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E’ stata pubblica in G.U. n. 204 del 1.9.2022 la l. 31 agosto 2022, n. 130 recante “Disposizioni  in  materia  di  giustizia  e  di  processo  tributari”. Ecco le principali novità: LE COMMISSIONI TRIBUTARIE CAMBIANO DENOMINAZIONE (art. 1, comma 1, lett. a) Le «commissione tributaria provinciale» e la  «commissione   tributaria    regionale» mutano rispettivamente in «corte  di  giustizia  tributaria  di primo grado» e «corte di giustizia  tributaria  di  secondo  grado»   I GIUDICI TRIBUTARI DOVRANNO ESSERE MAGISTRATI (art. 1, comma 1, lett. b e seguenti) I giudici tributari saranno assunti tramite concorso pubblico e saranno magistrati   SMALTIMENTO DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO ALLA CORTE DI CASSAZIONE (artt. 3 e 5) Viene costituita un’apposita sezione dedicata esclusivamente al contenzioso tributario. Inoltre per i contenziosi tributari attualmente pendenti alla Corte di Cassazione è prevista una definizione agevolata pari al: -          per i contenziosi non superiori a 100.000 euro, 5% del valore del contenzioso qualora l’Agenzia delle Entrate sia risultata soccombente in entrambi i precedenti gradi giudizio; -          per i contenziosi non superiori a 50.000, euro 20% se l’Agenzia sia risultata vittoriosa almeno parzialmente in uno dei due precedenti gradi di giudizio.   MODIFICHE AL CODICE DI RITO TRIBUTARIO (art. 4) - composizione monocratica per i contenziosi fino a 3.000 euro (per i ricorsi notificati alla data di entrata in vigore della legge); - ammissione della  prova  testimoniale, assunta con le forme  di  cui  all'articolo  257-bis  del  codice  di procedura civile (per i ricorsi notificati alla data di entrata in vigore della legge); - qualora una delle  parti  ovvero  il  giudice  abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata  dall'altra  parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le  spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto  della  proposta  ad  essa effettuata. Se e' intervenuta conciliazione  le  spese  si  intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente  convenuto nel processo verbale di conciliazione (per i ricorsi notificati alla data di entrata in vigore della legge); - in  caso  di  rigetto  del  reclamo   o   di   mancato accoglimento della proposta di  mediazione, la soccombenza di una delle  parti,  in  accoglimento  delle ragioni gia' espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta,  per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle  relative  spese di giudizio. Tale  condanna  puo'  rilevare  ai  fini  dell'eventuale responsabilita' amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione; - per le controversie soggette  a  reclamo  ai  sensi dell'art. 17-bis d.lgs. n. 546/1992 la corte di giustizia tributaria, ove possibile, puo' formulare alle parti una proposta conciliativa,  avuto  riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di  questioni  di  facile  e pronta soluzione (per i ricorsi notificati alla data di entrata in vigore della legge); - per quanto concerne il rito cautelare viene disposto che la camera di consiglio dev’essere comunque fissata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della relativa istanza; - per i ricorsi notificati a partire dal 1° settembre 2023 la partecipazione alle udienze,  da  parte  dei contribuenti e dei  loro  difensori,  degli  enti  impositori  e  dei soggetti   della   riscossione,   dei   giudici   e   del   personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado,  puo'  avvenire  mediante  collegamento  audiovisivo  tale  da assicurare la contestuale, effettiva e  reciproca  visibilita'  delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto e'  equiparato  all'aula di udienza. La partecipazione alle udienze di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,  secondo  le  modalita' previste nel primo periodo del presente comma puo'  essere  richiesta dalle parti nel ricorso, nel  primo  atto  difensivo  o  in  apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi  prima della data di trattazione.  L'udienza  si  tiene  a  distanza  se  la richiesta e' formulata da tutte le  parti  costituite  nel  processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza da tenere presso  la  sede  delle  corti  di  giustizia  tributaria   contenuta nell'articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992. In ogni caso  in cui l'udienza si tenga a distanza e' comunque  consentita  a  ciascun giudice la partecipazione presso la sede  della  corte  di  giustizia tributaria.   Le   regole   tecnico-operative   per   consentire   la partecipazione all'udienza a distanza sono disciplinate  dal  decreto del direttore generale delle finanze  11  novembre  2020,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre  2020;   ONERE DELLA PROVA (art. 6) L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto  impugnato.  Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che  emergono  nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca  o  e'  contraddittoria  o  se  e'  comunque  insufficiente   a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque  in  coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su  cui si fondano la pretesa  impositiva  e  l'irrogazione  delle  sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati   Pubblicato in G.U. n. 154 del 30.6.2021 il d.P.C.M. 28 giugno 2021 recante "Differimento, per l'anno 2021, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" con il quale si stabilisce che il termine per il versamento risultati dalla dichiarazione dei redditi e scadenze il 30 giugno è differito al 20 luglio 2021 senza maggiorazione in favore dei soggetti: - che esercitano attivita' economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita' fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice; - che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a societa', associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917     Con d.m. 11 novembre 2020 recante "Individuazione delle regole tecnico-operative per lo svolgimento e la partecipazione all'udienza a  distanza  ex  art.16,  comma  4,  del decreto-legge n. 119/2018 e art.  27del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137" in G.U. n. 285 del 16.11.2020 sono state emanate le disposizioni attuative per consentire lo svolgimento delle udienze telematiche per il processo tributario.     Con d.l. 20 ottobre 2020, n. 129 recante "Disposizioni  urgenti  in   materia   di   riscossione   esattoriale" pubblicato in G.U. n. 260 del 20.10.2020 sono introdotte alcune disposizioni di proroga in materia di riscossione erariale. In particolare: - il periodo di sospensione dei termini dei versamenti delle entrate tributarie e non tributarie, scadenti entro il 15 ottobre 2020, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 purché derivino da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli avvisi previsti dagliarticoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La medesima disposizione vale anche per i piani di dilazione in essere fino a tale data; - sono prorogati di dodici mesi, tra l'altro, i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nell'anno 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento; - sono sospesi gli obblighi fino al 31 dicembre 2020 anche gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita' relative alrapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.         Con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 4 agosto 2020, n. 280693 è stato emanato il regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato per quanto concerne gli atti detenuti dall'Agenzia delle Entrate.     L'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 22.6.2020 pubblicato sul proprio sito internet, ricorda che dal 1° luglio p.v. troverà applicazione la modificata introdotta dall'art. 4-octies del d.l. n. 34/2019 convertito con modificazioni in l. n. 58/2019 che ha introdotto l'art. 5-ter nel testo del d.lgs. n. 218/1997. A tale scopo è stata anche emanata un'apposita circolare 22.6.2020, n. 17/E che illustra le novità di imminente entrata in vigore tra cui l'obbligo di motivazione rafforzata che dovrà tenere in considerazione i chiarimenti forniti ed i documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.   In G.U. n. 300 del 28.12.2018 è stato pubblicato il d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno e come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi".     Il Consiglio dell'Unione Europea in data 13 marzo 2018 ha approvato la bozza di modifica della Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. La bozza stabilisce importanti novità in merito, tra l'altro, alla responsabilità in capo agli intermediari ossia "any person that designs, markets, organises or makes available for implementation or manages the implementation of a reportable cross-border arrangement". Si stabilisce che essi saranno tenuti ad effettuare entro 30 giorni all'Amministrazione finanziaria di competenza una denuncia (disclosure) di tutte le operazioni e strutture internazionali che possano potenzialmente determinare una potenziale erosione delle basi imponibili. La comunicazione andrà fatta entro 30 giorni dal primo atto d'implementazione dell'operazione , residuando l'obbligo di un rapporto trimestrale soltanto per le operazioni proposte ad una generalità di clienti. L'obbligo sussiste per tutte quelle operazioni / strutture che hanno come beneficio principale l'erosione della base imponibile (vantaggio fiscale). Al fine di identificare l'obbligo di dichiarazione da parte dell'intermediario vengono individuati categorie di figure sintomatiche "hallmark" indicate nell'allegato dalla proposta. Le previsioni dovrebbero entrare in vigore dal 1° luglio 2020.   L'Agenzia delle Entrate con la circolare 22.12.2017, n. 30/E precisa i contorni applicativi dell’articolo 10 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la quale - ricordiamo - ha modificato la disciplina del reclamo/mediazione di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, elevando da ventimila a cinquantamila euro la soglia di valore delle liti che delimita l'applicabilità dell’istitutoin disamina ed escludendo espressamente le controversie relative a tributi che, sulla base del diritto comunitario, costituiscono risorse proprie tradizionali. Viene, in particolare, precisato che: - in linea generale l'innalzamento della soglia opera agli atti notificati a decorrere dal 1 gennaio 2018 e che, a tale riguardo, la notifica si considera perfezionata al momento della ricezione dell’atto da parte del contribuente; - nel caso di ricorso avverso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori, occorre tenere conto della regola fissata dall’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 19928, secondo cui il ricorso non può essere proposto prima del decorso di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di restituzione. Pertanto, il reclamo/mediazione trova applicazione anche nei casi in cui - alla data del 1° gennaio 2018 - non sia decorso il termine di novanta giorni dall’avvenuta presentazione di istanze relative a rimborsi superiori a ventimila e fino a cinquantamila euro, mentre non opera se - alla medesima data - tale termine dilatorio risulti già spirato. Inoltre, qualora l’istanza di rimborso riguardi più periodi d’imposta, il valore della lite è dato dal tributo chiesto a rimborso per singolo periodo di imposta.     Pubblicato sulla G.U. n. 60 del 13 marzo 2017 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 febbraio 2017, n. 22, avente ad oggetto il Regolamento di attuazione dell'articolo  69,  comma  2,  del  decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sulla garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna a favore del contribuente (in vigore dal 28 marzo 2017).

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