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E' stata pubblicata in G.U. n. 124 del 15.5.2020 l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 14 maggio 2020, n. 14 che modifica l'art. 1, comma 1 della precedente ordinanza 9 maggio 2020, n. 13 implementando le procedure semplificate di sdoganamento a tutti i dispositivi correlati alla lotta al COVID. Ecco il nuovo testo dell'art. 1, comma 1 della citata ordinanza n. 13 risultante dall'integrazione apportata: "L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nello svolgimento delle attivita' di propria competenza provvede, senza differimento, a porre in essere ogni azione utile al fine di consentire la celere sdoganalizzazione di tutti i dispositivi di protezione individuale(di seguito «DPI») ed in particolare i DPI di protezione via aerea FFP2, FFP3, N95, KN95, indicati nella circolare del Ministero dellasalute protocollo 4373 del 12 febbraio 2020 di ogni bene mobile di qualsiasi genere occorrente per il  contrasto al COVID-19, nonche' di mascherine chirurgiche o assimilabili, anche nei confronti degli associati/aderenti alle associazioni firmatarie, meglio diseguito indicate, dei protocolli di intesa sottoscritti in data 1 e 3 maggio 2020, con il Commissario straordinario: Federfarma, Assofarm,Farmacie Unite, Unaftisp, FTPI, FNP, PI, Federfardis, MNLS, ULPI,Federfarma servizi ed ADF, Confcommercio, Federdistribuzione ed ANCDConad".   Sono state pubblicate in G.U. n. 120 del 11.5.2020 le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri: - 28 marzo 2020, n. 6 in materia di procedura semplificata dei DPI ed in particolare i DPI  di protezione via aeree FFP2, FFP3, N95, KN95; - 9 maggio 2020, n. 13 recante ulteriori disposizioni per la semplificazione delle procedure di sdoganamento dei DPI; - 9 maggio 2020, n. 12 recante ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo di dispositivi  di protezione individuale.   In G.U. n. 109 del 28.4.2020 è stata pubblicata l'ordinanza del Ministero della Salute 26 aprile 2020 con la quale sono fissate le competenze per l'immissione in commercio, sotto il profilo del rilascio del nulla osta sanitario, dei DPI importati dall'estero, nonché degli  apparecchi  sanitari  e dei   dispositivi   di ventilazione.   E' stata pubblicata in G.U. n. 108 del 27.4.2020 l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante "Disposizioni urgenti per la vendita al consumo di mascherine facciali" che impone il prezzo delle mascherine aventi le seguenti caratteristiche ad un importo non superiore a 0,50 euro per unità IVA esclusa:     Tipo I: - efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 95; - pressione differenziale (Pa/cm²): < 40; - pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30.       Tipo II: - efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98; - pressione differenziale (Pa/cm²): < 40; - pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30.       Tipo IIR: - efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98; - pressione differenziale (Pa/cm²): < 60; - pressione di resistenza agli spruzzi: ≥ 16,0; - pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30;     E' stata pubblicata in G.U. n. 96 del 10.4.2020 l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2020 recante "Disposizioni urgenti per la vendita al dettaglio di dispositivi di protezione individuale da parte delle Farmacie. (Ordinanza n. 9)" con la quale si stabilisce, tra l'altro, che: - è consentita la vendita al dettaglio  di  DPI  da  partedelle farmacie ubicate nell'intero territorio nazionale, anche  in  assenza degli imballaggi di riferimento, con le opportune cautele igieniche e sanitarie adottate a cura del venditore; - la vendita al dettaglio anche di una sola unita'  di  DPI  senza imballaggi di riferimento deve prevedere un prezzo inferiore  o  pari all'importo previsto per la singola confezione diviso il  numero  dei  DPI presenti nella medesima; - ciascuna farmacia,  per  le  operazioni  di  cui  alla  presente ordinanza, deve  provvedere  alla  conservazione  delle  informazioni circa la confezione integra (denominazione, nome del  produttore  e/o distributore, quantita', data di arrivo e, ove disponibile, numero di lotto)  e  dell'allestimento  (numero  confezioni  e  numero  di  DPI inserite in ciascuna di esse

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