E' stato pubblicato in G.U. n. 200 dell'11.8.2020 il d.lgs. 30 luglio 2020, n. 100 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica". Fermo restando che ai sensi dell'art. 5 con d.m. dell'economia e delle finanze saranno stabilite le regole tecniche per l'applicazione del presente decreto, ivi compresi i criteri in base ai quali verificare quando i meccanismi in parola sono diretti ad ottenere un vantaggio fiscale gli elementi distintivi di tali meccanismi sono quelli elencanti dall'Allegato 1 qui sotto riportato, ancorché gli stessi potranno essere meglio precisati in sede di detto decreto:
A. Elementi distintivi generici collegati al criterio del vantaggio principale
1. Un meccanismo in cui almeno un partecipante al meccanismo si impegna a rispettare una condizione di riservatezza che puo' comportare la non comunicazione ad altri intermediari o alle autorita' fiscali delle modalita' con cui il meccanismo potrebbe garantire un vantaggio fiscale.
2. Un meccanismo in cui l'intermediario e' autorizzato a ricevere una commissione (o un interesse e una remunerazione per i costi finanziari e altre spese) per il meccanismo e tale commissione e' fissata in riferimento:
a) all'entita' del vantaggio fiscale derivante dal meccanismo;
oppure
b) al fatto che dal meccanismo sia effettivamente derivato un vantaggio fiscale. Cio' includerebbe l'obbligo per l'intermediario di rimborsare parzialmente o totalmente le commissioni se il vantaggio fiscale previsto derivante dal meccanismo non e' stato in parte o del tutto conseguito.
3. Un meccanismo che ha una documentazione e/o una struttura sostanzialmente standardizzate ed e' a disposizione di piu' contribuenti pertinenti senza bisogno di personalizzarne in modo sostanziale l'attuazione.
B. Elementi distintivi specifici collegati al criterio del vantaggio principale
1. Un meccanismo in cui un partecipante al meccanismo stesso adotta misure artificiose consistenti nell'acquisire una societa' in perdita, interromperne l'attivita' principale e utilizzarne le perdite per ridurre il suo debito d'imposta, anche mediante il trasferimento di tali perdite verso un'altra giurisdizione o l'accelerazione dell'uso di tali perdite.
2. Un meccanismo che ha come effetto la conversione del reddito in capitale, doni o altre categorie di reddito tassate a un livello inferiore o esenti da imposta.
3. Un meccanismo comprendente operazioni circolari che si traducono in un «carosello» di fondi («round-tripping»), in particolare tramite il coinvolgimento di entita' interposte che non svolgono nessun'altra funzione commerciale primaria o di operazioni che si compensano o si annullano reciprocamente o che presentano altre caratteristiche simili.
C. Elementi distintivi specifici collegati alle operazioni transfrontaliere
1. Un meccanismo che prevede pagamenti transfrontalieri deducibili effettuati tra due o piu' imprese associate, dove si verifica almeno una delle condizioni seguenti:
a) il destinatario non e' residente a fini fiscali in alcuna giurisdizione;
b) nonostante il destinatario sia residente a fini fiscali in una giurisdizione, quest'ultima:
1) non impone alcuna imposta sul reddito delle societa' o impone un'imposta sul reddito delle societa' il cui tasso e' pari o prossimo a zero; oppure
2) e' inserita in un elenco di giurisdizioni di paesi terzi che sono state valutate collettivamente dagli Stati membri o nel quadro dell'OCSE come non cooperative;
c) il pagamento beneficia di un'esenzione totale dalle imposte nella giurisdizione in cui il destinatario e' residente a fini fiscali;
d) il pagamento beneficia di un regime fiscale preferenziale nella giurisdizione in cui il destinatario e' residente a fini fiscali.
2. Per lo stesso ammortamento sul patrimonio sono chieste detrazioni in piu' di una giurisdizione.
3. E' chiesto lo sgravio dalla doppia tassazione rispetto allo stesso elemento di reddito o capitale in piu' di una giurisdizione.
4. Esiste un meccanismo che include trasferimenti di attivi e in cui vi e' una differenza significativa nell'importo considerato dovuto come contropartita degli attivi nelle giurisdizioni interessate.
D. Elementi distintivi specifici riguardanti lo scambio automatico di informazioni e la titolarita' effettiva
1. Un meccanismo che puo' avere come effetto di compromettere l'obbligo di comunicazione imposto dalle leggi che attuano la normativa dell'Unione o eventuali accordi equivalenti sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, compresi accordi con i paesi terzi, o che trae vantaggio dall'assenza di tale normativa o tali accordi. Detti meccanismi includono almeno uno degli elementi seguenti:
a) l'uso di un conto, prodotto o investimento che non e' un conto finanziario, o non appare come tale, ma ha caratteristiche sostanzialmente simili a quelle di un contro finanziario;
b) il trasferimento di conti o attivita' finanziari in giurisdizioni che non sono vincolate dallo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari con lo Stato di residenza del contribuente pertinente, o l'utilizzo di tali giurisdizioni;
c) la riclassificazione di redditi e capitali come prodotti o pagamenti che non sono soggetti allo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
d) il trasferimento o la conversione di un'istituzione finanziaria, o di un conto finanziario o delle relative attivita' in un'istituzione finanziaria o in un conto o in attivita' finanziari non soggetti a comunicazione nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
e) il ricorso a soggetti, meccanismi o strutture giuridici che eliminano o hanno lo scopo di eliminare la comunicazione di informazioni su uno o piu' titolari di conti o persone che esercitano il controllo sui conti nell'ambito dello scambio automatico di informazioni sui conti finanziari;
f) meccanismi che compromettono le procedure di adeguata verifica utilizzate dalle istituzioni finanziarie per ottemperare agli obblighi di comunicazione di informazioni sui conti finanziari o ne sfruttano le debolezze, compreso l'uso di giurisdizioni con regimi inadeguati o deboli di attuazione della legislazione antiriciclaggio o con requisiti di trasparenza deboli per quanto riguarda le persone giuridiche o i dispositivi giuridici.
2. Un meccanismo che comporta una catena di titolarita' legale o effettiva non trasparente, con l'utilizzo di persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche:
a) che non svolgono un'attivita' economica sostanziale supportata da personale, attrezzatura, attivita' e locali adeguati; e
b) che sono costituiti, gestiti, residenti, controllati o stabiliti in una giurisdizione diversa dalla giurisdizione di residenza di uno o piu' dei titolari effettivi delle attivita' detenute da tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche; e
c) in cui i titolari effettivi di tali persone, dispositivi giuridici o strutture giuridiche, quali definiti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono resi non identificabili.
E. Elementi distintivi specifici relativi ai prezzi di trasferimento
1. Un meccanismo che comporta l'uso di norme «porto sicuro» (safe harbour) unilaterali.
2. Un meccanismo che comporta il trasferimento di beni immateriali di difficile valutazione. Si intende per «beni immateriali di difficile valutazione» (hard-to-value intangibles) quei beni immateriali o i diritti su beni immateriali, per i quali al momento del loro trasferimento tra imprese associate:
a) non esistono affidabili transazioni comparabili; e
b) al momento della definizione dell'accordo, le proiezioni dei flussi di cassa futuri o del reddito derivante dal bene immateriale trasferito o le assunzioni utilizzate nella sua valutazione sono altamente incerte, rendendo difficile prevedere il livello di successo finale del bene immateriale trasferito.
3. Un meccanismo che implica un trasferimento transfrontaliero infragruppo di funzioni e/o rischi e/o attivita', se la previsione annuale degli utili del cedente o dei cedenti al lordo di interessi e imposte (EBIT), nel periodo di tre anni successivo al trasferimento, e' inferiore al 50 per cento della previsione annuale degli EBIT del cedente o cedenti in questione in mancanza di trasferimento.