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E’ stata pubblicata in G.U. n. 221 del 21.9.2021 la l. 21 settembre 2022, n. 142 di conversione con modificazioni del d.l. 9 agosto 2022, n. 115 recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” (cosiddetto “Aiuti-bis”). Ecco le principali disposizioni: CONTRATTI DI FORNITURA DI GAS E ENERGIA ELETTRICA a) Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Fino alla medesima data sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate (art. 3)   MISURE FISCALI PER IL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL GAS Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento (art. 5).   CONTRIBUTO STRAORDINARIO Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 25 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui al primo periodo e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (art. 6). Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, maggiormente colpite dalla crisi energetica (art. 9-ter).   SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI i progetti di nuovi impianti  fotovoltaici  con moduli collocati a terra di potenza non superiore a  1.000  chilowatt picco  (kWp)  ubicati  in  aree  nella  disponibilita'  di  strutture turistiche  o  termali,  finalizzati  a  utilizzare  prioritariamente l'energia autoprodotta per i  fabbisogni  delle  medesime  strutture, ove detti impianti siano ubicati in aree situate nei centri storici o soggette a tutela ai sensi dell’articolo 136 del citato codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si applicano le modalità previste dal comma 1 dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che la dichiarazione di cui al comma 4 del predetto articolo 6-bis sia accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi (art. 11, comma 4-bis)   RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Gli enti di governo dell’ambito che non abbiano ancora provveduto all’affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall’articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora l’ente di governo dell’ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui sopra, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro della transizione ecologica e all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente, affidando il servizio idrico integrato entro sessanta giorni. Per l’adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui sopra, gli enti di governo dell’ambito ovvero i Presidenti delle regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario a partecipazione interamente pubblica che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro della transizione ecologica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora il Presidente della regione non provveda nei termini stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, assegna al Presidente della regione un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro della transizione ecologica, sentita la Regione interessata, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari, anche incaricando il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile. Il soggetto societario a partecipazione interamente pubblica di cui sopra opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente per il periodo di propria attività. Gli oneri derivanti dall’affidamento, qualora non coperti da entrate tariffarie e da altri contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti nei confronti della società affidataria del servizio idrico integrato, mediante risorse indisponibili fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti, che non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria. Gli enti locali proprietari delle infrastrutture idriche garantiscono il debito residuo fino all’individuazione del nuovo soggetto gestore. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l’eventuale debito residuo nei confronti della società uscente. In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell’ente di governo dell’ambito entro i sei mesi precedenti la scadenza della durata di cui al comma 4, l’affidamento del servizio idrico integrato si intende rinnovato per una durata pari al termine di affidamento iniziale. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), si applica l’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (art. 14)   ISTITUZIONE DELL’ANAGRAFE DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO (art. 16-bis) I comuni percettori del canone di cui all’articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché gli altri enti territoriali comunicano al sistema informativo di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le informazioni relative al concessionario e alle opere già realizzate, nonché le caratteristiche strutturali dell’occupazione e ogni altra informazione utile alla piena conoscenza del manufatto. A regime i comuni avranno 60 giorni di tempo per effettuare la comunicazione nella banca dati.   IMPIGNORABILITA’ DELLE PENSIONI FINO A 1.000 EURO (art. 21-bis) Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.   PROROGA DEL LAVORO AGILE PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO AL 31 DICEMBRE 2022 (art. 25-bis)   ISTITUZIONE DEL PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO ACCELERATO REGIONALE PER SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA (art. 33) Questo procedimento riguarda l’ambito delle aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica, caratterizzati da più elementi progettuali corri- spondenti a diverse tipologie soggette a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA o, laddove necessario, a VAS, rientranti in parte nella competenza statale e in parte nella competenza regionale   PROCEDURE DI GARA SPECIALI PER SOLUZIONI TEMPORANEE A SITUAZIONI DI EMERGENZA (art. 33-bis) In ragione delle variabili e non prevedibili ubicazioni e caratteristiche delle necessarie aree di allestimento, allo scopo di assicurare con la necessaria tempestività la pronta disponibilità di soluzioni temporanee di emergenza per esigenze abitative, didattiche, civili, sociali, religiose, economico-produttive e commerciali, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche avvalendosi della Consip Spa, è autorizzato a provvedere in deroga all’articolo 59 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le modalità previste dall’articolo 48, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Può essere altresì richiesta, ove previsto nella documentazione di gara, la sola redazione del progetto esecutivo.          MODIFICHE ALL’ART. 121 D.L. N. 34/2020 CONVERTITO IN L. N. 77/2020 (art. 33-ter, le modifiche sono evidenziate in grassetto sottolineato) Opzione per la cessione o per lo sconto  in  luogo  delle  detrazioni fiscali  1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022,  2023  e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo   dell'utilizzo    diretto    della    detrazione    spettante, alternativamente:   a) per un contributo,  sotto  forma  di  sconto  sul  corrispettivo dovuto, fino a un  importo  massimo  pari  al  corrispettivo  stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato  gli  interventi  e  da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla  detrazione  spettante,  cedibile  dai  medesimi  ad  altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli  altri  intermediari finanziari, senza facolta' di successiva  cessione,  fatta  salva  la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche  e  intermediari   finanziari   iscritti   all'albo   previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385, di societa' appartenenti a un gruppo bancario  iscritto  all'albo  di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi  in  materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione  autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del  presente decreto, per ogni cessione intercorrente  tra  i  predetti  soggetti, anche successiva alla prima  ;  alle  banche,  ovvero  alle  societa' appartenenti  ad  un  gruppo  bancario  iscritto  all'albo   di   cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' sempre consentita la cessione a  favore  di  soggetti  diversi  dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto  corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo,  senza  facolta' di ulteriore cessione;     b) per la cessione di un credito d'imposta  di  pari  ammontare  ad altri  soggetti,  compresi  gli  istituti  di  credito  e  gli  altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate  a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385, di societa' appartenenti a un gruppo bancario  iscritto  all'albo  di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi  in  materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione  autorizzate ad  operare  in  Italia  ai  sensi  del  codice  di  cui  al  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma  restando  l'applicazione dell'articolo 122-bis,  comma  4,  del  presente  decreto,  per  ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle societa' appartenenti  ad  un  gruppo bancario  iscritto  all'albo  di  cui  all'articolo  64  del  decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  e'  sempre  consentita  la cessione a favore di soggetti diversi  dai  consumatori  o  utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a),  del  codice  del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206, che abbiano stipulato un contratto di conto  corrente  con  la  banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facolta'  di  ulteriore cessione.     1-bis. L'opzione di cui  al  comma  1  puo'  essere  esercitata  in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei  lavori.  Ai  fini  del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli  stati di avanzamento dei lavori non possono essere piu' di due per  ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.   1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma  2, in caso di opzione di cui al comma 1:     a) il contribuente richiede il  visto  di  conformita'  dei  dati relativi  alla  documentazione  che  attesta   la   sussistenza   dei presupposti che danno  diritto  alla  detrazione  d'imposta  per  gli interventi di cui al presente articolo. Il visto  di  conformita'  e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3 dell'articolo  3   del   regolamento   recante   modalita'   per   la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui  redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  all'imposta  sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza  fiscale  dei centri costituiti dai soggetti di  cui  all'articolo  32  del  citato decreto legislativo n. 241 del 1997;     b) i tecnici  abilitati  asseverano  la  congruita'  delle  spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo  119,  comma  13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al  comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del  visto  di  conformita', delle attestazioni e delle asseverazioni di cui  al  presente  comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle  singole  detrazioni  fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere gia' classificate  come attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81  del  7  aprile 2018, o della normativa  regionale,  e  agli  interventi  di  importo complessivo non superiore  a  10.000  euro,  eseguiti  sulle  singole unita'  immobiliari  o  sulle  parti  comuni   dell'edificio,   fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219,  della legge 27 dicembre 2019, n. 160.     1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni  di  cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di  cessioni parziali  successivamente  alla  prima   comunicazione   dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le  modalita'  previste  dal provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  di  cui  al comma  7.  A  tal  fine,  al  credito   e'   attribuito   un   codice identificativo  univoco  da  indicare   nelle   comunicazioni   delle eventuali successive cessioni,  secondo  le  modalita'  previste  dal provvedimento di cui al primo periodo.  Le  disposizioni  di  cui  al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate  a  partire dal 1° maggio 2022.   2. In deroga all'articolo  14,  commi  2-ter,  2-sexies  e  3.1,  e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno  2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano  per le spese relative agli interventi di:   a) recupero del patrimonio edilizio  di  cui  all'articolo  16-bis, comma 1, lettere a), b) e d),  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917;   b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;   c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,  e  di  cui  al comma 4 dell'articolo 119;   d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,  ivi inclusi quelli di sola  pulitura  o  tinteggiatura  esterna,  di  cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge  27  dicembre  2019,  n. 160;   e) installazione  di  impianti  fotovoltaici  di  cui  all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986, n.  917,  ivi  compresi  gli  interventi  di  cui  ai  commi  5  e  6 dell'articolo 119 del presente decreto;   f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;   f-bis) superamento ed eliminazione di barriere  architettoniche  di cui all'articolo 119-ter del presente decreto.     3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono  utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione  non fruite. Il credito d'imposta e' usufruito con la stessa  ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito  d'imposta  non  utilizzata  nell'anno  non  puo' essere usufruita negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma  1, del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  all'articolo  34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo  1,  comma  53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.     4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei  soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31  e  seguenti  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori  e  i soggetti cessionari rispondono  solo  per  l'eventuale  utilizzo  del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito  d'imposta  ricevuto.  L'Agenzia  delle  entrate  nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo  procede,  in  base  a  criteri selettivi e tenendo  anche  conto  della  capacita'  operativa  degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza  dei  presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui  al  comma  1  del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e  all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.     5. Qualora sia accertata la mancata  sussistenza,  anche  parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta,  l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo  corrispondente  alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui  al  comma 1. L'importo  di  cui  al  periodo  precedente  e'  maggiorato  degli interessi di cui all'articolo 20 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  e  delle  sanzioni  di  cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.     6. Il recupero dell'importo di cui al comma  5  e'  effettuato  nei confronti  del  soggetto  beneficiario  di  cui  al  comma  1,  ferma restando,  in  presenza   di   concorso   nella   violazione con dolo o colpa grave [ma stabilisce la legge che l’esclusione della responsabilità alla colpa non grave è limitata ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020],   oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo  18 dicembre 1997,  n.  472,  anche  la  responsabilita'  in  solido  del fornitore che  ha  applicato  lo  sconto  e  dei  cessionari  per  il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.   7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al  presente  articolo,  comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da  effettuarsi  in  via telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal  comma  3 dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.   7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022  al  31  dicembre  2025, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119. Inoltre per i crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 121, il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter.   SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DI VETRATE PANORAMICHE AMOVIBILI (art. 33-quater) Rientrano tra le attività edilizie libere di cui all’art. 6 d.P.R. n. 380/2001 “gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”   DISPOSIZIONI PER L’ADEGUAMENTO DEI PREZZI NEGLI APPALTI DI LAVORI PER IMPIANTI DI ENERGIA ELETTRICA (art. 34-bis)   POSSIBILITA’ DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE ASSUNTO PER L’ATTUAZIONE DEL PNRR (art. 35-bis) Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine, previo colloquio e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente   GIUSTIZIA TRIBUTARIA (art. 41-bis) La possibilità della definizione agevolata delle controversie in Cassazione di cui all’art. 5 l. n. 130/2022 non è più limitata a quelle pendenti al 15 luglio 2022 per cui si applica a tutte quelle pendenti alla data di entrata in vigore della l. n. 130/2022   INSERIMENTO DEL PNRR DI MISURE PER LO SVILUPPO DELLA MICROELETTRONICA (art. 42-quinquies)     E’ stata pubblicata in G.U. n. 193 del 19.8.2022 la l. 4 agosto 2022, n. 122 di conversione con modificazioni del d.l. 21 giugno 2022, n. 73 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali  e  di  rilascio del  nulla  osta  al  lavoro,  Tesoreria  dello  Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” (G.U. n. 143 del 21.6.2022). Ecco alcune delle principali novità:   a) soppressione dell'obbligo di vidimazione quadrimestrale dei repertori degli atti formati da pubblici ufficiali (art. 1);   b) la comunicazione  dei  dati relativi al secondo trimestre è spostata dal 16 settembre al 30 settembre, mentre il pagamento dell'imposta di bollo senza interessi e sanzioni che puo' essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, da un trimestre e l’altro è aumentato da 250€ a 5.000€ (art. 3, commi 1 e 4);   c) per gli anni d’imposta 2020 e 2021 il termine del 30 giugno per la presentazione della dichiarazione del gestore di struttura ricettiva concernente il pagamento dell’imposta di soggiorno termine passa al 30 settembre 2022 (art. 3, comma 4);   d) Fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell’adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all’articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell’ambito della nota integrativa del bilancio d’esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all’adempimento è quello previsto per l’approvazione del bilancio dell’anno successivo (art. 3, comma 6-bis);   e) estensione dell’applicazione della disciplina in materia di versamento unitario al fine di consentire al contribuente di effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali a far data dalla pubblicazione di un apposito decreto ministeriale attuativo (art. 3-bis);   f) I rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle entrate,  spettanti  al  defunto,   sono   erogati,   salvo   diversa comunicazione  degli  interessati,  ai  chiamati  all'eredita'   come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale  risulta  che l'eredita' e' devoluta per legge, per l'importo  corrispondente  alla  rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredita' che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo  erogato  all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle entrate  sono   definite   le   modalita'   di   trasmissione   della comunicazione di cui al primo periodo. Alle disposizioni  di  cui  al presente comma si provvede mediante le risorse finanziarie,  umane  e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi  o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 5);   g) nel  caso  di presentazione della dichiarazione precompilata,  direttamente  ovvero tramite il  sostituto  d'imposta  che  presta  l'assistenza  fiscale, ovvero  mediante  CAF  o  professionista,  senza  modifiche,  non  si effettua il controllo formale sui dati relativi agli  oneri  indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti  terzi. Nel caso  di  presentazione   della   dichiarazione   precompilata,   con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non e' effettuato  sui  dati  delle  spese  sanitarie  che   non   risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata (art. 6);   h) lo Statuto del Contribuente viene introducendo il comma 5-bis all’art. 6 con il quale si statuisce che “In caso di esercizio di attività istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l’amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma semplificata, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l’esito negativo di quest’ultima. L’amministrazione finanziaria, con proprio provvedimento, individua le modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l’utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all’utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata dell’applicazione “IO”. Con il medesimo provvedimento sono definite le modalità con le quali il contribuente fornisce all’amministrazione finanziaria i propri dati al fine di consentire la suddetta comunicazione in forma semplificata. La comunicazione dell’esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l’esercizio successivo dei poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle liquidazioni di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” (art. 6-bis);   i) è prevista la facoltà della vendita diretta da parte del debitore dell’Agenzia della Riscossione e più precisa che “nel caso in cui il debitore intenda procedere direttamente […] alla vendita di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, quali fabbricati in corso di costruzione, fabbricati collabenti, fabbricati in corso di definizione, lastrici solari e aree urbane, il medesimo debitore può procedere, con il consenso dell’agente della riscossione, alla vendita del bene pignorato o ipotecato, al valore determinato […] da perizia inoppugnabile effettuata dall’Agenzia delle entrate in base agli accordi stipulati con lo stesso agente della riscossione ai sensi dell’articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e nei termini ivi stabiliti, su richiesta presentata dal debitore all’agente. Il rimborso dei costi sostenuti per l’effettuazione della perizia è posto a carico del debitore ed è versato all’agente della riscossione unitamente al corrispettivo della vendita […], ovvero, in mancanza di vendita, entro il termine di novanta giorni dalla consegna della perizia. Decorso tale termine in assenza di pagamento, l’agente della riscossione può procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute unitamente alle spese esecutive di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112” (art. 6-ter);   j) estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese e disposizioni in materia di errori contabili (art. 8);   k) modifica della disciplina del cosiddetto “esterometro”, statuendosi in particolare che “I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento” (art. 12);   l) il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso passa da 20 a 30 giorni (art. 14);   m) gli  intermediari  bancari  e finanziari di cui  all'articolo  3,  comma  2,  gli  altri  operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a)  e  d),  e  gli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettera  i), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  che  intervengono, anche attraverso movimentazione di  conti,  nei  trasferimenti  da  o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma  2, lettera  s),  del  medesimo  decreto  sono   tenuti   a   trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati di cui all'articolo 31, comma 2, del menzionato decreto  relativi  alle  predette  operazioni,  effettuate anche in valuta virtuale, di importo pari o superiore a  5.000  euro, limitatamente alle operazioni  eseguite  per  conto  o  a  favore  di persone fisiche, enti  non  commerciali  e  di  societa'  semplici  e associazioni equiparate ai sensi  dell'articolo  5  del  testo  unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (art. 16);   n) abrogazione per le pe pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici dell’obbligo di comunicazione  all'anagrafe tributaria gli estremi dei contratti  di  appalto,  di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati (art. 18);   o) disposizioni  in  materia  di  ricerca  e  sviluppo  di   farmaci   e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione (art. 23);   p) il regime straordinario di applicazione degli ISA di cui all’art. 148 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 viene esteso anche all’anno d’imposta 2022 (art. 24);   q) sono apportate modifiche agli artt. 79, 83, 84, 85, 86, 87 e 88 del Codice del Terzo Settore. Inoltre si stabilisce che le disposizioni richiamate al primo periodo del comma 1 dell’art. 104, d.lgs. n. 117/2017 (articoli 77, 78, 81, 82,  83  e  84, comma 2, 85 comma 7 e dell'articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) si applicano, a decorrere dall'operativita' del Registro unico  nazionale  del  Terzo settore,  agli  enti  del  Terzo  settore   iscritti   nel  medesimo Registro. Infine, si stabilisce che continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini  e  per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri  Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni  di  promozione  sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del  presente  decreto non più entro il 31 maggio 2022, bensì entro il 31 dicembre 2022 (artt. 26 e 26-bis);   r) in materia di appalti pubblici viene apportata la seguente modifica per quanto concerne la costituzione della cauzione provvisoria all’art. 93, comma 2 del cdcp “La cauzione e'  costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria  o  presso  le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore  dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri  strumenti  e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9” (art. 29);   s) il termine per la presentazione della dichiarazione sull'imposta municipale propria (IMU) di cui  all'articolo  1,  comma  769,  della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all'anno di imposta 2021  è differito al 31 dicembre 2022 (art. 35, comma 4);   t) modifiche all’articolo 25-novies del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. In particolare, si stabilisce che l’obbligo di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate “l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque, non inferiore al 10 per cento dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito è superiore all’importo di euro 20.000” (art. 37-bis);   u) sono state introdotte disposizioni per il sostegno alle famiglie  con  figli  con  disabilita'  in  materia  di            assegno unico e universale per i figli a carico (art. 38);   v) nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per  l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero dello  sviluppo economico effettuate entro il 31 dicembre  2022,  i  termini  per  la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero  di  targa del veicolo nuovo consegnato nonche' del codice fiscale  dell'impresa costruttrice   o   importatrice   del   veicolo,   decorrenti   dalla prenotazione disciplinata dal decreto  del  Ministro  dello  sviluppo economico 20 marzo 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in  deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori (art. 40);   z) sono introdotte semplificazioni nelle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro (art. 42).     E' stata pubblicata in G.U. n. 182 S.O. n. 29 la l. 5 agosto 2022, n. 108 di conversione con modificazione del d.l. 16 giugno 2022, n. 68 recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi eventi e  per  la  funzionalita'  del  Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili" (G.U. n. 139 del 16.6.2022). Ecco le principali novità: DIGHE (art. 2) Viene previsto tra l'altro che condecreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della mobilita'  sostenibili,  e'  adottato,  previa  intesa  in  sede   di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge 23 agosto  1988,  n.  400,  il  regolamento  per  la  disciplina  del procedimento di approvazione  dei  progetti  e  del  controllo  sulla costruzione, l'esercizio e la dismissione delle dighe   INCENTIVI PER LA NAUTICA DA DIPORTO (art. 3-bis) I contributi sono riconosciuti, sotto forma di rimborso pari al 40 per cento delle spese sostenute e documentate e fino a un massimo di 3.000 euro, per l’acquisto di un motore ad alimentazione elettrica, ed eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da carburanti fossili.   DISPOSIZIONI FISCALI CONCERNENTI LE AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE (art. 4-bis)   INFRASTRUTTURE AEREOPORTUALI (art. 6) - le procedure di  valutazione  di  impatto  ambientale  di  cui all'articolo 6, comma 3-ter, del decreto legislativo 3  aprile  2006, n. 152, nonche' quelle relative alle  opere  inserite  nei  piani  di sviluppo aeroportuali, ivi inclusi gli interventi  di  mitigazione  e miglioramento ambientale,  sono  svolte  nei  tempi  previsti  per  i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto  legislativo n. 152 del 2006;  - il dibattito pubblico  di  cui  all'articolo  22  del  decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  si  svolge  secondo  i  termini previsti  dall'articolo   46,   comma   1,   secondo   periodo,   del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; - sono ridotti della  meta'  i  termini  per  l'accertamento  di conformita' di cui all'articolo 2 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, relativamente ai piani di sviluppo aeroportuale e alle opere inserite in detti piani   NORME PER FAVORIRE LA COOPERAZIONE TRA FERROVIE ITALIANE E ANAS (art. 6-bis)   INFRASTRUTTURE STRADALI (art. 7) Sono previste novità, tra l'altro, per quanto concerne i punti di ricarica delle auto ad energia elettrica, nonché introdotte limitazioni per quanto concerne la velocità delle biciclette elettriche Inoltre, per quanto concerne la patente di guida scaduta da più di cinque anni si stabilisce che qualora una patente di guida sia scaduta da  piu'  di cinque  anni,  la  conferma  della  validita'  e'  subordinata  anche all'esito  positivo  di  un  esperimento  di  guida   finalizzato   a comprovare  il  permanere  dell'idoneita'  tecnica  alla  guida   del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento  per  la mobilita'   sostenibile   rilasciano,   previa   acquisizione   della certificazione  medica  di  cui  al  comma  8  e  su  richiesta   del conducente, una ricevuta di prenotazione dell'esperimento  di  guida, valida  per  condurre  il  veicolo  fino  al  giorno   della   prova. L'esperimento di guida consiste nell'esecuzione di almeno  una  delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti  per  il conseguimento  della  patente  della  medesima  categoria  di  quella posseduta.  Se,  il  giorno  della  prova,  il  conducente  che  deve sottoporsi all'esperimento di guida e' assente, o nel caso  di  esito negativo dell'esperimento, la patente e' revocata.   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI AUTOSTRADALI E REVOCHE DELLE STESSE (artt. 7-bis e 7-ter)   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE AUTOMOBILISTICA (art. 7-quinquies)   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE (art. 8) Tra le altre disposizioni viene prevista l’istituzione del mobility manager scolastico che viene individuato dalle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, tra il personale docente, senza esonero dall’insegnamento, ovvero ricorrendo a figure professionali esterne, in coerenza con il piano dell’offerta formativa. Il mobility manager scolastico ha il compito di: a)diffondere la cultura della mobilità sostenibile; b)promuovere l’uso della mobilità ciclo-pedonale e dei servizi di noleggio e condivisione di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale; c)supportare il mobility manager d’area, ove nominato, e le competenti amministrazioni locali ai fini dell’adozione delle misure di mobilità sostenibile fornendo elementi per favorire la sostenibilità degli spostamenti del personale scolastico e degli studenti dell’istituto scolastico; d)segnalare al competente ente locale eventuali esigenze legate al trasporto scolastico e delle persone con disabilità. MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI PUBBLICI (art. 9) Tra le altre disposizioni si appongono le seguenti modifiche all’art. 12 d.l. n. 98/2011 convertito in l. n. 98/2011 convertito in l. n. 111/2011: - gli interventi di piccola manutenzione nonché quelli atti ad assicurare l’adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono curati direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi. Fermo restando quanto previsto dal periodo precedente, nell’ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni è fatta salva la possibilità di finanziare e realizzare l’esecuzione anche di interventi relativi alla messa a norma degli impianti o correlati alle norme in materia di prevenzione incendi, al fine di favorire il coordinamento degli stessi con altri interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da eseguire ai sensi delle letterea)eb)del presente comma e del comma 5. Sempre al fine di promuovere forme di razionalizzazione tra gli interventi, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei relativi costi, l’Agenzia del demanio o i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche possono curare, previo atto di intesa e senza nuovi o maggiori oneri, l’esecuzione degli interventi di cui al periodo precedente, nei casi in cui interessino immobili già oggetto di finanziamenti per lavori nell’ambito di piani di investimento approvati dalla medesima Agenzia. Parimenti i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche possono gestire, previo atto di intesa con l’Agenzia del demanio, l’esecuzione degli interventi ascritti ai piani di intervento dell’Agenzia del demanio nei casi in cui questi riguardino immobili già oggetto di finanziamento nell’ambito del Sistema accentrato delle manutenzioni. Tutti gli interventi curati direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici sono comunicati all’Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere ai sensi delle letterea),b)ec)e, nel caso di immobili in locazione passiva, al fine di verificare le previsioni con- trattuali in materia»; - al comma 5, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria ovvero di manutenzione straordinaria dei lavori di importo in ogni caso inferiore a 100.000 euro, di cui al comma 2, letterea)eb), è curata, senza nuovi o maggiori oneri, direttamente dalle amministrazioni utilizzatrici degli immobili»   OPERE PUBBLICHE DI PARTICOLARE COMPLESSITA' (art. 10)   In  relazione  agli interventi di cui all'Allegato IV del d.l. n. 77/2021 convertito in l. n. 108/2021,  per  la  cui realizzazione e'  nominato  un  commissario  straordinario  ai  sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.  55,  fermo  quanto previsto dal quarto periodo del presente comma, si applica, altresi', la riduzione dei termini prevista dal medesimo articolo 4,  comma  2, secondo periodo, del decreto-legge n. 32  del  2019 ("L'approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e' fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorita' competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati"),compatibilmente con i vincoli  inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione europea, ivi inclusi quelli previsti dalla direttiva  2011/92/UE  del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 MASCHERINE ANTICOVID (art. 12) L'utilizzo delle mascherine FFP2 è proroga fino al 30 settembre 2022 nei seguenti mezzi: a) ((fino al 15 giugno 2022,)) per l'accesso ai seguenti  ((mezzi di trasporto)) e per il loro utilizzo:       1) aeromobili adibiti a servizi  commerciali  di  trasporto  di persone;       2)  navi  e  traghetti   adibiti   a   servizi   di   trasporto interregionale;       3)  treni  impiegati  nei  servizi  di  trasporto   ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e  Alta Velocita';       4) autobus adibiti  a  servizi  di  trasporto  di  persone,  ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo  o periodico su un percorso che collega piu' di due  regioni  ed  aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;       5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;       6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico  locale  o regionale;       7) mezzi di trasporto  scolastico  dedicato  agli  studenti  di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado (ma non per gli esami di maturità). MISURE PER L’ACCELERAZIONE DEI GIUDIZI AMMINISTRATIVI RELATIVI AL PNRR (art. 12-bis) 1. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualora risulti, anche sulla base di quanto rappresentato dalle amministrazioni o dalle altre parti del giudizio, che il ricorso ha ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, in caso di accoglimento dell’istanza cautelare, il tribunale amministrativo regionale, con la medesima ordinanza, fissa la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti necessari e l’acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell’istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell’udienza di merito. In tale ipotesi, si applica il primo periodo del presente comma e il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell’ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti. Nel caso in cui l’udienza di merito non si svolga entro i termini previsti dal presente comma, la misura cautelare perde efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione. Nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell’udienza di merito, il giudice motiva espressamente sulla compatibilità della misura e della data dell’udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR. Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato. Si applica l’articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, comma 2, e 120, comma 9, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo. Il comma 4 dell’art. 48 d.l. n. 77/2021 convertito in l. n 108/2021 viene modificato come segue: “4. In caso di impugnazione degli atti relativi  alle  procedure  diaffidamento di cui al comma 1  ((e  nei  giudizi  che  riguardano  le procedure   di   progettazione,   autorizzazione,   approvazione    e realizzazione delle opere finanziate in  tutto  o  in  parte  con  le risorse previste dal PNRR e  relative  attivita'  di  espropriazione, occupazione  e  di  asservimento,  nonche'  in  qualsiasi   procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR)), si  applica  l'articolo  125  del codice del processo amministrativo di cui al  decreto  legislativo  2 luglio 2010,  n.  104. ((In  sede  di  pronuncia  del  provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con  la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi  di  attuazionedel PNRR.))”.Nelle ipotesi in cui, prima della data dell’8 luglio 2022, la misura cautelare sia già stata concessa, qualora il ricorso abbia ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi opere o interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, l’udienza per la discussione del merito è anticipata d’ufficio entro il termine di cui al comma 1. In tale ipotesi si applicano le ulteriori disposizioni contenute nel presente articolo.       E’ stata pubblicata in G.U. n. 164 del 15.7.2022 la l. 15 luglio 2022, n. 91 di conversione con modificazioni del d.l. 17 maggio 2022, n. 50 recante “Misure  urgenti  in  materia  di  politiche  energetiche   nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti,  nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” (in G.U. n. 114 del 17.5.2022). Ecco le principali novità:   MISURE PER RIDURRE L’IMPATTO DEI COSTI DEL’ENERGIA PER UTENTI FINALI. Prolungamento delle agevolazioni tariffarie per i soggetti economicamente svantaggiati (art. 1-1-quater)   MISURE PER RIDURRE L’IMPATTO DEI COSTI DEL’ENERGIA PER LE IMPRESE. Il contributo straordinario, sotto forma di  credito  d'imposta, fissato dall'articolo 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, nella misura del 20 per cento e' rideterminato  nella  misura  del  25%. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta di cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,   n.   17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  aprile  2022,  n.  34, fissato, da ultimo, dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, nella misura del 20% e' rideterminato nella misura del 25%. Il contributo straordinario, sotto forma di  credito  d'imposta, fissato dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 21  del  2022, nella misura del 12% è rideterminato nella  misura  del  15% (art. 2). Credito d'imposta per gli autotrasportatori (art. 3) Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio della pesca (art. 3-bis) Contributo  straordinario,  sotto  forma  di  credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale per il primo trimestre dell'anno 2022 (art. 4) Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole,  della  pesca  e   dell'acquacoltura  che  hanno  subito  un  incremento   dei   costi  energetici (art. 20)   INDENNITÀ PER I LAVORATORI A TEMPO PARZIALE CICLICO VERTICALE (art. 2-bis)  Per l’anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un’indennità una tantum pari a 550 euro. L’indennità può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore   MISURE STRUTTURALI PER INCREMENTARE LA CAPACITA’ ENERGETICA Rigassificatori Le  opere  finalizzate  all'incremento della  capacita'  di  rigassificazione  nazionale   mediante   unita' galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del presente  decreto, incluse  le   connesse   infrastrutture,   costituiscono   interventi strategici di pubblica utilita',  indifferibili  e  urgenti. Le  amministrazioni  a  qualunque  titolo   interessate   nelle procedure  autorizzative,  incluso  il  rilascio  della   concessione demaniale marittima, delle opere e delle infrastrutture  connesse, attribuiscono  ad  esse  priorita'  e  urgenza  negli adempimenti e nelle valutazioni di propria competenza (art. 5)   Semplificazioni per gli impianti di energie rinnovabili (artt. 6-10) In particolare si stabilisce che per quanto riguarda l’efficacia del permesso di costruire che “Per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l’inizio dei lavori è fissato in tre anni dal rilascio del titolo” (art. 7-bis)   Disposizioni in materia  di  autorizzazione  unica  ambientale  degli   impianti di produzione di energia da fonti fossili (art. 12)   ULTERIORI MODIFICHE AI BONUS FISCALI IN MATERIA EDILIZIA DI CUI ALL’ART. 119 D.L. N. 34/2020 CONVERTITO IN L. N. 77/2020 (art. 14) All'articolo  119,  comma  8-bis,  il  secondo   periodo   e' sostituito dal seguente: «Per gli  interventi  effettuati  su  unita' immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera  b),  la detrazione del 110 per cento spetta  anche  per  le  spese  sostenute entro il 31  dicembre  2022,  a  condizione  che  alla  data  del  30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per  almeno  il  30  per cento dell'intervento complessivo, nel  cui  computo  possono  essere compresi  anche  i  lavori  non  agevolati  ai  sensi  del   presente articolo.» L’art. 121, comma 1 viene invece così modificato “I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022,  2023  e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo   dell'utilizzo    diretto    della    detrazione    spettante, alternativamente: a) per un contributo,  sotto  forma  di  sconto  sul  corrispettivo dovuto, fino a un  importo  massimo  pari  al  corrispettivo  stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato  gli  interventi  e  da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla  detrazione  spettante,  cedibile  dai  medesimi  ad  altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli  altri  intermediari finanziari, senza facolta' di successiva  cessione,  fatta  salva  la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche  e  intermediari   finanziari   iscritti   all'albo   previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385, di societa' appartenenti a un gruppo bancario  iscritto  all'albo  di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi  in  materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione  autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del  presente decreto, per ogni cessione intercorrente  tra  i  predetti  soggetti, anche successiva alla prima ; alle banche, in relazione ai  crediti per i quali e' esaurito il  numero  delle  possibili  cessioni  sopra indicate, e' consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano  stipulato  un  contratto  di  conto corrente, senza facolta' di ulteriore cessione alle banche, ovvero alle societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del  decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  e'  sempre  consentita  la cessione  a  favore  dei  clienti  professionali   privati   di   cui all'articolo  6,  comma  2-quinquies,  del  decreto  legislativo   24 febbraio 1998, n. 58 a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato  un  contratto  di  conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca  capogruppo,  senza facolta' di ulteriore cessione;   b) per la cessione di un credito d'imposta  di  pari  ammontare  ad altri  soggetti,  compresi  gli  istituti  di  credito  e  gli  altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate  a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385, di societa' appartenenti a un gruppo bancario  iscritto  all'albo  di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi  in  materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione  autorizzate ad  operare  in  Italia  ai  sensi  del  codice  di  cui  al  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma  restando  l'applicazione dell'articolo 122-bis,  comma  4,  del  presente  decreto,  per  ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche,  in  relazione  ai  crediti  per  i  quali  e' esaurito il  numero  delle  possibili  cessioni  sopra  indicate,  e' consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto  corrente,  senza facolta' di ulteriore cessione. alle banche, ovvero alle societa' appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del  decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  e'  sempre  consentita  la cessione  a  favore  dei  clienti  professionali   privati   di   cui all'articolo  6,  comma  2-quinquies,  del  decreto  legislativo   24 febbraio 1998, n. 58 a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato  un  contratto  di  conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca  capogruppo,  senza facolta' di ulteriore cessione.” 1-bis Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.  Sono anche apportate modifiche al Testo Unico in materia edilizia.   MISURE A FAVORE DELLE IMPRESE COLPITE DALLA GUERRA IN UCRAINA (artt. 15-20 e 29) In particolare sono apportate integrazioni all’art. 19 d.P.R. n. 602/1973 in materia di rateizzazioni di debiti fiscali prevedendosi che (art. 15-bis): - nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà; - il numero di rate che possono essere non pagate per decadere del beneficio della rateizzazione passa da cinque a otto, tuttavia la previsione della lett. c) del comma 3 cambia come segue “il carico puo' essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data  sono integralmente saldate. In tal caso, il nuovo piano di dilazione  puo' essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora  scadute  alla medesima  data.  Resta  comunque  fermo  quanto  disposto  dal  comma 1-quater il carico non può essere nuovamente rateizzato”; -  “3-ter La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza”. - Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di cui al comma 2, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tale caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo Sono introdotte disposizioni per agevolare la compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione (art. 20-ter)   MISURE FISCALI IN GENERALE PER LE IMPRESE Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 (art. 21) Credito d'imposta formazione 4.0 (art. 22)   DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI FIERISTICHE INTERNAZIONALI ORGANIZZATE IN ITALIA (art. 25-bis)   MISURE SPECIFICHE PER I CONCESSIONARI AUTOSTRADALI (art. 27)   APPALTI PUBBLI DI LAVORI (art. 26) In  relazione  agli  appalti  pubblici  di  lavori,  ivi compresi quelli affidati a  contraente  generale,  aggiudicati  sulla base di offerte, con termine finale  di  presentazione  entro  il  31 dicembre 2021, lo stato di  avanzamento  dei  lavori  afferente  alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31  dicembre  2022,  e'  adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali,  applicando  i prezzari aggiornati ai sensi del  comma  2  ovvero,  nelle  more  del predetto aggiornamento, quelli  previsti  dal  comma  3.  I  maggiori importi derivanti dall'applicazione dei  prezzari  di  cui  al  primo periodo, al netto dei ribassi formulati  in  sede  di  offerta,  sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse di cui al quarto e quinto  periodo,  nonche' di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle  risorse dei fondi di cui al comma 4. Il relativo certificato di pagamento  e' emesso contestualmente e comunque entro cinque  giorni  dall'adozione dello stato di avanzamento. Il  pagamento  e'  effettuato,  al  netto delle compensazioni eventualmente gia' riconosciute o  liquidate,  ai sensi  dell'articolo  106,  comma,  1,  lettera   a),   del   decreto legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  entro  i  termini   di   cui all'articolo 113-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per  cento,  le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento,  fatte  salve  le  somme  relative  agli  impegni contrattuali  gia'  assunti,  e  le  eventuali  ulteriori   somme   a disposizione  della  medesima   stazione   appaltante   e   stanziate annualmente  relativamente  allo  stesso  intervento.  Ai  fini   del presente  comma,  possono,  altresi',  essere  utilizzate  le   somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una  diversa destinazione  sulla  base  delle  norme  vigenti,  nonche'  le  somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali  siano  stati  eseguiti  i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione,  nel rispetto delle procedure contabili della spesa  e  nei  limiti  della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in  vigore del presente decreto. Qualora il  direttore  dei  lavori  abbia  gia' adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il  responsabile  unico del  procedimento  abbia  emesso   il   certificato   di   pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate  tra  il  1°  gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del presente decreto, e'  emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di  pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalita' di  cui al primo periodo, dell'acconto del corrispettivo di appalto  relativo alle lavorazioni effettuate  e  contabilizzate  a  far  data  dal  1° gennaio 2022. In tali  casi,  il  pagamento  e'  effettuato  entro  i termini e a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo. Per le finalita' di cui sopra, in deroga alle previsioni di cui  all'articolo  23,  comma  16,  terzo  periodo,  del  codice  dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50  del  2016,  e limitatamente all'anno 2022, le regioni, entro  il  31  luglio  2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari  in  uso  alla data di entrata in vigore del presente decreto, in  attuazione  delle linee guida di cui all'articolo 29, comma 12,  del  decreto-legge  27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28 marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle regioni,  i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici  giorni,  dalle competenti   articolazioni   territoriali   del    Ministero    delle infrastrutture e della  mobilita'  sostenibili,  sentite  le  regioni interessate.  Fermo  quanto  previsto  dal  citato  articolo  29  del decreto-legge  n.  4  del  2022,  in  relazione  alle  procedure   di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente  alla  data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai  fini  della  determinazione  del  costo   dei   prodotti,   delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi  dell'articolo  23,  comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano  i  prezzari aggiornati  ai  sensi  del  presente   comma   ovvero,   nelle   more dell'aggiornamento,  quelli  previsti  dal  comma   3.   I   prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere  validita'  entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara  la  cui  approvazione sia intervenuta entro tale data. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni  appaltanti,  per  i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione  del  costo dei prodotti,  delle  attrezzature  e  delle  lavorazioni,  ai  sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50  del  2016, incrementano  fino  al  20  per  cento  le  risultanze  dei  prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1, qualora, all'esito dell'aggiornamento dei prezzari ai sensi del comma 2, risulti nell'anno 2022 una variazione di detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data del  31  dicembre  2021  inferiore  ovvero superiore alla percentuale di  cui  al  primo  periodo  del  presente comma, le stazioni appaltanti procedono al conguaglio  degli  importi riconosciuti  ai  sensi  del  medesimo  comma  1,  in  occasione  del pagamento degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori  afferenti  alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle misure successivamente all'adozione del prezzario aggiornato. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  29,  commi  8  e  9,  del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per fronteggiare i  maggiori  costi derivanti dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3  del  presente articolo, dei prezzari  utilizzati  nelle  procedure  di  affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022,  le  stazioni appaltanti  possono  procedere  alla  rimodulazione  delle  somme   a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime  finalita',  le  stazioni  appaltanti   possono,   altresi', utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni appaltanti e per i quali  siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e  nei limiti della residua  spesa  autorizzata  disponibile  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto. In caso di insufficienza delle risorse di cui sopra,  per fronteggiare i maggiori costi derivanti  dall'aggiornamento, ai  sensi dei  commi  2  e  3,  dei  prezzari  utilizzati  nelle  procedure  di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente  alla  data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre  2022 che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte,  con  le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241  e'  istituto  nello  stato  di  previsione  del   Ministero dell'economia  e  delle  finanze  il  «Fondo  per  l'avvio  di  opere indifferibili». Sono stabilite le modalità di accesso a tale fondo. Fino al 31 dicembre 2022, in relazione agli  accordi  quadro  di lavori di cui all'articolo 54 del codice dei  contratti  pubblici  di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016,  gia'  aggiudicati  ovvero efficaci alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  le stazioni appaltanti,  ai  fini  della  esecuzione  di  detti  accordi secondo le modalita' previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6  del  medesimo articolo 54 del codice dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto legislativo  n.  50   del   2016   e   nei   limiti   delle   risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei  lavori  previsti dall'accordo quadro  utilizzano  i  prezzari  aggiornati  secondo  le modalita' di cui al comma 2 ovvero di cui al  comma  3  del  presente articolo, fermo restando il ribasso  formulato  in  sede  di  offerta dall'impresa  aggiudicataria   dell'accordo   quadro   medesimo.   In relazione  all'esecuzione  degli  accordi  quadro  di  cui  al  primo periodo, si applicano, altresi', le previsioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4  si applicano  anche  alle  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  dal direttore dei lavori, ovvero annotate, sotto la  responsabilita'  del direttore dei lavori, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di  lavori  basati su accordi quadro gia' in  secuzione alla data di entrata  in  vigore del presente decreto   APPALTI PUBBLICI PER SERVIZI DI MENSA (art. 26-bis) Per le procedure per le quali i bandi o gli avvisi con cui è indetta la procedura di scelta del contraente siano pubblicati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché, in caso di contratti stipulati senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per le procedure in relazione alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare le offerte, nelle more di una riforma complessiva del settore dei servizi sostitutivi di mensa finalizzata a garantire una maggiore funzionalità del sistema anche attraverso la fissazione di una percentuale massima di sconto verso gli esercenti e di un termine massimo per i pagamenti gli esercizi convenzionati, fino al 31 dicembre 2022, si applica l’articolo 144, comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al quale sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: «in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso gli esercenti» sono soppresse; b) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, in misura non superiore al 5 per cento del valore nominale del buono pasto. Tale sconto incondizionato remunera altresì ogni eventuale servizio aggiuntivo offerto agli esercenti».   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI DI LAVORI (art. 27) Per fronteggiare, nell’anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici i concessionari di cui all’articolo 142, comma 4, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e quelli di cui all’articolo 164, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono procedere all’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data di entrata in vigore del presente decreto e in relazione al quale risultino già espletate le procedure di affidamento ovvero ne sia previsto l’avvio entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezzario di riferimento più aggiornato. Il quadro economico o il computo metrico del progetto, come rideterminato, è sottoposto all’approvazione del concedente ed è considerato nell’ambito del rapporto concessorio, in conformità alle delibere adottate dall’autorità di regolazione e di vigilanza del settore, ove applicabili. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento del quadro economico o del computo metrico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto né rilevano ai fini della durata della concessione   INTRODUZIONE DEI PATTI TERRITORIALI DI ALTA FORMAZIONE PER LE IMPRESE (art. 28)   SEMPLIFICAZIONI PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE (art. 30-bis)   UNA TANTUM PER I DIPENDENTI E PENSIONATI (artt. 31-33) Per i lavoratori dipendenti (a condizione che la retribuzione imponibile,  parametrata su base mensile per tredici mensilita', non ecceda l'importo  mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del  mese  di  dicembre, del rateo di  tredicesima) spetta un’indennità di 200 euro. Tale indennita'  e' riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione  del  lavoratore di non essere titolare delle  prestazioni  di  cui  all'articolo  32, commi 1 e 18. Per i pensionati l’indennità spetta a coloro che hanno un reddito personale  assoggettabile  ad  IRPEF,  al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro. Per i lavoratori autonomi, invece, il tutto è rinviato a norme attuative che dovranno essere emanate   BONUS TRASPORTO PUBBLICO (art. 35) Il valore del buono di cui al primo periodo e' pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non puo' superare l'importo di euro 60. Il buono di cui  al primo periodo e' riconosciuto in favore delle  persone  fisiche  che, nell'anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Il buono  reca  il  nominativo  del  beneficiario,  e' utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non e'  cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non  rileva  ai fini  del  computo  del  valore  dell'indicatore   della   situazione economica   equivalente   ANCORA NORME SUL PNRR (art. 42)   E’ stato pubblicato in G.U. n. 117 del 20.5.2022 la l. 20 maggio 2022, n. 51 recante conversione in legge con modificazioni del d.l. 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare  gli  effetti  economici  e  umanitari della crisi ucraina” (G.U. n. 67 del 21.3.2022). Ecco le principali novità:   a)       riduzione delle accise e IVA sui carburanti (artt. 1 e 1-bis);   b)      bonus carburante per i dipendenti ovverosia per l'anno  2022,  l'importo  del  valore  di  buoni  benzina  o analoghi titoli ceduti  a  titolo  gratuito  da  datori di lavoro  privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di  carburanti,  nel  limite  di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del  reddito  (art. 2);   c)       contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle  imprese per l'acquisto di energia elettrica (per le imprese con potenza pari o superiore a 16,5 Kw) e gas (diverse da quelle a forte consumo di  gas  naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge  1°  marzo  2022  n.  17)  e' riconosciuto, a  parziale  compensazione dei maggiori oneri  effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  della componente energia,  un  contributo  straordinario,  sotto  forma  di credito di imposta, pari al 12% della  spesa  sostenuta  per l'acquisto della componente energetica (20% per il gas), effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell'anno 2022,  comprovato  mediante  le  relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa,  calcolato  sulla base della media riferita al primo trimestre  2022,  al  netto  delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia  subito  un  incremento  superiore al 30 per  cento  del  corrispondente  prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. Il  credito  d'imposta  di  cui  al  e'  utilizzabile esclusivamente in compensazione ed è cedibile soltanto una volta. e'  cedibile,  solo  per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  gli istituti di  credito  e  gli  altri  intermediari  finanziari,  senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385. In  caso  di  cessione  del  credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza  dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta (artt. 3 e 4 ma vedi anche art. 9);   d)      bonus sociale gas ed elettricità ovverosia per il periodo 1° aprile - 31 dicembre 2022, il valore  ISEE  di accesso ai bonus sociali elettricita' e gas cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello  sviluppo  economico  29  dicembre 2016, passa a 12.000 euro (art. 6);    e)    modifica alle disposizioni di cui all’art. 6-bis d.lgs n. 28/2011 in materia di dichiarazione di inizio lavori asseverata per impianti eolici e fotovoltaici, nonché in materia di VIA per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 12.000 MW (artt. 7-bis e da 7-quater a 7-septies);   f)      rateizzazione per le PMI dei costi di gas ed elettricità ovverosia al fine di contenere gli effetti  economici  negativi  derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, le  imprese  con sede in  Italia,  clienti  finali  di  energia  elettrica  e  di  gas naturale, possono  richiedere  ai  relativi  fornitori  con  sede  in Italia,  la  rateizzazione  degli  importi  dovuti  per   i   consumi  energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e  giugno  2022,  per  un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro (art. 8);   g)    Per quanto concerne il fondo di garanzia delle PMI di cui all’art. 13 d.l. n. 23/2020 convertito in l. n. 40/2022  sono prorogati alcuni termini di pagamento per la restituzione dei fondi ricevuti (art. 8-bis);   h)    Superbonus fiscale per interventi edilizi ex artt. 119 e 121 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020. Si stabilisce che “i fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata: a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo  18 aprile 2016, n. 50; b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all’impresa esecutrice. 4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (art. 10-bis):   i)      proroga gratuità occupazione suolo pubblico e semplificazione per le domande di concessione di suolo pubblico. le autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell’articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell’interessato. Si stabilisce che:  -        a far data dal l° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;  -        a far data dal 1° luglio 2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti che hanno presentato le domande di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto  1991, n. 287, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380  (art. 10-ter e art. 22-quater);   j)      Misure di sostegno dell’edilizia privata. Sono prorogati di un anno: a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all’articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), nonché delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell’articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; b) il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022, purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3 -bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all’articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020 (art. 10-septies);   k)     nuovi disposizioni per consentire l’integrazione salariale ovverosia per le imprese di cui all’art. 10 d.lgs. n. 148/2015 (a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti,  estrattive, di   installazione   di   impianti,   produzione   e    distribuzione dell'energia, acqua e gas;  b) cooperative di produzione  e  lavoro  che  svolgano  attivita' lavorative similari a quella degli operai delle imprese  industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal  Decreto  del  Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;  c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;      d)  cooperative  agricole,  zootecniche  e  loro   consorzi   che esercitano   attivita'    di    trasformazione,    manipolazione    e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;  e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;  f) imprese industriali per la frangitura delle  olive  per  conto terzi;  g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette all'armamento ferroviario; l) imprese ndustriali degli enti pubblici, salvo il caso in  cui il capitale sia interamente di proprieta' pubblica; m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; n) imprese industriali esercenti l'attivita' di  escavazione  e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attivita' di escavazione  e  di lavorazione di  materiali  lapidei,  con  esclusione  di  quelle  che svolgono tale attivita' di lavorazione in laboratori con strutture  e organizzazione distinte dalla attivita' di escavazione) che  non  possono  piu'  ricorrere  ai  trattamenti ordinari di integrazione salariale  per  esaurimento  dei  limiti  di durata nell'utilizzo delle relative prestazioni e'  riconosciuto,  in deroga agli articoli 4 e 12, nel limite di spesa di  150  milioni  di euro per  l'anno  2022,  un  trattamento  ordinario  di  integrazione salariale per un massimo di ventisei settimane fruibili  fino  al  31 dicembre 2022. Per le attività di cui ai codici Ateco dell’Allegato I, invece, per  l'anno  2022, è previsto un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo  di otto settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. I datori  di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'Allegato  A  che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 maggio 2022,  sospendono  o  riducono  l'attivita' lavorativa ai sensi del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale  di cui agli  articoli  5,  29,  comma  8  e  33,  comma  2  del  decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (art. 11);   l)      retroattività della previsione della sospensione  della  decorrenza  di  termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio di cui all’art. 22-bis d.l. n. 51/2021 convertito in l. n. 69/2021. Si stabilisce che tali previsioni si applicano con effetto retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (art. 12-bis);   n)    Canoni di concessione per aree demaniali in ambito portuale, per la promozione del traffico ferroviario delle merci. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, può riconoscere, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell’avanzo di amministrazione, nonché nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di cui all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile (art. 13-bis);   o)    in materia di autotrasporto introduzione della clausola dell’adeguamento del costo del carburante in caso di variazione superiore al 2% tra la data di stipula del contratto e l’ultimo adeguamento mentre il corrispettivo nei contratti di trasporto  di  merci  su strada conclusi in forma non scritta, si determina in base ai  valori indicativi di riferimento dei  costi  di  esercizio  dell'impresa  di trasporto merci per conto  di  terzi,  pubblicati  e  aggiornati  dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ai sensi dell'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (artt. 14-17);   p)    definizione di un sistema di interscambio di pallet (art. 17-bis e 17-ter);   q)     contributo, sotto forma  di  credito  d'imposta,  per  l'acquisto  di   carburanti per l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca (art. 18);   r)      rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari (art. 19);   s)      credito d’imposta per IMU nel comparto del turismo ovverosia e'  riconosciuto  alle  imprese turistico-ricettive, ivi comprese le imprese che esercitano attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.  96,  e dalle pertinenti norme regionali, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonche' le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi  tematici,  inclusi  i parchi acquatici e faunistici, in misura  corrispondente  al  50  per cento dell'importo versato a titolo di seconda  rata  dell'anno  2021 dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  per  gli  immobili rientranti nella categoria catastale D/2 presso i quali e' gestita la relativa attivita' ricettiva, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate e che  i  soggetti indicati  abbiano  subito  una  diminuzione  del  fatturato   o   dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il  50  per  cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019 (art. 22);   t)       disposizioni per la cybersicurezza nei confronti delle PP.AA. ovverosia si stabilisce che per talune categorie di prodotti (sicurezza dei dispositivi - endpoint  security,  ivi  compresi applicativi  antivirus,  antimalware  ed  «endpoint   detection   and response» - EDR e «web application firewall») qualora le aziende  produttrici di prodotti e servizi tecnologici  di  sicurezza  informatica  legate alla Federazione Russa non  siano  in  grado  di  fornire  servizi  e aggiornamenti  ai  propri  prodotti   di cui sopra, in conseguenza della  crisi  in  Ucraina,  le medesime    amministrazioni    procedono     tempestivamente     alla diversificazione dei prodotti in uso. Viene prevista un’esenzione dalla responsabilità erariale per questi acquisti e le determinazioni a contrarre non sono soggette al controllo preventivo di legittimità  (art. 29);   u)    controllo sulle esportazioni:   -      per le materie critiche viene previsto che con decreto  del  Presidente  del  consiglio  dei  Ministri,  su proposta del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla  base  della rilevanza per l'interesse nazionale e del pregiudizio che deriverebbe dall'operazione,   anche   in   relazione    alla    necessita'    di approvvigionamento   di   filiere   produttive   strategiche,    sono individuate, le materie prime critiche, per le quali le operazioni di esportazione al di  fuori  dell'Unione  europea  sono  soggette  alla procedura di notifica. I rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione e' soggetta all'obbligo di notifica. Le  imprese  italiane  o  stabilite  in  Italia  che  intendono esportare, direttamente o indirettamente, fuori  dall'Unione  europea le materie prime critiche individuate  come sopra  o  i rottami ferrosi hanno  l'obbligo  di notificare, almeno dieci giorni prima dell'avvio dell'operazione,  al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale   una   informativa   completa dell'operazione.  Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  non  osservi l'obbligo di cui al comma 2 e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione (art. 30);   -        per quanto concerne i prodotti ad uso duale di cui al d.lgs. n. 221/2017 viene prevista l’informatizzazione dei procedimenti autorizzativi per le esportazioni dei prodotti dual use mediante la realizzazione di una specifica piattaforma informatica della cui attivazione dovrà essere data comunicazione tramite Gazzetta Ufficiale e che “L'Autorita' competente effettua visite ispettive  presso le imprese mediante invio di ispettori che possono accedere ai locali pertinenti, nonche' esaminare e acquisire copie  di  registri,  dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base al presente decreto” (art. 35).   v)     Contributo straordinario a carico dei soggetti che esercitano nel  territorio  dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attivita' di  produzione di energia elettrica, dei  soggetti  che  esercitano  l'attivita'  di produzione di gas  metano  o  di  estrazione  di  gas  naturale,  dei soggetti rivenditori di energia elettrica di  gas  metano  e  di  gas naturale  e  dei  soggetti  che  esercitano  l'attivita'  produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi (art. 37);   w)    il termine di iscrizione a ruolo di cui all’art. 2, comma 2 d.lgs. n. 462/1997 fino al 31 agosto 2022 passa da trenta a sessanta giorni (art. 37-quater)     E' stato pubblicato in G.U. n. 47 del 25.2.2022 il d.l. 25 febbraio 2022, n. 13 recante "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e  per  la  sicurezza  nei luoghi di  lavoro  in  materia  edilizia,  nonche'  sull'elettricita' prodotta da impianti da fonti rinnovabili". Ecco le principali novità a) l'art. 121 del d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 viene così modificato, mentre viene abrogato l'art. 28, comma 1 d.l. n. 4/2020, mentre permane la disciplina a questo punto speciale per i crediti oggetto di opzione anteriormente al 7 febbraio 2022 che possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti:  1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022,  2023  e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo   dell'utilizzo    diretto    della    detrazione    spettante, alternativamente:   a) per un contributo,  sotto  forma  di  sconto  sul  corrispettivo dovuto, fino a un  importo  massimo  pari  al  corrispettivo  stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato  gli  interventi  e  da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, ((cedibile dai  medesimi))  ad  altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli  altri  intermediari finanziari ((, senza facolta' di successiva cessione)) a) per un contributo, sotto forma di sconto  sul  corrispettivo  dovuto, fino a un importo massimo pari al  corrispettivo  stesso,  anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi  ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta,  di  importo  pari  alla detrazione  spettante,  cedibile  dai  medesimi  ad  altri  soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita' di due ulteriori cessioni solo  se  effettuate  a  favore  di  banche  e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa' appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto per ogni cessione intercorrente tra  i  predetti soggetti, anche successiva alla prima;    b) per la cessione  di  un  credito  d'imposta  di  pari  ammontare ((...)) ad altri soggetti, compresi gli istituti  di  credito  e  gli altri  intermediari  finanziari  ((,  senza  facolta'  di  successiva cessione)). b) per la cessione di un credito d'imposta di pari  ammontare  ad  altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli  altri  intermediari finanziari, senza facolta' di successiva  cessione,  fatta  salva  la possibilita' di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche  e  intermediari   finanziari   iscritti   all'albo   previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385, societa' appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo  di  cui all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i  predetti soggetti, anche successiva alla prima.    1-bis. L'opzione di cui  al  comma  1  puo'  essere  esercitata  in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei  lavori.  Ai  fini  del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli  stati di avanzamento dei lavori non possono essere piu' di due perciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi  ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.    1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma  2, in caso di opzione di cui al comma 1:      a) il contribuente richiede il  visto  di  conformita'  dei  dati relativi  alla  documentazione  che  attesta   la   sussistenza   dei presupposti che danno  diritto  alla  detrazione  d'imposta  per  gli interventi di cui al presente articolo. Il visto  di  conformita'  e' rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3 dell'articolo  3   del   regolamento   recante   modalita'   per   la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui  redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  all'imposta  sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza  fiscale  dei centri costituiti dai soggetti di  cui  all'articolo  32  del  citato decreto legislativo n. 241 del 1997;      b) i tecnici  abilitati  asseverano  la  congruita'  delle  spese sostenute secondo le disposizioni dell'articolo  119,  comma  13-bis. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al  comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del  visto  di  conformita', delle attestazioni e delle asseverazioni di cuialpresentecomma, sulla base dell'aliquota prevista dalle  singole  detrazioni  fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere gia' classificate  come attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81  del  7  aprile 2018, o della normativa  regionale,  e  agli  interventi  di  importo complessivo non superiore  a  10.000  euro,  eseguiti  sulle  singole unita'  immobiliari  o  sulle  parti  comuni   dell'edificio,   fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219,  della legge 27 dicembre 2019, n. 160.  1-quater.  I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di  cui  al  comma  1, lettere a) e b), non possono formare  oggetto  di  cessioni  parziali successivamente alla  prima  comunicazione  dell'opzione  all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalita' previste dal  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al  comma  7.  A  tal fine, al credito e' attribuito un codice  identificativo  univoco  da indicare nelle comunicazioni  delle  eventuali  successive  cessioni, secondo le modalita' previste  dal  provvedimento  di  cui  al  primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si  applicano  alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura  inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.  2. In deroga all'articolo  14,  commi  2-ter,  2-sexies  e  3.1,  e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno  2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano  per le spese relative agli interventi di:   a) recupero del patrimonio edilizio  di  cui  all'articolo  16-bis, comma 1, lettere a), b) e d),  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917; b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119; c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,  e  di  cui  al comma 4 dell'articolo 119; d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,  ivi inclusi quelli di sola  pulitura  o  tinteggiatura  esterna,  di  cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge  27  dicembre  2019,  n. 160; e) installazione  di  impianti  fotovoltaici  di  cui  all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986, n.  917,  ivi  compresi  gli  interventi  di  cui  ai  commi  5  e  6 dell'articolo 119 del presente decreto; f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119; f-bis) superamento ed eliminazione di barriere  architettoniche  di cui all'articolo 119-ter del presente decreto. 3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono  utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione  non fruite. Il credito d'imposta e' usufruito con la stessa  ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito  d'imposta  non  utilizzata  nell'anno  non  puo' essere usufruita negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma  1, del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  all'articolo  34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo  1,  comma  53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei  soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31  e  seguenti  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori  e  i soggetti cessionari rispondono  solo  per  l'eventuale  utilizzo  del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito  d'imposta  ricevuto.  L'Agenzia  delle  entrate  nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo  procede,  in  base  a  criteri selettivi e tenendo  anche  conto  della  capacita'  operativa  degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza  dei  presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui  al  comma  1  del presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e  all'articolo 27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185, convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 5. Qualora sia accertata la mancata  sussistenza,  anche  parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta,  l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo  corrispondente  alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui  al  comma 1. L'importo  di  cui  al  periodo  precedente  e'  maggiorato  degli interessi di cui all'articolo 20 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  e  delle  sanzioni  di  cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 6. Il recupero dell'importo di cui al comma  5  e'  effettuato  nei confronti  del  soggetto  beneficiario  di  cui  al  comma  1,  ferma restando,  in  presenza   di   concorso   nella   violazione,   oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo  18 dicembre 1997,  n.  472,  anche  la  responsabilita'  in  solido  del fornitore che  ha  applicato  lo  sconto  e  dei  cessionari  per  il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi. 7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al  presente  articolo,  comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da  effettuarsi  in  via telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal  comma  3 dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022  al  31  dicembre  2025, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119.   b) l’art. 122 del d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 viene, invece, modificato come segue: “  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31  dicembre  2021,  i  soggetti  beneficiari  dei  crediti d'imposta  elencati  al  successivo  comma  2   possono,   in   luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale,  degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente,  a fronte di uno sconto di pari ammontare sul  canone  da  versare,  gli istituti  di  credito  e  altri  intermediari  finanziari,  senza   facolta'   di successiva cessione, fatta salva la  possibilita'  di  due  ulteriori cessioni solo  se  effettuate  a  favore  di  banche  e  intermediari finanziari iscritti all'albo previsto  dall'articolo  106  del  testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  societa'  appartenenti  a  un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia  ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in  Italia  ai  sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  ferma  restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente  decreto, per ogni  cessione  intercorrente  tra  i  predetti  soggetti,  anche successiva alla prima ((,  senza facolta' di successiva cessione)). 2. Le disposizioni contenute nel  presente  articolo  si  applicano alle  seguenti  misure  introdotte   per   fronteggiare   l'emergenza epidemiologica da COVID-19: a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del  decreto-legge  17   marzo   2020,   n.   18,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli  immobili  a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28; c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti  di  lavoro di cui all'articolo 120; d)  credito  d'imposta  per  la  sanificazione  e  l'acquisto  di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125. 3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997,  n. 241. Il credito d'imposta e' usufruito dal cessionario con le  stesse modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La  quota  di  credito  non  utilizzata  nell'anno  non  puo'  essere utilizzata negli anni successivi,  e  non  puo'  essere  richiesta  a rimborso. Non si applicano i limiti  di  cui  all'articolo  34  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo  1,  comma  53,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244.  4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti Amministrazioni relativi al controllo  della  spettanza  del  credito d'imposta e all'accertamento e  all'irrogazione  delle  sanzioni  nei confronti dei soggetti beneficiari di cui  al  comma  1.  I  soggetti cessionari rispondono  solo  per  l'eventuale  utilizzo  del  credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. 5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate  sono definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle  relative  all'esercizio  dell'opzione,  da effettuarsi in via telematica”;   c) anche per quanto concerne la cessione del credito d’imposta per le attività ricettive di cui all’art. 1 d.l. n. 152/2021 convertito in l. n. 233/2021, si stabilisce che “Il  credito d'imposta e' cedibile, solo per intero, senza facolta' di  successiva cessione ad altri  soggetti,  fatta  salva  la  possibilita'  di  due ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa' appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre  2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del sesto  periodo  sono nulli”;   d) sono aggravate le pene per i reati correlati all’indebita percezione dei bonus fiscali e in particolare viene prevista la confisca per casi particolari anche nell’ipotesi di truffa aggravata a danno di enti pubblici. Inoltre l’art. 316-bis (Malversazione a danno dello Stato) c.p. viene esteso a tutte le erogazioni pubbliche e non soltanto per finanziamenti ma per qualsiasi tipologia di erogazioni. Anche con riguardo all’art. 316-ter c.p. con rubrica “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” viene modifica con “Indebita percezione di erogazioni pubbliche”. L’art. 640-bis c.p. trova ora applicazione non soltanto per contributi ma anche per sovvenzioni.   e) viene modificato anche l’art. 119 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020, con l’introduzione del seguente comma “13-bis.1.  Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni  di  cui  al  comma  13  e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni  false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione  dello  stesso ovvero attesta falsamente la congruita' delle spese, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con  la  multa  da  50.000  euro  a 100.000 euro. Se il fatto  e'  commesso  al  fine  di  conseguire  un ingiusto profitto per se' o per altri la pena e' aumentata”. Viene anche modificato il comma 14 di detto articolo come segue: “14. Ferma restando l'applicazione  delle  sanzioni  penali  ove  il fatto costituisca reato, ai soggetti che  rilasciano  attestazioni  e asseverazioni  infedeli  si  applica   la   sanzione   amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per  ciascuna  attestazione  o asseverazione infedele resa. I  soggetti  di  cui  al  primo  periodo stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita'  civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni  o  asseverazioni rilasciate e agli importi degli  interventi  oggetto  delle  predette attestazioni o asseverazioni e, comunque,  non  inferiore  a  500.000 euro per   ogni   intervento   comportante   attestazioni   o asseverazioni,  con  massimale  pari  agli  importi   dell'intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni, al fine di garantire ai propri  clienti  e  al  bilancio  dello Stato   il   risarcimento   dei   danni    eventualmente    provocati dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano gia' sottoscritto una polizza assicurativa  per danni derivanti da attivita' professionale ai sensi  dell'articolo  5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  7 agosto 2012, n.  137,  purche'  questa:  a)  non  preveda  esclusioni relative ad attivita' di asseverazione; b) preveda un  massimale  non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio  di  asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista  ove si renda necessario; c) garantisca,  se  in  operativita'  di  claims made,  un'ultrattivita'  pari  ad  almeno  cinque  anni  in  caso  di  cessazione di attivita' e una retroattivita' pari anch'essa ad almeno cinque  anni  a  garanzia  di  asseverazioni  effettuate  negli  anni precedenti. In alternativa il  professionista  puo'  optare  per  una polizza dedicata alle attivita' di cui al presente  articolo  con  un massimale adeguato  al  numero  delle  attestazioni  o  asseverazioni rilasciate e agli importi degli  interventi  oggetto  delle  predette attestazioni o asseverazioni e, comunque,  non  inferiore  a  500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilita' civile  di cui  alla  lettera  a).  La  non  veridicita'  delle  attestazioni  o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.  Si  applicano  le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.  L'organo  addetto al controllo sull'osservanza della  presente  disposizione  ai  sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' individuato nel Ministero dello sviluppo economico”;   f) L'utilizzo dei crediti d'imposta di cui agli articoli 121 e  122 del decreto-legge n. 34  del  2020,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020,  nel  caso  in  cui  tali  crediti  siano oggetto  di  sequestro  disposto  dall'Autorita'   giudiziaria   puo' avvenire,  una  volta  cessati  gli  effetti  del  provvedimento   di sequestro, entro i termini di cui agli articoli 121, comma 3, e  122, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, aumentati  di  un periodo pari alla durata del sequestro medesimo,  fermo  restando  il rispetto  del  limite  annuale  di  utilizzo  dei  predetti   crediti d'imposta previsto dalle richiamate  disposizioni.  Per  la  medesima durata, restano fermi gli ordinari poteri di  controllo  esercitabili dall'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti che hanno esercitato le opzioni di cui agli articoli 121  e  122  del  medesimo decreto-legge n. 34 del 2020;   g)  Per i lavori edili di  cui  all'allegato  X  al  decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli  articoli  119,  119-ter,  120  e  121  del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  nonche'   quelli   previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2013,  n.  90, dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160, possono essere riconosciuti solo  se  nell'atto  di  affidamento  dei lavori e' indicato che i lavori edili  sono  eseguiti  da  datori  di lavoro che  applicano  i  contratti  collettivi  del  settore  edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle  associazioni  datoriali  e sindacali comparativamente piu' rappresentative sul  piano  nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015,  n. 81.  Il  contratto  collettivo  applicato,  indicato   nell'atto   di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all'articolo 3, comma 3,  lettere  a)  e  b)  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i  responsabili  dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  per  rilasciare,  ove previsto, il visto di conformita',  ai  sensi  dell'articolo  35  del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche  che  il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di  affidamento dei  lavori  e  riportato   nelle   fatture   emesse   in   relazione all'esecuzione dei lavori.               E’ stata pubblicata in G.U. n. 301 del 20.12.2021 la l. 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione con modificazioni del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 (G.U. n. 252 del 21.10.2021 ) recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro  e per esigenze indifferibili”. Ecco le principali novità:       a)    per quanto concerne le scadenze della cosiddetta “rottamazione-ter” si stabilisce che “Il versamento delle  rate  da corrispondere nell'anno 2020 e  di  quelle  da  corrispondere  il  28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17 dicembre 2018, n.  136,  all'articolo  16-bis  del  decreto-legge  30 aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e'  considerato  tempestivo  e  non  determina l'inefficacia delle stesse definizioni se  effettuato  integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo  3,  comma  14-bis, del citato decreto-legge n.  119  del  2018,  entro  il  9 dicembre 2021” (art. 1);   b)   inoltre si prevede che con  riferimento  alle   cartelle   di   pagamento   notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31  dicembre  2021, il termine  per  l'adempimento  dell'obbligo  risultante  dal  ruolo, e' fissato, ai fini della decorrenza degli interessi di mora e dell’avvio dell’esecuzione in  centottanta giorni (art. 2);   c)   i debitori che, alla data di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, siano incorsi in decadenza da  piani  di  dilazione  di  cui all'articolo 19  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, in essere alla data dell'8  marzo  2020  sono automaticamente riammessi ai medesimi piani, relativamente  ai  quali il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 e' fissato al 31 ottobre 2021,  ferma  restando  l'applicazione  a  tali  piani  delle disposizioni del comma 1 del presente articolo (art. 3);   d)       l’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume   invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48 -bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione (art. 3-bis);e)   per quanto riguarda il credito fiscale per investimenti in materia di ricerca e sviluppo si stabilisce che “I soggetti che alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto hanno utilizzato in compensazione il  credito  d'imposta  per investimenti in attivita' di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,   convertito,   con modificazioni, dalla  legge  21  febbraio  2014,  n.  9,  maturato  a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in  corso  al  31  dicembre 2 019, possono effettuare il  riversamento  dell'importo  del  credito utilizzato,  senza  applicazione  di  sanzioni  e   interessi,   alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti” (art. 5, commi 7-12);   f) versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3 -bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a norma dell’articolo 144 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l’applicazione di ulteriori sanzioni e interessi (art. 3-ter);   g) favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 3-quater);   h) è prevista l'esenzione IVA per le seguenti attività (art. 5, comma 15-quater):   1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché  dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; 2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali; 3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1) del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto; 4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti da parte delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 3, comma 6, lettera e) , della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività.   Le disposizioni di cui sopra si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:   1) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo e salva diversa destinazione imposta dalla legge;   2) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;   3) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;   4) eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, secondo comma, del codice civile; sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2538, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;   5) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.   i) viene rideterminata la base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all’estero (art. 5-bis);   j) l’agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge,  esclusivamente mediante l’accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell’agente della riscossione, indicata nel relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all’atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo e alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (art. 5-octies);   k)  viene introdotta una disciplina semplificata in materia di patent box (art. 6);   l)        in materia di congedi parentali viene disposto che “Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, puo' astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto  o  in  parte  alla durata della sospensione  dell'attivita'  didattica  o  educativa  in presenza del figlio, alla durata  dell'infezione  da  SARS-CoV-2  del figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio disposta  dal Dipartimento di prevenzione  della  azienda  sanitaria  locale  (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto  ovunque  avvenuto”, prevedendosi un’indennità pari al 50% dello stipendio, indennità che non spetta per i figli di età compresa tra i 14 ed i 16 anni (art. 9);   m)       i  datori  di  lavoro  che  sospendono  o  riducono l'attivita'  lavorativa  per   eventi   riconducibili   all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per  i  lavoratori  in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di  cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n. 27, per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 (art. 11);     n)      sono introdotte numerose modifiche al d.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro, introducendosi una nuova ipotesi di divieto temporaneo di contrattazione con la pubblica amministrazione nel caso in cui venga accertato quando riscontra che almeno il  10  per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro  risulti  occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione  di instaurazione del rapporto  di  lavoro  nonche',  a  prescindere  dal settore di intervento, in caso di  gravi  violazioni  in  materia  di tutela della salute e della sicurezza del lavoro (art. 13).             E' stato pubblicato in G.U. n. 155 del 30.6.2021 il d.l. 30 giugno 2021, n. 99 recante "Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese". Ecco le principali novità: a) viene sospesa l'iniziativa del cashback per il secondo semestre dell'anno mentre sono apportate numerose e rilevante modiche al funzionamento del credito d'imposta generato (art. 1); b) il periodo di sospensione delle cartelle esattoriale ex art. 68, comma 1 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 scadente al 30 giugno è prorogata al 31 agosto 2021 (art. 2, comma 1); c) la sospensione del divieto di compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo che si è concluso il 30 aprile 2021 ritorna in vigore fino al 31 agosto 2021 (art. 2, comma 2, lett. a); d) il periodo di divieto di pignoramenti da parte dell'Agenzia delle Entrate su stipendi e pensioni che si doveva concludere il 30 giugno 2021 è prorogato al 31 agosto 2021 (art. 2, comma 2, lett. b); e) proroga delle deliberazioni comunali in materia di TARI al 31 luglio 2021 (art. 2, comma 4); f) i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni  di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attivita' economiche Ateco2007,  con  i  codici 13, 14 e 15,  che,  a  decorrere  dalla  data  del  1°  luglio  2021, sospendono o riducono l'attivita' lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata  in  vigore  del  presente decreto,  domanda  di  concessione  del  trattamento   ordinario   di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima  di  diciassette  settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31  ottobre  2021. Ai datori di lavoro di cui sopra resta precluso fino al 31 ottobre 2021 l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5  e  24 della legge 23 luglio 1991, n. 223  e  restano  altresi'  sospese  le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato  dal  recesso,  gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di  nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di lavoro o di clausola del contratto di  appalto.  Fino  alla  medesima data di cui al primo periodo, resta altresi' preclusa  al  datore  di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la  facolta'  di recedere dal contratto per giustificato  motivo  oggettivo  ai  sensi dell'articolo 3 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604  e  restano, altresi', sospese le procedure in corso di cui all'articolo  7  della medesima legge. Mentre in linea generale viene previsti un ulteriore trattamento CIGS (art. 4); g) per quanto concerne il finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (art. 2 d.l. n. 69/2013 convertita in l. n. 98/2013, cosiddetta "legge Sabatini") si prevede che conriferimentoalle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1°gennaio 2021 per le quali sia stata gia'  erogata  in  favore  delle  imprese beneficiarie almeno la prima quota di  contributo,  procede,  secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate  ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un'unica soluzione,  anche  se  non  espressamente  richieste  dalle   imprese beneficiarie, previo positivo esito  delle  verifiche  amministrative propedeutiche al pagamento (art. 5).       E' stato pubblicato in G.U. n. 103 del 30.04.2021 il d.l. 30 aprile 2021, n. 56 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" che reca le seguenti principali novità: a) sono apportate modifiche alla disciplina del lavoro agile nell'ambito della pubblica amministrazione di cui all'art. 263 d.l. n. 34/2020 convertito con modificazioni in l. n. 77/2020 (art. 1); b) sono prorogati al 30 settembre 2021 il termine di scadenza dei documenti di riconoscimento e di identità e al 31 luglio 2021 il termine di scadenza dei permessi di soggiorno (art. 2); c) la previsione dell'art. 264, comma 1, lett. f) d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020, secondo la quale "gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi, autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delleopere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, e' richiesto all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre 2020 ed e' assentito, previo accertamento di tale conformita', con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, e' indetta una conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.  241. L'autorizzazione paesaggistica e' rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42" è prorogata al 31.12.2021 (art. 10);       E' stata pubblicata in G.U. n. 102 del 29.4.2021 la l. 22 aprile 2021, n. 55 recante conversione con modificazione del d.l. 1° marzo 2021, n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" (in G.U. n. 51 del 1.3.2021) che - tra l'altro - modificando il d.lgs. n. 300/1999 introduce nel nostro ordinamento il Ministero della transizione ecologica ed il Ministero del Turismo, l'abrogazione di quest'ultimo - ricordiamo - fu oggetto di referendum popolare nel 1993 con una percentuale di favorevoli di oltre l'82%. Le competenze del nuovo Ministero della transizione ecologica sono le seguenti (art. 2): a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell’ambiente costiero e della comunicazione ambientale; b) ddefinizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia di competenza statale, compresi quelli da fonti rinnovabili, anche se ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti con l’Unione europea nel settore dell’energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l’attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell’energia e tutela dell’economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell’energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione;politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell’energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi, riconversione, dismissione e chiusura mineraria delle infrastrutture di coltivazione di idrocarburi ubicate nella terraferma e in mare e ripristino in sicurezza dei siti; risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull’applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l’energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell’energia; gestione delle scorte energetiche nonché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; radioprotezione e radioattività ambientale; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria; c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell’aria, politiche per il contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientaleanche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra; d) pianificazione  in  materia  di  emissioni  nei  diversi settori dell'attivita' economica, ivi compreso quello dei trasporti; e) gestione,  riuso  e  riciclo  dei  rifiuti  ed  economia circolare; f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione,  fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; g)  promozione  di  politiche  di   sviluppo   sostenibile, nazionali e internazionali; h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve  le  competenze  del  Ministero dello sviluppo economico; i) coordinamento delle misure di contrasto  e  contenimento del  danno  ambientale,  nonche'  di  bonifica  e  di  ripristino  in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non  e' individuato il responsabile della contaminazione ovvero quelli per  i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione  degli interventi, nonche' esercizio delle relative azioni giurisdizionali; l) sorveglianza, monitoraggio e recupero  delle  condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettivita' e alla riduzione dell'impatto delle attivita' umane sull'ambiente,  con particolare  riferimento  alla  prevenzione   e   repressione   delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e  protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico  ed  elettromagnetico  e  dai rischi industriali; m) difesa e  assetto  del  territorio  con  riferimento  ai valori naturali e ambientali. Per quanto concerne le dotazioni di risorse e personale del nuovo personale sono stabilite all'art. 3. In particolare si prevede che "Al personale dirigenziale trasferito ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi i contratti individuali di lavoro stipulati ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigenti alla data del 13 febbraio 2021, nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all’articolo 10 del presente decreto". Viene anche prevista l'istituzione del Comitato Interministeriale per la transizione ecologica o CITE (art. 4)   Le competenze del nuovo Ministero del turismo sono invece le seguenti "cura  la programmazione, il coordinamento  e  la  promozione  delle  politiche turistiche nazionali, i rapporti con  le  regioni  e  i  progetti  di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione  europea  e internazionali in materia di turismo, fatte salve lecompetenzedel Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  e cura altresi' i rapporti  con  le  associazioni  di  categoria  e  le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori" (art. 6)   Sono istituiti anche un comitato interministeriale per la transizione ecologica (art. 4) ed il comitato interministeriale per la transizione digitale (art. 8)

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