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E' stato pubblicato in G.U. n. 97 dell'11.4.2020 il d.P.C.M. 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili   sull'intero   territorio nazionale". Ecco le principali nuove disposizioni vigenti dal 14 aprile al 3 maggio 2020: a) sono consentiti solo gli spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per  motivi  di salute e, in ogni caso, e' fatto divieto a tutte le  persone  fisiche di trasferirsi  o  spostarsi,  con  mezzi  di  trasporto  pubblici  o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze  lavorative,  di  assoluta urgenza ovvero per motivi  di  salute  e  resta  anche  vietato  ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza; b) ai soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato  di  rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; c) e'  fatto  divieto  assoluto  di  mobilita'   dalla   propria abitazione o dimora per  i  soggetti  sottoposti  alla  misura  della quarantena ovvero risultati positivi al virus; d) e' vietata ogni forma di assembramento di  persone  in  luoghi pubblici o aperti al pubblico; e) e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville,  alle aree gioco e ai giardini pubblici; f) non e'  consentito  svolgere  attivita'  ludica  o  ricreativa all'aperto; e' consentito svolgere individualmente attivita'  motoria in  prossimita'  della  propria  abitazione,  purche'  comunque   nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; g) sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in  luoghi  pubblici  o  privati.  Sono  sospese altresi' le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e  non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo; h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi  e  gli spettacoli di qualsiasi natura,  ivi  compresi  quelli  di  carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti  in  ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a  titolo  d'esempio,  grandi eventi, cinema, teatri, pub,  scuole  di  ballo,  sale  giochi,  sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei  predetti luoghi e' sospesa ogni attivita'; l'apertura dei luoghi di  culto  e' condizionata all'adozione di misure  organizzative  tali  da  evitare assembramenti di persone, tenendo  conto  delle  dimensioni  e  delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai  frequentatori  la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno  un  metro. Sono sospese le cerimonie civili e  religiose,  ivi  comprese  quelle funebri; j) sono sospesi i servizi di apertura al  pubblico  dei  musei  e degli altri istituti e luoghi della cultura; k) sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  e  le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle  attivita'  scolastiche  e  di  formazione superiore,  comprese  le  Universita'  e  le  Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e  le  attivita'  formative  svolte  da altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilita'  di  svolgimento  di attivita' formative a distanza.  Sono  esclusi  dalla  sospensione  i corsi di formazione specifica in medicina generale.  I  corsi  per  i medici in formazione specialistica e  le  attivita'  dei  tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso  proseguire anche  in  modalita'  non  in  presenza.  Al  fine  di  mantenere  il distanziamento sociale, e' da escludersi  qualsiasi  altra  forma  di aggregazione alternativa.  Sono  sospese  le  riunioni  degli  organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative  di ogni ordine e grado. Gli enti gestori  provvedono  ad  assicurare  la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi  e  contabili concernenti  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  richiamati,  non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi; l) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine e grado; m) i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della sospensione delle attivita' didattiche  nelle  scuole,  modalita'  di didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze degli studenti con disabilita'; n) nelle Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione artistica  musicale  e  coreutica,  per   tutta   la   durata   della sospensione, le attivita' didattiche  o  curriculari  possono  essere svolte, ove possibile, con modalita' a  distanza,  individuate  dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare  riguardo  alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita'  e le  Istituzioni,   successivamente   al   ripristino   dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle attivita' formative nonche' di  quelle  curriculari  ovvero  di  ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; o) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per  le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche' ai fini delle relative valutazioni; p)  le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,  con  decreto direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazioneai rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  ed organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere universitario del personale delle forze  di  polizia  e  delle  forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai  quali siano state applicate le previsioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8  marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a distanza e l'eventuale soppressione di  prove  non  ancora  svoltesi, ferma restando la validita' delle prove di esame  gia'  sostenute  ai fini della formazione della graduatoria finale del corso.  I  periodi di assenza  da  detti  corsi  di  formazione,  comunque  connessi  al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del  limite  di  assenze  il  cui  superamento  comporta  il  rinvio, l'ammissione al recupero  dell'anno  o  la  dimissione  dai  medesimi corsi; q) sono sospese le procedure concorsuali  private  ad  esclusione dei  casi  in  cui  la  valutazione  dei  candidati   e'   effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita'  a  distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta  fermo  quanto  previsto dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; r) sono sospesi i congedi  ordinari  del  personale  sanitario  e tecnico, nonche' del personale le cui attivita'  siano  necessarie  a gestire le attivita' richieste dalle unita'  di  crisi  costituite  a livello regionale; s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli  eventi sociali,  in  cui  e'  coinvolto  personale  sanitario  o   personale incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita'  convegnistica o congressuale; t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni,  modalita'  di  collegamento  da  remoto  con   particolare riferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; u) sono  sospese  le  attivita'  di  palestre,  centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi; v) sono sospesi gli esami di idoneita' di cui  all'art.  121  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso  gli uffici  periferici  della   motorizzazione   civile;   con   apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei  candidati  che non  hanno  potuto  sostenere  le  prove  d'esame  in  ragione  della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; w) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del personale sanitario preposto; x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite   (RSA),   hospice, strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani, autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; y) tenuto conto delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  della salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in condizione di  isolamento  dagli  altri  detenuti,  raccomandando  di valutare  la  possibilita'  di  misure  alternative   di   detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica  o video,  anche  in  deroga  alla  durata  attualmente  prevista  dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato  il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo  assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semiliberta' o di modificare i relativi regimi in modo da  evitare l'uscita e il rientro dalle carceri,  valutando  la  possibilita'  di misure alternative di detenzione domiciliare; z) sono sospese le  attivita'  commerciali  al  dettaglio,  fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita'  individuate  nell'allegato  1,  sia   nell'ambito   degli esercizi commerciali di  vicinato,  sia  nell'ambito  della  media  e grande  distribuzione,  anche  ricompresi  nei  centri   commerciali, purche' sia consentito l'accesso alle sole predette  attivita'.  Sono chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita'  svolta,  i mercati, salvo le attivita'  dirette  alla  vendita  di  soli  generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai,  le  farmacie,  le parafarmacie. Deve essere in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di sicurezza interpersonale di un metro; aa) sono sospese le attivita' dei servizi  di  ristorazione  (fra cui bar, pub,  ristoranti,  gelaterie,  pasticcerie),  ad  esclusione delle mense e del catering continuativo  su  base  contrattuale,  che garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  un  metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio  nel rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l'attivita'  di confezionamento che di trasporto; bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione  di  alimenti  e bevande, posti all'interno delle  stazioni  ferroviarie  e  lacustri, nonche'  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento  carburante,  con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto  da  consumarsi  al  di  fuori  dei  locali; restano aperti quelli siti negli  ospedali  e  negli  aeroporti,  con obbligo di  assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro; cc) sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona  (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle  individuate nell'allegato 2; dd) gli esercizi commerciali la cui attivita' non e'  sospesa  ai sensi del presente decreto sono  tenuti  ad  assicurare,  oltre  alla distanza interpersonale di un metro, che gli  ingressi  avvengano  in modo dilazionato e che venga  impedito  di  sostare  all'interno  dei locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5; ee)restanogarantiti,nelrispettodellenorme igienico-sanitarie, iservizibancari,finanziari,assicurativi nonche'l'attivita'delsettoreagricolo,zootecnicodi trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi; ff) il Presidente della Regione  dispone  la  programmazione  del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo' disporre, al fine di contenere  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti, agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori; gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici,  la  modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81,  puo'  essere  applicata  dai  datori  di  lavoro privati a ogni rapporto  di  lavoro  subordinato,  nel  rispetto  dei principi dettati dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi  di  informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa  disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; hh) si raccomanda in ogni caso ai datori  di  lavoro  pubblici  e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera  precedente  e dall'art. 2, comma 2; ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o  in modalita' a distanza;  b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;c) siano  assunti  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio  e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di un metro come principale misura  di  contenimento,  con  adozione  di strumenti di protezione individuale;d) siano incentivate le operazioni di sanificazione deiluoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali.   ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO CONSENTITE (allegato 1) Ipermercati Supermercati Discount di alimentari Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari Commercio al dettaglio di prodotti surgelati Commercio  al  dettaglio  in  esercizi  non  specializzati  di  computer,  periferiche,  attrezzature  per  le  telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici Commercio  al  dettaglio  di  prodotti  alimentari,  bevande  e  tabacco  in  esercizi  specializzati  (codici  ateco: 47.2) Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati Commercio  al  dettaglio  apparecchiature  informatiche  e  per  le  telecomunicazioni  (ICT)  in  esercizi  specializzati (codice ateco: 47.4) Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie Commercio  al  dettaglio  in  altri  esercizi  specializzati  di  medicinali  non  soggetti  a  prescrizione  medica Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria Commercio al dettaglio di libri Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati   MISURE DI PREVENZIONE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI (allegato 5) 1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale. 2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura. 3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria. 4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. 5.  Utilizzo  di  mascherine  nei  luoghi  o  ambienti  chiusi  e  comunque  in  tutte  le  possibili  fasi  lavorative  laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale. 6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande. 7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità: a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie; b) per  locali  fino  a  quaranta  metri  quadrati  può  accedere  una  persona  alla  volta,  oltre  a  un  massimo di due operatori; c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita. 8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata. ATTIVITA' INERENTI AI SERVIZI ALLA PERSONE CONSENTITE (allegato 2) Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Attivita' delle lavanderie industriali Altre lavanderie, tintorie Servizi di pompe funebri e attivita' connesse   ATTIVITA' PRODUTTIVE CONSENTITE (allegato 3)   1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali   2 Silvicoltura ed utilizzo aree forestali   3 Pesca e acquacoltura   5 Estrazione di carbone   6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale   09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale   10 Industrie alimentari   11 Industria delle bevande   13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali   13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli diabbigliamento)   14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro   16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio   17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)   18 Stampa e riproduzione di supporti registrati   19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio   20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 -   20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)   21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici   22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e   22.29.02)   23.13 Fabbricazione di vetro cavo   23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia   25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale   25.73.1 Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili   25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo   26.1 Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche   26.2 Fabbricazione di computer e unità periferiche   26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche   27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per   la distribuzione e il controllo dell'elettricità   27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici   28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio   28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)   28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)   32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche   32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza   32.99.4 Fabbricazione di casse funebri   33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92)   35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata   36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua   37 Gestione delle reti fognarie   38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali   39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti   42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.99.09 e 42.99.10)   43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni   45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli   45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli   45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori   46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi   46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco   46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici   46.49.1 Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria   46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali   46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori   46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico   46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici   46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento   46.75.01 Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura   49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte   50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua   51 Trasporto aereo   52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti   53 Servizi postali e attività di corriere   55.1 Alberghi e strutture simili   j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione   K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative   69 Attività legali e contabili   70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale   71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche   72 Ricerca scientifica e sviluppo   74 Attività professionali, scientifiche e tecniche   75 Servizi veterinari   78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto   80.1 Servizi di vigilanza privata   80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza   81.2 Attività di pulizia e disinfestazione   81.3 Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione   82.20 Attività dei call center limitatamente alla attività «di call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatiche delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati al presente decreto   82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi   82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste   82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti   84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria   85 Istruzione   86 Assistenza sanitaria   87 Servizi di assistenza sociale residenziale   88 Assistenza sociale non residenziale   94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali   95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche   95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari   95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni   95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa   97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico 99 Organizzazioni e organismi extraterritoriali   Restano sempre  consentite,  previa  comunicazione  al  Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita'  produttiva,  nella  quale comunicazione  sono  indicate  specificamente   le   imprese   e   le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e  servizi  attinenti  alle attivita' consentite, anche  le  attivita'  che  sono  funzionali  ad assicurare la  continuita'  delle  filiere  delle  attivita'  di  cui sopra (allegato 3), nonche' delle filiere delle attivita'  dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre  attivita'  di  rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla  continuazione, e dei servizi di pubblica utilita' e dei servizi essenziali.  Il  Prefetto,  sentito   il   Presidente   della   regione interessata, puo' sospendere le predette  attivita'  qualora  ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo  precedente.  Fino all'adozione  dei  provvedimenti   di   sospensione   dell'attivita', l'attivita'   e'   legittimamente   esercitata   sulla   base   della comunicazione resa. Sono comunque consentite le attivita'  che  erogano  servizi  di pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui  alla  legge  12 giugno 1990, n. 146, fermo restando i divieti di apertura per i musei e gli altri istituti e luoghi  della  cultura,  nonche'  per  i servizi che riguardano l'istruzione. E'  sempre  consentita  l'attivita'  di  produzione,  trasporto, commercializzazione e consegna di  farmaci,  tecnologia  sanitaria  e dispositivi  medico-chirurgici  nonche'  di   prodotti   agricolie alimentari.  Resta  altresi'  consentita  ogni   attivita'   comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza. Sono altresi' consentite le attivita'  degli  impianti  a  ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva, dalla cui interruzione  derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di  incidenti. Il Prefetto, sentito il Presidente della  Regione  interessata,  puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga che  non  sussistano le condizioni di cui al periodo  precedente.  Fino  all'adozione  dei provvedimenti   di   sospensione   dell'attivita',   l'attivita'   e' legittimamente esercitata sulla base  della  dichiarazione  resa.  In ogni caso, non e' soggetta a comunicazione l'attivita'  dei  predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale. Sono consentite le attivita'  dell'industria  dell'aerospazio  e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti,  i  materiali,  i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza  nazionale  e il  soccorso  pubblico,  nonche'  le  altre  attivita'  di  rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attivita' produttive. Le imprese, le cui attivita' sono sospese, completano le attivita' necessarie  alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica. Per  le  attivita'  produttive  sospese  e'  ammesso,   previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi  delegati  per  lo  svolgimento  di  attivita'  di vigilanza, attivita' conservative e  di  manutenzione,  gestione  dei pagamenti  nonche'  attivita'  di   pulizia   e   sanificazione.   E' consentita, previa comunicazione al  Prefetto,  la  spedizione  verso terzi  di  merci  giacenti  in  magazzino  nonche'  la  ricezione  in magazzino di beni e forniture.     MISURE IGIENICO SANITARIE RACCOMANDATE (allegato 4) a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di  ggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) evitare abbracci e strette di mano; d) mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; e) praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.   ULTERIORI MISURE DI CARATTERE SANITARIO (art. 3) a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure  per la prevenzione della diffusione delle infezioni per via  respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della  salute  sulla base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i responsabili delle  singole  strutture  provvedono  ad  applicare  le indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti fornite dal Ministero della salute; b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con  stati di immunodepressione congenita o  acquisita,  di  evitare  di  uscire dalla  propria  abitazione  o  dimora  fuori  dai  casi  di   stretta necessita'; c) nei  servizi  educativi  per  l'infanzia, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4; d) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la diffusione delle informazioni sulle misure  di  prevenzione  igienico sanitarie  di  cui  all'allegato  4   anche   presso   gli   esercizi commerciali; e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui alla direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; f) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata; g) e' raccomandata l'applicazione  delle  misure  di  prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 4.   LIMITAZIONI RELATIVE ALL'INGRESSO IN ITALIA (artt. 4 e 5) Chiunque intende fare ingresso nel territorio  nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale,  ferroviario  o terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a  consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa  ai  sensi  degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28 dicembre  2000,  n.  445  recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei  vettori  o armatori, di: a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto; b) indirizzo completo dell'abitazione o della  dimora  in  Italia dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario e il  mezzo  di  trasporto  privato  che verra' utilizzato per raggiungere la stessa; c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le comunicazioni durante l'intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e isolamento fiduciario. I  vettori  e  gli  armatori  acquisiscono  e  verificano  prima dell'imbarco la documentazione di cui sopra,  provvedendo  alla misurazione della  temperatura  dei  singoli  passeggeri  e  vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonche' nel caso in  cui la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre  tenuti  ad adottare le misure organizzative che assicurano in  tutti  i  momenti del viaggio una distanza interpersonale di  almeno  un  metro  tra  i passeggeri  trasportati  e   a   promuovere   l'utilizzo   da   parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali  gli  stessi possono essere temporaneamente rimossi. Il vettore aereo provvede, al momento  dell'imbarco,  a  dotare  i  passeggeri,  che  ne  risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale. Le persone, che fanno ingresso in Italia, anche se  asintomatiche,  sono  obbligate  a  comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria competente  per  territorio  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici giorni presso  l'abitazione  o  la  dimora  preventivamente  indicata all'atto dell'imbarco.  In  caso  di insorgenza di sintomi  COVID-19,  sono  obbligate  a  segnalare  tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria periltramite dei numeri telefonici appositamente dedicati  Le disposizioni di cui sopra concernono anche coloro che entrano in Italia con mezzi privati. In deroga a quanto  sopra previsto,  esclusivamente  per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non  superiore  a  72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di  ulteriori  48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto  di  linea  aereo,  marittimo,   lacuale,   ferroviario   o terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a  consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa  ai  sensi  degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28 dicembre 2000,  n.  445,  recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei  vettori  o armatori, di: a) comprovate esigenze lavorative e durata  della  permanenza  in Italia; b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o  del  luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verra'  utilizzato  per raggiungere  la  stessa  dal  luogo  di  sbarco;  in  caso  di   piu' abitazioni, dimora o  luoghi  di  soggiorno,  indirizzi  completi  di ciascuno di essi e  indicazione  del  mezzo  privato  utilizzato  per effettuare i trasferimenti; c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le comunicazioni durante la permanenza in Italia. Con la dichiarazione di cui sopra sono  assunti  anche  gli obblighi: a) allo scadere del periodo di permanenza indicato,  di  lasciare  immediatamente  il  territorio nazionale e, in mancanza, di  iniziare  il  periodo  di  sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un  periodo  di  quattordici giorni presso  l'abitazione,  la  dimora  o  il  luogo  di  soggiorno indicato; b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19,  tale situazione  con  tempestivita'   al   Dipartimento   di   prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite  dei  numeri  telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NAVI DA CROCIERA E NAVI DI BIANCIERA ESTERA (art. 6) Al  fine   di   contrastare   il   diffondersi   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i  servizi  di  crociera  daparte delle navi passeggeri di bandiera italiana. E' fatto divieto a tutte le societa' di gestione, agli  armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in  servizi di crociera  di  imbarcare  passeggeri  in  aggiunta  a  quelli  gia' presenti a bordo, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento. Assicurata  l'esecuzione  di  tutte  le  misure  di  prevenzione sanitaria disposte dalle competenti Autorita', tutte le  societa'  di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi  di  crociera  provvedono  a  sbarcare  tutti  i passeggeri presenti a bordo nel porto di fine  crociera  qualora  non gia' sbarcati in precedenti scali.   E' fatto divieto alle societa' di gestione, agli armatori ed  ai comandanti delle navi passeggeri  di  bandiera  estera  impiegate  in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.   DISPOSIZIONI ABROGATE (art. 8) Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente  decreto cessano di produrre effetti i d.P.C.M.: - 8 marzo 2020; - 9 marzo 2020; - 11 marzo 2020; - 22 marzo 2020; - 1° aprile 2020. Si continuano  ad  applicare  le  misure  di  contenimento  piu' restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa  con  il  Ministro della  salute,  relativamente  a  specifiche  aree   del  territorio regionale.

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