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CONTRASTO AL CYBERBULLISMO Con l. 29 maggio 2017, n. 71 (in G.U. n. 127 del 3.6.2017) recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed  il  contrasto del fenomeno del cyberbullismo" sono state finalmente emanate una serie di previsioni ad hoc per combattere il fenomeno del cyberbullismo nei confronti dei minori di 14 anni. Ecco le principali notività: - per  «cyberbullismo»  si  intende qualunque  forma  di  pressione,  aggressione,   molestia,   ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento  illecito  di  dati personali in danno  di  minorenni,  realizzata  per  via  telematica, nonche' la diffusione di contenuti on line aventi  ad  oggetto  anche uno o  piu'  componenti  della  famiglia  del  minore  il  cui  scopo intenzionale e predominante sia quello di  isolare  un  minore  o  un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco  dannoso, o la loro messa in ridicolo (art. 1, comma 2); - ciascun minore ultraquattordicenne, nonche' ciascun  genitore  o soggetto esercente la responsabilita' del  minore  che  abbia  subito talunoun aatto di cyberbullismo  puo' inoltrare al titolare del trattamento o  al  gestore  del sito internet o del social media  un'istanza  per  l'oscuramento,  la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale  del  minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  della presente legge, da identificare espressamente  tramite  r, non  integrino  le  fattispecie  previste dall'articolo 167 del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali. Qualora, entro le ventiquattro  ore  successive  al  ricevimento dell'istanza, il soggetto  responsabile  non  abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque  nel  caso  in  cui  non  sia  possibile identificare il titolare  del  trattamento  o  il  gestore  del  sito internet o del social media,  l'interessato  puo'  rivolgere  analoga richiesta,  mediante  segnalazione  o  reclamo,  al  Garante  per  la protezione dei dati personali, il quale, entro  quarantotto  ore  dalricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli  143  e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (art. 2); - piano di azione integrato e interventi educativi in ambito scolastico (artt. 3, 4 e 5); - procedimento di ammonimento emesso dal questore ai sensi dell'art. 8,  commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009,  n.  11,  convertito,  con modificazioni, dalla legge  23  aprile  2009,  n.  38,  e  successive  modificazioni (ar. 7)

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