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E’ stata pubblicata in G.U. n. 253 del 13.10.2020, S.O. n. 37 la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 con modificazioni del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia” (in G.U. n. 203 S.O. n. 30) con il quale sono state emanate ulteriori disposizioni per il sostegno dell’economia italiana messa a dura prova dall’emergenza epidemiologica. Ecco le principali novità:       CASSAINTEGRAZIONE       a)      i datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane. Le complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Le ulteriori nove settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato. Nel caso di richiesta delle ulteriori 9 settimane i datori di lavoro versano un contributo addizionale pari al:       - al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;       - al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.       Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento e per coloro che hanno avviato l’attività di imprese successivamente al primo gennaio 2019. (art. 1);               ESONERO VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI       b)      ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all’articolo 1 e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. Fino al 31 dicembre 2020, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa. L’esonero è riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (artt. 3, 6, 7 e 19);               PROROGA E RINNOVO DEI CONTRATTI DI LAVORO       c)       l’art. 93, comma 1 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 viene modificato come segue “In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”, mentre viene abrogato il comma 1-bis che così disponeva “Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (art. 8);               NUOVA INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19       d)      ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro (art. 9);       MODIFICHE AL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA DI CUI ALL’ART. 44 D.L. N. 18/2020 CONVERTITO IN L. N. 27/2020       e)      ai soggetti già beneficiari dell’indennità la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di maggio 2020 e, per tale mese, la stessa è elevata all’importo di 1.000 euro. Si stabilisce, inoltre, che con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, i quali non abbiano già beneficiato dell’indennità di cui al predetto decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 29 maggio 2020, ai fini del riconoscimento agli stessi dell’indennità di cui al primo periodo del presente comma, si applicano le disposizioni di cui al medesimo decreto interministeriale del 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020. Le domande per l’accesso all’indennità per i soggetti di cui al secondo periodo del presente comma devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto (art. 13);               PROROGA DELLA MORATORIA DEI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO       f)       Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all’articolo 1 ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 3 del presente decreto resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto. Alle condizioni di cui sopra, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1996 n. 604 e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1996 n. 604 (art. 14);       PROROGA DEL REDDITO DI EMERGENZA EX ART. 82 D.L. N. 34/2020 CONVERTITO IN L. N. 77/2020       g)      viene data la possibilità di richiedere il reddito di emergenza anche per il mese maggio 2020, purché l’istanza venga presentata entro il 15 ottobre 2020 (art. 23);       AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER L’OCCUPAZIONE IN AREE SVANTAGGIATE A SEGUITO DELLA CRISI DA COVID-19       h)      con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alle media nazionale, una agevolazione pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L’agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 (art. 27);           COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE       i)        Il fondo è finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto alle imprese in attività con codice ATECO 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20, per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P. Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati presentano un’apposita istanza, dopodiché il contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del novanta per cento al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti definiti dal presente articolo e l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo (art. 58)            CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITA’ ECONOMICHE E COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI       j)        È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri: a) per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno cinque volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; b) per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, degli esercizi di cui al comma 1, realizzati nelle zone A dei comuni di cui sopra, sia inferiore alla metà dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei comuni di cui al comma 1. 3. L’ammontare del contributo (comunque non inferiore a 1.000€ per le persone fisiche e a 2.000€ per le persone giuridiche e superiore a 150.000€) è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019, nelle seguenti misure: a) 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 59);       ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO       k)      Al fine di semplificare ed accelerare il processo di riorganizzazione delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura previsto dall’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, tutti i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 219, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si concludono con l’insediamento degli organi della nuova camera di commercio entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Scaduto tale termine, gli organi delle camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti, decadono dal trentesimo giorno successivo al termine di cui al presente comma e il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Regione interessata, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario per le camere coinvolte in ciascun processo di accorpamento (art. 61);       ESTENSIONE AIUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE EX ARTT. 54-60 D.L. N. 34/2020 CONVERTITO IN L. N. 77/2020       l)        gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 possono essere concessi alle microimprese e piccole imprese ai sensi dell’allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, che risultavano in difficoltà ai sensi del medesimo Regolamento già alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse: a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione (art. 62);       SEMPLIFICAZIONE MAGGIORANZE DELLE ASSEMBLEE CONDOMINIALI DEGLI INTERVENTI BONUS 110% EX ART. 119 D.L. N. 34/2020 CONVERTITO IN L. N. 77/2020       m)    Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui all’art. 119 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Viene anche modificato l’art. 66, terzo comma disp. att. c.c. in merito alla necessità di precisare le modalità di indizione della videoconferenza (art. 63);            LIMITAZIONI ALL’UTILIZZO DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA EX ART. 13 D.L. N. 23/2020 CONVERTITO IN L. N. 40/2020 NEI CONFRONTI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE       n)      Mentre precedentemente si disponeva che il fondo era attivabile in favore “degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento” (art. 13, comma 12-bis) ora si stabilisce che deve trattarsi di “enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti”. Viene, inoltre, sospeso il termine di redazione del rendiconto condominiale annuale fino alla cessazione dell’emergenza sanitaria (artt. 63 e 63-bis);            PROROGA MORATORIA DEBITI BANCARI E DELLE SEGNALAZIONI ALLA CENTRALE RISCHI       o)      Il termine del 30 settembre 2020 di cui all’art. 56 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 è prorogato al 31 gennaio 2021. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 del citato articolo, possono essere ammesse, entro il 31 dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dall’articolo 56. Nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste dall’articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dalla presente disposizione. La sospensione delle segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia è prorogata dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 (art. 65)       NUOVA MODIFICA AI PIANI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE       p)      L’importo che si può investire nei PIR passa da 150.000€ a 300.000€ per un totale complessivo sul quinquiennio di 1.500.000€ (art. 68);            LOCAZIONI PASSIVE DELLA PP.AA.       q)      l’Agenzia del demanio ha facoltà di prorogare o rinnovare i contratti o stipularne di nuovi, sulla base di quanto previsto da uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, che disciplinano:   - la decorrenza e la durata dei nuovi contratti, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 e ss.mm.ii.;   - i canoni di locazione – in ogni caso non superiori a quelli applicati alla data di entrata in vigore del presente comma – che dovranno essere definiti tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, limitatamente alla durata residua del finanziamento originario non rilevando ai presenti fini eventuali proroghe dello stesso;   - gli eventuali oneri, penali e maggiorazioni da riconoscere al locatore in caso di ritardata restituzione degli immobili per scioglimento o cessazione del contratto di locazione;   - le ulteriori condizioni contrattuali (art. 69);           PROROGA DELLE NORME DI SEMPLIFICAZIONE SVOLGIMENTO ASSEMBLEE SOCIETARIE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’AMMORTAMENTO DEL COSTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI       r)       Alle assemblee delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020 continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi da 2 a 6 dell’articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Si stabilisce, inoltre, che per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali in deroga a all’art. 2426, comma primo, n. 2) c.c. possono non effettuare fino al 100% dell’ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali ed immateriali mantenendo il loro valore di iscrizione, imputandola all’esercizio economico successivo con allungamento del piano di ammortamento di un anno. Tale misura potrà essere prorogata con successivi decreti ministeriali (artt. 71 e 60)       PROROGA DELLE NORME DI SEMPLIFICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE SEMPLIFICATA DEI CONTRATTI BANCARI ED ASSICURATIVI       s)       Le disposizioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nonché agli articoli 33 e 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, continuano ad applicarsi sino al 15 ottobre 2020 (art. 72);       SONO MODIFICATE LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 44 D.L. N. 34/2020 CONVERTITO IN L. N. 77/2020 PER QUANTO CONCERNE IL CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI VEICOLI A RIDOTTA EMISSIONE DI ANIDRIDE CARBONICA (art. 74)       OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DELLE IMPRESE AD ALTA CONCENTRAZIONE DI MANODOPERA       t)       le operazioni di concentrazione, non disciplinate dal Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, riguardanti imprese operanti in mercati caratterizzati dalla presenza di servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero di interesse economico generale ai sensi dell’articolo 14 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, che abbiano registrato perdite di bilancio negli ultimi tre esercizi e che, anche a causa degli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria, potrebbero cessare le loro attività, rispondono a rilevanti interessi generali dell’economia nazionale e, pertanto, si intendono autorizzate in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Le imprese devono preventivamente comunicare le operazioni di concentrazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali gravose per gli utenti in conseguenza dell’operazione. L’Autorità, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il parere del Ministero dello sviluppo economico e dell’Autorità di regolamentazione del settore, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie a tutela della concorrenza e dell’utenza, tenuto anche conto della sostenibilità complessiva dell’operazione. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all’articolo 19 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Questa disposizione si applica alle operazioni di concentrazione comunicate entro la data del 31 dicembre 2020 (art. 75);               SOSPENSIONE DELLA SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO       u)      i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono sospesi fino al 31 agosto 2020. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente e gli assegni portati all’incasso, non sono protestabili fino al termine di cui sopra. Le sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 2 e 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e la penale, pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata di cui all’articolo 3 della citata legge 386 del 1990, si applicano in misura dimezzata se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente (art. 76);       ESENZIONI IMU (art. 78 e 78-bis)       v)      non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) relativamente a:   - immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;   - immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;   - immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;   - immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Per questi immobili l’esenzione è estesa per gli anni 2021 e 2022;   - immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (art. 78);   Inoltre, all’art. 78-bis sono introdotte una serie di norme di interpretazione autentica per ridurre il carico fiscale dei tributi locali.        PROROGA DEL CREDITO D’IMPOSTA PER IL SETTORE TURISTICO E TERMALE       w)   Per le strutture ricettive il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50%.Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto, nella misura del 65 per cento, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il credito di imposta di cui al primo periodo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini di cui al periodo precedente non si applica la ripartizione in quote annuali di cui al comma 3 del suddetto articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014. Sono comprese tra i beneficiari del credito di imposta di cui al presente articolo le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, le strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, queste ultime anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché le strutture ricettive all’aria aperta. Si precisa, inoltre, che il regime fiscale delle locazioni brevi a partire dall’anno d’imposta 2021 si applicano soltanto per non più di quattro appartamenti, mentre negli altri casi di presume esercitata in forma imprenditoriale (art. 77);       CREDITO D’IMPOSTA PER SPESE PUBBLICITARIE NEL SETTORE DELLO SPORT       x)      Per l’anno 2020, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi al periodo d’imposta 2019, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 200.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. Le società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, oggetto della presente disposizione, devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile (art. 81);       FONDO IN FAVORE DELLE PERSONE CON MOBILITA’ RIDOTTA CHE UTILIZZANO TAXI O NCC       y)      Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di città metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (art. 90);       MODIFICA AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE       z)       L’art. 46, comma 2 del c.d.n. che priva stabiliva che “ll concessionario, previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell' ambito della concessione”, viene sostituito come segue “Fermi i divieti ed i limiti di cui all’articolo 18, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell’autorità concedente” (art. 93, comma 2);       ISTITUZIONE DELL’AUTORITA’ PER LA LAGUNA DI VENEZIA (art. 95)       ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI       aa)   I versamenti dei tributari e previdenziali di cui all’art. 18 d.l. n. 23/2020 convertito in l. n. 40/2020, già prorogati al 16 settembre 2020 dall’art. 126 del d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020, nonché quelli di cui agli artt. 61 e 62 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 e già prorogato dall’art. 127 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al cinquanta per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante cinquanta per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021 (art. 97);       PROROGA SECONDO ACCONTO IRPEF PER I CONTRIBUENTI SOGGETTI AD ISA CON RIDUZIONE DEL FATTURATO DI ALMENO IL 33%       bb)  Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze è prorogato al 30 aprile 2021 e abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (art. 98);       PROROGA DEI TERMINI DI SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ERARIALE       cc)    Il termine del 31 agosto 2020 di cui agli artt. 68, commi 1 e 2-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è posticipato al 15 ottobre 2020 (art. 99);       DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI TITOLARI DI CONCESSIONI DEL DEMANIO MARITTIMO, LACUALE E FLUVIALE       dd)  In particolare si stabilisce che le previsioni di cui al comma 682 (“Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici”[…]) e al comma 683 (“[…] le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (243), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici […]”) (art. 100) dell’art. 1 l. n. 145/2018 si applicano “si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, ivi comprese quelle gestite dalle società sportive iscritte al registro Coni di cui al decreto legislativo n. 242 del 1999, nonché alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti d’ormeggio” (comma 1). Viene, inoltre, sostituito il punto 2.1, lett. b) del comma 1 dell’art. 03 del d.l. n. 400/1993 convertito in l. n. 494/1993 che prima prevedeva che “2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento. L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione” come segue “2.1) per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone è determinato ai sensi del punto 1.3)” ossia a euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B (comma 2). Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), dell’articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 3 del presente articolo. Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi le finalità di cui al presente comma, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono compensate con quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione. Gli enti gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019, effettuando i relativi conguagli, con applicazione delle modalità di compensazione di cui sopra (comma 3). Nelle more della revisione e dell’aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell’articolo 1, comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonché di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, concernenti: a) le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all’applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all’articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ivi compresi i procedimenti di cui all’articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto (comma 5). Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall’applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell’articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all’ente gestore e all’Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento: a) in un’unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo; b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo. La domanda per accedere alla definizione di cui sopra è presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 è versato l’intero importo dovuto, se in un’unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato (commi 7 e 8). La presentazione della domanda nel termine di cui sopra sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi, compresi quelli di riscossione coattiva nonché i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell’intero importo dovuto, se in un’unica soluzione, o dell’ultima rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio (art. 100);       DISPOSIZIONI PER L’OSCURAMENTO DEI SITI INTERNET CHE OFFRONO GIOCHI D’AZZARDO (art. 102);       PREVISIONE DELL’ISTITUZIONE DI UNA SOCIETA’ DI SERVIZIO PER L’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (ADM)       ee)  La società può essere costituita per lo svolgimento dei servizi di: a) certificazione di qualità dei prodotti realizzata attraverso l’analisi tecnico – scientifica e il controllo su campioni di merce realizzati presso i laboratori dell’Agenzia; b) uso del certificato del bollino di qualità, qualora il prodotto analizzato soddisfi gli standards di qualità (assenza di elementi nocivi e provenienza certificata), apposto sulla confezione dello stesso, previo riconoscimento ad ADM di una royalty per l’utilizzo del bollino di qualità, e sino a quando i controlli previsti da ADM nei protocolli tecnico scientifici garantiscano il mantenimento degli standards qualitativi (art. 103);       DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VERSAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA PER I VEICOLI CONCESSI IN LOCAZIONE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE (art. 107)       PROROGA ESONERO COSAP E TOSAP       ff)     Il termine del 31 ottobre 2020 viene prorogato al 31 dicembre 2020 (art. 109);       RIVALUTAZIONE GENERALE DEI BENI D’IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI 2020       gg)   Le società diverse dalle società semplici e gli altri enti pubblici e privati inclusi si trust che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione. Le imposte sostitutive sono versate in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare possono essere compensati (art. 110);       RADDOPPIO DEI LIMITI PER IL WELFARE AZIENDALE PER L’ANNO 2020       hh)  Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46 (art. 112)       ii)                      un genitore lavoratore dipendente entro il 31 dicembre 2020 può svolgere tutto il periodo di quarantena del figlio tramite lavoro agile. Qualora tale forma di lavoro non sia possibile può asternersi dalla prestazione lavorativa. In quest’ultimo caso viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. I genitori con figli con disabilità, se non vi sia un altro genitore non lavoratore e se la tipologia di prestazione lavorativa lo consenta, hanno diritto a fruire del lavoro agile fino al 30 giugno 2021 (artt. 21-bis e 21-ter);   GIUSTIZIA CONTABILE   jj)      le previsioni dei commi 2, 5, 6, 8 e 8-bis del d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 sono prorogate dal 31 agosto 2020 fino alla fine dell’emergenza sanitaria (art. 26-ter)   CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A FAVORE DI COLORO CHE HANNO DOMICILIO O SEDE OPERATIVO IN UN COMUNE TOTALMENTE MONTANO   kk)             Per gli esercenti attività di impresa o titolare di partita IVA e ubicati in comuni totalmente montani, che non hanno presentato domanda di contributo a fondo perduto e non inseriti tra i comuni colpiti da eventi calamitosi possono presentare domanda entro 30 giorni dalla data di avvio delle procedura telematica (art. 59-bis)   SEMPLIFICAZIONE PER L’AVVIO DI IMPRESE UNDER 30   ll)        Si prevede, tra l’altro, per i primi tre anni l’esenzione del diritto camerale, nonché di marche, bolli e di eventuali tasse di concessione governativa (art. 61-bis)       BUONI FRUTTIFERI POSTALI   mm)       Il termine di prescrizione dei buoni fruttiferi postali in scadenza nel periodo di emergenza sanitaria e già prorogati al 31 luglio 2020, è ulteriormente prorogato al 15 dicembre 2020 (art. 72, comma 1-bis)       CESSIONI DI CREDITI A TITOLO ONEROSO   nn)  Vengono introdotte modifiche all’art. 44-bis d.l. n. 18/2020 convertito con modificazioni in l. n. 27/2020 (art. 72, comma 1-ter)       MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI IVA (art. 72-bis)       ULTERIORI AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DI MOTOVEICOLI IBRIDI (art. 74-bis)       PROROGA VERSAMENTI DEI SOGGETTI ISA   oo)  I soggetti sottoposti ad ISA che abbiano avuto una riduzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto al medesimo semestre del mese precedente possono regolarizzare gli eventuali versamenti omessi con una maggiorazione dell’0,8% entro il 30 ottobre 2020 (art. 98-bis)           E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 304 del 30.12.2019 la legge 27.12.2019, n. 160 (Finanziaria 2020). Ecco le principali novità (i commi si riferiscono all’art. 1. In carattere barrato si indicato le soppressioni ed in grassetto gli inserimenti):   I) DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO   I.1) FISCALITA’ LOCALE   I.1.1) MISURE IN MATERIA DI IMU, LOCAZIONI e TARI   a)    in materia di IMU viene stabilito che per il periodo d’imposta 2019, l’imposta municipale propria relativa agli immobili  strumentali  è  deducibile  ai fini  della  determinazione  del  reddito  d’impresa  e  del  reddito  derivante  dall’esercizio  di  arti  e  professioni  nella  misura  del 50% (comma 4);   b)    viene disposto l’aumento della cedolare secca per i contratti di affitto a canone “calmierato” del 5% (comma 5);   c)    a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, l. 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), mentre l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata come segue. Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o assimilata, non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge   d)    23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. L’aliquota di base per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. A decorrere dall’anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l’aliquota massima dell’1,06 per cento di cui al comma 754 sino all’1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l’anno 2015 e confermata fino all’anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento. Il pagamento è previsto il 16.6 ed il 16.12 (commi 738-783);   I.1.2) CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA   e)    la nuova imposta sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il  diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il presupposto del canone è: a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (commi 816-836);   I.1.3) CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE   f)     a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (commi 837-847);   I.1.4) ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA LOCALE SUL CONSUMO DI CAMPIONE D’ITALIA - ILCCI   g) è istituita l’imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI) che si applica alle forniture di beni, alle prestazioni di servizi nonché alle importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, compresa l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea. Si considera consumatore finale chi effettua acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall’esercizio di impresa arti o professioni e chi effettua operazioni escluse dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale svizzera (commi 559-579);   I.2) FISCALITA’ NAZIONALE   I.2.1) IMPRESA   I.2.2) DEDUZIONI COMPONENTI NEGATIVI DEL REDDITO D’IMPRESA   h) La deduzione della quota del (commi 712-715):         - 12% dell’ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, rispettivamente dai commi 4 e 9 dell’articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi;         -  10% dell’ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, rispettiva-mente dai commi 1067 e 1068 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028;         - 5% dell’ammontare dei componenti negativi prevista dal comma 1079 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, è differita, in quote costanti, al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi;   I.2.3) ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPRESA   i)    viene abrogata la previsione di cui all’art. 2 d.l. n. 34/2019 convertito in l. n. 58/2019 in merito alla mini-IRES (comma 287);   l)    per i periodi d’imposta 2019-2021 l’aliquota dell’IRES è maggiorata di 3,5% per le attività svolte sulla base di (comma 716):         - concessioni autostradali;         - concessioni di gestione aeroportuale;         - autorizzazioni e concessioni portuali rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;         - concessioni ferroviarie;   m) con decorrenza dal periodo d’imposta 2019, i soggetti che hanno esercitato l’opzione per la tassazione di gruppo di cui all’articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 115 del citato testo unico determinano il reddito di cui al comma 716 da assoggettare all’addizionale ivi prevista e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l’opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico determinano il reddito di cui al comma 716 da assoggettare all’addizionale ivi prevista senza tener conto della quota di reddito imputato dalla società partecipata (comma 717);   I.2.4) RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA   n)         i soggetti indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all’articolo 2426 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili. Nel caso di cessione a titolo one-roso, di assegnazione ai soci o di destina-zione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione  (commi 696-704);   I.2.5) INCENTIVI ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE   o)         Alle imprese che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d’imposta. Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, ad eccezione dei beni indicati all’articolo 164, comma 1, del TUIR, dei beni per i quali il d.m. delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel S.o. della G.U. n. 27 del 2 febbraio 1989, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla l. 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento di rifiuti. Sono inoltre agevolabili gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B annesso alla l. 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’art. 1, comma 32, della l. 27 dicembre 2017, n. 205. Per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi da quelli indicati nei commi 189 e 190, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6% del costo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del citato TUIR, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla l. 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla l. 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’art. 1, comma 32, della l. 27 dicembre 2017, n. 205, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza. Il credito d’imposta spettante ai sensi dei commi da 184 a 190 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 241/2007, in cinque quote annuali di pari importo ridotte a tre per gli investimenti di cui al comma 190, a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 195 per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR. Il credito d’imposta di cui al comma 188 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni (commi 185-197);   p)         per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è riconosciuto un credito d’imposta anche  per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettati i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni, tenendo conto dei princìpi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) (commi 198-209);   q)         la disciplina del credito d’imposta introdotta dall’articolo 1, commi da 46 a 56, della l. 27 dicembre 2017, n. 205, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 si applica, con le modifiche previste dai commi da 211 a 217, anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (commi 210-217);   r)          al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle PMI italiane, alle imprese esistenti alla data del 1° gennaio 2019 è riconosciuto, per i periodi d’imposta 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 30% delle spese per le spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono in Italia o all'estero, relativamente alle spese per l'affitto degli spazi espositivi; per l'allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2020 e di 5 milioni di euro per l’anno 2021 (comma 300);   s)         è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002. Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2021, esclusivamente in compensazione (commi 653-657);   I.2.6) IMPRESA INDIVIDUALE   t)          la previsione dell’art. 1, comma 121 l. n. 208/2015 secondo cui “L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 115 a 120” si applica anche alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell’articolo 1 della l. n. 208/2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 30 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020 (comma 690);   I.2.7) IMPRESE AGRICOLE   v)         al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla l. 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della l. 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo per gli investimenti innovativi delle imprese agricole, con la dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020 che costituisce limite massimo di spesa. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità attuative delle risorse del Fondo in parola (comma 123);   z)         anche per l’anno 2020 i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola e per l’anno 2021, i redditi dominicali e agrari dei soggetti indicati nel periodo precedente, iscritti nella previdenza agricola, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50% (comma 183);   aa)      all’articolo 56-bis del testo unico di cui al decreto del TUIR, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprendi-tori agricoli florovivaistici di cui all’articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5 per cento» (comma 225);   bb)      al fine di promuovere l’imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant’anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L’esonero di cui al primo periodo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente (comma 503);   cc)       ai soli fini della determinazione della quota deducibile negli esercizi 2020, 2021 e 2022, a norma dell’articolo 108, comma 1, del TUIR, le spese sostenute per gli investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali sono incrementate del 20% con esclusione dei costi relativi all’acquisto dei terreni (comma 509);   dd)      al fine di favorire l’efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l’adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l’utilizzo delle tecnologie innovative, sono concessi alle imprese agricole un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60% della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell’agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo (commi 520-521);   ee)       agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 e che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia, la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, con l’obbligo di utilizzo di almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici, e che riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per ventiquattro ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all’integrazione dei ricavi prevista dall’art. 24, comma 8, del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, è concesso il diritto di fruire di un incentivo sull’energia elettrica prodotta (commi 524-526);   I.3) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE DI TRIBUTI   ff)        sono introdotte numerose disposizioni per facilitare l’escussione coattiva dei tributi. Fra l’altro si prevede che per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l’atto è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell’atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive. In deroga all’articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il recupero di importi fino a 1.000 euro il termine di centoventi giorni è ridotto a sessanta giorni. In assenza di una apposita disciplina regolamentare, l’ente creditore o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema: a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione; b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili; c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili; d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili; e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili; f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili. L’ente, con deliberazione adottata a norma dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ulteriormente regolamentare condizioni e modalità di rateizzazione delle somme dovute, ferma restando una durata massima non inferiore a trentasei rate mensili per debiti di importi superiori a euro 6.000,01. Ricevuta la richiesta di rateazione, l’ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. (commi 789-815);   gg)      sono introdotte modifiche al codice della privacy per rafforzare il contrasto all’evasione fiscale. Inoltre, l’Agenzia delle entrate, anche previa pseudonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l’adempimento spontaneo (commi 681-686);   I.4) FLAX TAX PER IMPRENDITORI PROFESSIONISTI   hh)      è abrogata la flax tax che doveva partire dal 1° gennaio 2020 per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni con reddito superiore a 65.000 euro fino a 100.000 euro (comma 691);   ii)         viene modificata la flax tax per i redditi inferiori a 65.000 euro dovendo ora anche non aver “sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio di cui all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli articoli 61 e seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c), e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica n. 917 del 1986”. Inoltre, non possono avvalersi di questo regime, in aggiunta alle preclusioni già   stabilite dal comma 57 dell’art. 1 l. n. 190/2014 anche coloro che “nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”. Si prevede, altresì, che “per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno” (comma 692);   I.5) NUOVE IMPOSTE   I.5.1) ISTITUZIONE DELLA DELL’IMPOSTA SUL CONSUMO DEI MANUFATTI CON SINGOLO IMPIEGO «MACSI»   ll)         sono esclusi dall’applicazione dell’imposta i MACSI che risultino compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell’articolo 57 della l. 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali. L’imposta è fissata nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI. L’imposta non è dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell’Unione europea ovvero esportati dallo stesso soggetto. Inoltre, l’imposta, determinata ai sensi del comma 641, non è versata qualora l’importo dovuto a titolo di imposta sia inferiore o pari a euro 10 (commi 634-652);   I.5.2) ISTITUZIONE L’IMPOSTA SUL CONSUMO DELLE BEVANDE ANALCOLICHE   mm)    ai fini dell’individuazione delle bevande soggette all’imposta si intendono i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell’Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume. L’imposta è fissata nelle misure di: a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti; b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione (commi 661—676);   I.6) ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA   nn)      a decorrere dall’anno 2020, per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non conviventi con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l’apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza (commi 355-356);   oo)      sono introdotte riduzioni alle possibilità di detrarre le spese, salve alcune eccezioni, di cui all’art. 15 del TUIR per redditi superiori a 120.000 euro.  Inoltre, si stabilisce che la detrazione dall’imposta spetta soltanto a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del d.lgs. 241/1997 ad eccezione delle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (commi 629 e 679-680);   pp)      l’art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR in materia di reddito di lavoro dipendente con riguardo alle poste attive che non concorrono a formare reddito viene sostituito come segue: “le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29” (comma 677);   qq)      vengono introdotte modifiche anche all’imposta sui servizi digitali di cui all’art. 1, comma 35 l. n. 145/2018. In particolare si stabilisce che: “Non si considerano servizi digitali: a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale; b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario; c) la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento; d) la messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire: 1) i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari; 2) le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici di cui all’articolo 1, comma 5-octies, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 3) le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo; 4) le sedi di negoziazione all’ingrosso di cui all’articolo 61, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 5) le controparti centrali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-quinquies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 6) i depositari centrali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-septies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; 7) gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l’esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un’autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie; e) la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla lettera d); f) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa” (comma 678);   rr)        disposizioni in materia di accise (commi 630-633);   ss)       disposizioni in materia di tabacchi (commi 659-660);   tt)        sono introdotte nuove disposizioni in materia di apparecchi da gioco (commi 727-734);   I.7) IMMOBILI - DETRAZIONI CONCERNENTI GLI IMMOBILI   uu)      è aumentata dal 20% al 26% nel caso di plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili entro cinque anni dall’acquisto di cui all’art. 1, comma 496 l. n. 266/2005 (comma 695);   vv)       per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90%. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al D.M. dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008 (commi 219-224);   zz)       al fine di incrementare il livello di sicurezza degli immobili, per le spese documentate relative all’acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, è riconosciuto un credito d’imposta ai fini dell’imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l’accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo (comma 118);   I.8) FISCALITA’ INTERNAZIONALE   I.8.1)   IVIE - IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL’ESTERO e IVAFE - IMPOSTA SUL VALORE DEI PRODOTTI FINANZIARI   aaa)    si stabilisce che l’IVIE sia ora (con decorrenza “dal 2020”) applicabile non soltanto alle persone fisiche ma anche a qualsiasi altro soggetto che li detenga in qualità di proprietario o di titolare di diritto reale. Inoltre, nei casi di esonero previsti dall’articolo 4, comma 3, del citato decretolegge n. 167 del 1990, gli intermediari ivi indicati devono applicare e versare l’imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. Nel caso in cui il contribuente non fornisce la provvista, gli intermediari sono tenuti a effettuare le segnalazioni nominative all’Amministrazione finanziaria attraverso i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d’imposta. Analoga previsione viene introdotta anche per l’IVAFE (commi 710-711)   I.8.2) CONTI CORRENTI STATUNITENSI   bbb)    a decorrere dal 1.1.2020 in caso di mancata acquisizione del codice fiscale statunitense per i conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e di cui sono titolari i soggetti indicati nell’articolo 5, comma 3, della legge 18 giugno 2015, n. 95 (soggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, nonché di entità non finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o più persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi), le istituzioni finanziarie indicate nell’articolo 4 della medesima legge (banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, ecc…): a) ottengono e comunicano all’Agenzia delle entrate la data di nascita dei soggetti indicati nell’articolo 5, comma 3, della citata legge n. 95 del 2015, titolari dei conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014 e per i quali non è stato ottenuto il codice fiscale statunitense; b) richiedono, almeno una volta all’anno, ai soggetti di cui alla lettera a) il codice fiscale statunitense mancante; c) effettuano, prima della comunicazione all’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 4 della citata legge n. 95 del 2015, un’apposita adeguata verifica ai fini fiscali, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2015, sui soggetti di cui alla lettera a), allo scopo di verificare l’acquisizione del codice fiscale statunitense mancante (commi 722-723);   I.8.3) IVA ED IMBARCAZIONI DA DIPORTO   ccc)     a partire dal 1.4.2020 per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell’IVA, il luogo della prestazione dei servizi di cui all’articolo 7-quater, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell’Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione del servizio al di fuori dell’Unione europea. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l’effettiva fruizione e l’effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell’Unione europea (commi 725-726);   I.9 EROGAZIONI LIBERALI PER IMPIANTI SPORTIVI   ddd)    la disciplina del credito d’imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all’art. 1, commi da 621 a 626, della l. 30 dicembre 2018, n. 145, si applica anche per l’anno 2020 (comma 177);   II) APPALTI PUBBLICI   eee)       le disposizioni del Codice dei contratti pubblici, non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi concernenti lavori, servizi e forniture affidati dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e loro Unioni delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalla componente volontaria del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, fermo restando l’obbligo del rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica (comma 78);   fff)          al fine di promuovere, anche attraverso la pubblica amministrazione, la riduzione dell’impatto ambientale derivante dall’utilizzo di veicoli inquinanti, le pubbliche amministrazioni di cui al comma 108 sono tenute, in occasione del rinnovo dei relativi autoveicoli in dotazione, a pro-cedere, dal 1° gennaio 2020, all’acquisto o al noleggio, in misura non inferiore al 50%, di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, nei limiti delle risorse di bilancio destinate a tale tipologia di spesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano in caso di acquisto o noleggio di almeno due veicoli (comma 107);   ggg)       sono introdotte anche disposizioni specifiche per quanto concerne gli appalti di lavori nell’ambito dell’edilizia scolastica (commi 258-264);   hhh)       fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, commi 449 e 450, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa (commi 583);   iii)           la previsione del comma 574, comma 2 l. n. 244/2007 viene, invece, modificata come segue “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall’ articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti d’importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, nonché le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip Spa per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip Spa, in qualità di stazione appaltante ai fini dell’espletamento dell’appalto e dell’accordo quadro, anche con l’utilizzo dei sistemi telematici” (comma 583);   lll)           l’art. 26, comma 1 l. n. 488/1999 viene così modificato “Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali” (comma 585);   mmm)   le convenzioni di cui all’articolo 26 l. 23 dicembre 1999, n. 488, e gli accordi quadro di cui all’articolo 54 del codice dei contratti pubblici possono essere stipulati in sede di aggiudicazione di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all’articolo 55 del citato Codice, e ad essi si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’articolo 32 del medesimo codice (comma 586);   III) MISURE PER CONTRASTARE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO   III.1) ISTITUZIONE DEL CENTRO DI STUDIO E DI RICERCA INTERNAZIONALE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI   nnn)    al fine di assicurare la piena adesione dell’Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e nel favorire lo sviluppo sostenibile nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, è istituito il Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, con sede nella città di Venezia (commi 119-120);   III.2) EFFICIENTAMENTO ENERGETICO   ooo)    sono introdotte numerose modifiche al testo degli artt. 14, commi 1, 2 e 2-bis e 16, commi 1 e 2 del d.l. n. 63/2013 convertito in l. n. 90/2013 (comma 175):   ooo.1)“Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019 31 dicembre 2020. La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. 2.  La detrazione di cui al comma 1 si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente:              a)  per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021;              b)  per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro;                b-bis)  per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011, pari almeno al 20 per cento. La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione”   ooo.2) 2-bis.  La detrazione nella misura del 50 per cento si applica altresì alle spese sostenute nell'anno 2019 2020 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro (art. 14, commi 1, 2 e 2-bis);   000.3) parimenti all’art. 16, commi 1 e 2 il termine del 31.12.2019 viene sostituito con quello del 31.12.2020;   ppp) sono abrogate le disposizioni dei commi 2, 3 e 3-ter d.l. n. 34/2019 convertito con modificazioni in l. n. 58/2019 che così stabilivano (comma 176):   - “2. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies, è inserito il seguente: «1-octies. Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.»”;   -                 “3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore” ;   -                 “3-ter.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari”;   III.3) ENERGIE RINNOVABILI   qqq)    per incentivare l’utilizzazione dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, gli enti pubblici strumentali e no delle regioni, che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata, possono usufruire dello scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta, in analogia a quanto stabilito dall’art. 24, comma 5, lettera e), del d.lgs. 28/2011, ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza degli impianti stessi, a copertura dei consumi di proprie utenze e delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell’obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete e fermo il paga-mento, nella misura massima del 30 per cento dell’intero importo, degli oneri di sistema (comma 65);   rrr)      a partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al d.m. dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (G.U. S.O. n.  162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica), per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 d.lgs. n. 241/1997, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della l. 23 dicembre 2000, n. 388, e all’art. 1, comma 53, della l. 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari (comma 70);   IV) CITTA’ DI GENOVA   sss)      all’art. 9-bis d.l. n. 109/2018 convertito in l. n. 130/2018 la previsione secondo la quale il Commissario straordinario adotta, entro il 15 gennaio 2019, con propri provvedimenti, su proposta dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova, da realizzare a cura della stessa Autorità di sistema portuale entro trentasei mesi dalla data di adozione del provvedimento commissariale, con l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 1, nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, ivi comprese le risorse previste nel bilancio della citata Autorità di sistema portuale e da altri soggetti, si estende anche alla messa in sicurezza idraulica e all’adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Inoltre, si stabilisce che per consentire i necessari lavori di messa in sicurezza e di adeguamento idraulico del rio Molinassi e del rio Cantarena, di adeguamento alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché di razionalizzazione dell’accessibi-lità dell’area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, il Commissario straordinario provvede all’aggiornamento del pro-gramma di cui al comma 1 entro il 28 febbraio 2020.  (comma 72);   V) CODICE DELLA STRADA   ttt)      i monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal d.m. Infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 (G.U. n. 162 del 12 luglio 2019), sono equiparati ai velocipedi di cui al Codice della strada (comma 75);   VI) DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI CONSUMATORI   uuu)    i gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l’obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Nei contratti di fornitura di energia elettrica, gas e servizio idrico nonché di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in caso di emissione di fatture a debito in relazione alle quali sia accertata dall’autorità competente ovvero debitamente documentata mediante apposita dichiarazione, presentata autonomamente anche con modalità telematiche, l’illegittimità della condotta del gestore e dell’operatore interessato, per violazioni relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli o di fatturazione nonché per addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti, l’utente ha diritto ad ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10% dell’ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro. Il gestore ovvero l’operatore interessato provvede al rimborso delle somme indebitamente percepite o comunque ingiustificatamente addebitate e al pagamento della penale attraverso, a scelta dell’utente, lo storno nelle fatturazioni successive o un apposito versamento, entro un termine in ogni caso non superiore a quindici giorni dall’accertamento ovvero dal riscontro positivo alla dichiarazione autonomamente trasmessa dall’utente (comma 291-293);   vvv)     nei contratti di fornitura di servizi di comunicazione elettronica, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi del consumatore per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni, qualora l’Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l’accertamento di violazioni del codice del consumo, relative alle modalità di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall’operatore interessato, l’utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio, nelle forme previste dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell’operatore. L’operatore deve comunicare all’utente l’avvio del procedimento di cui al secondo periodo e informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell’utente, all’esito della verifica di cui al secondo periodo, ottenere, entro un termine in ogni caso non superiore a tre mesi, il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito conguaglio (comma 294)   VIII) PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   VIII.1) IMMOBILI PUBBLICI   zzz)      al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa connessi ai contratti di locazione passiva in immobili di proprietà privata, le amministrazioni dello Stato incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali compresa l’Agenzia del demanio, nonché gli organi di rilevanza costituzionale, possono procedere, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 dell’art. 3 del d.l.  n. 95/2012, , convertito, con modificazioni, l. n. 135/2012 e laddove conveniente, alla rinegoziazione dei contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo quanto segue. Le amministrazioni, fornendo l’opportuna documentazione, verificano con l’Agenzia del demanio la convenienza della rinegoziazione e, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propongono alla proprietà la rinegoziazione del contratto in corso attraverso la stipula di un nuovo contratto della durata di nove anni a fronte di un canone annuo commisurato al valore minimo locativo fissato dall’Osservatorio del mercato immobiliare, ridotto del 15%. Qualora i valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del comune più vicino nell’ambito territoriale della medesima regione. Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di rinegoziazione, la proprietà deve comunicare la propria accettazione, di cui è data notizia all’Agenzia del demanio al fine del rilascio, ai sensi dell’art. 2, commi 222 e seguenti, della l. 23 dicembre 2009, n. 191, in quanto compatibili, del nulla osta alla stipula. In caso di mancata accettazione, il contratto vigente continua a produrre effetti fino alla naturale scadenza.  Per i contratti venuti a scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, alle amministrazioni è consentito proseguire nell’utilizzo con la stipula di un nuovo contratto nei termini e alle condizioni di cui sopra. In caso di mancata accettazione da parte della proprietà si applicano le procedure di cui all’art. 2, comma 222, della l. 23 dicembre 2009, n. 191, per la ricerca di una nuova soluzione allocativa (commi 616-620);   VIII.2) PUBBLICO IMPIEGO   aaaa) l’art. 19 d.lgs. n. 33/2013 viene così modificato “Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte , le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori. 2.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso aggiornati i dati di cui al comma 1. soggetti di cui all’articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell’accessibilità ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125” (commi 145-146);   bbbb) le graduatorie approvate nell’anno 2011 sono utilizzabili fino al 30 marzo 2020 previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, e previo superamento di un apposito esamecolloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità; le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020; le graduatorie approvate negli anni 2018 e 2019 sono utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione. Sono contestualmente abrogate le disposizioni dei commi 361-362-ter dell’art. 1 l. n. 145/2018. A regime le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni (non più tre) dalla data di pubblicazione (commi 147-149);   cccc)    la previsione secondo cui la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 d.lgs. n. 165/2001, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in possesso di comprovate professionalità tecniche, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12% non è più limitata al triennio 2019-2021 (comma 150);   dddd) ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni ai quali, in data antecedente all’entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell’amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro (comma 160);   VIII.3) TRASPARENZA NELLA P.A.   eeee) sono introdotte modifiche all’art. 46 d.lgs. n. 33/2013 talché (comma 163):                - l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 5-bis, costituiscono elemento di valutazione negativa della responsabilità dirigenziale a cui applicare la sanzione di cui all’art. 47, comma 1-bis, ed eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministra-zione, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili;                - la sanzione di cui sopra si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell’articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. Nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo si applica una sanzione amministrativa consistente nella decurtazione dal 30 al 60% dell’indennità di risultato, ovvero nella decurtazione dal 30 al 60% dell’indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza, ed il relativo provvedimento è pubblicato nel sito internet dell’amministrazione o dell’organismo interessati. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all’articolo 4-bis, comma 2;                - la violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa in carico al responsabile della pubblicazione consistente nella decurtazione dal 30 al 60% dell’indennità di risultato ovvero nella decurtazione dal 30 al 60% dell’indennità accessoria percepita dal responsabile della trasparenza. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento;   IX) MISURE PER INCENTIVARE L’OCCUPAZIONE   ffff)     al fine di promuovere l’occupazione giovanile, per l’anno 2020, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2020, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 773, quinto periodo, l. n. 296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo (comma 8);   gggg) al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Mentre prima tale esonero era riconosciuto in riferimento ai soggetti che non avessero compiuto il trentacinquesimo anno di età entro il 31.12.2019, ferme restando le condizioni di cui al comma 101 art.1 l. n. 205/2017, ora detto termine è spostato al 31.12.2020. Sono abrogati i commi 1 e 3 del d.l. n. 87/2018 convertito in l. n. 96/2018. In particolare, si ricorda che il precitato comma 1 del d.l. n. 87/2018 stabiliva che “Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile”. Mentre all’art. 1, comma 247, della l. n. 145/2018 i riferimenti all’esonero contributivo di cui all’articolo 1-bis, comma 1, del d.l. 87/2018 sono sostituti con l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della l. 205/2017 (commi 10 e 11);   hhhh) la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della NASpI, di cui all’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 22/2015 destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (comma 12);    X) UNIVERSITA’   iiii) è istituita un’apposita agenzia, denominata Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) con il compito di (commi 240-252):                - promuovere e finanziare progetti di ricerca da realizzare in Italia ad opera di soggetti pubblici e privati, anche esteri, altamente strategici per lo sviluppo sostenibile e l’inclusione sociale, fortemente integrati, innovativi e capaci di aggregare iniziative promosse in contesti di svantaggio economico-sociale, selezionati secondo criteri e procedure conformi alle migliori pratiche internazionali;                - valutare l’impatto dell’attività di ricerca, tenendo conto dei risultati dell’attività dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), specie al fine di incrementare l’economicità, l’efficacia e l’efficienza del finanziamento pubblico nel settore, ivi incluse le risorse pubbliche del Fondo nazionale per l’innovazione gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa, nonché per attrarre finanziamenti provenienti dal settore privato;                - definire un piano di semplificazione delle procedure amministrative e contabili relative ai progetti di ricerca per l’adozione delle misure legislative;   XI) VARIE   llll)      al fine di promuovere il professionismo nello sport femminile ed estendere alle atlete le condizioni di tutela previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo, le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della l. 23 marzo 1981, n. 91, possono richiedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua  (comma 181);   mmmm) sono introdotte modifiche al Fondo d’indennizzo dei Risparmiatori – FIR (comma 237);   nnnn)    sono introdotte incentivi per l’utilizzo dei sistemi elettronici di pagamento in favore delle persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (commi 288-290);   oooo) sono introdotte modifiche alla disciplina dell’elezione e della composizione del consiglio di amministrazione delle società quotate, nonché dei loro organi di controllo (comma 302-303);   pppp)  le amministrazioni pubbliche,  gli esercizi pubblici di cui all’art. 86 TULPS (alberghi, osterie, rivendite al minuto di sostanze alcoliche, ecc..), di cui al r.d. n. 773/1931, i locali dove si svolge l’assistenza medico-generica e pediatrica  espongono, in modo visibile al pubblico, i locali dove si erogano servizi diretti all’utenza, un cartello recante il numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking, promosso dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri (commi 348-352);   qqqq) compensi, gettoni di presenza ed ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi, escluse le società, sono stabiliti da parte delle amministrazioni vigilanti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all’approvazione delle predette amministrazioni vigilanti. I predetti compensi e i gettoni di presenza sono determinati sulla base di procedure, criteri, limiti e tariffe fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 596);   rrrr)     l’abrogazione dell’art. 264 del Codice della Strada concernente l’obbligo da parte dell’'ufficio del P.R.A. di dare della distruzione, demolizione o definitiva esportazione all'estero dei veicoli, all'ufficio provinciale della M.C.T.C., entro tre giorni dall'avvenuta registrazione delle relative formalità è posticipato al 1.11.2020 (comma 688);   ssss)   viene anticipato dal 1.1.2021 al 1.7.2020 il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI) di cui all'articolo 14, comma 8-bis, della medesima legge n. 196 del 2009, sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza della fattura ai sensi dell’art. 50, comma 3 d.l. n. 124/2019 convertito in l. n. 157/2019 (comma 855).           E’ stata pubblicata in G.U. n. 301 del 24.12.2019, la l. 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione con modificazioni del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” di cui alla G.U. n. 252 del 26.10.2019. Ecco le principali novità:   a) sono introdotte disposizioni in materia di accollo di debiti fiscali, statuendosi che è escluso  l'utilizzo  in compensazione di crediti dell'accollante, talché i versamenti in violazione del comma 2 si considerano  come  non avvenuti a tutti gli effetti di legge e si applicheranno le sanzioni di  cui  all'articolo  13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (art. 1);    b) per i  contribuenti  a  cui  sia  stato  notificato  il provvedimento di cessazione della partita IVA e' esclusa la facolta' di avvalersi, a  partire dalla data di notifica del  provvedimento,  della  compensazione  dei crediti. In particolare, detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora  questi   ultimi   non   siano   maturati   con   riferimento all'attivita'   esercitata   con   la   partita   IVA   oggetto   del provvedimento, e rimane in  vigore  fino  a  quando  la  partita  IVA risulti cessata (art. 2);   c) sempre in materia di limitazione alla compensazione di crediti IVA, si stabilisce che la compensazione del credito annuale  o  relativo  a  periodi  inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi  alle imposte  sui  redditi  e  alle  relative  addizionali,  alle  imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta  regionale  sulle attivita' produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui,  puo' essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello  di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da  cui  il  credito emerge (art. 3);   d) rispetto al decreto legge si stabilisce ora che soltanto nel caso di compimento di una o  piu'  opere  o  di  uno  o  piu' servizi di importo complessivo  annuo  superiore  a  euro  200.000  a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto,  affidamento  a soggetti  consorziati  o  rapporti  negoziali   comunque   denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita' del committente  con  l'utilizzo  di  beni  strumentali  di proprieta' di quest'ultimo  o  ad  esso  riconducibili, i soggetti diversi dalle persone fisiche, le societa' e associazioni professionali e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, le imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni nonche' il condominio quale sostituto d'imposta sono soggetti alla nuova disciplina in materia di versamento delle ritenute dei lavoratori (ed include tutte le ritenute fiscali) dell’impresa esecutrice di un appalto e dei relativi subappalti sono  tenuti  a   richiedere   all'impresa   appaltatrice   o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a  rilasciarle, copia  delle  deleghe  di  pagamento  relative  al  versamento  delle ritenute  trattenute  dall'impresa appaltatrice  o  affidataria  e  dalle  imprese  subappaltatrici   ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione  dell'opera  o  del servizio. Il versamento delle ritenute e' effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e  dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilita' di compensazione. La nuova disciplina entrerà in vigore del 1.1.2020 dispone più precisamente che (art. 4):  - al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi  versati  dalle  imprese,  entro  i  cinque giorni lavorativi successivi alla  scadenza  del  versamento, l'impresa appaltatrice o affidataria  e  le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le  imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui  al comma 1 del presente articolo e  un  elenco  nominativo  di  tutti  i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel  mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o  servizi  affidati dal committente, con il dettaglio delle ore  di  lavoro  prestate  da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata  a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali  eseguite  nel mese precedente  nei  confronti  di  tale  lavoratore,  con  separata indicazione  di  quelle  relative  alla  prestazione   affidata   dal committente l'importo corrispondente   all'ammontare   complessivo   del versamento dovuto e' versato dall'impresa appaltatrice o  affidataria e dalle imprese subappaltatrici  al  committente  con  almeno  cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza  del  versamento stesso su specifico  conto corrente bancario o postale comunicato  dal  committente  all'impresa affidataria  o  appaltatrice   e   da   quest'ultima   alle   imprese subappaltatrici; - nel caso in cui sia  maturato  il diritto  a  ricevere  corrispettivi   dall'impresa   appaltatrice   o affidataria  e  questa  o  le  imprese  subappaltatrici  non  abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le  deleghe  di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati  ovvero  risulti  l'omesso   o   insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati  risultanti  dalla documentazione trasmessa, il  committente  deve  sospendere,  finche' perdura l'inadempimento,  il  pagamento  dei  corrispettivi  maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 % del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per  un importo pari all'ammontare delle ritenute  non  versate  rispetto  ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro  novanta  giorni   all'ufficio   dell'Agenzia   delle   entrate territorialmente competente nei suoi  confronti.  In  tali  casi,  e' preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento e'  stato sospeso, fino a quando non sia stato  eseguito  il  versamento  delle ritenute;  - con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate possono  essere  disciplinate  ulteriori  modalita'  di  trasmissione telematica delle informazioni previste che  consentano modalita' semplificate di riscontro  dei  dati;  - gli  obblighi  previsti  dal  presente  articolo  non   trovano applicazione  qualora  le  imprese  appaltatrici  o   affidatarie   o subappaltatrici  comunichino  al  committente, allegando la relativa  certificazione,  la  sussistenza,  dei seguenti requisiti: a) risultino in attivita' da almeno tre anni, siano in  regola  con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel  corso  dei  periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi  presentate nell'ultimo triennio  complessivi  versamenti  registrati  nel  conto fiscale per un importo non inferiore al 10 % dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;  b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli  agenti  della  riscossione  relativi  alle imposte  sui   redditi,   all'imposta   regionale   sulle   attivita' produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali  per  importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini  di  pagamento  siano scaduti e siano  ancora  dovuti  pagamenti  o  non  siano  in  essere provvedimenti di sospensione.  Le  disposizioni  di  cui  al  periodo precedente non  si  applicano  per  le  somme  oggetto  di  piani  di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza;  - estensione del reverse charge alle  prestazioni  di  servizi effettuati tramite contratti di  appalto,  subappalto,  affidamento  a  soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque  denominati  caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attivita'  del committente con l'utilizzo  di  beni  strumentali  di  proprieta'  di quest'ultimo  o  ad  esso  riconducibili  in  qualunque   forma (tale disposizioni non si applica alle PP.AA., alle società pubbliche e alle agenzie di lavoro interinali). L’entrata in vigore della disposizione è prevista dal 1° gennaio 2020 ed è subordinata al rilascio, da   parte   del   Consiglio   dell'Unione   europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga  ai  sensi  dell'art. 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006;   e) disposizioni in materia di contrasto dell’evasione delle accise e nel settore energetico (artt. 5-8, 10-12 e 36);   f) disposizioni in materia di veicoli fiscalmente usati (art. 9);   g) è stato abrogato il comma 1-bis dell’art. 13 d.lgs. n. 472/1997 in materia di ravvedimento operoso il quale stabiliva che “Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli” (art. 10-bis);       h) sono introdotti finanziamenti per interventi  finalizzati alla   digitalizzazione   della   logistica portuale (art. 11-bis);   i) si stabilisce in materia di trust che (art. 13):  - sono considerati redditi di capitale tassati in Italia anche i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e  istituti  aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento al trattamento dei  redditi  prodotti  dal  trust  si  considerano  a fiscalita' privilegiata ai sensi dell'articolo 47-bis TUIR, anche  qualora i percipienti residenti non possono  essere  considerati  beneficiari individuati ai sensi dell'articolo 73 TUIR;  - qualora in relazione alle attribuzioni  di  trust  esteri, nonche' di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra  redditi  e  patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito;   l) sono introdotte modifiche in relazione alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine o detti anche PIR (art. 13-bis)   m) sono introdotte altresì modifiche anche alla disciplina dei lavoratori impatriati. In particolare, si stabilisce che le disposizioni introdotte dall’art. 5, comma 2 d.l. n. 34/2019 convertito in l. n. 58/2019 al d.lgs. n. 147/2015 si applicano “ai  soggetti che a decorrere dal 30 aprile  2019  trasferiscono  la  residenza  in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e risultano beneficiari  del  regime  previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147” (art. 13-ter)   n) per quanto concerne le fatture elettroniche si prevede che i  file  sono  memorizzati fino  al  31  dicembre  dell'ottavo  anno  successivo  a  quello   di presentazione della dichiarazione di  riferimento  ovvero  fino  alla definizione di eventuali giudizi (art. 14);   o) sono ampliate le categorie di contribuenti che possono utilizzare il modello 730 e sono razionalizzati i termini per l'assistenza fiscale (art. 16-bis);   p) la soglia del contante si abbassa dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 da 3.000€ a 2.000€ e dal 1 gennaio 2022 a 1.000€ (art. 18);   q) sono introdotte modifiche alla lotteria per gli scontrini (artt. 20-21);   r) viene stabilito agli esercenti attivita' di impresa, arte o  professioni  un credito  di  imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione) pari  al  30% delle  commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte  di  credito, di  debito  o  prepagate per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi  rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a  condizione che i ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente  siano di ammontare non superiore a 400.000 euro (art. 22);   s) disposizioni in materia di giochi e apparecchi da gioco con l’istituto del registro unico degli operatori di gioco pubblico. Tra l’altro, si prevede che non  possono  essere  titolari  o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi  all'interno  dei quali sia offerto  gioco  pubblico,  operatori  economici  che  hanno commesso  violazioni  definitivamente  accertate,  agli  obblighi  di  pagamento delle  imposte  e  tasse  o  dei  contributi  previdenziali (artt. 24-31);   t) per adeguare lo Stato italiano alla sentenza CGUE 14 marzo 2019, causa C-449/17 con decorrenza dal 1 gennaio 2020, sono state modificate le disposizioni in materia di esenzione IVA escludendo le prestazioni didattiche di ogni genere (tra cui le scuole guida), bensì limitandole a quelle per l’insegnamento scolastico e universitario nonché per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale (art. 32);   u) sono introdotte novità al regime fiscale delle società semplici. Si dispone che i dividendi corrisposti  alla  societa'  semplice  si  intendono percepiti  per  trasparenza  dai  rispettivi  soci  con   conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale. Gli utili distribuiti alle  societa'  semplici,  in  qualsiasi  forma  e  sotto   qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47,  comma  7,  del TUIR di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dalle  societa' e dagli enti residenti di cui all'articolo 73, comma 1,  lettere  a), b) e c), del medesimo testo unico:  a) per la quota imputabile  a  soggetti  tenuti  all'applicazione dell'articolo 89 del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,  sono  esclusi  dalla formazione del reddito complessivo per  il  95 % del  loro ammontare; b) per la quota imputabile  a  soggetti  tenuti  all'applicazione dell'articolo 59 del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,  sono  esclusi  dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86 % del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti; c) per la quota imputabile  alle  persone  fisiche  residenti  in relazione  a  partecipazioni,  qualificate  e  non  qualificate,  non relative all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a  titolo d'imposta nella  misura  prevista  dall'articolo  27,  comma  1,  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa,  di  cui al comma 1, lettera  c),  del  presente  articolo  e'  operata  dalle societa' ed agli enti indicati nelle lettere a)  e  b)  del  comma  1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917, sulla base delle informazioni fornite dalla societa' semplice.  Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli  strumenti  finanziari  similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla societa'  di  gestione  accentrata,  e'  applicata,  in  luogo  della ritenuta di cui al periodo precedente, un'imposta  sostitutiva  delle imposte  sui  redditi  con  la  stessa  aliquota  e   alle   medesime condizioni (art. 32-quater);   v) in materia di “rottamazione” delle cartelle esattoriali la rata del 31 luglio 2019 si considerata posticipata al 30 novembre 2019 (art. 37);   z) istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2020 dell'imposta  immobiliare sulle  piattaforme  marine  (IMPi) (art. 38);   aa) vengono aggiornate le sanzioni in materia di disciplina penale dei reati tributari. Ad esempio la soglia di punibilità da 150.000€ a 100.000€ mentre le sanzioni passano da 6 mesi a 2 anni a da 4 a 8 anni. Inoltre per gli enti vengono introdotte numerose nuove fattispecie di reato (art. 25- quinquiesdecies l. n. 231/2001 in relazione ai delitti previsti dal d.lgs. 10  marzo  2000,  n.  74 (art. 39);   bb) sono introdotte disposizioni per ipotecari per l'acquisto di beni  immobili  destinati  a  prima casa e oggetto di procedura esecutiva. Si stabilisce, in particolare, che al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e  non ripetibile, i casi piu' gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca o una societa'  veicolo,  creditrice  ipotecaria  di  primo grado, abbia avviato o sia intervenuta  in  una  procedura  esecutiva immobiliare avente ad oggetto l'abitazione principale  del  debitore, è conferita al debitore consumatore, al ricorrere  delle  condizioni qui di seguito elencate, la possibilita' di chiedere la rinegoziazione  del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga  nella  garanzia ipotecaria esistente, auna banca terza, il cui ricavato  deve  essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere,  con  assistenza  della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e  con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.  Questa previsione si applica  al  ricorrere  congiunto  delle seguenti condizioni: a) il  debitore  sia  qualificabile  come  consumatore  ai  sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di  cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; b) il creditore sia un soggetto che esercita l'attivita' bancaria c) il credito derivi da un mutuo con garanzia ipotecaria di primo grado  sostanziale,  concesso  per  l'acquisto  di  un  immobile  che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131,  e  il  debitore  abbia rimborsato almeno  il  10  per  cento  del  capitale  originariamente finanziato   alla   data   della   presentazione   dell'istanza    di rinegoziazione; d) sia pendente un'esecuzione immobiliare  sul  bene  oggetto  di ipoteca per il credito, il cui pignoramento sia stato notificato  tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 30 giugno 2019;  e) non vi siano altri creditori intervenuti  oltre  al  creditore procedente o, comunque, sia  depositato,  prima  della  presentazione dell'istanza di rinegoziazione,  un  atto  di  rinuncia  dagli  altri creditori intervenuti; f) l'istanza sia presentata per la prima  volta  nell'ambito  del medesimo processo esecutivo e comunque entro  il  termine  perentorio del 31 dicembre 2021; g) il debito complessivo calcolato ai  sensi  dell'articolo  2855 c.c. nell'ambito della procedura di cui alla lettera  d) e oggetto di rinegoziazione o rifinanziamento  non  sia  superiore  a euro 250.000; h) l'importo offerto non sia inferiore al 75% del prezzo base  della  successiva  asta  ovvero  del  valore  del   bene   come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio nel caso in cui non vi sia stata la fissazione dell'asta. Qualora il debito complessivo  sia inferiore al 75 % dei predetti valori, l'importo offerto  non puo' essere inferiore al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi della lettera g), senza applicazione della percentuale  del  75%; i) il rimborso dell'importo rinegoziato o finanziato avvenga  con una dilazione non superiore a trenta anni decorrenti  dalla  data  di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione o del  finanziamento  e comunque tale che  la  sua  durata  in  anni,  sommata  all'eta'  del debitore, non superi tassativamente il numero di 80;  l) il debitore rimborsi  integralmente  le  spese  liquidate  dal giudice, anche a titolo di rivalsa, in favore del creditore; m) non sia pendente nei riguardi del debitore  una  procedura  di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3. Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della giustizia e con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, sentita, per gli aspetti di sua competenza, la Banca d'Italia,  entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite  le   ulteriori modalita' di  applicazione  del  presente  articolo (art. 41-bis)   cc) sono incentivate determinazioni azioni per accelerare l’informatizzazione delle PP.AA. tra cui , a decorrere dal 1° gennaio  2020,  al  fine  di  rendere effettive  le  norme  relative   all'istituzione   di   un   «sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul  traffico  navale», il sistema denominato  Port  Management  and  Information System  (PMIS)  inerente   la   digitalizzazione   dei   procedimenti amministrativi afferenti le attivita' portuali, da realizzarsi a cura dell'amministrazione  marittima,  nonche'  di  sviluppare,   mediante utilizzo degli ordinari  stanziamenti  di  bilancio,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  i  sistemi  informativi  a supporto delle attivita' della stessa amministrazione marittima (art. 51);   dd) sono adottate misure a sostegno dell’industria bellica italiana, in particolare, statuendosi che il  Ministero  della difesa, nel rispetto dei principi, delle norme e delle  procedure  in materia di esportazione di materiali d'armamento di cui alla legge  9 luglio 1990, n. 185, d'intesa con il Ministero degli affari esteri  e con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di soddisfare esigenze di approvvigionamento di altri  Stati  esteri  con  i  quali sussistono  accordi  di  cooperazione  o  di   reciproca   assistenza tecnico-militare, puo' svolgere tramite proprie articolazioni e senza assunzione di garanzie di natura finanziaria, attivita'  contrattuale e di supporto tecnico-amministrativo per l'acquisizione di  materiali di armamento prodotti dall'industria  nazionale  anche  in  uso  alle Forze armate e per le correlate  esigenze  di  sostegno  logistico  e assistenza tecnica, richiesti dai citati Stati, nei limiti e  secondo le modalita' disciplinati nei predetti accordi (art. 55)   ee) sono introdotte disposizioni in materia di TARI (art. 57-bis)   ff) per coloro che sono soggetti agli indice sintetici di affidabilità (ISA) i  versamenti  di   acconto dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche  e  dell'imposta  sul reddito delle societa', nonche' quelli relativi all'imposta regionale sulle attivita' produttive sono effettuati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.  435, in due rate ciascuna nella misura  del  50%,  fatto  salvo quanto eventualmente gia' versato per l'esercizio  in  corso  con  la prima rata  di  acconto  con  corrispondente  rideterminazione  della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico (art. 58);   gg) sono introdotte interessanti previsioni per gli investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese. Si prevede, più precisamente che ai  fondi  pensione  che,  nell'ambito  di  apposite  iniziative avviate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma 2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  investano,  a partire dal 1°  gennaio  2020,  risorse  per  la  capitalizzazione  o ripatrimonializzazione di micro, piccole e medie imprese, puo' essere concessa, nei limiti della dotazione della sezione speciale di cui al presente comma, la garanzia del Fondo di cui  all'articolo  2,  comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A fronte della concessione della garanzia e' richiesta una commissione di accesso  a parziale copertura delle spese del Fondo. A tal fine e' istituita una sezione speciale del predetto Fondo, con una dotazione di 12  milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2034. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei  ministri  di  cui  al  comma  3,  nel  rispetto  della normativa europea,  sono  definiti  i  criteri,  le  modalita'  e  le condizioni di accesso alla sezione speciale di cui  al  comma  1.  La garanzia non afferisce all'entita' della  prestazione  pensionistica, ma alla singola operazione finanziaria (art. 58-bis)   hh) sono introdotte modifiche alla disciplina degli organi di amministrazione delle società quotate in borsa (art. 58-sexies);     E' stata pubblicata in G.U. n. 292 del 13.12.2019 la legge di conversione 12 dicembre  2019,  n.  141 del d.l. 10 ottobre 2019, n. 111 (G.U. n. 241 del 14.10.2019) recante "Misure  urgenti  per  il  rispetto  degli  obblighi  previsti   dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga  del  termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge  17  ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre 2016, n. 229”. Ecco le principali novità: a) entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore del presente decreto, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute e  gli  altri Ministri interessati, nonche' sentita la Conferenza permanente per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano, e' approvato il Programma  strategico  nazionale  per  il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della  qualita' dell'aria in cui sono individuate le misure di  competenza  nazionale da porre in  essere  al  fine  di  assicurare  la  corretta  e  piena attuazione  della  normativa  europea  e  nazionale  in  materia   di conntrasto al cambiamento climatico. È altresì istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il tavolo permanente interministeriale sull’emergenza climatica (art. 1); b) è prevista una Campagne di informazione e formazione ambientale nelle scuole (art. 1-bis); c) ai residenti nei comuni interessati dalle procedure  di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli  obblighi previsti dalla  direttiva  2008/50/CE  che  rottamano,  entro  il  31 dicembre 2021, autovetture  omologate  fino  alla  classe  Euro  3  o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, e' riconosciuto, nel limite di spesa di cui al primo periodo e  fino  ad esaurimento delle risorse, un "buono mobilità" pari  ad  euro  1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni  motociclo  rottamato  da utilizzare, entro i successivi tre  anni,  per  l'acquisto,  anche  a favore di persone conviventi, di abbonamenti  al  trasporto  pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita. Il  "buono  mobilità"  non  costituisce   reddito   imponibile   del beneficiario  e  non  rileva  ai  fini   del   computo   del   valore dell'indicatore  della  situazione   economica   equivalente (art. 2); d) sono previste una serie di azioni per la riforestazione del territorio. Tra l’altro si  prevede che le autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico introducono, tra i criteri per l’affidamento della realizzazione delle opere, la pulizia, la manutenzione e il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali con relativo piano di manutenzione , laddove ritenuto necessario per prevenire il rischio idrogeologico , garantendo l’opportuno raccordo con la pianificazione e la programmazione delle misure e degli interventi per la sicurezza idraulica di competenza delle Autorità di bacino distrettuale di cui all’articolo 63 del d.lgs. n. 152/2006. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento di cui al comma 4 può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c., in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, di cui al codice dei contratti pubblici (art. 4); e) è prevista la possibilità di costituire nei parchi nazionali una zona economica ambientale (ZEA). Nell’ambito delle suddette zone possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti a condizione che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell’area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto delle agevolazioni di cui al presente comma, pena la revoca dei benefìci concessi (art. 4-ter); f) l’accesso alle informazioni ambientali è esteso anche ai concessionari di servizi pubblici nonché i fornitori che svolgono servizi di pubblica utilità, nonché ai soggetti di cui all’art. 2-bis d.lgs. n. 33/2013 (società soggette al controllo pubblico nonché associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalita' giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalita' dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni). Inoltre tali soggetti sono tenuti a pubblicare anche i  dati   ambientali risultanti da rilevazioni effettuate  dai  medesimi (art. 6); g) agli esercenti commerciali di  vicinato  e  di media struttura di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e)  del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  114,  che  attrezzano  spazi dedicati  alla  vendita  ai  consumatori  di  prodotti  alimentari  e detergenti, sfusi o alla spina, e' riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa  sostenuta  e documentata  per  un  importo  massimo  di   euro   5.000   ciascuno, corrisposto  secondo  l'ordine   di   presentazione   delle   domande ammissibili, nel  limite  complessivo  di  20  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Si stabilisce che aiclienti è consentito utilizzare contenitori propri purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare e che l’esercente possa rifiutare l’uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei (art. 7); h) vengono assunte misure per la proroga del periodo di sospensione del pagamento dei tributi nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 (art. 8)

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