, hanno inizio alle ore 23 e terminano alle ore 5 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 2 -bis hanno inizio alle ore 24 e terminano alle ore 5 del giorno successivo Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai  provvedimenti  adottati  in  attuazione  dell’articolo  2  del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo. Nelle  zone  bianche  non  si  applicano  i  limiti  orari agli spostamenti     ACCESSO ALLE STRUTTURE SANITARIE (artt. 2-bis – 2-quater) È consentito agli accompagnatori dei pazienti non affetti  da  COVID-19,  muniti  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  di  cui  all’articolo  9,  nonché  agli  accompagnatori  dei  pazienti  in  possesso  del  riconoscimento  di  disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’arti-colo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di permanere  nelle  sale  di  attesa  dei  dipartimenti  d’emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso. La direzione  sanitaria  della  struttura  è  tenuta  ad  adottare  le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento  di  disabilità  con  connotazione  di  gravità  ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.     SCUOLA (art. 3, commi 1-3) E’ assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e, fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 60 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza   UNIVERSITA’ (art. 3, commi 4 e 5) Nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curricolari predisposti nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari di cui al primo periodo possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull’intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l’apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento   CORSI DI FORMAZIONE (art. 3-bis) Dal  1°  luglio  2021,  in  zona  gialla,  i  corsi  di  for-mazione  pubblici  e  privati  possono  svolgersi  anche  in  presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adotta-ti  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  14,  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 14 luglio 2020, n. 74   RISTORAZIONE (art. 4) Nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché delle modalità previste dai medesimi provvedimenti e dai protocolli e dalle linee guida agli stessi allegati ai medesimi provvedimenti. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati. Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi  di  ristorazione,  svolte  da  qualsiasi  esercizio,  sono  consentite  anche  al  chiuso,  nel  rispetto  dei  limiti  orari agli spostamenti di cui all’articolo 2 del presente decreto  nonché  di  protocolli  e  linee  guida  adottati  ai  sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020   ATTIVITA’ COMMERCIALI ALL’INTERNO DI MERCATI E CENTRI COMMERCIALI (art. 4-bis) Dal  22  maggio  2021,  in  zona  gialla,  le  attività  de-gli esercizi commerciali presenti all’interno di mercati e di centri commerciali, di gallerie commerciali, di parchi commerciali e di altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo  1,  comma  14,  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74   SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO (art. 5)  In zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla la disposizione di cui sopra si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la presenza di pubblico. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal  1°  luglio  2021  anche  al  chiuso,  è  consentita  la  pre-senza  di  pubblico  anche  agli  eventi  e  alle  competizioni  sportivi  diversi  da  quelli  di  cui  al  comma  2,  esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia  assicurato  il  rispetto  della  distanza  interpersonale  di  almeno  un  metro  sia  per  gli  spettatori  che  non  siano  abitualmente conviventi sia per il personale. La capienza consentita  non  può  essere  superiore  al  25  per  cento  di  quella massima autorizzata e, comunque, il numero mas-simo  di  spettatori  non  può  essere  superiore  a  1.000  per  gli impianti all’aperto e a 500 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento  per  lo  sport,  sentita  la  Federazione  medico  sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico   MUSEI (art. 5-bis) In  zona  gialla,  il  servizio  di  apertura  al  pubblico  dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto  delle  dimensioni  e  delle  caratteristiche  dei  locali  aperti al pubblico nonché dei flussi di visitatori, garantiscano  modalità  di  fruizione  contingentata  o  comunque  tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura  che  nell’anno  2019  hanno  registrato  un  numero  di  visitatori  superiore  a  un  milione,  il  sabato  e  i  giorni  festivi il servizio è assicurato a condizione che l’ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. Resta sospesa l’efficacia delle disposizioni dell’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in materia di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni  di  cui  al  presente  comma  sono  altresì  aperte  al  pubblico le mostre.   PISCINE, PALESTRE E SPORT DI SQUADRA (art. 6) A decorrere dal 15 maggio 2021 in zona gialla sono consentite le attività    delle piscine     all’aperto  in  conformità a protocolli e linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  –  Dipartimento  dello  sport,  senti-ta la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività delle piscine e dei centri natatori anche in impianti  coperti  in  conformità  ai  protocolli  e  alle  linee  guida  adottati  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  –  Dipartimento  per  lo  sport,  sentita  la  Federazione  medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, le attività delle  palestre  sono  consentite  in  conformità  ai  protocolli  e  alle  linee  guida  adottati  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  –  Dipartimento  per  lo  sport,  sentita  la  Federazione medico sportiva ita-liana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. A  decorrere  dal  26  aprile  2021,  in  zona  gialla,  nel  rispetto  delle  linee  guida  adottate  dalla  Presidenza  del  Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, è consentito  lo  svolgimento  all’aperto  di  qualsiasi  attività  sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida di cui al primo periodo. Dal  1°  luglio  2021,  in  zona  gialla,  sono  con-sentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee  guida  adottate  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  14,  del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74      COMPRENSORI SCIISTICI  (art. 6-bis) Dal  22  maggio  2021,  in  zona  gialla,  è  consentita  la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n. 74.   ATTIVITA’ COMMERCIALI, FIERE, CONVEGNI E CONGRESSI (art. 7) In zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili nei giorni festivi e prefestivi possono svolgersi nei limiti e con le modalità previste dai provvedimenti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e da protocolli e linee guida definiti con i medesimi provvedimenti. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, è consentito lo svolgimento in presenza di fiere, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalle deliberazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decretolegge n. 19 del 2020 e da protocolli e linee guida definiti con i medesimi provvedimenti.   PARCHI TEMATICI (art. 8) Dal  1°  luglio  2021  sono  consentite,  in  zona  gialla,  le  attività  dei  centri  termali  nel  rispetto  di  protocolli  e  linee  guida  adottati  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  14,  del decreto-legge    16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.      Rimane consentita in ogni caso l’attività dei centri termali adibiti a presidio sanitario limitatamente all’eroga-zione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, dei parchi giochi e delle ludoteche nonché degli spettacoli viaggianti, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sen-si dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020   CENTRI SOCIALI, CULTURALI E CERIMONIE (art. 8-bis) Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel rispetto di  protocolli  e  linee  guida  adottati  ai  sensi  dell’artico-lo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Dal  15  giugno  2021,  in  zona  gialla,  sono  consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche  al  chiuso,  anche  organizzate  mediante  servizi  di  catering  e  banqueting,  nel  rispetto  di  protocolli  e  linee  guida  adottati  ai  sensi  dell’articolo  1,  comma  14,  del  decreto-legge  n.  33del  2020  e  con  la  prescrizione  che  i  partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9 del presente decreto   ATTIVITA’ SALE GIOCHI ED AFFINI (art. 8-ter) Dal  1°  luglio  2021,  in  zona  gialla,  sono  consenti-te  le  attività  di  sale  giochi,  sale  scommesse,  sale  bingo  e  casinò,  anche  se  svolte  all’interno  di  locali  adibiti  ad  attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.   CERTIFICATI VERDI (art. 9) Il certificato verde Covid-19 comprova: a) lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-; b) la guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero c) l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARSCoV-2. Ha validità di sei mesi per le ipotesi di cui alle lett. a) e b) e di 48 ore per quella di cui alla lett. c). Le certificazioni verdi rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’Unione europea e validate da uno Stato membro dell’Unione, sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto.   PROROGA DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL COVID (artt. 11 e 12) Le misure di contenimento del COVID in scadenza al 30 aprile 2021 sono prorogate dal 31 luglio 2021.   LAVORO AGILE (art. 11-bis) Sono introdotte disposizioni e modifiche alla disciplina del lavoro agile     PROROGA DEI TERMINI DI VALIDITÀ DI DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITÀ NONCHÉ DI PERMESSI E TITOLI DI SOGGIORNO E DI DOCUMENTI DI VIAGGIO (art. 11-ter)   PROROGA DELLE MODALITÀ SEMPLIFICATE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE DEGLI ESPERTI DI RADIOPROTEZIONE E DEI MEDICI AUTORIZZATI, NONCHÉ DEI CONSULENTI DEL LAVORO (art. 11-septies)   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI NELLE STRUTTURE TURISTICO- RICETTIVE IN ARIA APERTA (art. 11-duodecies)   PROROGA DELL’ART. 264 D.L. N. 34/2020 CONVERTITO IN L. N. 77/2020 (art. 11-terdecies) Il termine di applicazione delle disposizioni procedimentale di cui all’art. 264 in materia di procedimenti correlati al COVID viene prorogato al 31 dicembre 2021         In G.U. n. 145 del 18.6.2021 è stata pubblicata l'ordinanza del Ministero della Salute 18 giugno 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia e Toscana e nella Provincia autonoma di Bolzano", con la quale è stato deciso che Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia e Toscana e nella Provincia autonoma di Bolzano passano in zona "bianca". Rimangono, pertanto, in zona "gialla" soltanto la Valle D'Aosta.   E' stata pubblicata in G.U. n. 145 del 19.6.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute 18 giugno 2021 recante disposizioni per disciplinare l'ingresso in Italia di persone che provengono dall'estero per il periodo compreso tra il 21 giugno ed il 30 luglio 2021       E' stata pubblicata in G.U. n. 139 del 12.6.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute 11 giugno 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento", con le quali si collocano le regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento in zona "bianca". Rimangono, pertanto, ancora in zona "gialla": Valle d’Aosta, Sicilia, Calabria, Basilicata, Campania, Provincia Autonoma di Bolzano, Marche e Toscana.       E' stata pubblica in G.U. n. 136 del 9.6.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute 29 maggio 2021 recante "Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attivita' economiche e sociali»". L'allegato "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" sostituisce quello di cui all'allegato 9 d.P.C.M. 2.3.2021. In particolare sono disciplinate le seguenti attività: - ristorazione e cerimonie; - attività turistiche e ricettive; - cinema e spettacoli dal vivo; - servizi alla persona; - commercio; - musei, archivi, biblioteche; - parchi tematici; - circoli culturali e ricreativi; - congressi e fiere; - sale giochi ed affini; - sagre; - corsi di formazione.         Sono state pubblicate in G.U. n. 133 del 5.6.2021 le due ordinanze del Ministero della Salute 4 giugno 2021 con le quali si stabilisce rispettivamente che: - le regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto passano in zona bianca. Ricordiamo che erano già classificate come zone bianche le regioni Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna, mentre le restanti regioni restano per il momento in zona gialla. - fino al 21 giugno in zona bianca il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attivita' dei servizi di ristorazione per un massimo di sei persone per tavolo, salvo che  siano tutte conviventi  E' stata pubblicata in G.U. n. 131 del 3.6.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute 2 giugno 2021 con la quale sono ridotte le limitazioni per i viaggi da e verso l'estero in territori confinanti all'Italia e per brevi soggiorni. In particolare, si stabilisce che a condizione che non insorgano sintomi di Covid-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della medesimaordinanza non si applicano in caso di rientro nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 24 ore in localita' estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione e così reciprocamente in caso che in luogo di residenza estera non disti oltre i 60 chilometri.     E' stata pubblicata in G.U. n. 127 del 29.5.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute 28 maggio 2021 con la quale le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna passano in zona "bianca".       E' stato pubblicato in G.U. n. 117 del 18.5.2021 il d.l. 18 maggio 2021, n. 65 recante "Misure urgenti relative  all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19" detto anche "Decreto Riaperture" che, in vigore dal 18 maggio 2021, introduce le seguenti principali novità:   NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE ZONIZZAZIONE CROMATICA (art. 13) Si modifica l'art. 1, comma 16-bis e seguenti del d.l. n. 33/2020 convertito in l. n. 74/2020. In particolare il comma 16-septies viene sostituito dal seguente a) "Zona bianca": le  regioni  nei  cui  territori  l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000abitanti per tre settimane consecutive;   b) "Zona   gialla":   le   regioni    nei    cui    territori alternativamente:   1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore  a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;   2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica unadelle due seguenti condizioni:             2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento;             2.2) il tasso di occupazione dei  posti  letto  in  terapia intensiva per pazienti COVID-19 e'  uguale  o  inferiore  al  20  per cento;   c) "Zona arancione": le regioni nei cui  territori  l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 e inferiore  a  250 casi  ogni  100.000  abitanti,  salvo  che  ricorrano  le  condizioni indicate nelle lettere b) e d) del presente comma;   d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori alternativamente:           1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore  a 250 casi ogni 100.000 abitanti;           2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore  a 150 e inferiore a 250 casi ogni  100.000  abitanti  e  si  verificano entrambe le seguenti condizioni:             2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 e' superiore al 40 per cento;             2.2) il tasso di occupazione dei  posti  letto  in  terapia intensiva per pazienti COVID-19 e' superiore al 30 per cento   CERTIFICAZIONI VERDI (art. 14) La  certificazione  verde   COVID-19,   rilasciata   ai   sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha validita' di  nove  mesi  dalla  data  del  completamento  del  ciclo vaccinale.   La certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 e' rilasciata anchecontestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validita'dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino  alla  data prevista per il completamento del ciclo vaccinale   LIMITAZIONI ORARIE AGLI SPOSTAMENTI (art. 1) In zona gialla fatti  salvi  gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute sussistono le seguenti limitazioni orarie - fino al 6 giugno fino dalle ore 23 alle ore 5; - dal 7 giugno al 20 giugno dalle ore 24 alle ore 5; - dal 21 giugno nessuno. Nelle zone banche non c'è alcuna limitazione.   SERVIZI DI RISTORAZIONE (art. 2) Nelle zone gialle dal 1° giugno non ci sono restrizioni purché si rispettino i limiti orari di cui all'articolo precedente nonché i protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74   ATTIVITA' COMMERCIALI IN MERCATI E CENTRI COMMERCIALI (art. 3) Dal 22 maggio in zona gialla le attività commerciali possono svolgersi anche in mercati e centri commerciali anche nei giorni prefestivi e festivi purché nel  rispetto  di  protocolli  e  linee  guida, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n.  33 del 2020   PALESTRE, PISCINE E CENTRI BENESSERE (art. 4) Dal 24 maggio in zona gialla le  attivita'  di  palestre sono consentite in conformita'  ai  protocolli  e  alle  linee  guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal  Comitato  tecnico-scientifico,  a condizione  che   sia   assicurato   il   rispetto   della   distanza interpersonale di almeno due metri e che i  locali  siano  dotati  di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo   Dal 1° luglio, in zona gialla, sono consentite le attivita' di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformita' ai protocolli e  alle  linee  guida  adottati  dalla  Presidenza  del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  dello  sport,  sentita  la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla  base  di  criteri definiti dal  Comitato  tecnico-scientifico,  fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.   Dal 1° luglio, in zona gialla, sono consentite le attivita' dei centri benessere in conformita'  alle  linee  guida  adottate  ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020   EVENTI SPORTIVI APERTI AL PUBBLICO (art. 5) In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e  dal  1°  luglio 2021 anche al chiuso, e' consentita la  presenza  di  pubblico  anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi  da  quelli  di  cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021,  esclusivamente  con posti a sedere preassegnati e a  condizione  che  sia  assicurato  il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori  che  non  siano  abitualmente  conviventi,  sia  peril personale. La capienza consentita non puo' essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non puo' essere superiore a 1.000 per impiantiall'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Leattivita'devonosvolgersinel rispetto delle linee guida adottate dallaPresidenzadelConsiglio dei ministri - Dipartimento perlosport,sentitala Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri  definiti  dal Comitato tecnico-scientifico   COMPRENSORI SCIISTICI (art. 6) Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, e' consentita la  riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel  rispetto  linee  guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n.  33 del 2020   SALE GIOCHI E SIMILI (art. 7) Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino', anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attivita' differente,nelrispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1,comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020   PARTI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO (art. 8) Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto diprotocollie linee  guida  adottati  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma14,del decreto-legge n. 33 del 2020   CENTRI CULTURALI, SOCIALI E CERIMONIE (art. 9) Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita' dei  centri  culturali,  centri  sociali  e  centri  ricreativi,  nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensidell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla,  sono  consentite  le  feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al  chiuso,  nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensidell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e conlaprescrizione che i partecipanti siano muniti di  una  delle  certificazioni  verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.   CORSI DI FORMAZIONE (art. 10) Dal 1° luglio 2021,  in  zona  gialla,  i  corsi  di  formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel  rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1,comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020   MUSEI (art. 11) In zona gialla il servizio al pubblico è assicurato  a  condizione  che detti istituti e luoghi,  tenendo  conto  delle  dimensioni  e  delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi  di visitatori,  garantiscano  modalita'  di  fruizione  contingentata  o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra  loro  di  almeno  un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che  nell'anno  2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un  milione,  il sabato e i giorni festivi il servizio e' assicurato a condizione  che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente  con  almeno un giorno di anticipo.       Sono state pubblicate in G.U. n. 115 del 15.5.2021: - l'ordinanza del Ministero della Salute 14 maggio 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Sardegna e Sicilia" che dispone lo spostamento in zona gialla di entrambe le regioni. - l'ordinanza del Ministero della Salute 14 maggio 2021 recante "Ulteriori misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested".     E' stata pubblicata in G.U. n. 114 del 14.5.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute 14 maggio 2021 recante l'aggiornamento delle disposizioni per i viaggi da e verso l'estero valide fino al 31 luglio 2021 e che integrano quelle del d.P.C.M. 2 marzo 2021.     E' stata pubblica in G.U. n. 110 del 10.5.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute 8 maggio 2021 recante "Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologicada  COVID-19-Modalita'di accesso/uscitadi ospitie visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale" che disciplina l'accesso di familiari e visitatori a strutture di ospitalita' e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e comunque in tuttelestruttureresidenziali fino al 30 luglio 2021 che deve avvenire nel rispetto del documento recante "Modalita' di  accesso/uscita  di  ospiti  e  visitatori  presso  le strutture residenziali  della  rete  territoriale",  adottato  dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, come integrato  e validato dal  Comitato  tecnico-scientifico,  che  costituisce  parte integrante della presente ordinanza.   Sono state pubblicate in G.U. n. 109 dell'8.5.2021 le tre ordinanze del Ministero della Salute tutte datate 7 maggio 2021 con le quali sono modificate le disposizioni per il contenimento della pandemia da COVID-19 secondo quanto le disposizioni che seguono che avranno validità per i prossimi quattordici giorni: - la regione Sicilia permane in zona "arancione"; - la regione Valle d'Aosta passa da zona "rossa" in zona "arancione"; - le Regioni Basilicata, Calabria e Puglia passano dalla zona "arancione" alla zona "gialla".     E' stata pubblicata in G.U. n. 108 del 7.5.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute 6 maggio 2021 con la quale sono stabilite ulteriori disposizioni per limitare la propagazione della variante indiana e, pertanto, per i viaggi da e per l'India, Bangladesh e Sri Lanka fino al 30 maggio 2021.   Sono state pubblicate in G.U. n. 103 del 30.4.2021 le due ordinanze del Ministero della Salute 30 aprile 2021 con le quali si dispone che la Regione Sardegna permane in zona "arancione" per i prossimi 14 giorni, mentre la Valle d'Aosta passa in zona "rossa" per i prossimi 15 giorni.   Lo stato di emergenza derivante alla pandemia da COVID-19 è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 tramite delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 (in G.U. 103 del 30.4.2021).   Sono state pubblicate in G.U. n. 102 del 29.4.2021 le due ordinanze del Ministero della Salute del 28 e del 29 aprile 2021 recanti ulteriori disposizioni finalizzate a scongiurare la propagazione della variante indiana in Italia con la previsione di ulteriori controllo per coloro che provengono da India, Bangladesh e Sri Lanka fino al 15 maggio 2021.   E' stata pubblica sulla G.U. n. 99 del 26.4.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute, 25 aprile 2021 recante disposizioni specifiche per coloro che provengono dall'India al fine del contenimento della variante del COVID-19 vigenti fino al 12 maggio 2021.   E' stata pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno la circolare 24 aprile 2021 che illustra la portata applicativa delle misure adottate dal d.l. n. 52/2021.

Contattaci

Dove siamo

Via Corsica, 10/4, 16128 Genova

Telefono e Fax

Tel: 010 5701414

Fax: 010 541355