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In G.U. n. 50 del 28.2.2021 sono state pubblicate cinque ordinanze del Ministero della Salute tutte datate 27 febbraio 2021 che riconfigurano l'assetto cromatico di molte regioni italiane, ecco come: - Abruzzo, Toscana, Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano permangono ancora per quindici giorni le prescrizioni contenute nell'ordinanza del 12 febbraio 2021 ovverosia Abruzzo, Toscana e Provincia di Trento restano in fascia "arancione", mentre per la provincia di Bolzano permangono le ulteriori limitazioni ivi statuite; - Liguria: non essendo stata prorogata per questa regione l'ordinanza del Ministero della Salute succitata del 12 febbraio 2021, passa in fascia "gialla"; - Molise e Basilicata: "rosse"; - Marche, Lombardia e Piemonte: "arancioni"; - Sardegna: "bianca"       In G.U. n. 45 del 23.2.2021 è stato pubblicato il d.l. 23 febbraio 2021, n. 15 recante "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di   spostamenti sul territorio   nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", il quale stabilisce: NUOVE DEFINIZIONI CROMATICHE DELLE REGIONI ITALIANE CON L'INTRODUZIONE DEL COLORE BIANCO "Zona bianca", le Regioni, di cui al  comma  16-sexies,  nei cui territori l'incidenza settimanale di contagi e'  inferiore  a  50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane  consecutive  e  che  si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso;   "Zona arancione", le Regioni, di cui ai  commi  16-quater  e 16-quinquies, nei cui territori l'incidenza settimanale  dei  contagi e' superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che  si  collocano  in uno scenario di tipo 2,  con  livellodirischioalmenomoderato, nonche' quelle che, in presenza di una analoga incidenza  settimanale dei contagi, si collocano in uno scenario di tipo 1  con  livello  di rischio alto;   "Zona rossa", le Regioni di cui al comma16-quater,  nei  cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' superiore a 50casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di  tipo3, con livello di rischio almeno moderato;   "Zona gialla" le Regioni nei  cui  territori  sono  presenti parametri differenti da quelli indicati alle lettere a), b), c)   ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA Fino al 27 marzo 2021 sull'intero  territorio  nazionale  è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita traiterritoridi diverse regioni o province autonome, salvi gli  spostamenti  motivati da comprovate esigenze  lavorative  o  da  situazioni  di  necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il  rientro  alla propria residenza, domicilio o abitazione. Nella  Zona  gialla  in ambito regionale e  nella  Zona  arancione  in  ambito  comunale è consentitolo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una  volta  al giorno, in un arco temporale compreso fra  le  ore  05:00  e  le  ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto  a  quelle  ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui  quali  tali  persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle personedisabilio non autosufficienti conviventi. La misura non si applica nella Zona rossa. Inoltre, qualora  la  mobilita'  sia  limitata  all'ambito  territoriale comunale, sono comunque consentiti gli  spostamenti  dai  comuni  con popolazione non superiore a 5.000 abitanti eperunadistanzanon superiore a 30 chilometri dai relativiconfini,conesclusionein ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.       E' stata pubblica in G.U. n. 43 del 20.02.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute 19 febbraio 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Emilia Romagna e Molise", con la quale le regioni Campania, Emilia Romagna e Campania passano in fascia cosiddetta "arancione" con efficacia dal 21 febbraio e per i successivi quindici giorni.   E' stata pubblica in G.U. n. 27 del 13.2.2021 l'ordinanza del Ministero della Salute 12 febbraio 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano" con la quale a partire dal 14 febbraio 2021 sono inserite in fascia cosiddetta "arancione" le regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e la Provincia di Trento, mentre permangono ulteriori specifiche restrizioni per la regione Umbria e per la Provincia di Bolzano.   E' stato pubblicato in G.U. n. 36 del 12.2.2021 il d.l. 12 febbraio 2021, n. 12 recante "Ulteriori   disposizioni   urgenti   in   materia   di   contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" il quale stabilisce che "dal 16 al 25 febbraio 2021 sull'intero territorio  nazionale  e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra  i  territori  di diverse regioni o province autonome, salvi gli  spostamenti  motivati da comprovate esigenze  lavorative  o  da  situazioni  di  necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il  rientro  alla propria residenza, domicilio o abitazione"     Sono state pubblicate in G.U. n. 25 del 31 gennaio 2021 le due ordinanze del Ministero della Salute del 29 gennaio 2021 con le quali si stabilisce che le regioni Puglia, Sicilia, Umbria e la Provincia autonoma di Bolzano rimangono soggette all'applicazione delle previsioni di cui all'art. 2 d.P.C.M. 14.1.2021 (regioni cosiddette "arancioni") fino al 15 febbraio 2021, mentre le restanti regioni risultanto applicabili soltanto le misure minine di cui all'art. 1 del citato d.P.C.M. (regioni cosiddette "gialle")     E' stata emanata la circolare del Ministero dell'Interno del 18 gennaio 2021 recante "Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19" con la quale si chiariscono alcuni aspetti delle attività consentite fino al 5 marzo p.v. nelle aree "gialle", "arancioni" e "rosse"   Sono state pubblicate in G.U. n. 18 del 23.1.2021 le tre ordinanze del Ministero della Salute del 23 gennaio 2021 con le quali si stabilisce che alle regioni Sardegna, Calabria, Emilia Romagna, Veneto e Lombardia trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 2 d.P.C.M. 14.1.2021 (regioni cosiddette "arancioni").   E' stato pubblicato in G.U. n. 15 del 20.01.2021 la delibera del P.C.M. 13 gennaio 2021 recante " Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali trasmissibili" con il quale lo stato di emergenza derivante alla pandemia da COVID-19 è prorogato al 30 aprile 2021.     Sono state pubblicate in G.U. n. 12 del 16 gennaio 2021 le quattro ordinanze del Ministero della Salute del 16 gennaio 2020 con le quali di dispone che dal 17 al 31 gennaio 2021: -  alle regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta si applicano le misure di cui all'art. 2 del d.P.C.M. 14.1.2021 (regioni cosiddette "arancioni"); -  alla Provincia Autonoma di Bolzano, alla regione Lombardia e alla regione Sicilia si applicano le misure di cui all'art. 3 del citato d.P.C.M. (regioni cosiddette "rosse").     E’ stato pubblicato in G.U. n. 11 S.O. n. 2 del 15.1.2021 il d.P.C.M. 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori  isposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33,  convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge  14  gennaio  2021  n.  2,  recante «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di   contenimento   e prevenzione  dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19   e   di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” con il quale sono emanate le norme per il contenimento della pandemia dal 16 gennaio al 5 marzo 2021. Ecco le principali disposizioni   DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE   E’ fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di  avere  sempre  con  se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonche' obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei  casi  in  cui,  per  le caratteristiche dei  luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque  con  salvezza  dei  protocolli  e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee  guida  per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:       a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;       b) per i bambini di eta' inferiore ai sei anni;       c) per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire  con  i predetti versino nella stessa incompatibilita'.     E'  fatto  obbligo  di  mantenere  una  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro.    Dalle ore  22,00  alle  ore  5,00  del  giorno  successivo  sono consentiti esclusivamente  gli  spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' in ogni caso  fortemente  raccomandato,  per  la  restante parte della giornata,  di  non  spostarsi,  con  mezzi  di  trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di  salute,  per  situazioni  di  necessita'  o  per  svolgere attivita' o usufruire di servizi non sospesi.       In  ambito  regionale,  lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata e'  consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00  e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai  minori  di  anni  14  sui  quali  tali persone esercitino la potesta' genitoriale e alle persone disabili  o non  autosufficienti conviventi       Dal  16 gennaio 2021 al 15 febbraio  2021  e'  vietato  ogni  spostamento  in entrata e in uscita tra i territori di  diverse  regioni  o  province autonome, salvi  gli  spostamenti  motivati  da  comprovate  esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono  creare situazioni di  assembramento,  puo'  essere  disposta  per  tutta  la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilita' di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private possono  essere  utilizzate  anche mascherine di  comunita',  ovvero  mascherine  monouso  o  mascherine lavabili, anche auto-prodotte,  in  materiali  multistrato  idonei  a fornire una  adeguata  barriera  e,  al  contempo,  che  garantiscano comfort e respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso   Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del  virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti misure:       a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio, contattando il proprio medico curante;       b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle  ville  e  ai  giardini pubblici  e'  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di assembramento  di  cui  all'art.  1,  comma  8,  primo  periodo,  del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  nonche'  della  distanza  di sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito  l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre  persone  abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree  gioco  all'interno  di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere  attivita'  ludica  o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;       c)  sono  sospese  le  attivita'  dei  parchi   tematici   e   di divertimento; e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi  a  luoghi destinati  allo  svolgimento  di  attivita'  ludiche,  ricreative  ed educative, anche non  formali,  al  chiuso  o  all'aria  aperta,  con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia  e  con  obbligo  di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in  conformita' alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia  di cui all'allegato 8;       d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita'  motoria all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove accessibili,  purche'  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni  altra  attivita'  salvo  che  non  sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;     e) sono consentiti soltanto gli eventi e  le  competizioni  -  di livello agonistico e riconosciuti di preminente  interesse  nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  e del Comitato italiano  paralimpico  (CIP)  -  riguardanti  gli  sport individuali e di squadra  organizzati  dalle  rispettive  federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno  di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero  all'aperto  senza la presenza di pubblico. Le sessioni  di  allenamento  degli  atleti, professionisti e non professionisti, degli  sport  individuali  e  di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente  lettera e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte  chiuse,  nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali,  discipline  sportive  associate  e  Enti  di   promozione sportiva.  Il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  e  il Comitato italiano  paralimpico  (CIP)  vigilano  sul  rispetto  delle disposizioni di cui alla presente lettera. L'ingresso nel  territorio nazionale  di  atleti,  tecnici,  giudici,  commissari  di   gara   e accompagnatori,  rappresentanti  della  stampa   estera   che   hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in  Stati e territori di cui agli elenchi  C,  D  ed  E  dell'allegato  20  del presente    decreto,    e'    consentito    previa    sottoposizione, nelle quarantotto  ore  antecedenti   all'ingresso   nel   territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato  per  mezzo di tampone e risultato negativo;       f)  sono  sospese  le  attivita'  di  palestre,  piscine,  centri natatori, centri  benessere,  centri  termali,  fatta  eccezione  per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  di assistenza e per le attivita' riabilitative o  terapeutiche,  nonche' centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma  restando la sospensione delle attivita' di  piscine  e  palestre,  l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in  genere  svolte  all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di  distanziamento  sociale  e  senza  alcun assembramento, in conformita' con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che e' interdetto l'uso di spogliatoi  interni  a detti  circoli;  sono  consentite  le   attivita'   dei   centri   di riabilitazione, nonche' quelle dei centri di  addestramento  e  delle strutture dedicate  esclusivamente  al  mantenimento  dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e  soccorso  pubblico, che si svolgono nel rispetto  dei  protocolli  e  delle  linee  guida vigenti;       g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e),  in  ordine  agli eventi e  alle  competizioni  sportive  di  interesse  nazionale,  lo svolgimento  degli  sport   di   contatto,   come   individuati   con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport,  e' sospeso; sono altresi' sospese l'attivita'  sportiva  dilettantistica di base, le scuole e l'attivita'  formativa  di  avviamento  relative agli sport di contatto nonche' tutte le gare, le  competizioni  e  le attivita' connesse agli sport di contatto, anche se aventi  carattere ludico-amatoriale;       h)  al  fine  di  consentire  il   regolare   svolgimento   delle competizioni sportive di  cui  alla  lettera  e),  che  prevedono  la partecipazione di atleti, tecnici,  giudici  e  commissari  di  gara, rappresentanti della stampa estera e  accompagnatori  provenienti  da Paesi per i quali l'ingresso in Italia e' vietato o per  i  quali  e' prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono  avere  effettuato  un  test  molecolare  o   antigenico   per verificare lo stato di salute, il  cui  esito  deve  essere  indicato nella dichiarazione di cui all'art. 7,  comma  1,  e  verificato  dal vettore ai sensi dell'art. 9. Tale test non deve essere antecedente a quarantotto ore dall'arrivo in Italia e i soggetti  interessati,  per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in  possesso dell'esito  che  ne  certifichi  la  negativita'  e  riporti  i  dati anagrafici  della  persona  sottoposta  al  test  per  gli  eventuali controlli.  In  caso  di  esito  negativo  del  tampone  i   soggetti interessati sono  autorizzati  a  prendere  parte  alla  competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in  conformita'  con lo specifico protocollo  adottato  dall'ente  sportivo  organizzatore dell'evento;       i) lo svolgimento delle manifestazioni  pubbliche  e'  consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;       l) sono sospese le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino', anche se svolte all'interno  di  locali  adibiti  ad attivita' differente;       m) sono  sospesi  gli  spettacoli  aperti  al  pubblico  in  sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e  in  altri  spazi anche all'aperto;       n) restano comunque sospese le attivita'  che  abbiano  luogo  in sale da ballo e discoteche  e  locali  assimilati,  all'aperto  o  al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto,  ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili  e  religiose.  Con riguardo alle abitazioni private, e' fortemente raccomandato  di  non ricevere persone diverse  dai  conviventi,  salvo  che  per  esigenze lavorative o situazioni di necessita'  e  urgenza.  Sono  vietate  le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;       o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli  altri  eventi,  ad eccezione di quelli che si svolgono con modalita' a  distanza;  tutte le cerimonie pubbliche si svolgono  nel  rispetto  dei  protocolli  e linee guida vigenti e  in  assenza  di  pubblico;  nell'ambito  delle pubbliche amministrazioni le riunioni  si  svolgono  in  modalita'  a distanza, salvo la sussistenza di  motivate  ragioni;  e'  fortemente raccomandato svolgere  anche  le  riunioni  private  in  modalita'  a distanza;       p) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure  organizzative tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra  loro  di almeno un metro;       q) le funzioni religiose con  la  partecipazione  di  persone  si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1,  integrato  con  le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7;       r) il servizio di apertura al pubblico dei musei  e  degli  altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101  del  codice  dei beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato,  dal  lunedi'  al  venerdi',  con esclusione dei giorni festivi, a  condizione  che  detti  istituti  e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e  delle  caratteristiche  dei locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori  (piu'  o meno  di  100.000  l'anno),  garantiscano  modalita'   di   fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di  persone  e da consentire che i visitatori possano  rispettare  la  distanza  tra loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni  o  dalla  Conferenza delle regioni e delle  province  autonome.  Le  amministrazioni  e  i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi  della cultura  possono  individuare  specifiche  misure  organizzative,  di prevenzione e protezione, nonche' di tutela  dei  lavoratori,  tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte. Sono altresi' aperte al  pubblico  le  mostre,  alle  medesime  condizioni previste dalla presente lettera per musei e istituti e  luoghi  della cultura.     ATTIVITA’ PRODUTTIVE IN GENERALE (ART. 4)   tutte le  attivita'  produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto  dall'art.  1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso  di  regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro  sottoscritto  il  24  aprile 2020 fra il Governo e  le  parti  sociali  di  cui  all'allegato  12, nonche',  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza,  il  protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il  24  aprile  2020  fra  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di  regolamentazione  per  il  contenimento della diffusione del COVID-19  nel  settore  del  trasporto  e  della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14       ESERCIZI COMMERCIALI   E' fatto obbligo nei  locali  pubblici  e  aperti  al  pubblico, nonche' in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di  persone  ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei  protocolli  e delle linee guida vigenti.   Le  attivita'  commerciali  al  dettaglio  si   svolgono   a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale  di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare  all'interno  dei  locali  piu'  del  tempo necessario  all'acquisto  dei  beni;  le  suddette  attivita'  devono svolgersi nel rispetto dei contenuti  di  protocolli  o  linee  guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di riferimento o in ambiti analoghi,  adottati  dalle  regioni  o  dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome  di  Trento  e  di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei  protocolli  o  nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con  i  criteri  di  cui all'allegato 10. Si raccomanda altresi' l'applicazione  delle  misure di cui all'allegato 11; nelle  giornate  festive  e  prefestive  sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno  dei  mercati  e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi  commerciali  ed altre strutture ad essi assimilabili,  a  eccezione  delle  farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di  generi  alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.   Le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui  bar,  pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite  dalle  ore  5,00 fino alle ore 18,00; il  consumo  al  tavolo  e'  consentito  per  un massimo  di  quattro  persone  per  tavolo,  salvo  che  siano  tutti conviventi; dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti  al  pubblico;  resta  consentita  senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre  strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi  alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio  nel rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l'attivita'  di confezionamento che di trasporto, nonche'  fino  alle  ore  22,00  la ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o nelle  adiacenze;  per  i  soggetti  che  svolgono   come   attivita' prevalente una di quelle identificate dai codici ATECO 56.3  e  47.25 l'asporto e'  consentito  esclusivamente  fino  alle  ore  18,00;  le attivita' di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle Province autonome di Trento e  Bolzano  nel  rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a  essere  consentite  le  attivita'  delle  mense  e  del   catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono  la  distanza  di sicurezza interpersonale di  almeno  un  metro,  nei  limiti  e  alle condizioni di cui al periodo precedente.     Restano comunque aperti gli esercizi di  somministrazione  di alimenti e  bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei  E45  e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli  interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro.   Le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite a  condizione  che  le  regioni  e  le  province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.    Restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi nonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi.       ATTIVITA’ PROFESSIONALI   In ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:         1) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile, ove possano essere svolte al  proprio  domicilio  o  in  modalita'  a distanza;         2) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;         3) siano assunti protocolli di sicurezza  anti-contagio,  fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle  vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;         4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali.       IMPIANTI SCIISTICI   Sono chiusi  gli  impianti  nei  comprensori  sciistici;  gli stessi  possono  essere  utilizzati   solo   da   parte   di   atleti professionisti  e  non  professionisti,  riconosciuti  di   interesse nazionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive  federazioni per  permettere  la  preparazione  finalizzata  allo  svolgimento  di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento  di tali  competizioni,  nonche'  per  lo  svolgimento  delle  prove   di abilitazione all'esercizio della professione di  maestro  di  sci.  A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli  sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province  autonome  e validate  dal  Comitato  tecnico-scientifico,   rivolte   a   evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti       STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE   Le attivita' delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di  sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli  e  delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il  rischio  di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto  delle  diverse  tipologie  di  strutture  ricettive.  I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:         1)  le  modalita'  di  accesso,  ricevimento,  assistenza  agli ospiti;         2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve  le specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;         3) le misure igienico-sanitarie per le camere  e  gli  ambienti comuni;         4) l'accesso dei fornitori esterni;         5) le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  ludiche  e sportive;         6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta  a  disposizione dei clienti;         7) le modalita' di informazione agli ospiti  e  agli  operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire all'interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali   spazi all'aperto di pertinenza.       ISTRUZIONE   Le  istituzioni  scolastiche  secondarie  di  secondo   grado adottano   forme   flessibili   nell'organizzazione    dell'attivita' didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del  75  per cento della popolazione studentesca delle  predette  istituzioni  sia garantita  l'attivita'  didattica  in  presenza.  La  restante  parte dell'attivita' didattica e' svolta tramite il ricorso alla  didattica a distanza.  Resta  sempre  garantita  la  possibilita'  di  svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso  di  laboratori  o per  mantenere  una  relazione  educativa  che  realizzi  l'effettiva inclusione scolastica degli alunni  con  disabilita'  e  con  bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del  Ministro dell'istruzione n.  89  del  7  agosto  2020,  e  dall'ordinanza  del Ministro dell'istruzione  n.  134  del  9  ottobre  2020,  garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attivita' didattica  ed  educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a  svolgersi  integralmente in presenza. E' obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di  eta'  inferiore  ai  sei anni e per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con l'uso della mascherina. Presso ciascuna Prefettura-UTG e  nell'ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all'art. 11, comma  3, del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e'  istituito  un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la  definizione del piu' idoneo raccordo tra gli orari  di  inizio  e  termine  delle attivita' didattiche e gli orari dei servizi  di  trasporto  pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione  della  disponibilita'  di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili,  volto  ad  agevolare  la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle  scuole  secondarie  di secondo grado. Al predetto tavolo  di  coordinamento  partecipano  il Presidente della provincia o il sindaco della  citta'  metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del  Ministero  dell'istruzione,  i  rappresentanti  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche'  delle  aziende  di trasporto pubblico  locale.  All'esito  dei  lavori  del  tavolo,  il prefetto redige un  documento  operativo  sulla  base  del  quale  le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le  misure di rispettiva competenza. Nel caso  in  cui  tali  misure  non  siano assunte nel termine indicato nel  suddetto  documento,  il  prefetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 11,  comma  4,  del  decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ne  da'  comunicazione   al Presidente della regione, che adotta, ai  sensi  dell'art.  32  della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o piu' ordinanze,  con  efficacia limitata  al  pertinente  ambito  provinciale,  volte   a   garantire l'applicazione, per i settori della scuola e dei  trasporti  pubblici locali,   urbani   ed   extraurbani,   delle   misure   organizzative strettamente necessarie al raggiungimento  degli  obiettivi  e  delle finalita' di cui alla  presente  lettera.  Le  scuole  secondarie  di secondo grado modulano il piano di  lavoro  del  personale  ATA,  gli orari delle attivita' didattiche  per  docenti  e  studenti,  nonche' degli uffici amministrativi,  sulla  base  delle  disposizioni  della presente lettera. I corsi di formazione pubblici  e  privati  possono svolgersi solo con modalita' a distanza. Sono consentiti in  presenza i corsi di formazione  specifica  in  medicina  generale  nonche'  le attivita'  didattico-formative  degli  Istituti  di  formazione   dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonche' del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica  e le attivita' dei tirocinanti delle  professioni  sanitarie  e  medica possono in ogni caso proseguire anche in modalita' non  in  presenza.   Sono parimenti consentiti, anche a distanza e  secondo  le  modalita' stabilite  con  appositi  provvedimenti   amministrativi,   i   corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle autoscuole e dalle  scuole  nautiche,  i  corsi  per  l'accesso  alla professione di trasportatore su strada  di  merci  e  viaggiatori,  i corsi  sul  buon  funzionamento  del  tachigrafo,  i  corsi  per   il conseguimento  e  per  il  rinnovo  del  certificato  di   formazione professionale per i  conducenti  di  veicoli  che  trasportano  merci pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di  formazione,  i corsi per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e  lo svolgimento dei relativi esami,  i  corsi  abilitanti  del  personale addetto alla sicurezza nei  settori  Aeroporti  (APT),  Spazio  aereo (ATM), Economico, amministrativo  legale  (EAL),  Personale  di  volo (LIC), Medicina aeronautica (MED), Navigabilita' iniziale e  continua (NAV),  Operazioni  di  volo  (OPV),  Security  (SEC),  i  corsi   di formazione e le relative prove di esame teoriche e  pratiche  per  il rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo  svolgimento delle  attivita'  connesse  con  la  sicurezza   della   circolazione ferroviaria, nonche' i corsi di formazione e  i  corsi  abilitanti  o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli relativi alla  conduzione  degli impianti fissi. Sono altresi' consentiti i corsi di formazione per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami, i corsi di formazione e di addestramento per il  conseguimento  delle certificazioni  necessarie  per  l'esercizio  della  professione   di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a distanza  e  secondo le  modalita'  stabilite  con  provvedimento   amministrativo.   Sono altresi' consentiti le prove teoriche  e  pratiche  effettuate  dagli uffici  della  motorizzazione  civile  e  dalle  autoscuole  per   il conseguimento  e  la  revisione  delle  patenti   di   guida,   delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo  richiesto  per l'esercizio  dell'attivita'  di  trasporto,  le  prove  e  gli  esami teorico-pratici effettuati dalle Autorita'  marittime,  ivi  compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche e per la selezione  di  piloti  e  ormeggiatori  dei porti, nonche' le prove  teoriche  e  pratiche  effettuate  dall'Ente nazionale dell'aviazione civile e dalle scuole di volo. In  tutte  le regioni, gli uffici competenti al rilascio  delle  patenti  nautiche, sulla base delle prenotazioni  ricevute,  ivi  comprese  quelle  gia' presentate alla data di applicazione del presente decreto, dispongono un calendario periodico dei candidati  da  sottoporre  ad  esame,  da tenersi  nei  settantacinque  giorni  successivi  alla   data   della dichiarazione di disponibilita' all'esame. Sono  altresi'  consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le  disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione  da  effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonche'  l'attivita'  formativa  in presenza, ove necessaria, nell'ambito di tirocini, stage e  attivita' di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla  possibile  rimodulazione  delle  misure  di contenimento del contagio  da  SARS-CoV-2  nei  luoghi  di  lavoro  e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma  di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi  collegiali  delle istituzioni  scolastiche  ed  educative  di  ogni  ordine   e   grado continuano a essere svolte solo con modalita' a distanza. Il  rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni  scolastiche,  qualora  non completato, avviene secondo modalita' a  distanza  nel  rispetto  dei principi di segretezza e liberta' nella partecipazione alle elezioni.   Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi  e  contabili  concernenti  i  servizi educativi per  l'infanzia.  L'ente  proprietario  dell'immobile  puo' autorizzare, in  raccordo  con  le  istituzioni  scolastiche,  l'ente gestore  ad  utilizzarne  gli  spazi  per   l'organizzazione   e   lo svolgimento  di  attivita'  ludiche,  ricreative  ed  educative,  non scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno  per  le  attivita' delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita' dovranno  essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi  protocolli  di  sicurezza  conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle  attivita' di pulizia e igienizzazione  necessarie.  Alle  medesime  condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati.   Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine e grado,  fatte  salve  le  attivita'  inerenti  i  percorsi  per  le competenze trasversali e per l'orientamento, nonche' le attivita'  di tirocinio  di  cui   al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il  rispetto  delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.   Le universita', sentito il Comitato universitario regionale di riferimento,  predispongono,  in  base   all'andamento   del   quadro epidemiologico, piani  di  organizzazione  della  didattica  e  delle attivita' curriculari, da svolgersi a distanza  o  in  presenza,  che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione  del  quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze  di  sicurezza sanitaria   nel   rispetto   delle   linee   guida   del    Ministero dell'universita' e della ricerca, di  cui  all'allegato  18,  nonche' sulla base del protocollo  per  la  gestione  di  casi  confermati  e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di  cui alla presente lettera si applicano,  per  quanto  compatibili,  anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale  e  coreutica, ferme restando le attivita' che devono necessariamente  svolgersi  in presenza.   A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attivita'  didattiche  o  curriculari  delle  universita'   e   delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e  coreutica,  tali attivita' possono essere  svolte,  ove  possibile,  con  modalita'  a distanza, individuate dalle medesime universita' e istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con disabilita'    e    degli    studenti    con    disturbi    specifici dell'apprendimento;  le  universita'  e  le  istituzioni  assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche' ai fini delle relative valutazioni.       CONCORSI PUBBLICI   E’ sospeso lo svolgimento delle prove preselettive  e  scritte delle procedure concorsuali  pubbliche  e  private  e  di  quelle  di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione  dei  casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente  su basi  curriculari  ovvero  in  modalita'   telematica,   nonche'   ad esclusione dei concorsi  per  il  personale  del  servizio  sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti,  gli  esami  di  Stato  e  di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e  di quelli per il personale della protezione civile; a decorrere  dal  15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni  nei  casi  in  cui  e'  prevista  la partecipazione di un numero di candidati non superiore a  trenta  per ogni sessione o sede di prova, previa  dozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione  pubblica  e  validati  dal  Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del  Dipartimento  della  protezione  civile.  Resta ferma in ogni  caso  l'osservanza  delle  disposizioni  di  cui  alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n.  1  del  25 febbraio  2020  e   degli   ulteriori   aggiornamenti,   nonche'   la possibilita' per le commissioni di procedere  alla  correzione  delle prove scritte con collegamento da remoto.   Le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,  con  decreto direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai rispettivi  ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  e organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere universitario del personale  delle  Forze  di  polizia,  delle  Forze armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei  Vigili  del  fuoco,  prevedendo  anche  il ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a  distanza  e  l'eventuale soppressione  di  prove  non  ancora  svoltesi,  ferma  restando   la validita'  delle  prove  di  esame  gia'  sostenute  ai  fini   della formazione della graduatoria finale del corso. Per  la  durata  dello stato di  emergenza  epidemiologica,  fino  al  permanere  di  misure restrittive e/o di contenimento  dello  stesso,  per  lo  svolgimento delle procedure concorsuali indette o da  indirsi  per  l'accesso  ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze  di  polizia, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica  e  del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire  possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19,  si  applica  quanto previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19  maggio  2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n. 77.     I periodi di assenza dai corsi  di  formazione  di  cui  alla lettera  aa),  comunque  connessi  al  fenomeno   epidemiologico   da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di  assenze  il cui  superamento  comporta  il  rinvio,  l'ammissione   al   recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi.     ATTIVITA’ SANITARIE   E’  fatto  divieto  agli  accompagnatori  dei  pazienti   di permanere  nelle  sale  di  attesa  dei  dipartimenti   emergenze   e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.   L'accesso di parenti e visitatori a strutture di  ospitalita' e  lungo  degenza,  residenze  sanitarie  assistite  (RSA),  hospice, strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani, autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.   Tenuto conto delle indicazioni fornite  dal  Ministero  della salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in condizione di isolamento dagli altri detenuti.       TRASPORTI   A bordo  dei  mezzi  pubblici  del  trasporto  locale  e  del trasporto  ferroviario  regionale,  con  esclusione   del   trasporto scolastico dedicato, e' consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per  cento;  detto  coefficiente  sostituisce  quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti; il  Presidente della regione dispone la programmazione del  servizio  erogato  dalle aziende  del  trasporto  pubblico  locale,  anche   non   di   linea, finalizzata  alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei  servizi  in relazione  agli   interventi   sanitari   necessari   per   contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo' disporre, al fine di contenere  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti, agli equipaggi, nonche' ai vettori e agli armatori. Si veda anche art. 11.       REGIONI “BIANCHE” (art. 1, ultimo comma)   Con ordinanza del Ministro  della  salute,  adottata  ai  sensi dell'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge  n.  33  del  2020  sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo  1  e con un livello di rischio  basso,  ove  nel  relativo  territorio  si manifesti una incidenza settimanale dei contagi,  per  tre  settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000  abitanti,  all'interno delle quali cessano di  applicarsi  le  misure  di  cui  al  presente articolo relative alla sospensione o al divieto  di  esercizio  delle attivita' ivi disciplinate, alle quali si applicano  le  misure  anti contagio previste dal presente  decreto,  nonche'  dai  protocolli  e dalle linee guida allo stesso  allegati  concernenti  il  settore  di riferimento o, in difetto, settori analoghi       REGIONI CON SCENARIO DI ELEVATA GRAVITA’ E LIVELLO DI RISCHIO ELEVATO (ART. 2)   A far  data  dal  giorno  successivo  alla  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1,  nelle  Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:       a) e' vietato  ogni  spostamento  in  entrata  e  in  uscita  dai territori, salvo che per gli  spostamenti  motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di  necessita'  ovvero per motivi  di  salute.  Sono  comunque  consentiti  gli  spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento  della  didattica in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita. E'  consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione  o  residenza.  Il transito sui territori di  cui  al  comma  1  e'  consentito  qualora necessario  a  raggiungere  ulteriori  territori   non   soggetti   a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti  sono consentiti ai sensi del presente decreto;       b) e' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici  o privati, in un comune diverso da quello  di  residenza,  domicilio  o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di  studio, per motivi di salute, per situazioni di  necessita'  o  per  svolgere attivita' o usufruire di servizi non sospesi  e  non  disponibili  in tale comune. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata e' consentito, nell'ambito del  territorio  comunale,  una  volta  al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori  rispetto  a  quelle  ivi  gia' conviventi, oltre  ai  minori  di  anni quattordici  sui  quali  tali persone esercitino la potesta' genitoriale e alle persone disabili  o non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli  spostamenti  dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per  una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini,  con esclusione in ogni caso  degli  spostamenti  verso  i  capoluoghi  di provincia;       c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle mense e del catering continuativo su base contrattuale  a  condizione che vengano rispettati i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti  a prevenire  o  contenere  il  contagio.  Resta  consentita   la   sola ristorazione con  consegna  a  domicilio  nel  rispetto  delle  norme igienico sanitarie sia per  l'attivita'  di  confezionamento  che  di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione  con  asporto, con divieto di consumazione  sul  posto  o  nelle  adiacenze.  Per  i soggetti  che  svolgono  come  attivita'  prevalente  una  di  quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25  l'asporto  e'  consentito esclusivamente fino alle  ore  18,00.  Restano  comunque  aperti  gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le  autostrade,  gli itinerari europei E45 e E55, negli  ospedali,  negli  aeroporti,  nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni  caso  il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.       d) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di  cui  all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad  eccezione  delle  biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo   restando   il   rispetto   delle   misure   di   contenimento dell'emergenza epidemica.     Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto,  a eccezione di  quelle  di  cui  all'art.  3,  si  applicano  anche  ai territori di cui al presente articolo, ove  per  tali  territori  non siano previste analoghe misure piu' rigorose.       REGIONI CON SCENARIO DI MASSIMA GRAVITA’ E LIVELLO DI RISCHIO ALTO (ART. 3)   E' vietato  ogni  spostamento  in  entrata  e  in  uscita,  nonche'  all'interno  dei  medesimi territori, salvo che  per  gli  spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per  motivi  di salute.  Sono  comunque  consentiti  gli   spostamenti   strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della  didattica  in  presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita. E' consentito  il  rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito  sui territori di cui al  comma  1  e'  consentito  qualora  necessario  a raggiungere ulteriori territori  non  soggetti  a  restrizioni  negli spostamenti o nei casi in cui  gli  spostamenti  sono  consentiti  ai sensi del presente decreto. Lo spostamento verso una sola  abitazione privata abitata e' consentito, nell'ambito del  territorio  comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00  e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di  anni quattordici  sui  quali tali persone  esercitino  la  potesta'  genitoriale  e  alle  persone disabili  o  non  autosufficienti  conviventi.  Per  i   comuni   con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, gli  spostamenti  di cui al periodo  precedente  sono  consentiti  per  una  distanza  non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;       b) sono sospese le  attivita'  commerciali  al  dettaglio,  fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita'  individuate  nell'allegato  23,  sia  negli  esercizi  di vicinato sia  nelle  medie  e  grandi  strutture  di  vendita,  anche ricompresi nei centri commerciali, purche' sia  consentito  l'accesso alle sole predette attivita' e ferme restando le chiusure nei  giorni festivi e prefestivi di cui all'art. 1, comma 10, lettera  ff).  Sono chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita'  svolta,  i mercati, salvo le attivita'  dirette  alla  vendita  di  soli  generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.  Restano  aperte  le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;       c) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle mense e del catering continuativo su base contrattuale  a  condizione che vengano rispettati i  protocolli  o  le  linee  guida  diretti  a prevenire  o  contenere  il  contagio.  Resta  consentita   la   sola ristorazione con  consegna  a  domicilio  nel  rispetto  delle  norme igienico sanitarie sia per  l'attivita'  di  confezionamento  che  di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la ristorazione  con  asporto, con divieto di consumazione  sul  posto  o  nelle  adiacenze.  Per  i soggetti  che  svolgono  come  attivita'  prevalente  una  di  quelle identificate dai codici ATECO 56.3 e 47.25  l'asporto  e'  consentito esclusivamente fino alle  ore  18,00.  Restano  comunque  aperti  gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le  autostrade,  gli itinerari europei E45 e E55, negli  ospedali,  negli  aeroporti,  nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni  caso  il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;       d) tutte le attivita' previste dall'art. 1, comma 10, lettere  f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresi' sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;       e) e' consentito svolgere individualmente  attivita'  motoria  in prossimita' della propria abitazione purche'  comunque  nel  rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie  respiratorie;  e' altresi'   consentito   lo   svolgimento   di   attivita'    sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale;       f)  fermo  restando  lo  svolgimento  in  presenza  della  scuola dell'infanzia, della  scuola  primaria,  dei  servizi  educativi  per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di  primo grado,  le   attivita'   scolastiche   e   didattiche   si   svolgono esclusivamente con modalita' a distanza. Resta salva la  possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora  sia  necessario  l'uso  di laboratori o in ragione di  mantenere  una  relazione  educativa  che realizzi  l'effettiva  inclusione   scolastica   degli   alunni   con disabilita' e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89, del 7 agosto 2020,  e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione  n.  134  del  9  ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento  on  line  con  gli  alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;       g)  e'  sospesa  la  frequenza  delle   attivita'   formative   e curriculari delle universita' e delle istituzioni di alta  formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso  il  proseguimento di tali attivita' a distanza. I corsi  per  i  medici  in  formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina  generale, nonche' le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attivita', didattiche o curriculari, eventualmente  individuate dalle universita', sentito il  Comitato  universitario  regionale  di riferimento,  possono  proseguire,  laddove  necessario,   anche   in modalita' in presenza. Resta in ogni caso  fermo  il  rispetto  delle linee guida del Ministero dell'universita' e della  ricerca,  di  cui all'allegato 18, nonche' sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui  all'allegato  22;  le disposizioni di cui alla presente lettera si  applicano,  per  quanto compatibili, anche alle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica musicale e coreutica;       h) sono sospese  le  attivita'  inerenti  servizi  alla  persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24;       i) i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le  attivita'  che ritengono  indifferibili  e  che  richiedono   necessariamente   tale presenza,  anche  in  ragione  della  gestione   dell'emergenza;   il personale non in presenza presta la propria attivita'  lavorativa  in modalita' agile;       l) sono  temporaneamente  sospese  le  prove  di  verifica  delle capacita' e dei  comportamenti,  di  cui  all'art.  121  del  decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  per  il  conseguimento  delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto  legislativo  n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto  sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza di cui al comma 1;       m) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di  cui  all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad  eccezione  delle  biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo   restando   il   rispetto   delle   misure   di   contenimento dell'emergenza epidemica.   Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, si applicano anche ai territori di cui al  presente  articolo,  ove  per tali territori non siano previste analoghe misure piu' rigorose.     LIMITAZIONE AGLI SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO (ARTT. 6-10)             In G.U. n. 10 del 14.1.2021 è stato pubblicato il d.l. 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia   di   contenimento   e prevenzione  dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19   e   di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021". Ecco le principali disposizioni introdotte in vigore dal 16 gennaio 2021. a) lo stato di emergenza epidemiologica viene prorogato al 30 aprile 2021; b) fino al 15 febbraio 2021: - sull'intero  territorio nazionale e' vietato ogni spostamento in entrata e in  uscita  tra  i territori  di  diverse  regioni  o  province  autonome,   salvi   gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorativeosituazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito  il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione; c) fino al 5 marzo 2021: - in ambito regionale, lo spostamento verso una sola  abitazione privata abitata e' consentito,  una  volta  al  giorno,  in  un  arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e neilimitidi due persone ulteriori rispetto a quelle ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui  quali  tali  persone  esercitino  la  potesta' genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi; nelle regioni individuate ai sensi dell'articolo 1, commi 16-quater e 16-quinques  del  decreto-legge  n.  33  del  2020 (in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti o nel caso scenario di tipo 1 a rischio elevato),  l'ambito   degli spostamenti di cui al primo periodo e' quello comunale; - qualora la  mobilita'  sia  limitata  all'ambito  territoriale comunale, sono comunque consentiti gli  spostamenti  dai  comuni  con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e  per  una  distanza  non superiore a 30 chilometri dai relativi  confini,  con  esclusione  in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. d) la validità dei titoli e dei permessi di soggiorno fino scadenti entro il 31 dicembre 2020 è prorogata al 30 aprile 2021.

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