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E' stato pubblicato sulla G.U.U.E. L 173/1 del 30.06.2022 il Regolamento UE 2022/1031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 giugno 2022 relativo all'accesso di operatori economici, beni e servizi di paesi terzi al mercato degli appalti pubblici e delle concessioni dell'Unione e alle procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso di operatori economici, beni e servizi dell'Unione ai mercati degli appalti pubblici e delle concessioni dei paesi terzi (strumento per gli appalti internazionali - IPI). Tale regolamento trova applicazione alla luce di quanto precisato nel 10° Considerando che " [...] le misure adottate a norma del presente regolamento sono applicabili unicamente a operatori economici, beni o servizi di paesi terzi che non sono parti dell'accordo multilaterale dell'OMC sugli appalti pubblici o degli accordi commerciali bilaterali o multilaterali conclusi con l'Unione che contemplano impegni in materia di accesso ai mercati degli appalti pubblici o delle concessioni [...]"    Si allega l'interessante Comunicazione 2019/C 271/02 della Commissione UE pubblicata sulla GUCE 13.8.2019, n. C271/43 che fa il punto della situazione sulla partecipazione delle imprese extra UE agli appalti pubblici nei Paesi dell'Unione.   Il Consiglio di Stato, sez. III, 10.07.2014, n. 3538 interviene ancora sulla partecipazione di un'impresa extra EU ad un appalto di forniture (banche dati di opere scientifiche), in relazione all'applicabilità dell'art. 47 d.lgs. n. 163/06 ed al principio di reciprocità. La decisione fa cenno poi alla circostanza che le imprese non comunitarie sono tenute alla "presentazione di specifici documenti contraddistinti da determinare formalità".   Si segnala l'interessante decisione del Consiglio di Stato, sez. III, 16.04.2014, n. 1973 che si è occupata dei requisiti di partecipazione di un'impresa extra EU (nel caso di specie un'azienda statunitense) agli appalti pubblici, avuto particolare riguardo all'applicabilità dell'art. 47 d.lgs. n. 163/06 agli appalti di forniture e servizi in riferimento alle disposizioni del G.P.A. (Agreement on Goverment Procurement - Accordo sugli appalti pubblici - W.T.O.), sottoscritto dagli U.S.A. e dalla U.E.   Le principali disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici che disciplinano la partecipazione di imprese straniere a procedure ad evidenza pubbliche indette da stazioni appaltanti italiane, sono le seguenti: - art. 38, comma 5 "Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza"; - art. 47 (Operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia) "1. Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. 2. Per gli operatori economici di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente codice non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. E' salvo il disposto dell'articolo 38, comma 5".   Si ricorda, altresì, che ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»: - le previsioni in materia di autocertificazione "si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea. 2. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. 3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. 4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri" (art. 3); - "2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31. 3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale" (art. 33). Per quanto concerne l'eventuale legalizzazione della firma (artt. 30, 31 e 33, comma 5 d.P.R. n. 445/2000) rinvio alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968, alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 e alla Convenzione dell’Aia del 1961 (Apostille).   Si segnala, altresì, che tra la Svizzera e l'Unione Europea è intervenuto l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici.   La lista dei Paesi firmatari dell'Allegato 4 dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio sono i seguenti: - Armenia (15 September 2011); - Canada (1 January 1996); - European Union with regard to its 27 member States: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxemburg, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden and the United Kingdom (1 January 1996); - Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovak Republic and Slovenia (1 May 2004); - Bulgaria and Romania (1 January 2007); - Hong Kong, China (19 June 1997); - Iceland (28 April 2001); - Israel (1 January 1996); - Japan (1 January 1996) - Korea (1 January 1997); - Liechtenstein (18 September 1997); - the Netherlands with respect to Aruba (25 October 1996); - Norway (1 January 1996) - Singapore (20 October 1997); - Switzerland (1 January 1996); - Chinese Taipei (15 July 2009); - United States (1 January 1996).   Ai sensi dell'art. 37, comma 1 d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni in l. 30 luglio 2010, n. 122  "Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi così detti black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rilascio di tale autorizzazione è subordinato alla previa individuazione dell'operatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di società controllanti e per il tramite di società fiduciarie nonché alla identificazione del sistema di amministrazione e del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana. La presente disposizione si applica anche in deroga ad accordi bilaterali siglati con l'ltalia, che consentano la partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione dei contratti di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizioni di parità e reciprocità".   Tale disposizioni è stata attuata con il d.m. 14 dicembre 2010 recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 37 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai fini della partecipazione alla procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni».   La Svizzera è stata esclusa dall'elenco dei Paesi cd «black list» ai fini della precitata disposizione con d.m. 5 aprile 2011 recante «Esclusione della Confederazione Svizzera dall'elenco dei Paesi destinatari della disposizione di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

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