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L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 20 febbraio 2020, n. 6 è intervenuta in materia di interesse ad agire degli esponenziali sancendo il seguente principio di diritto: "Gli enti associativi esponenziali, iscritti nello speciale elenco delle associazioni rappresentative di utenti o consumatori oppure in possesso dei requisiti individuati dalla giurisprudenza, sono legittimati ad esperire azioni a tutela degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità o categorie, e in particolare l’azione generale di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, indipendentemente da un’espressa previsione di legge in tal senso".   Cons. Stato, Sez. IV, 18 novembre 2014, n. 5662 - Secondo un orientamento costante di questo Collegio, dal quale non v’è motivo per discostarsi, la c.d. vicinitas è di per sé sufficiente al fine di configurare l’interesse al ricorso, così come previsto dall’art. 100 c.p.c. (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV 22 gennaio 2013 n. 361; id. 17 settembre 2012 n. 4926; id. 29 agosto 2012 n. 4643; id. 10 luglio 2012 n. 4088; C.G.A. della Regione Siciliana 4 giugno 2013 n. 553). In presenza del suddetto requisito “non è necessario accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall’atto impugnato comportino o no un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l’impugnazione. Specie se si considerano i consistenti oneri economici collegati al contenzioso, deve escludersi, di norma, che vi sia una qualsiasi necessità di accertare, in concreto, se i lavori assentiti dall’atto impugnato comportino, o no, un effettivo pregiudizio per il soggetto che propone l’impugnazione. La realizzazione di consistenti interventi che comportano un’alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio è pregiudizievole ‘in re ipsa’, in quanto il nocumento è immediatamente conseguente all’inevitabile diminuzione della qualità panoramica, ambientale, paesaggistica; o anche solo alla possibile diminuzione di valore dell’immobile connesso con l’eccesso di offerta sul mercato (cfr. Consiglio di Stato Sez. IV 18 aprile 2014 n. 1995). La vicinitas , normalmente, è dunque condizione necessaria e sufficiente a fondare la legittimazione e l’interesse al ricorso (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 10 giugno 2014 n. 2965; id. 13 marzo 2014 n. 1210; id. 13 novembre 2012 n. 5715; id. 17 settembre 2012, n. 4924).   T.A.R. Liguria, Sez. I, 28 luglio 2014, n. 1222 - Deve essere accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione relativamente al Comitato difesa Monte Moro atteso che non viene dimostrato da parte del comitato: 1) lo svolgimento in modo non occasionale e per espressa previsione statutaria di attività di tutela ambientale; 2) lo stabile collegamento con il territorio; 3) l’adeguato grado di rappresentatività delle popolazioni locali. Il Comitato, infatti, che costituisce aggregazione spontanea di cittadini uniti dall’intento di preservare l’ambiente di Monte Moro, nato a seguito della realizzazione di interventi edilizi in loco asseritamente stravolgenti l’assetto ambientale del sito, difetta di tutti i requisiti di cui sopra. Il ricorso della associazione WWF è inammissibile relativamente ai motivi n. 1 e n. 2, attinendo questi ultimi non già a profili ambientali ma, esclusivamente, a profili edilizi. Il ricorso dei privati cittadini è ammissibile in quanto le controparti non hanno dimostrato, come pure era agevolmente possibile, l’inesistenza del dedotto titolo di legittimazione all’impugnazione dei titoli edilizi. Il ricorso, per la parte in cui è ammissibile, è anche tempestivo. Invero la circostanza che taluni ricorrenti abbiano avuto notizia della pendenza del procedimento per la sanatoria non legittima alcuna inferenza in ordine alla conoscenza del provvedimento emesso in esito a tale procedimento, né può sostenersi un onere di attivazione che giunga a richiedere ad intervalli regolari di tempo, inferiori a sessanta giorni, informazioni all’amministrazione onde non incorrere nella decadenza del termine di impugnazione. Simile soluzione che on risulta imposta da alcuna disposizione normativa contrasta anche contro normali canoni di buona amministrazione onerando gli interessati e l’amministrazione ad un defatigante carteggio.

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