E’ stata pubblica in G.U. n. 204 del 1.9.2022 la l. 31 agosto 2022, n. 130 recante “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari”. Ecco le principali novità:
LE COMMISSIONI TRIBUTARIE CAMBIANO DENOMINAZIONE (art. 1, comma 1, lett. a)
Le «commissione tributaria provinciale» e la «commissione tributaria regionale» mutano rispettivamente in «corte di giustizia tributaria di primo grado» e «corte di giustizia tributaria di secondo grado»
I GIUDICI TRIBUTARI DOVRANNO ESSERE MAGISTRATI (art. 1, comma 1, lett. b e seguenti)
I giudici tributari saranno assunti tramite concorso pubblico e saranno magistrati
SMALTIMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO ALLA CORTE DI CASSAZIONE (artt. 3 e 5)
Viene costituita un’apposita sezione dedicata esclusivamente al contenzioso tributario.
Inoltre per i contenziosi tributari attualmente pendenti alla Corte di Cassazione è prevista una definizione agevolata pari al:
- per i contenziosi non superiori a 100.000 euro, 5% del valore del contenzioso qualora l’Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente in entrambi i precedenti gradi giudizio;
- per i contenziosi non superiori a 50.000, euro 20% se l’Agenzia sia risultata vittoriosa almeno parzialmente in uno dei due precedenti gradi di giudizio.
MODIFICHE AL CODICE DI RITO TRIBUTARIO (art. 4)
- composizione monocratica per i contenziosi fino a 3.000 euro (per i ricorsi notificati alla data di entrata in vigore della legge);
- ammissione della prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile (per i ricorsi notificati alla data di entrata in vigore della legge);
- qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se e' intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione (per i ricorsi notificati alla data di entrata in vigore della legge);
- in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni gia' espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna puo' rilevare ai fini dell'eventuale responsabilita' amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione;
- per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell'art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992 la corte di giustizia tributaria, ove possibile, puo' formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione (per i ricorsi notificati alla data di entrata in vigore della legge);
- per quanto concerne il rito cautelare viene disposto che la camera di consiglio dev’essere comunque fissata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza;
- per i ricorsi notificati a partire dal 1° settembre 2023 la partecipazione alle udienze, da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, puo' avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto e' equiparato all'aula di udienza. La partecipazione alle udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalita' previste nel primo periodo del presente comma puo' essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione. L'udienza si tiene a distanza se la richiesta e' formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza da tenere presso la sede delle corti di giustizia tributaria contenuta nell'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992. In ogni caso in cui l'udienza si tenga a distanza e' comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della corte di giustizia tributaria. Le regole tecnico-operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza sono disciplinate dal decreto del direttore generale delle finanze 11 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020;
ONERE DELLA PROVA (art. 6)
L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati
Pubblicato in G.U. n. 154 del 30.6.2021 il d.P.C.M. 28 giugno 2021 recante "Differimento, per l'anno 2021, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" con il quale si stabilisce che il termine per il versamento risultati dalla dichiarazione dei redditi e scadenze il 30 giugno è differito al 20 luglio 2021 senza maggiorazione in favore dei soggetti:
- che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice;
- che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
Con d.m. 11 novembre 2020 recante "Individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all'udienza a distanza ex art.16, comma 4, del decreto-legge n. 119/2018 e art. 27del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137" in G.U. n. 285 del 16.11.2020 sono state emanate le disposizioni attuative per consentire lo svolgimento delle udienze telematiche per il processo tributario.
Con d.l. 20 ottobre 2020, n. 129 recante "Disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale" pubblicato in G.U. n. 260 del 20.10.2020 sono introdotte alcune disposizioni di proroga in materia di riscossione erariale. In particolare:
- il periodo di sospensione dei termini dei versamenti delle entrate tributarie e non tributarie, scadenti entro il 15 ottobre 2020, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 purché derivino da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli avvisi previsti dagliarticoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La medesima disposizione vale anche per i piani di dilazione in essere fino a tale data;
- sono prorogati di dodici mesi, tra l'altro, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento;
- sono sospesi gli obblighi fino al 31 dicembre 2020 anche gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita' relative alrapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.
Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4 agosto 2020, n. 280693 è stato emanato il regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato per quanto concerne gli atti detenuti dall'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 22.6.2020 pubblicato sul proprio sito internet, ricorda che dal 1° luglio p.v. troverà applicazione la modificata introdotta dall'art. 4-octies del d.l. n. 34/2019 convertito con modificazioni in l. n. 58/2019 che ha introdotto l'art. 5-ter nel testo del d.lgs. n. 218/1997. A tale scopo è stata anche emanata un'apposita circolare 22.6.2020, n. 17/E che illustra le novità di imminente entrata in vigore tra cui l'obbligo di motivazione rafforzata che dovrà tenere in considerazione i chiarimenti forniti ed i documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
In G.U. n. 300 del 28.12.2018 è stato pubblicato il d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi".
Il Consiglio dell'Unione Europea in data 13 marzo 2018 ha approvato la bozza di modifica della Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.
La bozza stabilisce importanti novità in merito, tra l'altro, alla responsabilità in capo agli intermediari ossia "any person that designs, markets, organises or makes available for implementation or manages the implementation of a reportable cross-border arrangement".
Si stabilisce che essi saranno tenuti ad effettuare entro 30 giorni all'Amministrazione finanziaria di competenza una denuncia (disclosure) di tutte le operazioni e strutture internazionali che possano potenzialmente determinare una potenziale erosione delle basi imponibili.
La comunicazione andrà fatta entro 30 giorni dal primo atto d'implementazione dell'operazione , residuando l'obbligo di un rapporto trimestrale soltanto per le operazioni proposte ad una generalità di clienti.
L'obbligo sussiste per tutte quelle operazioni / strutture che hanno come beneficio principale l'erosione della base imponibile (vantaggio fiscale). Al fine di identificare l'obbligo di dichiarazione da parte dell'intermediario vengono individuati categorie di figure sintomatiche "hallmark" indicate nell'allegato dalla proposta.
Le previsioni dovrebbero entrare in vigore dal 1° luglio 2020.
L'Agenzia delle Entrate con la circolare 22.12.2017, n. 30/E precisa i contorni applicativi dell’articolo 10 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la quale - ricordiamo - ha modificato la disciplina del reclamo/mediazione di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, elevando da ventimila a cinquantamila euro la soglia di valore delle liti che delimita l'applicabilità dell’istitutoin disamina ed escludendo espressamente le controversie relative a tributi che, sulla base del diritto comunitario, costituiscono risorse proprie tradizionali.
Viene, in particolare, precisato che:
- in linea generale l'innalzamento della soglia opera agli atti notificati a decorrere dal 1 gennaio 2018 e che, a tale riguardo, la notifica si considera perfezionata al momento della ricezione dell’atto da parte del contribuente;
- nel caso di ricorso avverso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori, occorre tenere conto della regola fissata dall’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 19928, secondo cui il ricorso non può essere proposto prima del decorso di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di restituzione. Pertanto, il reclamo/mediazione trova applicazione anche nei casi in cui - alla data del 1° gennaio 2018 - non sia decorso il termine di novanta giorni dall’avvenuta presentazione di istanze relative a rimborsi superiori a ventimila e fino a cinquantamila euro, mentre non opera se - alla medesima data - tale termine dilatorio risulti già spirato. Inoltre, qualora l’istanza di rimborso riguardi più periodi d’imposta, il valore della lite è dato dal tributo chiesto a rimborso per singolo periodo di imposta.
Pubblicato sulla G.U. n. 60 del 13 marzo 2017 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 febbraio 2017, n. 22, avente ad oggetto il Regolamento di attuazione dell'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente (in vigore dal 28 marzo 2017).