E' stata pubblicata In G.U. n. 304 del 30.12.2022 la l. 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione con modificazioni del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 recante "Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materiadi termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzalee di prevenzione e contrasto dei raduni illegali" (in G.U. n. 255 del 31.10.2022 ). Ecco le principali disposizioni introdotte:
a) vengono introdotte numerose disposizioni concernenti il divieto di concessioni di benefici penitenziari per coloro che non collaborano con la giustizia (artt. 1-4);
b) viene aggiungo nel codice penale l'art. 633-bis (Invasione di terrenio e difici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumita' pubblica o la salute pubblica) ossia la cosiddetta norma "antirave" che viene modificata in sede di conversione come segue "Chiunque organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e conla multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione o di quelle che ne sono il prodottoo il profitto." (art. 5);
c) sono introdotte disposizioni di carattere transitorio riguardo all'entrata in vigore della l. n. 150/2022 (artt. 5-bis - 5-quaterdecies);
d) è stata prorogata al 30 dicembre 2022 l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (art. 6);
e) cessa l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario dal 1° novembre 2022 anziché dal 31 dicembre 2022, inclusi i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie quello delle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Sono sospesi i procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative emanate per la violazione dell'obbligo vaccinale fino al 30 giugno 2023 (art. 7), mentre è sopresso l'obbligo del possesso del green pass per l'accesso alle strutture sanitarie (art. 7-ter);
f) in caso di infezione da COVID-19 di contatti stretti il periodo di autosorveglianza con l'impiego di mascherine FFP2 passa da dieci a cinque giorni il periodo di quarantena passa a cinque giorni e viene meno l'obbligo di effettuare il test antigenico alla prima comparsa dei sintomi. Inoltre per la cessazione del periodo di isolamento da parte del contagiano non occorre più l'effettuazione del test antigenico (art. 7-quater)
E' stato pubblicato in G.U. n. 270 del 18.11.2022 il d.l. 18 novembre 2022, n. 176 recante "Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica". Ecco le principali novità:
a) proroga al mese di dicembre 2022 per i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23settembre2022,n.144,convertito,con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 (art. 1);
b) le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate hanno facolta' di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricita' e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parita' di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (art. 3);
c) in materia di bonus fiscali per l'efficientamento energetico l'art. 119 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 è modificato come segue (art. 9):
- comma 8-bis "Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unita' immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative eregolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025. Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 suunita'immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di godimento sull'unita' immobiliare, che la stessa unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.Per gli interventi effettuati su unita' immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unita' immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023"; La modifica apportata al primo periodo, tuttavia, non trova applicazione a) agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo;
- inserimento del comma 8-bis.1 "Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di riferimento e' calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto";
- comma 8-ter "Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento";
Si stabilisce, inoltre, che "Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non puo' essere usufruita negli anni successivi e non puo' essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della legge n. 196 del 2009. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' attuative della disposizione di cui al presente comma" (comma 4).
Con d.l. 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” (G.U. n. 264 del 11.11.2022) sono state introdotte modifiche al d.lgs. n. 300/1999 per quanto concerne denominazione e funzione di alcuni ministeri. Ecco le principali novità:
MODIFICHE DENOMINAZIONI (art. 1)
- il Ministero dello sviluppo economico è cambiato in Ministero delle imprese e del made in Italy;
- il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili in Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- il Ministero dell’istruzione in Ministero dell'istruzione e del merito
MODIFICHE DELLE COMPETENZE
a) il Ministero delle imprese e del made in Italy “contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo”. E’ prevista l’istituzione di “una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, a cui e' assegnato personale amministrativo dotato delle necessarie competenze ed esperienze. La struttura raccoglie le segnalazioni da parte delle imprese e svolge i seguenti compiti: a) istruttoria delle richieste, anche confrontandosi con i soggetti rilevanti, nazionali e locali, coinvolti nell'investimento; b) sostegno alle imprese al fine di individuare iniziative idonee a superare eventuali ritardi ovvero a rimuovere eventuali ostacoli alla conclusione del procedimento; c) in caso di inerzia dell'amministrazione competente, assegnazione di un termine entro cui provvedere; d) in caso di ulteriore inerzia, trasmissione della proposta di provvedimento al dirigente responsabile per l'esercizio del potere sostitutivo” (artt. 2 e 10);
b) il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste svolge altresì “le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranita' alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualita', la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali” (art. 3);
c) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica compete anche la “individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilita' e la continuita' degli approvvigionamenti di energia” (art. 4);
d) al Ministero dell'istruzione e del merito compete altresì il “supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione del merito, all'incremento delle opportunita' di lavoro e delle capacita' di orientamento degli studenti” (art. 5)
ULTERIORI DISPOSIZIONI (art. 12)
E’ prevista l’istituzione presso la Presidenza “del Consiglio dei Ministri del Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare”.
Il Comitato provvede alla elaborazione e approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di:
“a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico;
b) valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche;
c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale;
d) promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento la continuita' territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori;
e) promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane;
f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalita' turistico ricreative”.