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L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 10.12.2014, n. 34 in materia di cauzione provvisoria chiarisce che è pienamente legittima la previsione contemplata nei bandi di bara della sanzione "dell’incameramento della cauzione provvisoria in caso di mancanze relative ai requisiti generali di cui all’art. 38, riferibili a tutti i concorrenti e non al solo aggiudicatario", fermo restando che la Corte rammenta come recentemente con l'introduzione del comma 2-bis dell'art. 38 ad opera dell'art. 39, comma 1 del d.l. 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, la problematica assumerà in futuro contorni diversi in forza della circostanza che la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all’uno per mille e non superiore all’uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria (assegnando termine per regolarizzare e prevedendo altresì che le irregolarità non essenziali non rilevino). In caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara.   L'art. 28 del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169  recante «Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi». (G.U. n. 230 del 2.10.2012, in vigore dal 17.10.2012) ha modificato il comma 3 dell'art. 75 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 in materia di cauzione provvisoria. Ecco il nuovo testo: "3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, puo' essere  bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo  previsto  dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".   Il nuovo testo precisa che gli intermediari finanziari oltre che iscritti nell'apposito albo (non più elenco speciale) oltre che svolgere in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, devono essere sottoposti ad una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo.   Sempre l'art. 28, al comma 2 abroga il d.P.R. in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione all'affidamento di lavori pubblici, ai sensi  dell'articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,  n. 109.

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