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Con la sentenza 29 ottobre 2013 in C. Varvara c. Italia (Ricorso n. 17475/2009) la Corte Europea dei diritti dell'uomo afferma che la sanzione della confisca delle opere costruite e dei terreni interessati dal progetto di lottizzazione controverso, quando il reato di lottizzazione abusiva è estinto per prescrizione e la responsabilità del soggetto non è stata accertata con sentenza di condanna, contrasta con i principi di legalità penale che sono parte integrante del principio di legalità che l'art. 7 della Convenzione impone di rispettare. "Non si può neppure concepire - scrive la Corte - un sistema in cui una persona dichiarata innocente o, comunque, senza alcun grado di responsabilità penale constatata in una sentenza di colpevolezza subisca una pena. Si tratta di una terza conseguenza del principio di legalità nel diritto penale: il divieto di comminare una pena senza accertamento di responsabilità, che deriva anch’esso dall’articolo 7 della Convenzione". E ancora "ai fini della Convenzione non si può avere «condanna» senza che sia legalmente accertato un illecito – penale o, eventualmente, disciplinare (Engel e altri c. Paesi Bassi, 8 giugno 1976, § 68, serie A n. 22; Guzzardi c. Italia, 6 novembre 1980, § 100, serie A n. 39), così come non si può avere una pena senza l’accertamento di una responsabilità personale". La logica della «pena» e della «punizione», e la nozione di «guilty» (nella versione inglese) e la corrispondente nozione di «persona colpevole» (nella versione francese), depongono a favore di un’interpretazione dell’articolo 7 che esige, per punire, una dichiarazione di responsabilità da parte dei giudici nazionali, che possa permettere di addebitare il reato e di comminare la pena al suo autore. In mancanza di ciò, la punizione non avrebbe senso (Sud Fondi e altri, sopra citata, § 116). Sarebbe infatti incoerente - secondo la Corte - esigere, da una parte, una base legale accessibile e prevedibile e permettere, dall’altra, una punizione quando, come nel caso di specie, la persona interessata non è stata condannata. La sanzione della confisca nell'ipotesi esaminata dalla Corte non era prevista dalla legge ai sensi dell'art. 7 Conv. e risulta pertanto arbitraria. Merita rilievo la circostanza che alla confisca disposta dal Giudice penale all'esito del processo la Corte ha conservato la qualifica di sanzione 'penale', ancorché il Governo avesse particolarmente insistito nell'inquadrarla come sanzione 'amministrativa' e pertanto compatibile con l'art. 7 Cons. Sotto altro profilo la COrte ha ritenuto sussistere nella fattispecie anche una violazione dell'art. 1 Prot. 1 Conv. L'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni del ricorrente, determinata dalla confisca delle opere costruite e dei terreni interessati dal progetto di lottizzazione, era contraria al principio di legalità ed era perciò arbitraria e contrastante con l'art. 1 del Prot. 1 della Convenzione, ai sensi del quale "Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale".

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