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E’ stata pubblicata in G.U. n. 176 del 24.7.2021 la legge 23 luglio 2021, n. 106  di conversione con numerose modificazioni del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (G.U. n. 123 del 25.5.2021) recante “misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali” (cosiddetto “Sostegni-bis”). Ecco le principali novità:   CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (art. 1)   Sono previste tre diverse tipologie di contributo a fondo perduto   I) Il contributo già riconosciuto ai sensi del d.l. n. 41/2021 convertito in l. n. 69/2021 viene riconosciuto una seconda volta con accredito direttamente sul conto corrente del contribuente (comma 1)   II) E’ previsto anche un contributo a fondo perduto alternativo a quello di cui sopra “condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020” (comma 5).   Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l’ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue: a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a centomila euro; b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro; c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro; d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.   Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l’ammontare del contributo di cui al comma 5 è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue: a) novanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a centomila euro; b) settanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro; c) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro; d) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro  Il contributo non correre a formare la base imponibile.  L’istanza dev’essere presentata entro 60 giorni dall’avvio della procedura telematica.     III) Infine è previsto un contributo a fondo perduto a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (comma 16).   L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle entrate fino ad un importo pari a 50.000€   L’istanza dev’essere presentata entro il termine di 30 giorni dall’avvio della corrispondente procedura telematica.   E’ prevista anche una misura in favore dei soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti che hanno conseguito ricavi di cui all’articolo 85,comma 1, lettere a)o b), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1,del medesimo testo unico superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro:   a)     il contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,n.69, determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019; in tale caso, è riconosciuto anche il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, alle condizioni e con le modalità ivi previste;   b)    il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati beneficino del contributo di cui alla lettera a), in misura pari all’importo ottenuto applicando la percentuale del 20 per cento alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile2019 al 31 marzo 2020; in tale caso, non è riconosciuto il contributo di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo;   c)     il contributo di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo, determinato, nel caso in cui gli interessati non beneficino del contributo di cui alla lettera a) del presente comma, in misura pari all’importo ottenuto applicando la percentuale del 30 per cento alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1°aprile 2019 al 31 marzo 2020.   SOSTEGNI ECONOMICI PER WEDDING, INTRATTENIMENTO E HORECA (art. 1-ter)   Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 e tenendo altresì conto della differenza tra il fatturato annuale del 2020 e il fatturato annuale del 2019     ULTERIORI SLITTAMENTO PER IL VERSAMENTO DELLE RATE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE (art. 1-sexies)   Il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14- bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018: a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020; c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020; d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020; e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.   DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI REVISIONE DEI PREZZI DEI MATERIALI NEI CONTRATTI PUBBLICI (art. 1-septies)   FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE CHIUSE (art. 2) E’ istituito uno specifico fondo per il sostegno di quelle attività per le quali sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto    PROLUNGAMENTO CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI LOCAZIONE (art. 4) Il credito d’imposta riconosciuto per i canoni di affitto per gli immobili ad uso non abitativo e per affitto di azienda di cui all’art. 28 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2021 inizialmente previsto fino al 30 aprile è prorogato fino al 31 luglio 2021.   Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.   Il credito d’imposta di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del presente decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio2021, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. Alle imprese di cui al presente comma il credito d’imposta spetta, rispettivamente, nelle misure del 40 per cento e del 20 per cento    RINEGOZIAZIONE DEI CANONI COMMERCIALI (art. 4-bis) Nei casi in cui il locatario non abbia avuto diritto di accedere, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle misure di sostegno economico adottate dallo Stato per fronteggiare gli effetti delle restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero non abbia beneficiato di altri strumenti di supporto di carattere economico e finanziario concordati con il locatore anche in funzione della crisi economica connessa alla pandemia stessa, il locatario e il locatore sono chiamati a collaborare tra di loro in buona fede per rideterminare temporaneamente il canone di locazione per un periodo massimo di cinque mesi nel corso del 2021, purché si tratti di conduttori esercenti attività economica che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 inferiore almeno del 50 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° marzo 2019 e il 30 giugno 2020 e la cui attività sia stata sottoposta a chiusura obbligatoria per almeno duecento giorni anche non consecutivi a partire dall’8 marzo 2020   ESENZIONE IMU (art. 4-ter) Alle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021, è riconosciuta l’esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’imposta municipale propria (IMU) relativa all’immobile predetto. L’esenzione di cui al precedente periodo si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre2021.   RIDETERMINAZIONE DEI CANONI DEMIANIALI (art. 6-bis) Per l’anno2021, l’importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali territorialmente competenti non può essere inferiore a euro 500   SOSPENSIONE ATTIVITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE (art. 9, comma 1) Le cartelle di pagamento erariali sono ulteriormente sospese fino al 31 agosto 2021   PROROGA PAGAMENTO DELLE IMPOSTE PER I CONTRIBUENTI ISA (art. 9-ter) Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bisdel decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione    CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ SPORTIVE  E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA (artt. 10, 10-bis e 10-ter) Il credito d'imposta per gli  investimenti  pubblicitari  in  favore  di leghe  e  societa'  sportive  professionistiche  e  di   societa'   e associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 81 d.l. n. 104/2020 convertito in l. n. 126/2020 trova applicazione anche per l’anno d’imposta 2021. Inoltre, il Fondo di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per le esigenze di liquidità previste dall’articolo 14, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. Infine: - slittano alcuni termini concernenti l’entrata in vigore di disposizioni del d.lgs. n. 36/2021 in materia di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo; - sono introdotte modifiche al d.lgs. n. 39/2021; - al fine di sostenere le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023,allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative   SOSPENSIONE DEL PROGRAMMA « CASHBACK » E CREDITO D’IMPOSTA POS (art. 11-bis) Inoltre, agli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, collegati agli strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito d’imposta, parametrato al costo di acquisto, di noleggio o di utilizzo degli strumenti stessi, nonché alle spese di convenzionamento ovvero alle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.   Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta, nel limite massimo di spesa di 160 euro per soggetto, nelle seguenti misure: a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro   Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel corso dell’anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito d’imposta, nel limite massimo di spesa di 320 euro per soggetto, nelle seguenti misure: a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro; b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro; c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.   RIFINANZIAMENTO NUOVA SABATINI (art. 11-ter) Al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69,convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, procede, secondo criteri cronologici, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 2, ad erogare le successive quote di contributo spettanti in un’unica soluzione, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento.   MODIFICHE AL TESTO UNICO BANCARIO (artt. 11-octies, 23-bis e 23-ter) Art. 120-quaterdecies.1. – (Rimborso anticipato) – 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto Art. 125-sexies. – (Rimborso anticipato) – 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato 3. Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l’intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito. 4. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L’indennizzo non può superare l’1 per cento dell’importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l’indennizzo non può superare l’importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 5. L’indennizzo di cui al comma 4 non è dovuto: a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto; d) se l’importo rimborsato anticipatamente corrisponde all’intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro (la nuova formulazione dell’art. 125-sexies si applica soltanto ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entratain vigore della legge di conversione del presente decreto).   GARANZIA FONDO PMI GRANDI PORTAFOGLI DI FINANZIAMENTI A MEDIO-LUNGO TERMINE PER PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO E PROGRAMMI DI INVESTIMENTO (art. 12)   VAGLIA CAMBIARI, CAMBIALI ED ALTRI TITOLI DI CREDITO (art. 13, comma 7-bis) I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021 ai sensi dell’articolo11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40. I protesti o le constatazioni equivalenti levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre2021 sono cancellati d’ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.   START UP INNOVATIVE (art. 14)  Le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) TUIR, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e da piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale e possedute per almeno tre anni non sono soggette a imposizione. Non sono soggette a imposizione le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis) TUIR, realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli articoli 5, escluse le società semplici e gli enti ad essi equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del medesimo testo unico, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, o in piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, mediante la sottoscrizione del capitale sociale   RIAPERTURA DI TERMINI IN MATERIA DI RIVALUTAZIONE DI BENI DI IMPRESA E DI RIDETERMINAZIONE DI VALORI DI ACQUISTO DI CUI ALL’ART. 2 D.L. N. 282/2002 CONVERTITO IN L. N. 27/2003 (art. 14, comma 4-bis)   PREVISTA LA COSTITUZIONE DI UN FONDO PER L’EMISSIONE DI GARANZIE SU PORTAFOGLI OBBLIGAZIONARI (art. 15)   CREDITO D’IMPOSTA PER SVILUPPO VACCINI (art. 31) Alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci nuovi, inclusi i vaccini, spetta un credito d’imposta nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, a condizione che il beneficiario dell'aiuto si impegni a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello Spazio economico europeo   PROROGA TERMINI PER SOCIETA’ BENEFIT E ULTERIORI MODIFICHE (art. 19-bis)   MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 143, IN MATERIA DI FINANZIAMENTO DEI CREDITI ALL’ESPORTAZIONE (art. 31-quater)   CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI (art. 32) Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di bed and breakfast, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per: a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali; c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione   VENDITA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (art. 32-bis) Le rivendite di generi di monopolio sono autorizzate alla vendita di mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia, nonché di guanti chirurgici e no, di occhiali protettivi, visiere e protezioni facciali, di camici e grembiuli monouso e di ogni altro dispositivo di protezione individuale destinato alle medesime finalità protettive. Al fine di garantire la sicurezza dei dispositivi, le rivendite di generi di monopolio sono tenute al rispetto delle indicazioni del fabbricante in relazione alla destinazione d’uso degli stessi   ULTERIORI DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA SALUTE (artt. 34 e 34-bis) Tra le varie disposizioni di stabilisce quanto segue Nel rispetto delle misure di carattere generale e dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti religiosi e civili, i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dal requisito del possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9 per la partecipazione ai banchetti nell’ambito di cerimonie e di eventi analoghi con meno di sessanta partecipanti Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell’Unione europea restino unite, i minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. L’obbligo di sottoporsi a test per l’infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore a sei anni Il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, di sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n.761, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5della legge 11 gennaio 2018, n.3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dal presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica   ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (artt. 40, 40-bis e 50-bis)   CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE (art. 41) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2021 è istituto il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica. Il contratto di cui al presente articolo è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Condizione per l'assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di cui al presente articolo è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.   MODIFICHE IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO (art. 41-bis)    PROMOZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA (art. 43-ter) Fino al 31 dicembre 2021 al fine di promuovere l’offerta turistica nazionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni possono stipulare una polizza assicurativa relativa all’assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute in relazione al COVID-19 per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia.    VERIFICA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA DI LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI (art. 47-bis) Ai fini della concessione dell’esonero dal pagamento dei contributi previdenziali di cui all’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n.178, la regolarità contributiva è verificata d’ufficio dagli enti concedenti far data dal 1° novembre 2021   CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ALTO LIVELLO (art. 48-bis) A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 25 per cento. Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute, fino all’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all’estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali   RINNOVO CONCESSIONI AREE PUBBLICHE (art. 56-bis) In relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all’allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre2020, entro il termine stabilito dall’articolo 26-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21maggio 2021, n.69. Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo   BORSE DI STUDIO (art. 60-bis Per sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l’inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, alle imprese che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell’anno 2021 o nell’anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private come definite al comma 537, è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino al 100 per cento per le piccole e micro imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all’80 per cento per le grandi imprese dell’importo delle donazioni effettuate fino all’importo massimo di 100.000 euro   COSTITUZIONE DEL CENTRO ITALIANO DI RICERCA PER L’AUTOMOTIVE (art. 62-bis)   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INSTALLAZIONE DELLA FIBRA OTTICA (art. 63-bis) Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, sicché nell’ambito delle convenzioni accessorie al permesso di costruire concernente interventi di nuova costruzione rilasciato per edifici di tipo residenziale le amministrazioni individuano in termini preferenziali, ai fini di cui all’articolo 16, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, le infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, con particolare riferimento alle opere necessarie ad assicurare il collegamento tra l’ingresso dell’edificio e il più vicino nodo di connessione   RIDUZIONE IMPOSTE PER L’ACQUISTO DELLA PRIMA CASA PER COLORO CHE HANNO MENO DI 36 ANNI FINO AL 30 GIUGNO 2022 (art. 63) Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui. Per gli atti di cui relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d'imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’ imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi. I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601   INTERVENTI CONVERVATIVI PER IL RESTAURO SU IMMOBILI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO (art. 65-bis) Alle persone fisiche che detengono a qualsiasi titolo immobili di questo tipo è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, in misura pari al 50 per cento degli oneri rimasti a carico delle medesime persone fisiche, fino a un importo massimo complessivo del citato credito di 100.000 euro. Il credito d’imposta spetta a condizione che l’immobile non sia utilizzato nell’esercizio di impresa. Il credito è compensabile ma non cumulabile con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e con la detrazione prevista dall’articolo 15, comma1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.5   PER L’ANNO 2021 CREDITO D’IMPOSTA, NEL LIMITE DI SPESA DI 20 MILIONI DI EURO, IN FAVORE DEI TITOLARI DI IMPIANTI PUBBLICITARI PRIVATI O CONCESSI A SOGGETTI PRIVATI (art. 67-bis)   SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA TASSA DI ANCORAGGIO PER LE NAVI DA CROCIERA (art. 73-quater)   SLITTAMENTO DI TERMINI La cosiddetta plastic tax di cui all’art. 1, commi 634-650 l. n. 160/2019 slitta dal 31 luglio 2021 al 1° gennaio 2022 (art. 9, comma 3)   Le misure di sostegno per garantire la liquidità di imprese (SACE) di cui all’art. 1 d.l. n.  23/2020 convertito in l. n. 40/2020 viene prorogata dal 30 giugno al 31 dicembre 2021. Inoltre la durata del finanziamento può superare i 6 anni ed arrivare a 10 anni (art. 13)   La conclusione del periodo di moratoria dei debiti delle PMI nei confronti degli istituti di credito di cui all’art. 56 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 è posticipato dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 limitatamente alla sola quota capitale e purché le imprese ammesse invii comunicazione al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021 (art. 16)   Gli incentivi per la cessione dei crediti societari di cui all’art. 44-bis d.l. n. 34/2019 convertito in l. n. 58/2020 sono prorogati al 31 dicembre 2021. Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al 15 per cento. Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta. Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio (art. 19)   E’ previsto che ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (i lavoratori stagionali, del turismo e spettacolo), è erogata una tantum un'ulteriore indennità pari a euro 1.600 (art. 42)   Il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233 con scadenza il 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione (art. 47)   Sono rinnovate per il 2021 le disposizioni di cui all’art. 103-bis d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 in favore transfrontalieri che  siano  titolari  di  rapporti   di   collaborazione coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati  nonche' dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal  23  febbraio  2020  e siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle  misure  di sostegno ai lavoratori previste dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e dal decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (art. 49)   Le misure di cui all’art. 54 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 in merito all’acquisto della prima casa sono prorogate al 31 dicembre 2021 (art. 64)   Proroga degli incentivi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti (art. 73-quinquies)      E’ stata pubblicata in G.U. n. 120 S.O. n. 21 del 21 maggio 2021 la legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione del d.l. 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e  agli  operatori economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse all'emergenza da COVID-19” (cosiddetto Decreto Sostegni) in G.U. n. 70 del 22.03.2021, con il quale sono state adottate numerose misure di supporto economico agli operatori economici ed ai cittadini per fronteggiare gli effetti infausti causati dal protrarsi della pandemia. Ecco i principali provvedimenti:   CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI (art. 1, commi 1-8)       Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è  riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Il contributo è qualificato come impignorabile.       Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.       L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:       a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;       b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;       c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;       d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;       e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.       L’importo del contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.       Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.       In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.       Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti.       L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.       Si applicano le disposizioni di cui all’art. 25, commi 9-14 del d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020               CREDITO D’IMPOSTA PER LE ATTIVITA’ TEATRALI E DAL VIVO (art. 36-bis)       Alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subìto nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all’anno 2019 è riconosciuto un credito d’imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario               ESENZIONE PRIMA RATA IMU (art. 6-sexies)       Per i soggetti di cui sopra non è dovuta la prima rata dell’IMU purché gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori                PROROGA DELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI (artt. 01 e 4, commi 1-3)       La proroga della sospensione delle carte di pagamento viene posticipata dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 e dei pignoramenti di stipendi e pensioni.       Il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018:       a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;       b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.               RIVALUTAZIONE GENERALE DEI BENI D’IMPRESA E PER IL SETTORE ALBERGHIERO E TERMALE (artt. 1-bis e 5-bis)       La rivalutazione di cui all’art. 110 d.l. n. 104/2020 convertita in l. n. 126/2020 può essere effettuata anche per il bilancio 2020 con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del precitato articolo.       La rivalutazione dei beni d’impresa nel settore alberghiero e termale ai sensi dell’art. 6-bis d.l. n. 23/2020 convertito in l. n. 40/2020 trova applicazione anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento       CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE START UP (art. 1-ter)       Per l’anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all’articolo 1 del presente decreto in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal suddetto articolo 1.               MINIMI CONDONO ESATTORIALE (art. 4, commi 4-6)       Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro       Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono stabilite le modalità e le date dell’annullamento dei debiti di cui al comma 4 del presente articolo, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.       Fino alla data stabilita dal citato decreto ministeriale è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione               MISURE PER LA RIDUZIONE DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI (art. 5)       Accedono alla definizione di cui al presente articolo i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell’imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2020.       La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive       CALCOLO IVA AI FINI DEGLI INCENTIVI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA (art. 6-bis)       L’imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente       CONVEZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINII E ORIENTAMENTO (art. 10-bis)       Per l’anno 2021 sono esenti dall’imposta di bollo               ISTITUZIONE DI UN FONDO PER GENITORI LAVORATORI SEPARATI O DIVORZIATI AL FINE DI GARANTIRE LA CONTINUITÀ DI EROGAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO (art. 12-bis)       Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, la possibilità di erogare l’assegno di mantenimento, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo               RICONTRATTAZIONE LOCAZIONI COMMERCIALI (art. 6-novies)       Nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione               CASSA INTEGRAZIONE E LICENZIAMENTI (art. 8)       I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.       Mentre il blocco dei licenziamenti viene protratto fino al 30 giugno 2021.               PROROGA DEI CONTRATTI A TERMINE (art. 17)       In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81               DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL REDDITO DI EMERGENZA E IL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE PRIVATE (artt. 12 e 13)               INCREMENTO DEL FONDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEGLI ETS (art. 14)               VACCINAZIONI ANTICOVID (artt. 20 e 20-ter)       Le regioni e le province autonome assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell’emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione.       Inoltre, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti.       In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici nella fase dei controlli programmati cosiddetti «di follow up».               COVID HOTEL (art. 21)       Le misure riguardanti i COVID hotel di cui all’art. 1, commi 2 e 3 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 sono prorogate al 20 luglio 2021               DISPOSIZIONI A TUTELA DEL LIBERO PROFESSIONISTA CHE HA OMESSO ADEMPIMENTI BUROCRATICI O PAGAMENTI IN RAGIONE DEL COVID (art. 22-bis)        In deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all’infezione da SARS-CoV-2, non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.       Nel caso di impossibilità sopravvenuta il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente       La sospensione dei termini per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.       Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati               MISURE PER PALESTRE, PALESTRE E PISCINE (art. 36-ter)       La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all’epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale       MODIFICA IN TEMA DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO EX ART. 182-BIS L.F. (art. 37-ter)       Qualora dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato al primo comma il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale       RINEGOZIAZIONE MUTUI FONDIARI PRIMA CASA (art. 40-ter)       In sostituzione dell’art. 41-bis d.l. n. 124/2019 convertito in l. n. 157/2019 si prevede che “Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una società di cui all’articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore, il debitore, che sia qualificato come consumatore ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle citate categorie soggettive, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia di cui al comma 4 e possono godere del beneficio dell’esdebitazione per il debito residuo […]”       SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL RILASCIO DI IMMOBILI ANCHE AD USO NON ABITATIVO (art. 40-quater)       La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata:       a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;       b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.               PROROGA DI ALCUNI TERMINI (art. 5, comma 14, 26-bis e art. 29)       L’obbligo di segnalazione dell’importo rilevante ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 14/2019 slitta per l’INPS dall’anno successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo.       Con riferimento all’art. 9-ter, commi 2 e 3 (e si vedano analogamente i successivi commi 4 e 5) del d.l. n. 137/2020 convertito in l. n. 176/2020 fine di promuovere la  ripresa  delle  attivita'  turistiche,  danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese  di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto  1991, n. 287, titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni  concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto  stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre  2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020, n. 8, gia' esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (e non più al 31 marzo 2021),  dal  pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti,  della  legge 27 dicembre 2019, n. 160.       In considerazione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  i titolari   di   concessioni   o   di    autorizzazioni    concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo  pubblico  per  l'esercizio  del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo  31  marzo 1998, n. 114, gia' esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del  decreto-legge  n.  34  del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio  2021  al  al 30 giugno 2021 (e non più al 31 marzo 2021),  dal pagamento del canone di cui all'articolo 1,  commi  837  e  seguenti, della legge n. 160 del 2019.       Proroga dei termini delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria       Proroga dei termine di revisione degli autoveicoli dal 30 aprile al 31 luglio 2021                                           E' stato pubblicato sul sito delle Agenzia delle Entrate il provvedimento del 23 marzo 2021 recante "Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021".   La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.   Scaricabili oltre al provvedimento qui trovate anche in formato pdf:       modulo dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto; le istruzioni per la compilazione; le specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica dell'istanza.                       E’ stata pubblicata in G.U. n. 120 S.O. n. 21 del 21 maggio 2021 la legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione del d.l. 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e  agli  operatori economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse all'emergenza da COVID-19” (cosiddetto Decreto Sostegni) in G.U. n. 70 del 22.03.2021, con il quale sono state adottate numerose misure di supporto economico agli operatori economici ed ai cittadini per fronteggiare gli effetti infausti causati dal protrarsi della pandemia. Ecco i principali provvedimenti:   CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IN FAVORE DEGLI OPERATORI ECONOMICI (art. 1, commi 1-8)   Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è  riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Il contributo è qualificato come impignorabile.   Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.   L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:   a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 3 non superiori a centomila euro;   b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;   c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;   d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;   e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.   L’importo del contributo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.   Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.   In alternativa, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.   Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti.   L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.   Si applicano le disposizioni di cui all’art. 25, commi 9-14 del d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020       CREDITO D’IMPOSTA PER LE ATTIVITA’ TEATRALI E DAL VIVO (art. 36-bis)   Alle imprese che svolgono le suddette attività e che abbiano subìto nell’anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all’anno 2019 è riconosciuto un credito d’imposta del 90 per cento, quale contributo straordinario       ESENZIONE PRIMA RATA IMU (art. 6-sexies)   Per i soggetti di cui sopra non è dovuta la prima rata dell’IMU purché gli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori        PROROGA DELL’ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI (artt. 01 e 4, commi 1-3)   La proroga della sospensione delle carte di pagamento viene posticipata dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 e dei pignoramenti di stipendi e pensioni.   Il versamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n. 119 del 2018:   a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;   b) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.       RIVALUTAZIONE GENERALE DEI BENI D’IMPRESA E PER IL SETTORE ALBERGHIERO E TERMALE (artt. 1-bis e 5-bis)   La rivalutazione di cui all’art. 110 d.l. n. 104/2020 convertita in l. n. 126/2020 può essere effettuata anche per il bilancio 2020 con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del precitato articolo.   La rivalutazione dei beni d’impresa nel settore alberghiero e termale ai sensi dell’art. 6-bis d.l. n. 23/2020 convertito in l. n. 40/2020 trova applicazione anche per gli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti operanti nei settori alberghiero e termale ovvero per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento   CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE START UP (art. 1-ter)   Per l’anno 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura massima di euro 1.000 ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d’impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all’articolo 1 del presente decreto in quanto l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 non è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, purché siano rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dal suddetto articolo 1.       MINIMI CONDONO ESATTORIALE (art. 4, commi 4-6)   Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro   Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono stabilite le modalità e le date dell’annullamento dei debiti di cui al comma 4 del presente articolo, del relativo discarico e della conseguente eliminazione dalle scritture patrimoniali degli enti creditori.   Fino alla data stabilita dal citato decreto ministeriale è sospesa la riscossione di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sono sospesi i relativi termini di prescrizione       MISURE PER LA RIDUZIONE DELLE SOMME DOVUTE A SEGUITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI (art. 5)   Accedono alla definizione di cui al presente articolo i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, come risultante dalle dichiarazioni annuali dell’imposta sul valore aggiunto presentate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto per il periodo d’imposta 2020.   La definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive   CALCOLO IVA AI FINI DEGLI INCENTIVI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA (art. 6-bis)   L’imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente   CONVEZIONI PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINII E ORIENTAMENTO (art. 10-bis)   Per l’anno 2021 sono esenti dall’imposta di bollo       ISTITUZIONE DI UN FONDO PER GENITORI LAVORATORI SEPARATI O DIVORZIATI AL FINE DI GARANTIRE LA CONTINUITÀ DI EROGAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO (art. 12-bis)   Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, la possibilità di erogare l’assegno di mantenimento, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo       RICONTRATTAZIONE LOCAZIONI COMMERCIALI (art. 6-novies)   Nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei corrispettivi, derivante dalle restrizioni sanitarie, nonché dalla crisi economica di taluni comparti e dalla riduzione dei flussi turistici legati alla crisi pandemica in atto. Locatario e locatore sono tenuti a collaborare tra di loro per rideterminare il canone di locazione       CASSA INTEGRAZIONE E LICENZIAMENTI (art. 8)   I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga di cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di 28 settimane nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.   Mentre il blocco dei licenziamenti viene protratto fino al 30 giugno 2021.       PROROGA DEI CONTRATTI A TERMINE (art. 17)   In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81       DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL REDDITO DI EMERGENZA E IL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA PER I PROFESSIONISTI ISCRITTI A CASSE PRIVATE (artt. 12 e 13)       INCREMENTO DEL FONDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEGLI ETS (art. 14)       VACCINAZIONI ANTICOVID (artt. 20 e 20-ter)   Le regioni e le province autonome assicurano la somministrazione dei vaccini contro il SARS-COV-2 anche con il coinvolgimento dei medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell’emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione.   Inoltre, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti.   In relazione alle categorie di persone da vaccinare nel proseguimento della campagna vaccinale, sono considerati categoria prioritaria i malati oncologici nella fase dei controlli programmati cosiddetti «di follow up».       COVID HOTEL (art. 21)   Le misure riguardanti i COVID hotel di cui all’art. 1, commi 2 e 3 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 sono prorogate al 20 luglio 2021       DISPOSIZIONI A TUTELA DEL LIBERO PROFESSIONISTA CHE HA OMESSO ADEMPIMENTI BUROCRATICI O PAGAMENTI IN RAGIONE DEL COVID (art. 22-bis)    In deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto, che comportino mancato adempimento verso la pubblica amministrazione da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità dello stesso per motivi connessi all’infezione da SARS-CoV-2, non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce comunque inadempimento connesso alla scadenza dei termini medesimi. Il mancato adempimento di cui al presente comma non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.   Nel caso di impossibilità sopravvenuta il termine è sospeso a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno di inizio della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o dal giorno di inizio della quarantena con sorveglianza attiva, fino a trenta giorni decorrenti dalla data di dimissione dalla struttura sanitaria o di conclusione della permanenza domiciliare fiduciaria o della quarantena, certificata secondo la normativa vigente   La sospensione dei termini per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o all’inizio delle cure domiciliari. Il certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.   Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione, con facoltà di allegare contestualmente i certificati       MISURE PER PALESTRE, PALESTRE E PISCINE (art. 36-ter)   La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all’epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1463 del codice civile. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro sei mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale   MODIFICA IN TEMA DI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO EX ART. 182-BIS L.F. (art. 37-ter)   Qualora dopo l’omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l’imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato al primo comma il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale   RINEGOZIAZIONE MUTUI FONDIARI PRIMA CASA (art. 40-ter)   In sostituzione dell’art. 41-bis d.l. n. 124/2019 convertito in l. n. 157/2019 si prevede che “Al fine di fronteggiare, in via eccezionale, temporanea e non ripetibile, i casi più gravi di crisi economica dei consumatori, ove una banca, o un intermediario finanziario di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o una società di cui all’articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, che sia creditore ipotecario di primo grado, abbia iniziato o sia intervenuto in una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto l’abitazione principale del debitore, il debitore, che sia qualificato come consumatore ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, può, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 2, formulare richiesta di rinegoziazione del mutuo in essere ovvero richiesta di un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a un terzo finanziatore che rientri nelle citate categorie soggettive, il cui ricavato deve essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere. Il debito rinegoziato o il finanziamento del terzo possono essere assistiti dalla garanzia di cui al comma 4 e possono godere del beneficio dell’esdebitazione per il debito residuo […]”   SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL RILASCIO DI IMMOBILI ANCHE AD USO NON ABITATIVO (art. 40-quater)   La sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, è prorogata:   a) fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;   b) fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.       PROROGA DI ALCUNI TERMINI (art. 5, comma 14, 26-bis e art. 29)   L’obbligo di segnalazione dell’importo rilevante ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 14/2019 slitta per l’INPS dall’anno successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo.   Con riferimento all’art. 9-ter, commi 2 e 3 (e si vedano analogamente i successivi commi 4 e 5) del d.l. n. 137/2020 convertito in l. n. 176/2020 fine di promuovere la  ripresa  delle  attivita'  turistiche,  danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese  di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto  1991, n. 287, titolari  di  concessioni  o  di  autorizzazioni  concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto  stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre  2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio  2020, n. 8, gia' esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (e non più al 31 marzo 2021),  dal  pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti,  della  legge 27 dicembre 2019, n. 160.   In considerazione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  i titolari   di   concessioni   o   di    autorizzazioni    concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo  pubblico  per  l'esercizio  del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo  31  marzo 1998, n. 114, gia' esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del  decreto-legge  n.  34  del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio  2021  al  al 30 giugno 2021 (e non più al 31 marzo 2021),  dal pagamento del canone di cui all'articolo 1,  commi  837  e  seguenti, della legge n. 160 del 2019.   Proroga dei termini delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche ai 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria   Proroga dei termine di revisione degli autoveicoli dal 30 aprile al 31 luglio 2021                     E' stato pubblicato sul sito delle Agenzia delle Entrate il provvedimento del 23 marzo 2021 recante "Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021". La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021. Scaricabili oltre al provvedimento qui trovate anche in formato pdf:   modulo dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto; le istruzioni per la compilazione; le specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica dell'istanza.

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