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E’ stato pubblicato in G.U. n. 319 del 24.12.2020 S.O. n. 43 la l. 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 recante “Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  tutela  della  salute,  sostegno  ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (in G.U. n. 269 del 28.10.2020) che reca le seguenti principali disposizioni:   CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (artt. da 1a 1-ter e 1-sexies)   Agli  operatori  dei  settori  economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal  d.P.C.M. del 24.10.2020  è riconosciuto  un contributo a fondo perduto purché alla  data  del 25  ottobre  2020,  abbiamo partita  IVA  con attivita' prevalente concernente una tra quelle riferite ai codici ATECO di cui all’allegato 1   Il  contributo  a  fondo  perduto  spetta  a   condizione   che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore  ai  due  terzi  dell'ammontare  del  fatturato  e  dei corrispettivi del  mese  di  aprile  2019, tranne che per coloro che hanno attivato la partita IVA a  partire  dal  1° gennaio 2019. Al  fine  di  determinare correttamente i predetti importi, si  fa  riferimento  alla  data  di effettuazione dell'operazione di cessione di beni  o  di  prestazione dei servizi.   Il  predetto  contributo  spetta  anche  in  assenza  dei  requisiti  di  fatturato di  cui  sopra ai soggetti  che  dichiarano  di  svolgere  come  attività  prevalente  una  di  quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.    Per i soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro indebitamente percepito, il contributo e'  corrisposto  dall'Agenzia  delle  entrate  mediante accreditamento diretto sul conto  corrente  bancario  o  postale  sul quale e' stato erogato il precedente contributo.   Mentre per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo  esso e'  riconosciuto  previa presentazione  di  apposita  istanza   esclusivamente   mediante   la procedura web  e  il  modello  approvati  con  il  provvedimento  del Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  del  10  giugno   2020;   il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui  partita  IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza   Il contributo viene quantificato sulla base della percentuale dell’ultima colonna della tabella di cui sopra.   Il contributo questa volta viene riconosciuto anche alle aziende con fatturato superiore ai 5 milioni. In tal caso l’ammontare del contributo è determinato nella misura del 10% rispetto al calo di fatturato tra il mese di aprile 2019 ed il mese di aprile 2020.   In ogni caso il contributo non può essere superiore a 150.000 euro con un importo minimo di 1.000€ per le persone fisiche e 2.000€ per le persone giuridiche.       Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalita' per la trasmissione  delle  istanze e  ogni  ulteriore  disposizione  per  l'attuazione della presente disposizione.   Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-Gelaterie e pasticcerie, 561041-Ge-laterie e pasticcerie ambulanti, 563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o  sede  operativa  nelle  aree  del  territorio  nazionale,  carat-terizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un  livello  di  rischio  alto,  individuate  con  le  ordinanze  del  Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  3  novembre  2020,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla    Gazzetta  Ufficiale   n. 275 del 4 novembre 2020, e dell’artico-lo 19  -bis   del presente decreto, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell’Allegato 1.   Il contributo a fondo perduto di cui al presente  articolo  è  riconosciuto  nell’anno  2021  agli  operatori  con  sede  operativa  nei  centri  commerciali  e  agli  opera-tori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.   Al  fine  di  sostenere  gli  operatori  dei  settori  economici  interessati  dalle  misure  restrittive  introdotte  con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020,  hanno  la  partita  IVA  attiva,  dichiarano,  ai  sensi  dell’articolo  35  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  di  svolgere  come  attività  prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 e nell’Allegato 4 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19 -bis   del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.   Per quanto concerne i controlli antimafia concernenti l’erogazione dei contributi a fondo perduto trovano applicazione le previsioni del protocollo d’intesa di cui al comma 9 dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77 (autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonche' i soggetti  di  cui  all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo  67  del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011).   DISPOSIZIONI PER DISCIPLINARE IL LAVORO NELL’AMBITO DELLE COOPERATIVE SOCIALI, LE IMPRESE SOCIALI (art. 1-septies)       FONDO  PER  IL  SOSTEGNO  DELLE  ASSOCIAZIONI  E  SOCIETA'  SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art. 3)           SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI NELLA PRIMA CASA (art. 4)   La sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa perdura fino al 31.12.2020.   Inoltre, è inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento  immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia  ad oggetto l'abitazione  principale  del  debitore,  effettuata  dal  25 ottobre  2020  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di conversione del presente decreto.       NUMEROSE MODIFICHE ALLA L. N. 3/2012 IN MATERIA DI SOVRAINDEBITAMENTO DI IMPRESE E CONSUMATORI (art. 4-ter)    Tra le altre previsioni viene prevista una specifica procedura per i membri della medesima famiglia che possono presentare un’unica procedura di composizione, nonché previsioni specifiche per il debitore incapiente       SONO INTRODOTTE MISURE SPECIFICHE PE RIL SOSTEGNO DEL TURISMO, DELLA CULTURA E DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE (art. 6-bis)   Tra l’altro si stabilisce che con riferimento ai settori del turismo e della cul-tura,  ai  soli  fini  dell’erogazione  dei  contributi  di  cui  al  comma 9, i documenti unici di regolarità contributiva in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021       RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ANCHE PER LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE (art. 6-ter)   Alle  persone  fisiche  esercenti  punti  vendita  esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contri-buto una tantum fino a 1.000 euro       CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA (artt. 8 e 8-bis)   Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’Allegato 1, indipendentemente dal  volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente,  il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso  non abitativo  e  affitto  d'azienda   di   cui   all'articolo   28   del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento  a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.   Alle imprese operanti nei settori riferiti ai codici ATE-CO riportati nell’Allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da  un  livello  di  rischio  alto,  individuate  con  le  ordinanze  del  Ministro  della  salute  adottate  ai  sensi  dell’articolo  3  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  3  novembre  2020  e  dell’articolo  19  -bis    del  presente  decreto, spetta il credito d’imposta per i canoni di locazione degli  immobili  a  uso  non  abitativo  e  affitto  d’azienda  di  cui  all’articolo  8  del  presente  decreto,  con  riferimento  a  ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020        RIDUZIONE DELLE BOLLETTE ELETTRICHE PER L’ANNO 2021 (art. 8-ter)   Per i titolari di partita IVA di una delle attività di cui agli allegati e che siano titolari di utenze non domestiche a bassa tensione       ELIMINAZIONE SECONDA RATA IMU PER L’ANNO 2020 (artt. 9, 9-bis e 9-ter)   Si prevede inoltre che a  far  data  dal  1°  gennaio  2021  e  fino  al  31  marzo 2021:   -       le domande di nuove concessioni per l’occupa-zione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente  dell’ente  locale,  con  allegata  la  sola  planimetria,  in  deroga  al  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;   -       la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei sog-getti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’articolo  5  della  legge  n.  287  del  1991,  non  è  subordinata  alle  autorizzazioni  di  cui  agli  articoli  21  e  146  del  codice  di  cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e  -bis  ), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380       ISTITUZIONE DEL FONDO PER LA SOSTENIBILITA’ DEGLI AFFITTI DELLE UNITA’ RESIDENZIALI (art. 9-quater)    Per l’anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, un  contributo  a  fondo  perduto  fino  al  50% della  riduzione  del  canone,  entro  il  limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.   Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, all’Agenzia delle entrate  la  rinegoziazione  del  canone  di  locazione  e  ogni  altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.   Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate  da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  individuate  le  modalità  applicative  del  presente articolo, la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate       PROROGA DELL’IRAP (art. 9-quinquies)   Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati dall’articolo 98, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, operanti nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell’Allegato  1  e  nell’Allegato  2,  aventi  domicilio  fiscale  o  sede  operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate  ai  sensi  dell’articolo  3  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’arti-colo  19  -bis    del  presente  decreto,  ovvero  esercenti  l’attività  di  gestione  di  ristoranti  nelle  aree  del  territorio  nazionale,  caratterizzate  da  uno  scenario  di  elevata  gravità  e  da  un  livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 2 del decre-to del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19  -bis   del presente decreto, la proroga al  30  aprile  2021  del  termine  relativo  al  versamento  della  seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre  2019,  prevista  dall’articolo  98,  comma  1,  del  decreto-legge n. 104 del 2020, si applica indipendentemente dalla  diminuzione  del  fatturato  o  dei  corrispettivi  indicata  nel comma 2 del medesimo articolo 98       PROROGA PRESENTAZIONE MODELLO 770 AL 10 DICEMBRE 2020 (art. 10)       NON TASSAZIONE DELLE INDENNITA’ COVID (art. 10-bis)   I contributi e le indennità di qualsiasi natura ero-gati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917       CASSA INTEGRAZIONE (art. 12, commi 1-8 e 12-bis)   I  datori  di  lavoro  che  sospendono  o  riducono  l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza  epidemiologica  da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa  integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con  modificazioni  dalla  legge  24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane.   Le  sei  settimane  devono  essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16  novembre  2020  e  il  31 gennaio 2021.  Con  riferimento  a  tale  periodo,  le  predette  sei settimane costituiscono la durata massima che puo'  essere  richiesta con causale  COVID-19.  I  periodi  di  integrazione  precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  13 ottobre 2020, n.  126,  collocati,  anche  parzialmente,  in  periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove  autorizzati,  alle sei settimane di cui trattasi.   I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei  settimane  versano un contributo addizionale determinato sulla base  del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:     a) al  9%  della  retribuzione  globale  che  sarebbe  spettata  al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;     b) al 18%  della  retribuzione  globale  che  sarebbe  spettata  al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di lavoro  che  non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.   Il contributo addizionale non e' dovuto:   - dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o  superiore  20%;   - dai datori di lavoro  che  hanno  avviato  l'attivita'  di impresa successivamente al primo gennaio 2019;   - dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal d.P.C.M. del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura  o limitazione delle attivita' economiche e produttive.   Ai fini dell'accesso alle sei settimane,  il datore di lavoro deve presentare  all'Inps  domanda  di  concessione, nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto  dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre  2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di  cui sopra. In mancanza autocertificazione si applica l’aliquota del 18%.   Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la  fine del mese successivo a quello in cui ha avuto  inizio  il  periodo  di sospensione o di riduzione  dell'attivita'  lavorativa.  In  fase  di prima applicazione, il termine di decadenza e' fissato entro la fine del mese successivo a quello di  entrata  in vigore del presente decreto-legge.   La scadenza dei termini di invio delle domande  di  accesso  ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e  di  trasmissione  dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi  che,  in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e  il 10 settembre 2020, e' fissata al 31 ottobre 2020.   Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decaden-ziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti colle-gati all’emergenza da COVID-19.       DIVIETO DI LICENZIAMENTO (art. 12 commi 9-11)   Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio  delle  procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.  223  e restano   altresi'   sospese   le    procedure    pendenti    avviate successivamente alla data  del  23  febbraio  2020,  fatte  salve  le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso,  gia'  impiegato nell'appalto,  sia  riassunto  a  seguito  di   subentro   di   nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo  nazionale  di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.   Fino alla stessa data di  cui  al  comma  9,  resta,  altresi', preclusa al  datore  di  lavoro,  indipendentemente  dal  numero  dei dipendenti, la facolta' di recedere dal  contratto  per  giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresi' sospese  le  procedure  in  corso  di  cui all'articolo 7 della medesima legge   Le preclusioni e le sospensioni non  si applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione definitiva dell'attivita' dell'impresa,  conseguenti  alla  messa  in liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale, dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si configuri la cessione di  un  complesso  di  beni  od  attivita'  che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo  di  essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c.,  o  nelle  ipotesi  di accordo  collettivo   aziendale,   stipulato   dalle   organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di  lavoro,  limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti  lavoratori e' comunque riconosciuto il trattamento di  cui  all'articolo  1  del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non sia previsto l'esercizio  provvisorio  dell'impresa,  ovvero  ne  sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio  provvisorio  sia disposto per  uno  specifico  ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal divieto i licenziamenti riguardanti  i  settori  non  compresi  nello stesso       SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER I DATORI DI LAVORO (art. 12, commi 14-17, art. 13 e art. 13-bis)   In via eccezionale, al  fine  di  fronteggiare  l'emergenza  da  Covid-19, ai datori di lavoro privati,  con  esclusione  del  settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma  1 dell’art. 12,  ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni  pensionistiche,  e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali  a loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto  2020, n. 104, per  un  ulteriore  periodo  massimo  di  quattro  settimane, fruibili  entro  il  31  gennaio  2021,  nei  limiti  delle  ore   di integrazione salariale gia' fruite  nel  mese  di  giugno  2020,  con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL,  riparametrato  e applicato su base mensile.   I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero  dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,  possono  rinunciare  per  la frazione  di  esonero  richiesto  e  non  goduto  e   contestualmente presentare  domanda  per  accedere  ai  trattamenti  di  integrazione salariale di cui al presente articolo.   Per i datori di lavoro privati che svolgono attività di cui ai codici ATECO della tabella sopra riportata, che  hanno  la sede operativa nel territorio dello Stato,  sono  sospesi  i  termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per  la  competenza del mese di novembre 2020.   I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali  e  dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, sono effettuati, senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021  o  mediante  rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di  pari  importo,  con  il versamento della prima rata  entro  il  16  marzo  2021.  Il  mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la  decadenza dal beneficio della rateazione.   La  sospensione  dei  versamenti  contributivi  dovuti  nel  mese  di  novembre  2020,  di  cui  all’articolo  13,  si  applica  anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell’Al-legato 1. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.2. È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favo-re dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  3  novembre  2020  e  dell’articolo  19-bis del presente decreto, appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2.   I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo,  con  il  versamento  della  prima  rata  entro  il  16  marzo  2021.  Il  mancato  pagamento  di  due  rate,  anche  non  consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.       SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI (art. 13-ter, art. 13-quater, art. 13-quinquies  e 13-sexies)   Per  i  soggetti  che  esercitano  le  attività  economiche  sospese  ai  sensi  dell’articolo  1  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per i soggetti che esercitano le  attività  dei  servizi  di  ristorazione  che  hanno  domicilio  fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territo-rio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis   del presente decreto, nonché per i soggetti che operano nei set-tori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio  fiscale,  sede  legale  o  sede  operativa  nelle  aree  del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19  -bis    del presente decreto, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:      a)  ai  versamenti  relativi  alle  ritenute  alla  fonte,  di  cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e  alle  trattenute  relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti  soggetti  operano  in  qualità  di  sostituti  d’imposta.  Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni; b) ai   versamenti   relativi   all’imposta   sul   valore   aggiunto.   I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.   Per  i  soggetti  esercenti  attività  d’impresa,  arte  o  professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entra-ta in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto  allo  stesso  mese  dell’anno  precedente,  sono  sospesi  i  termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:      a )     ai  versamenti  delle  ritenute  alla  fonte,  di  cui  agli  articoli  23  e  24  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all’addizionale  regionale  e  comunale,  che  i  predetti  soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;     b )      ai   versamenti   relativi   all’imposta   sul   valore   aggiunto;     c )      ai   versamenti   dei   contributi   previdenziali   e   assistenziali.2. I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione,  che  hanno  il  domicilio  fiscale,  la  sede  legale  o  la  sede  operativa  nel  territorio  dello  Stato  e  che  hanno  intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a prescindere  dai  requisiti  relativi  ai  ricavi  o  compensi  e  alla  diminuzione  del  fatturato  o  dei  corrispettivi  stabiliti  nel  comma 1, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese  ai  sensi  dell’articolo  1  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale  o  sede  operativa  nelle  aree  del  territorio  nazionale,  caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e  da  un  livello  di  rischio  alto,  come  individuate  alla  data  del  26  novembre  2020  con  le  ordinanze  del  Ministro  della  salute  adottate  ai  sensi  degli  articoli  2  e  3  del  decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19  -bis   del presente decreto, nonché ai soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati  nell’Allegato  2,  ovvero  esercitano  l’attività  alberghiera,  l’attività  di  agenzia  di  viaggio  o  di  tour  operator,  e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  3 novembre 2020 e dell’articolo 19  -bis   del presente decreto.4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono effettuati,  senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  in  un’unica  soluzione  entro  il  16  marzo  2021  o  mediante  rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.   Per  i  soggetti  esercenti  attività  d’impresa,  arte  o  professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP in scadenza il 30 novem-bre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.2. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 98 del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  13  ottobre  2020,  n.  126,  e all’articolo 9  -quinquies   del presente decreto, che disci-plinano  la  proroga  del  termine  di  versamento  della  se-conda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale. 3.  Per  i  soggetti  esercenti  attività  d’impresa,  arte  o  professione, che hanno il domicilio fiscale,  la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entra-ta in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33  per  cento  nel  primo  semestre  dell’anno  2020  rispetto  allo  stesso  periodo  dell’anno  precedente,  il  termine  di  versamento  della  seconda  o  unica  rata  dell’acconto  delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021.4.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  3  si  applicano  al-tresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che operano nei settori eco-nomici riferiti ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e  2,  aventi  domicilio  fiscale  o  sede  operativa  nelle  aree  del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre  2020  e  dell’articolo  19  -bis    del  presente  decreto, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scena rio di elevata gravità e da un livello di rischio alto, come individuate  alla  medesima  data  del  26  novembre  2020  con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sen-si dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  3  novembre  2020  e  dell’articolo  19  -bis  del presente decreto.5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati,  senza  applicazione  di  sanzioni  e  interessi,  in  un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021 o mediante rateizzazione  fino  a  un  massimo  di  quattro  rate  mensili  di  pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.   Il  termine  per  la  presentazione  in  via  telematica  della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’ar-ticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  in  scadenza  il  30 novembre 2020, è prorogato al 10 dicembre 2020.       SLITTAMENTO DEL TERMINE DEL PAGAMENTO DELLE RATEIZZAZIONI FISCALI DAL 10 DICEMBRE 2020 AL 31 MARZO 2021 E RAZIONALIZZAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA RATEIZZAZIONE (art. 13-septies  e 13-decies)   Con particolare riguardo alle rateizzazioni si stabilisce che:   -       a seguito della presentazione della richiesta di rateizzazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) non  possono  essere  iscritti  nuovi  fermi  amministrativi  e  ipoteche,  fatti  salvi  quelli  già  iscritti  alla  data  di presentazione; c)     non  possono  essere  avviate  nuove  procedure  esecutive;   -       il  pagamento  della  prima  rata  determina  l’estinzione  delle  procedure  esecutive  precedente-mente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto  con  esito  positivo  o  non  sia  stata  presentata  istanza  di  assegnazione,  ovvero  il  terzo  non  abbia  reso  dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;   -       fino al 31 dicembre 2021 in deroga a quanto disposto dall’articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro;   -       i carichi contenuti nei piani di dilazione per i qua-li, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis  dell’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è intervenuta la decadenza  dal  beneficio  possono  essere  nuovamente  dilazionati  ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  602  del  1973,  presentando  la  richiesta  di  rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione;   -       yali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è determinata l’inefficacia delle definizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  1°  dicembre  2016,  n.  225,  e  all’articolo  1,  commi  da  4  a  10  -quater  , del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in de-roga alle previsioni in essi contenute       BONUS BABY-SITTING (art. 13-terdecies)       FONDO STRAORDINARIO PER IL TERZO SETTORE (art. 13-quaterdecies)       MODIFICHE AGLI ALLEGATI XLVII E XLVIII DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19 (art. 13-sexiesdecies)       INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI  TERMALI,  DELLO  SPETTACOLO  E  PER  GLI  INCARICATI  ALLE VENDITE NONCHÉ DISPOSIZIONI PER PROMUOVERE L’OCCUPAZIONE GIOVANILE (art. 15-bis)       DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI PROFESSIONISTI NELL’AMBITO DELLE PRATICHE RELATIVE AGLI ECOBONUS (art. 17-ter)   Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblica-to nella   Gazzetta  Ufficiale   n. 246 del 5 ottobre 2020, in materia di requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per  la  riqualificazione  energetica  degli  edifici-ecobonus,  nell’ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia di efficienza energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, è fatto obbligo a questi ultimi di osservare le disposizioni in materia di disciplina dell’equo compenso previste dall’articolo 13  -bis   della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nei riguardi dei professionisti incaricati degli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi ordini o collegi professionali.       DISPOSIZIONI URGENTI  PER  LA  COMUNICAZIONE  DEI  DATI  CONCERNENTI L'ESECUZIONE DI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI  DA  PARTE  DEI  MEDICI  DI MEDICINA GENERALE E DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA (artt. 19 – 19-octies)       DISPOSIZIONI  FINALIZZATE  A  FACILITARE  L’ACQUISIZIONE  DI  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E MEDICALI NELLE RSA E NELLE AL-TRE STRUTTURE RESIDENZIALI (art. 19-novies)       ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DI  RISPOSTA  TELEFONICA  PER  LA SORVEGLIANZA SANITARIA (art. 20)       MISURE PER LA PROROGA DEI DOTTORATI DI RICERCA (art. 21-bis)       CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI IN CASO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (art. 22-bis)       MISURE PER QUANTO CONCERNE L’ATTIVITA’ GIURISDIZIONALE       PROCESSI CIVILI E PENALI (art. 24)   Fino al 31 gennaio 2021 trovano applicazione le seguenti disposizioni nonché quelle dell’art. 221 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 se non derogate da queste prime   Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e  la polizia giudiziaria possono  avvalersi  di  collegamenti  da  remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore  generale  dei sistemi informativi e automatizzati del  Ministero  della  giustizia, per compiere atti che  richiedono  la  partecipazione  della  persona sottoposta alle indagini, della persona  offesa,  del  difensore,  di consulenti, di esperti o di altre persone,  salvo  che  il  difensore della persona sottoposta alle  indagini  si  opponga,  quando  l'atto richiede la sua presenza. Le persone chiamate a partecipare  all'atto sono tempestivamente  invitate  a  presentarsi  presso  l'ufficio  di polizia giudiziaria piu' vicino al luogo di residenza, che  abbia  in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento  da  remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla  loro  identificazione.  Il  compimento  dell'atto  avviene  con modalita' idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilita' per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il  proprio  difensore.  Il  difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio  studio,  salvo che decida  di  essere  presente  nel  luogo  ove  si  trova  il  suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto nello stesso delle modalita' di collegamento da  remoto  utilizzate,  delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti  e di tutte le ulteriori  operazioni,  nonche'  dell'impossibilita'  dei soggetti non presenti fisicamente di  sottoscrivere  il  verbale,  ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.  La partecipazione delle  persone  detenute,  internate  o  in  stato  di custodia cautelare e' assicurata con le modalita' di cui al comma  4. Con le medesime modalita' di cui al presente comma  il  giudice  puo' procedere all'interrogatorio di cui all'articolo 294  del  codice  di procedura penale.   Le udienze dei  procedimenti  civili  e  penali  alle  quali  e' ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a  porte  chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di  procedura civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale.  La partecipazione a qualsiasi udienza  delle  persone  detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate  o  arrestate,  e' assicurata,   ove   possibile,   mediante   videoconferenze   o   con collegamenti da remoto individuati e regolati con  provvedimento  del Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e  automatizzati  del Ministero della giustizia. Si applicano, in  quanto  compatibili,  le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e  5  dell'articolo  146-bis  delle norme di attuazione, di coordinamento e  transitorie  del  codice  di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28  luglio  1989,  n. 271. Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19  maggio  2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n. 77, e' abrogato.   Le udienze  penali  che  non  richiedono  la  partecipazione  di soggetti diversi dal pubblico ministero,  dalle  parti  private,  dai rispettivi difensori e dagli ausiliari  del  giudice  possono  essere tenute mediante collegamenti da remoto  individuati  e  regolati  con provvedimento  del  direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e automatizzati  del  Ministero   della   giustizia.   Lo   svolgimento  dell'udienza  avviene  con  modalita'  idonee  a   salvaguardare   il contraddittorio  e  l'effettiva  partecipazione  delle  parti.  Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori  delle  parti,  al pubblico ministero e agli  altri  soggetti  di  cui  e'  prevista  la partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I  difensori attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i quali,  se  liberi  o sottoposti a misure cautelari  diverse  dalla  custodia  in  carcere, partecipano all'udienza solo dalla  medesima  postazione  da  cui  si collega il difensore.  In  caso  di  custodia  dell'arrestato  o  del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284,  comma  1,  del codice di procedura penale, la  persona  arrestata  o  fermata  e  il difensore possono partecipare  all'udienza  di  convalida  da  remoto anche dal piu' vicino ufficio della  polizia  giudiziaria  attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso,  l'identita' della persona arrestata o  formata  e'  accertata  dall'ufficiale  di polizia giudiziaria  presente.  L'ausiliario  del  giudice  partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e  di  tutte le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non presenti  fisicamente  di  sottoscrivere   il   verbale,   ai   sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice  di  procedura  penale,  o  di vistarlo,  ai  sensi  dell'articolo  483,  comma  1,  del  codice  di procedura penale. Le disposizioni di cui al  presente  comma  non  si applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonche'  alle  discussioni  di  cui  agli articoli 441 e 523 del codice di procedura penale  e,  salvo  che  le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali.    Il giudice puo' disporre che le udienze  civili  in  materia  di separazione  consensuale  di  cui  all'articolo  711  del  codice  di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9  della legge  1  dicembre  1970,  n.  898  siano  sostituite  dal   deposito telematico di note scritte di cui  all'articolo  221,  comma  4,  del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero   diritto   a   partecipare   all'udienza   vi    rinuncino espressamente con comunicazione, depositata  almeno  quindici  giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano  di  essere  a  conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione  all'udienza, di aver aderito liberamente  alla  possibilita'  di  rinunciare  alla partecipazione all'udienza, di confermare le  conclusioni  rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non  volersi conciliare.   In deroga al disposto dell'articolo 221, comma  7,  del  decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice puo' partecipare  all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.    Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la  Corte  di cassazione procede in Camera  di  consiglio  senza  l'intervento  del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore  generale  faccia  richiesta  di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue  richieste  con  atto  spedito alla  cancelleria  della  Corte  a   mezzo   di   posta   elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il  quinto  giorno  antecedente  l'udienza,  possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della  corte  a mezzo  di  posta  elettronica  certificata,  le   conclusioni.   Alla deliberazione si procede con le modalita' di cui al comma 9;  non  si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e  il dispositivo e' comunicato alle parti.  La  richiesta  di  discussione orale e' formulata  per  iscritto  dal  procuratore  generale  o  dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica  certificata, alla cancelleria. Le previsioni di  cui  al  presente  comma  non  si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine  di  quindici  giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza  ricade  tra il sedicesimo e il  trentesimo  giorno  dall'entrata  in  vigore  del presente decreto  la  richiesta  di  discussione  orale  deve  essere formulata entro dieci giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto.   Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali  in camera di' consiglio possono essere assunte mediante collegamenti  da remoto  individuati  e  regolati  con  provvedimento  del   direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero  della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati  e'  considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di  legge.  Nei  procedimenti penali, dopo la  deliberazione,  il  presidente  del  collegio  o  il componente del collegio da lui delegato  sottoscrive  il  dispositivo della sentenza o l'ordinanza e  il  provvedimento  e'  depositato  in cancelleria  ai  fini  dell'inserimento  nel   fascicolo   il   prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o  in  camera  di  consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto       PROCESSO AMMINISTRATIVO (art. 25)   Dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021   Gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione  orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la  possibilita'  di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo  60  del  codice  del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Il giudice  delibera  in camera di consiglio, se necessario  avvalendosi  di  collegamenti  da remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegi   Può essere chiesta discussione orale con istanza depositata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza è accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l'istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.       PROCESSO TRIBUTARIO (art. 27)   Fino alla cessazione degli  effetti  della  dichiarazione  dello stato di emergenza nazionale da  Covid-19,  ove  sussistano  divieti, limiti,  impossibilita'  di  circolazione  su  tutto  o   parte   del territorio nazionale  conseguenti  al  predetto  stato  di  emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumita' pubblica o  dei soggetti a vario  titolo  interessati  nel  processo  tributario,  lo svolgimento delle udienze pubbliche e  camerali  e  delle  camere  di consiglio con collegamento  da  remoto  e'  autorizzato,  secondo  la rispettiva competenza, con  decreto  motivato  del  presidente  della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi  almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o  una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze  e  le camere di consiglio si svolgano anche solo  parzialmente  da  remoto, ove  le  dotazioni  informatiche  della   giustizia   tributaria   lo consentano  e  nei  limiti  delle  risorse  tecniche  e   finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta  la  discussione  da remoto, la segreteria comunica alle  parti,  di  regola,  almeno  tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e  delle  modalita' di collegamento. Si da' atto a verbale delle  modalita'  con  cui  si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e  la  libera  volonta' delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti  in  occasione  di  un  collegamento  da remoto e i provvedimenti adottati  in  esito  a  un  collegamento  da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario.  In alternativa alla discussione con collegamento da  remoto,  le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica,  passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle  parti non insista per la discussione, con apposita  istanza  da  notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni  liberi anteriori alla data fissata per  la  trattazione.  I  difensori  sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel  caso  in  cui sia chiesta la discussione e non  sia  possibile  procedere  mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta,  con fissazione  di  un  termine  non  inferiore  a  dieci  giorni   prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in  cui  non  sia possibile garantire  il  rispetto  dei  termini  di  cui  al  periodo precedente,  la  controversia  e'  rinviata   a   nuovo   ruolo   con possibilita' di prevedere la trattazione  scritta  nel  rispetto  dei medesimi termini. In  caso  di  trattazione  scritta  le  parti  sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque  assunti presso la sede dell'ufficio.   Le  modalita'  di svolgimento delle  udienze  da  remoto  sono  disciplinate  ai  sensi dell'articolo  16  del  decreto-legge  23  ottobre  2018,   n.   119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136       GIUSTIZIA CONTABILE (art. 26)       ALTRE MISURE DI SOSTEGNO   -        per gli operatori turistici e della cultura (art. 5);   -        all'export  e  al  sistema  delle  fiere internazionali (art. 6);   -        per le imprese appartenenti alle filiere  agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 7);    -       per i titolari del Reddito di emergenza (art. 14);    -         per i  lavoratori  stagionali  del  turismo,  degli stabilimenti termali e dello spettacolo (art. 15);   -       a favore delle filiere agricole, della pesca  e dell'acquacoltura (artt. 16 -  16-bis);   -         interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli (art. 16-ter)    -        per i lavoratori sportivi (artt. 17 e 17-bis);            per la didattica integrata e la scuola (art. 21)   -       modalità di rinnovo degli organi colelgiali degli ordini e dei collegi professionali (art. 31-bis)   -       differimento dell’entrata in vigore della class action al 19 maggio 2021 (art. 31-ter);   -       differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale (art. 31-    quinquies);   -       differimento su alcune disposizioni in materia di federalismo fiscale (art. 31-sexies);   -       facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati (art. 31-novies);   -       utilizzo dei materiali legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d’acqua (art. 31-duodecies)           E' stato pubblicato in G.U. n. 297 del 30.11.2020 il d.l. 30 novembre 2020, n. 157 recante "Ulteriori misure urgenti  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da COVID-19". Tale provvedimento stabilisce tra l'altro quanto segue: PROROGHE DEI TERMINI FISCALI DEL 30 NOVEMBRE 2020 AL 10 DICEMBRE 2020  Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento  della seconda o  unica  rata  dell'acconto  delle  imposte  sui  redditi  e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 e' prorogato al 10 dicembre 2020 (art. 1, comma 1); Il termine  per  la  presentazione  della  dichiarazione  in materia di imposte sui redditi e Irap (art. 3) La sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 4)   PROROGHE DEI TERMINI FISCALI DEL 30 NOVEMBRE 2020 AL 30 APRILE 2021 (art. 1, commi 3 e 4) Questa proroga, invece, spetta: - ai  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello  Stato,  con  ricavi  o  compensi  non superiori a 50 milioni di euro nel  periodo  d'imposta  precedente  a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo  semestre  dell'anno  2020  rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il  termine  di  versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui  redditi  e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta  successivo  a  quello  in corso al 31 dicembre 2019; - a prescindere dai requisiti  relativi  ai  ricavi  o  compensi  e  alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel  suddetto comma, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o  professione che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149,  aventi  domicilio  fiscale  o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate  da uno scenario di massima gravita' e da un  livello  di  rischio  alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze  del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3  del  decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  3  novembre  2020  e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020,  n.  149,  ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree  del  territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravita' e da  un livello di rischio alto come individuate alla medesima  data  del  26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate  ai sensi dell'articolo 2 del decreto del  residente  del  Consiglio  dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del  decreto-legge  9 novembre 2020, n. 149 PROROGA DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI DEL DICEMBRE 2020 AL 16 MARZO 2021 (art. 2) Questa misura si applica relativamente ai seguenti adempimenti che dovranno essere effettuati entro il 16 marzo oppure mediante rateizzazione, fino a  un massimo di quattro rate mensili di pari importo,  con  il  versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021: a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli  articoli 23 e 24 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in  qualita'  di  sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti  finanziari  per garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato,  le  regioni  e  i comuni; b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto; c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali In favore delle seguenti categorie di soggetti: - esercenti  attivita'   d'impresa,   arte   o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello  Stato,  con  ricavi  o  compensi  non superiori a 50 milioni di euro nel  periodo  d'imposta  precedente  a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno  2020  rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono  sospesi  i  termini  che scadono nel mese di dicembre 2020; - i soggetti esercenti attivita' d'impresa,  arte  o  professione,  che  hanno  il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel  territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attivita' di impresa, di arte  o professione, in data successiva al 30 novembre 2019; - ai soggetti  che esercitano le attivita' economiche sospese ai sensi  dell'articolo  1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre 2020, aventi domicilio fiscale,  sede  legale  o  sede  operativa  in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti  che  esercitano le attivita' dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa  nelle  aree  del  territorio  nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravita' e da  un livello di rischio alto come individuate alla data  del  26  novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della  salute  adottate  ai  sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del  decreto-legge  9 novembre 2020, n. 149, nonche' ai soggetti che  operano  nei  settori economici individuati  nell'allegato  2  al  medesimo  decreto-legge, ovvero esercitano l'attivita' alberghiera, l'attivita' di agenzia  di viaggio o di tour operator,  e  che  hanno  domicilio  fiscale,  sede legale  o  sede  operativa  nelle  aree  del   territorio   nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020  con  le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3  novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149   ESTENSIONE DEL DECRETO RISTORI ALLE PARTITE IVA (art. 6) Le disposizioni di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  28 ottobre 2020, n. 137 si applicano anche ai soggetti  che,  alla  data del 25 ottobre  2020,  hanno  la  partita  IVA  attiva  e,  ai  sensi dell'articolo 35 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972 n. 633, abbiano dichiarato di  svolgere  come  attivita' prevalente  una  di  quelle  riferite  ai  codici   ATECO   riportati nell'Allegato 1 del presente decreto   MODIFICHE ALL'ART. 19 D.P.R. N. 602/1973 PER LE DILAZIONI DI PAGAMENTO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER SITUAZIONI TEMPORANEE DI OBIETTIVA DIFFICOLTA' (art. 7) A seguito della presentazione della richiesta di dilazione efino alla  data  dell'eventuale  rigetto  della  stessa  richiesta  ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) non possono essere iscritti  nuovi  fermi  amministrativi  e ipoteche,  fatti  salvi   quelli   gia'   iscritti   alla   data   di presentazione; c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive. Il pagamento della prima rata determina  l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a  condizione  che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo  non  abbia  reso dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso  provvedimento  di assegnazione dei crediti pignorati. Con  riferimento  alle  richieste  di  rateazione  presentate  a decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma  1,  ultimo periodo, del citato decreto del Presidente della  Repubblica  n.  602 del 1973,  la  temporanea  situazione  di  obiettiva  difficolta'  e' documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in  cui  le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro Relativamente  ai  provvedimenti  di  accoglimento  emessi  con riferimento alle richieste di rateazione  di  cui  al  comma  3,  gli effetti di decadenza dai benefici si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di  rateazione, di dieci rate, anche non consecutive. I  carichi  contenuti  nei  piani  di  dilazione  per  i  quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,  e' intervenuta la decadenza dal  beneficio,  possono  essere  nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo  19  del  decreto  del  Presidente della Repubblica  n.  602  del  1973,  presentando  la  richiesta  di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessita' di saldare  le rate scadute alla data di relativa presentazione.   INDENNITA'  PER  I   LAVORATORI   STAGIONALI   DEL   TURISMO,   DEGLI   STABILIMENTI TERMALI, DELLO  SPETTACOLO  E  DEGLI  INCARICATI  ALLE   VENDITE (art. 9)   CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI (art. 18) Nel caso in cui le imposte  o  le  maggiori  imposte  sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorita'  competenti degli   Stati   esteri   a   seguito   delle   procedure   amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di  cui  al  periodo precedente  si  applicano  a  decorrere  dalla  data   dei   predetti accordi     E' stato pubblicato in G.U. n. 291 del 23.11.2020 il d.l. 23 novembre 2020, n. 154 recante "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza  epidemiologica  da COVID-19", con il quale tra l'altro si è l'allegato 2  del  citato  decreto-legge  n.  149  del  2020  e' integrato con la seguente riga:           +-------------------+---------------------+-----------+          |                   | Commercio al        |           |          |                   |dettaglio di         |           |          | 47.72.10          |calzature e accessori|       200%|          +-------------------+---------------------+-----------+       E' stato pubblicato in G.U. n. 279 del 9.11.2020 il d.l. 9 novembre 2020, n. 149 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute,  sostegno ai lavoratori e alle  imprese  e  giustizia,  connesse  all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Ecco le principali disposizioni: CONTRIBUTI DI FONDO PERDUTO (artt. 1-3)   Innanzitutto viene sostituito l'allegato 1 del d.l. n. 137/2020 dal seguente con contestuale incremento degli indenizzi e della platea delle attività economico che potranno usufruirne:   |               Codice ATECO                |       %       |       +===========================================+===============+       |493210 - Trasporto con taxi                |    100,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |493220 - Trasporto mediante noleggio di    |               |       |autovetture da rimessa con conducente      |    100,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e|               |       |seggiovie se non facenti parte dei sistemi |               |       |di transito urbano o sub-urbano            |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |522190 - Altre attivita' connesse ai       |               |       |trasporti terrestri NCA                    |    100,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |551000 - Alberghi                          |    150,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |552010 - Villaggi turistici                |    150,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |552020 - Ostelli della gioventu'           |    150,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |552030 - Rifugi di montagna                |    150,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |552040 - Colonie marine e montane          |    150,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |552051 - Affittacamere per brevi soggiorni,|               |       |case ed appartamenti per vacanze, bed and  |               |       |breakfast, residence                       |    150,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |552052 - Attivita' di alloggio connesse    |               |       |alle aziende agricole                      |    150,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |553000 - Aree di campeggio e aree          |               |       |attrezzate per camper e roulotte           |    150,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |559020 - Alloggi per studenti e lavoratori |               |       |con servizi accessori di tipo alberghiero  |    150,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |561011-Ristorazione con somministrazione   |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |561012-Attivita' di ristorazione connesse  |               |       |alle aziende agricole                      |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |561030-Gelaterie e pasticcerie             |    150,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti   |    150,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |561042-Ristorazione ambulante              |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |561050-Ristorazione su treni e navi        |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |562100-Catering per eventi, banqueting     |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |563000-Bar e altri esercizi simili senza   |               |       |cucina                                     |    150,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |591300 - Attivita' di distribuzione        |               |       |cinematografica, di video e di programmi   |               |       |televisivi                                 |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |591400-Attivita' di proiezione             |               |       |cinematografica                            |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |749094 - Agenzie ed agenti o procuratori   |               |       |per lo spettacolo e lo sport               |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |773994 - Noleggio di strutture ed          |               |       |attrezzature per manifestazioni e          |               |       |spettacoli: impianti luce ed audio senza   |               |       |operatore, palchi, stand ed addobbi        |               |       |luminosi                                   |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |799011 - Servizi di biglietteria per eventi|               |       |teatrali, sportivi ed altri eventi         |               |       |ricreativi e d'intrattenimento             |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |799019 - Altri servizi di prenotazione e   |               |       |altre attivita' di assistenza turistica non|               |       |svolte dalle agenzie di viaggio nca        |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |799020 - Attivita' delle guide e degli     |               |       |accompagnatori turistici                   |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |823000-Organizzazione di convegni e fiere  |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |855209 - Altra formazione culturale        |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |900101 - Attivita' nel campo della         |               |       |recitazione                                |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |900109 - Altre rappresentazioni artistiche |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |900201 - Noleggio con operatore di         |               |       |strutture ed attrezzature per              |               |       |manifestazioni e spettacoli                |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |900209 - Altre attivita' di supporto alle  |               |       |rappresentazioni artistiche                |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |900309 - Altre creazioni artistiche e      |               |       |letterarie                                 |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |900400-Gestione di teatri, sale da concerto|               |       |e altre strutture artistiche               |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |920009 - Altre attivita' connesse con le   |               |       |lotterie e le scommesse (comprende le sale |               |       |bingo»                                     |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |931110-Gestione di stadi                   |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |931120-Gestione di piscine                 |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |931130-Gestione di impianti sportivi       |               |       |polivalenti                                |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |931190-Gestione di altri impianti sportivi |               |       |nca                                        |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |931200-Attivita' di club sportivi          |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |931300-Gestione di palestre                |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |931910-Enti e organizzazioni sportive,     |               |       |promozione di eventi sportivi              |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |931999-Altre attivita' sportive nca        |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |932100-Parchi di divertimento e parchi     |               |       |tematici                                   |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |932910-Discoteche, sale da ballo night-club|               |       |e simili                                   |    400,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |932930-Sale giochi e biliardi              |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |932990-Altre attivita' di intrattenimento e|               |       |di divertimento nca                        |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |949920 - Attivita' di organizzazioni che   |               |       |perseguono fini culturali, ricreativi e la |               |       |coltivazione di hobby                      |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |949990 - Attivita' di altre organizzazioni |               |       |associative nca                            |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |960410-Servizi di centri per il benessere  |               |       |fisico (esclusi gli stabilimenti termali»  |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |960420-Stabilimenti termali                |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |960905 - Organizzazione di feste e         |               |       |cerimonie                                  |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |493909-Altre attivita' di trasporti        |               |       |terrestri di passeggeri nca                |    100,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |503000-Trasporto di passeggeri per vie     |               |       |d'acqua interne (inclusi i trasporti       |               |       |lagunari)                                  |    100,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |619020-Posto telefonico pubblico ed        |               |       |Internet Point                             |    50,00%     |       +-------------------------------------------+---------------+       |742011-Attivita' di fotoreporter           |    100,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |742019-Altre attivita' di riprese          |               |       |fotografiche                               |    100,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |855100-Corsi sportivi e ricreativi         |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |855201-Corsi di danza                      |    100,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |920002-Gestione di apparecchi che          |               |       |consentono vincite in denaro funzionanti a |               |       |moneta o a gettone                         |    100,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |960110-Attivita' delle lavanderie          |               |       |industriali                                |    100,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |477835-Commercio al dettaglio di bomboniere|    100,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |522130-Gestione di stazioni per autobus    |    100,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |931992-Attivita' delle guide alpine        |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |743000-Traduzione e interpretariato        |    100,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |561020-Ristorazione senza somministrazione |               |       |con preparazione di cibi da asporto        |    50,00%     |       +-------------------------------------------+---------------+       |910100-Attivita' di biblioteche ed archivi |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |910200-Attivita' di musei                  |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |910300-Gestione di luoghi e monumenti      |               |       |storici e attrazioni simili                |    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |910400-Attivita' degli orti botanici, dei  |               |       |giardini zoologici e delle riserve naturali|    200,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+       |205102-Fabbricazione di articoli esplosivi |    100,00%    |       +-------------------------------------------+---------------+ Inoltre, per gli operatori dei settori economici individuati  dai  codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e  pasticcerie ambulanti,  563000-bar  e  altri  esercizi  simili  senza  cucina   e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede  operativa  nelle  aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto il  contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del  decreto-legge  28  ottobre 2020, n. 137 e' aumentato di un ulteriore 50% rispetto  alla quota indicata nell'Allegato 1 al citato decreto. Al contempo, tuttavia, viene abrogato l'art. 1, comma 2 d.l. n. 137/2020 che consentiva l'ampliamento dei soggetti che avrebbero potuto usufruire degli indennizzi. Il contributo a fondo perduto di cui  al  presente  articolo  e' riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori  con  sede  operativa  nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali  del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle  nuove  misure restrittive, secondo quanto sotto specificato: - per  i soggetti che  svolgono  come  attivita' prevalente una di quelle  riferite  ai  codici  ATECO  che  rientrano nell'Allegato 1, il contributo e' determinato entro il 30% del contributo a  fondo  perduto di cui all'articolo 1 del decreto n. 137 del 2020; - per i soggettiche svolgono come attivita' prevalente una  di  quelle riferite ai  codici  ATECO  che  non  rientrano  nell'Allegato  1  il contributo e' determinato entro il 30% del  valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa  e  dei criteri  stabiliti  dai  commi  4,  5  e  6  dell'articolo   25   del decreto-legge n. 34 del 2020. E' riconosciuto  un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla  data  del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva edichiarano di svolgere come  attivita'  prevalente  una  di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 sottoelencato hanno il domicilio fiscale o la sede operativa  nelle  aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario  di  massima gravita'     =================================================================     |  Codice ATECO   |            Descrizione            |    %    |     +=================+===================================+=========+     |47.19.10         |Grandi magazzini                   |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Empori ed altri negozi non         |         |     |                 |specializzati di vari prodotti non |         |     |47.19.90         |alimentari                         |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di tessuti  |         |     |                 |per l'abbigliamento, l'arredamento |         |     |47.51.10         |e di biancheria per la casa        |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di filati   |         |     |47.51.20         |per maglieria e merceria           |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di tende e  |         |     |47.53.11         |tendine                            |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |47.53.12         |Commercio al dettaglio di tappeti  |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di carta da |         |     |                 |parati e rivestimenti per pavimenti|         |     |47.53.20         |(moquette e linoleum)              |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di          |         |     |                 |elettrodomestici in esercizi       |         |     |47.54.00         |specializzati                      |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di natanti e|         |     |47.64.20         |accessori                          |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di articoli |         |     |47.78.34         |da regalo e per fumatori           |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di mobili   |         |     |47.59.10         |per la casa                        |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di utensili |         |     |                 |per la casa, di cristallerie e     |         |     |47.59.20         |vasellame                          |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di macchine |         |     |                 |per cucire e per maglieria per uso |         |     |47.59.40         |domestico                          |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di strumenti|         |     |47.59.60         |musicali e spartiti                |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di articoli |         |     |                 |in legno, sughero, vimini e        |         |     |                 |articoli in plastica per uso       |         |     |47.59.91         |domestico                          |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di altri    |         |     |47.59.99         |articoli per uso domestico nca     |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di          |         |     |                 |registrazioni musicali e video in  |         |     |47.63.00         |esercizi specializzati             |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di          |         |     |47.71.10         |confezioni per adulti              |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di pellicce |         |     |47.71.40         |e di abbigliamento in pelle        |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di cappelli,|         |     |47.71.50         |ombrelli, guanti e cravatte        |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di articoli |         |     |47.72.20         |di pelletteria e da viaggio        |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di orologi, |         |     |                 |articoli di gioielleria e          |         |     |47.77.00         |argenteria                         |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di mobili   |         |     |47.78.10         |per ufficio                        |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di oggetti  |         |     |47.78.31         |d'arte (incluse le gallerie d'arte)|  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di oggetti  |         |     |47.78.32         |d'artigianato                      |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di arredi   |         |     |47.78.33         |sacri ed articoli religiosi        |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di          |         |     |47.78.35         |bomboniere                         |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di          |         |     |                 |chincaglieria e bigiotteria        |         |     |                 |(inclusi gli oggetti ricordo e gli |         |     |                 |articoli di promozione             |         |     |47.78.36         |pubblicitaria)                     |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di articoli |         |     |47.78.37         |per le belle arti                  |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di armi e   |         |     |47.78.50         |munizioni, articoli militari       |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di          |         |     |                 |filatelia, numismatica e articoli  |         |     |47.78.91         |da collezionismo                   |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di spaghi,  |         |     |                 |cordami, tele e sacchi di juta e   |         |     |                 |prodotti per l'imballaggio (esclusi|         |     |47.78.92         |quelli in carta e cartone)         |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di articoli |         |     |47.78.94         |per adulti (sexy shop)             |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di altri    |         |     |47.78.99         |prodotti non alimentari nca        |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di libri di |         |     |47.79.10         |seconda mano                       |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di mobili   |         |     |47.79.20         |usati e oggetti di antiquariato    |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di indumenti|         |     |47.79.30         |e altri oggetti usati              |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Case d'asta al dettaglio (escluse  |         |     |47.79.40         |aste via internet)                 |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |     |47.81.01         |prodotti ortofrutticoli            |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |     |47.81.02         |prodotti ittici                    |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |     |47.81.03         |carne                              |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |     |                 |altri prodotti alimentari e bevande|         |     |47.81.09         |nca                                |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |     |                 |tessuti, articoli tessili per la   |         |     |47.82.01         |casa, articoli di abbigliamento    |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |     |47.82.02         |calzature e pelletterie            |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |     |                 |fiori, piante, bulbi, semi e       |         |     |47.89.01         |fertilizzanti                      |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |"Commercio al dettaglio ambulante  |         |     |                 |di macchine, attrezzature e        |         |     |                 |prodotti per l'agricoltura;        |         |     |47.89.02         |attrezzature per il giardinaggio"  |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |"Commercio al dettaglio ambulante  |         |     |                 |di profumi e cosmetici; saponi,    |         |     |                 |detersivi ed altri detergenti per  |         |     |47.89.03         |qualsiasi uso"                     |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |     |47.89.04         |chincaglieria e bigiotteria        |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |"Commercio al dettaglio ambulante  |         |     |                 |di arredamenti per giardino;       |         |     |                 |mobili; tappeti e stuoie; articoli |         |     |                 |casalinghi; elettrodomestici;      |         |     |47.89.05         |materiale elettrico"               |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio ambulante di|         |     |47.89.09         |altri prodotti nca                 |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Commercio al dettaglio di prodotti |         |     |                 |vari, mediante l'intervento di un  |         |     |                 |dimostratore o di un incaricato    |         |     |47.99.10         |alla vendita (porta a porta)       |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |96.02.02         |Servizi degli istituti di bellezza |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |96.02.03         |Servizi di manicure e pedicure     |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |96.09.02         |Attivita' di tatuaggio e piercing  |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |96.09.03         |Agenzie matrimoniali e d'incontro  |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Servizi di cura degli animali da   |         |     |                 |compagnia (esclusi i servizi       |         |     |96.09.04         |veterinari)                        |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+     |                 |Altre attivita' di servizi per la  |         |     |96.09.09         |persona nca                        |  200%   |     +-----------------+-----------------------------------+---------+   CREDITO D'IMPOSTA PER AFFITTI (art. 4) Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato  2  di cui sopra nonche' alle imprese che svolgono le  attivita'  di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio, tour operator) che hanno la  sede  operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da  uno  scenario di massima gravita' spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili  a  uso non  abitativo  e  affitto  d'azienda  di  cui  all'articolo  8   del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.   CANCELLAZIONE RATA IMU DICEMBRE 2020 (art. 5) La seconda rata dell'imposta  municipale  propria (IMU) che avrebbe dovuto essere versata entro il  16  dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative  pertinenze  in  cui  si esercitano  le  attivita'  riferite   ai   codici   ATECO   riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, non è dovuta a  condizione  che  i  relativi proprietari siano  anche  gestori  delle  attivita'  ivi  esercitate, ubicati   nei   comuni   delle   aree   del   territorio   nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita'.   PROROGA VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IRPEF(art. 6) Nei confronti dei soggetti che esercitano  attivita'  economiche soggette ad ISA ed operanti nei  settori  economici individuati nell'Allegato 1 o nell'Allegato 2, aventi domicilio fiscale o  sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate  da  uno scenario di massima  gravita'  e  da  un  livello  di  rischio  alto ovvero esercenti l'attivita' di gestione di ristoranti nelle aree del territorio  nazionale  caratterizzate  da  uno  scenario  di  elevata gravita' la proroga al 30 aprile 2021 del termine  relativo  al  versamento  della  seconda  o  unica  rata dell'acconto delle imposte sui redditi e  dell'IRAP,  dovuto  per  il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre  2019, prevista dall' articolo 98, comma 1, del decreto  legge  n.  104  del 2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato  o dei corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98. SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI (art. 7) Per i soggetti che esercitano le attivita' economiche sospese aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attivita' dei servizi  di  ristorazione  che  hanno domicilio fiscale, sede  legale  o  sede  operativa  nelle  aree  del territorio nazionale caratterizzate da  uno  scenario  di  elevata  omassima gravita', nonche' per  i soggetti che operano nei settori economici individuati  nell'Allegato 2  ovvero  che esercitano   l'attivita' alberghiera, l'attivita' di agenzia  di  viaggio  o  quella  di  tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto sono sospesi i  termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi: a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di  cui  agli articoli 23 e 24 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, e alle  trattenute  relative  all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita'  di sostituti  d'imposta; b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro  il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo  di  quattro rate mensili di pari importo, con  il  versamento  della  prima  rata entro il 16 marzo 2021.   SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI (art. 9) La sospensione dei versamenti contributivi dovuti  nel  mese  di novembre 2020 di cui all'articolo 13, del  decreto-legge  28  ottobre 2020, n. 137, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai  settori  individuati  nell'Allegato  1. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL. E' altresi' sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei  datori di lavoro privati che abbiano unita' produttive  od  operative  nelle aree del territorio nazionale,  caratterizzate  da  uno  scenario  di massima gravita' e da un livello di rischio alto appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2. I  pagamenti  dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali, sospesi ai  sensi  del  presente  articolo,  sono  effettuati,  senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro  il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo  di  quattro rate mensili di pari importo, con  il  versamento  della  prima  rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate,  anche  non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.   TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (art. 12) Sono prorogati al 15 novembre 2020  i  termini  decadenziali  di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del  decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni,  dalla  legge  24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni,  e  di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si  collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.   CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI IN  CASO  DI  SOSPENSIONE  DELLA DIDATTICA IN PRESENZA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (art. 13) Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio  alto nelle  quali  sia  stata  disposta  la  sospensione   dell'attivita' didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile, e' riconosciuta alternativamente  ad  entrambi  i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori  dipendenti,  la facolta'  di  astenersi  dal  lavoro  per   l'intera   durata   della sospensione  dell'attivita'  didattica  in  presenza   prevista   dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per i periodi  di  congedo  fruiti  e' riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennita' pari  al  50% della  retribuzione  stessa,  calcolata  secondo   quanto previsto  dall'articolo  23  del  Testo  unico   delle   disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23.  I  suddetti  periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il beneficio di cui al presente articolo e'  riconosciuto  anche ai genitori di  figli  con  disabilita'  in  situazione  di  gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge  5  febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati  in centri diurni a  carattere  assistenziale,  per  i  quali  sia  stata disposta  la  chiusura  ai  sensi  dei  decreti  del  Presidente  del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020   BONUS BABY-SITTING (art. 14)   FONDO PER IL SOSTEGNO STRAORDINARIO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (art. 15)   MODIFICHE AGLI ALLEGATI XLVII - INDICAZIONE SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO PER LE STRUTTURE SANITARIE E VETERINARIE, NONCHE' XLVIII PER I  SETTORI INDUSTRIALI CHE PRESENTANO IN RISCHIO BIOLOGICO AL DLGS. N. 81/2008 (art. 16)   MISURE PER LE STRUTTURE ACCREDITATE AL SSN (art. 9) Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che,  in  funzione dell'andamento dell'emergenza Covid,  hanno  sospeso,  anche  per  il tramite dei propri enti, le attivita' ordinarie, possono  riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie  di  apposito  budget per l'anno 2020, fino a un  massimo  del  90  per  cento  del  budget assegnato  nell'ambito  degli  accordi  e  dei   contratti   di   cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  stipulati  per  l'anno  2020,   ferma   restando   la   garanzia dell'equilibrio  economico  del  Servizio  sanitario  regionale.   Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto,  sia  delle  attivita' ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di  cui  deve  essere rendicontata l'effettiva produzione,  sia,  fino  a  concorrenza  del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle  regioni  e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi  comunque  sostenuti  dalla  struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che,  sulla base  di  uno  specifico  provvedimento  regionale,  ha  sospeso   le attivita' previste dai relativi accordi  e  contratti  stipulati  per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento,  nell'ambito  del  budget assegnato per l'anno 2020,  in  caso  di  produzione  del  volume  di attivita' superiore al 90 per cento e fino a concorrenza  del  budget previsto negli accordi e contratti stipulati per  l'anno  2020,  come rendicontato dalla medesima struttura interessata   SONO INTRODOTTE ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL COVID NELL'AMBITO DEI PROCESSI PENALI (art. 23)   PROROGA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA CLASS ACTION DI SEI MESI(art. 26)   PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI EPIDEMIOLOGICI (art. 30) Il Ministero della salute,  con  frequenza  settimanale, pubblica sul proprio sito istituzionale e comunica ai  Presidenti  di Camera e Senato, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro  della salute con propria ordinanza,  sentiti  i  Presidenti  delle  Regioni interessate, puo' individuare, sulla base dei  dati  in  possesso  ed elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro  della salute 30 aprile 2020 in coerenza con il documento di "Prevenzione  e risposta a COVID-19;  evoluzione  della  strategia  e  pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale",  di  cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, sentito  altresi'  sui  dati  monitorati  il  Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, una o piu' regioni  nei  cui territori si manifesta un piu' elevato rischio  epidemiologico  e  in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure  individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra  quelle  di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35, aggiuntive  rispetto  a  quelle  applicabili  sull'intero  territorio nazionale. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci  per un  periodo  minimo  di  15  giorni,  salvo  che  dai  risultati  del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono comunque meno allo  scadere  del  termine  di  efficacia  dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilita' di reiterazione. L'accertamento della permanenza per  14  giorni  in  un  livello  di  rischio  o  scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive  comporta in ogni caso la nuova classificazione.  Con  ordinanza  del  Ministro della salute,  adottata  d'intesa  con  i  Presidenti  delle  regioni interessate, in ragione  dell'andamento  del  rischio  epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di  cui  al  decreto  del  Ministro della salute 30 aprile 2020, puo' essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del  territorio  regionale,  l'esenzione dell'applicazione delle  misure  di  cui  al  periodo  precedente.  I verbali del Comitato tecnico-scientifico e della Cabina di  regia  di cui al presente articolo sono pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei dati sul  sito  istituzionale  del  Ministero  della salute. Ferma restando l'ordinanza del Ministro della  salute  del  4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale,  Serie  Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa  è stata adottata sono pubblicati entro 3 giorni dall'entrata in  vigore del presente comma

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