E’ stato pubblicato in G.U. n. 319 del 24.12.2020 S.O. n. 43 la l. 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (in G.U. n. 269 del 28.10.2020) che reca le seguenti principali disposizioni:
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (artt. da 1a 1-ter e 1-sexies)
Agli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal d.P.C.M. del 24.10.2020 è riconosciuto un contributo a fondo perduto purché alla data del 25 ottobre 2020, abbiamo partita IVA con attivita' prevalente concernente una tra quelle riferite ai codici ATECO di cui all’allegato 1
Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, tranne che per coloro che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui sopra ai soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Per i soggetti che hanno gia' beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro indebitamente percepito, il contributo e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale e' stato erogato il precedente contributo.
Mentre per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo esso e' riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza
Il contributo viene quantificato sulla base della percentuale dell’ultima colonna della tabella di cui sopra.
Il contributo questa volta viene riconosciuto anche alle aziende con fatturato superiore ai 5 milioni. In tal caso l’ammontare del contributo è determinato nella misura del 10% rispetto al calo di fatturato tra il mese di aprile 2019 ed il mese di aprile 2020.
In ogni caso il contributo non può essere superiore a 150.000 euro con un importo minimo di 1.000€ per le persone fisiche e 2.000€ per le persone giuridiche.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalita' per la trasmissione delle istanze e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione della presente disposizione.
Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-Gelaterie e pasticcerie, 561041-Ge-laterie e pasticcerie ambulanti, 563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, carat-terizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, e dell’artico-lo 19 -bis del presente decreto, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell’Allegato 1.
Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell’anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli opera-tori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020.
Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell’epidemia da COVID-19, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 e nell’Allegato 4 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19 -bis del presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
Per quanto concerne i controlli antimafia concernenti l’erogazione dei contributi a fondo perduto trovano applicazione le previsioni del protocollo d’intesa di cui al comma 9 dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonche' i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011).
DISPOSIZIONI PER DISCIPLINARE IL LAVORO NELL’AMBITO DELLE COOPERATIVE SOCIALI, LE IMPRESE SOCIALI (art. 1-septies)
FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE (art. 3)
SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI NELLA PRIMA CASA (art. 4)
La sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa perdura fino al 31.12.2020.
Inoltre, è inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
NUMEROSE MODIFICHE ALLA L. N. 3/2012 IN MATERIA DI SOVRAINDEBITAMENTO DI IMPRESE E CONSUMATORI (art. 4-ter)
Tra le altre previsioni viene prevista una specifica procedura per i membri della medesima famiglia che possono presentare un’unica procedura di composizione, nonché previsioni specifiche per il debitore incapiente
SONO INTRODOTTE MISURE SPECIFICHE PE RIL SOSTEGNO DEL TURISMO, DELLA CULTURA E DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE (art. 6-bis)
Tra l’altro si stabilisce che con riferimento ai settori del turismo e della cul-tura, ai soli fini dell’erogazione dei contributi di cui al comma 9, i documenti unici di regolarità contributiva in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021
RICONOSCIMENTO DI UN CONTRIBUTO ANCHE PER LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE (art. 6-ter)
Alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contri-buto una tantum fino a 1.000 euro
CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO E AFFITTO D'AZIENDA (artt. 8 e 8-bis)
Per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’Allegato 1, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetta altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
Alle imprese operanti nei settori riferiti ai codici ATE-CO riportati nell’Allegato 2, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19 -bis del presente decreto, spetta il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 8 del presente decreto, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020
RIDUZIONE DELLE BOLLETTE ELETTRICHE PER L’ANNO 2021 (art. 8-ter)
Per i titolari di partita IVA di una delle attività di cui agli allegati e che siano titolari di utenze non domestiche a bassa tensione
ELIMINAZIONE SECONDA RATA IMU PER L’ANNO 2020 (artt. 9, 9-bis e 9-ter)
Si prevede inoltre che a far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 marzo 2021:
- le domande di nuove concessioni per l’occupa-zione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e senza applicazione dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
- la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei sog-getti di cui al comma 2, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di cui all’articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e -bis ), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
ISTITUZIONE DEL FONDO PER LA SOSTENIBILITA’ DEGLI AFFITTI DELLE UNITA’ RESIDENZIALI (art. 9-quater)
Per l’anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto, un contributo a fondo perduto fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al comma 1, il locatore comunica, in via telematica, all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative del presente articolo, la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate
PROROGA DELL’IRAP (art. 9-quinquies)
Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, individuati dall’articolo 98, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, operanti nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 e nell’Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’arti-colo 19 -bis del presente decreto, ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 2 del decre-to del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19 -bis del presente decreto, la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall’articolo 98, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98
PROROGA PRESENTAZIONE MODELLO 770 AL 10 DICEMBRE 2020 (art. 10)
NON TASSAZIONE DELLE INDENNITA’ COVID (art. 10-bis)
I contributi e le indennità di qualsiasi natura ero-gati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
CASSA INTEGRAZIONE (art. 12, commi 1-8 e 12-bis)
I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attivita' lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di sei settimane.
Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che puo' essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle sei settimane di cui trattasi.
I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:
a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non e' dovuto:
- dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore 20%;
- dai datori di lavoro che hanno avviato l'attivita' di impresa successivamente al primo gennaio 2019;
- dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal d.P.C.M. del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attivita' economiche e produttive.
Ai fini dell'accesso alle sei settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato di cui sopra. In mancanza autocertificazione si applica l’aliquota del 18%.
Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza e' fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge.
La scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, e' fissata al 31 ottobre 2020.
Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decaden-ziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti colle-gati all’emergenza da COVID-19.
DIVIETO DI LICENZIAMENTO (art. 12 commi 9-11)
Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresi' sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, gia' impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
Fino alla stessa data di cui al comma 9, resta, altresi', preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facolta' di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresi' sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge
Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attivita' dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della societa' senza continuazione, anche parziale, dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attivita' che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori e' comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresi' esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER I DATORI DI LAVORO (art. 12, commi 14-17, art. 13 e art. 13-bis)
In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 1 dell’art. 12, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale gia' fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo.
Per i datori di lavoro privati che svolgono attività di cui ai codici ATECO della tabella sopra riportata, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all’articolo 13, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell’Al-legato 1. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.2. È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favo-re dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis del presente decreto, appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI (art. 13-ter, art. 13-quater, art. 13-quinquies e 13-sexies)
Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territo-rio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis del presente decreto, nonché per i soggetti che operano nei set-tori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19 -bis del presente decreto, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi: a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni; b) ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto.
I versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entra-ta in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi: a ) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni; b ) ai versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto; c ) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.2. I versamenti di cui al comma 1 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel comma 1, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19 -bis del presente decreto, nonché ai soggetti che operano nei settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19 -bis del presente decreto.4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP in scadenza il 30 novem-bre 2020 è prorogato al 10 dicembre 2020.2. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 98 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e all’articolo 9 -quinquies del presente decreto, che disci-plinano la proroga del termine di versamento della se-conda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale. 3. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entra-ta in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, è prorogato al 30 aprile 2021.4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano al-tresì, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che operano nei settori eco-nomici riferiti ai codici ATECO riportati negli Allegati 1 e 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19 -bis del presente decreto, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scena rio di elevata gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sen-si dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19 -bis del presente decreto.5. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’ar-ticolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza il 30 novembre 2020, è prorogato al 10 dicembre 2020.
SLITTAMENTO DEL TERMINE DEL PAGAMENTO DELLE RATEIZZAZIONI FISCALI DAL 10 DICEMBRE 2020 AL 31 MARZO 2021 E RAZIONALIZZAZIONE DELL’ISTITUTO DELLA RATEIZZAZIONE (art. 13-septies e 13-decies)
Con particolare riguardo alle rateizzazioni si stabilisce che:
- a seguito della presentazione della richiesta di rateizzazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
- il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedente-mente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
- fino al 31 dicembre 2021 in deroga a quanto disposto dall’articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro;
- i carichi contenuti nei piani di dilazione per i qua-li, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è intervenuta la decadenza dal beneficio possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione;
- yali dilazioni possono essere accordate anche relativamente ai debiti per i quali, alla medesima data, si è determinata l’inefficacia delle definizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e all’articolo 1, commi da 4 a 10 -quater , del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, in de-roga alle previsioni in essi contenute
BONUS BABY-SITTING (art. 13-terdecies)
FONDO STRAORDINARIO PER IL TERZO SETTORE (art. 13-quaterdecies)
MODIFICHE AGLI ALLEGATI XLVII E XLVIII DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008 PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19 (art. 13-sexiesdecies)
INDENNITÀ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E PER GLI INCARICATI ALLE VENDITE NONCHÉ DISPOSIZIONI PER PROMUOVERE L’OCCUPAZIONE GIOVANILE (art. 15-bis)
DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI PROFESSIONISTI NELL’AMBITO DELLE PRATICHE RELATIVE AGLI ECOBONUS (art. 17-ter)
Ai fini di quanto disposto dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblica-to nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, in materia di requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici-ecobonus, nell’ambito delle procedure previste per le detrazioni fiscali in materia di edilizia di efficienza energetica sotto forma di crediti di imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ai soggetti interessati dalla vigente normativa, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, è fatto obbligo a questi ultimi di osservare le disposizioni in materia di disciplina dell’equo compenso previste dall’articolo 13 -bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nei riguardi dei professionisti incaricati degli interventi per i lavori previsti, iscritti ai relativi ordini o collegi professionali.
DISPOSIZIONI URGENTI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI L'ESECUZIONE DI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI DA PARTE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE E DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA (artt. 19 – 19-octies)
DISPOSIZIONI FINALIZZATE A FACILITARE L’ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E MEDICALI NELLE RSA E NELLE AL-TRE STRUTTURE RESIDENZIALI (art. 19-novies)
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DI RISPOSTA TELEFONICA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA (art. 20)
MISURE PER LA PROROGA DEI DOTTORATI DI RICERCA (art. 21-bis)
CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI IN CASO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (art. 22-bis)
MISURE PER QUANTO CONCERNE L’ATTIVITA’ GIURISDIZIONALE
PROCESSI CIVILI E PENALI (art. 24)
Fino al 31 gennaio 2021 trovano applicazione le seguenti disposizioni nonché quelle dell’art. 221 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 se non derogate da queste prime
Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, salvo che il difensore della persona sottoposta alle indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua presenza. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di polizia giudiziaria piu' vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalita' idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilita' per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto nello stesso delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare e' assicurata con le modalita' di cui al comma 4. Con le medesime modalita' di cui al presente comma il giudice puo' procedere all'interrogatorio di cui all'articolo 294 del codice di procedura penale.
Le udienze dei procedimenti civili e penali alle quali e' ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 128 del codice di procedura civile e dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale. La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, e' assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il comma 9 dell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' abrogato.
Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista la partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I difensori attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal piu' vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identita' della persona arrestata o formata e' accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale d'udienza delle modalita' di collegamento da remoto utilizzate, delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti, nonche' alle discussioni di cui agli articoli 441 e 523 del codice di procedura penale e, salvo che le parti vi consentano, alle udienze preliminari e dibattimentali.
Il giudice puo' disporre che le udienze civili in materia di separazione consensuale di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente alla possibilita' di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non volersi conciliare.
In deroga al disposto dell'articolo 221, comma 7, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il giudice puo' partecipare all'udienza anche da un luogo diverso dall'ufficio giudiziario.
Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata. La cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalita' di cui al comma 9; non si applica l'articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo e' comunicato alle parti. La richiesta di discussione orale e' formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell'articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni collegiali in camera di' consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati e' considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento e' depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei procedimenti penali le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto
PROCESSO AMMINISTRATIVO (art. 25)
Dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021
Gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilita' di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso. Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Restano fermi i poteri presidenziali di rinvio degli affari e di modifica della composizione del collegi
Può essere chiesta discussione orale con istanza depositata fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza pubblica o camerale, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza è accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l'istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.
PROCESSO TRIBUTARIO (art. 27)
Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, ove sussistano divieti, limiti, impossibilita' di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di emergenza ovvero altre situazioni di pericolo per l'incolumita' pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto e' autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalita' di collegamento. Si da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e la libera volonta' delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un collegamento da remoto si intendono assunti presso la sede dell'ufficio giudiziario. In alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia e' rinviata a nuovo ruolo con possibilita' di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.
Le modalita' di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge dicembre 2018, n. 136
GIUSTIZIA CONTABILE (art. 26)
ALTRE MISURE DI SOSTEGNO
- per gli operatori turistici e della cultura (art. 5);
- all'export e al sistema delle fiere internazionali (art. 6);
- per le imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 7);
- per i titolari del Reddito di emergenza (art. 14);
- per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo (art. 15);
- a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (artt. 16 - 16-bis);
- interventi per la gestione della crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli (art. 16-ter)
- per i lavoratori sportivi (artt. 17 e 17-bis);
per la didattica integrata e la scuola (art. 21)
- modalità di rinnovo degli organi colelgiali degli ordini e dei collegi professionali (art. 31-bis)
- differimento dell’entrata in vigore della class action al 19 maggio 2021 (art. 31-ter);
- differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale (art. 31- quinquies);
- differimento su alcune disposizioni in materia di federalismo fiscale (art. 31-sexies);
- facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati (art. 31-novies);
- utilizzo dei materiali legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d’acqua (art. 31-duodecies)
E' stato pubblicato in G.U. n. 297 del 30.11.2020 il d.l. 30 novembre 2020, n. 157 recante "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Tale provvedimento stabilisce tra l'altro quanto segue:
PROROGHE DEI TERMINI FISCALI DEL 30 NOVEMBRE 2020 AL 10 DICEMBRE 2020
Per i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP in scadenza il 30 novembre 2020 e' prorogato al 10 dicembre 2020 (art. 1, comma 1);
Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap (art. 3)
La sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 4)
PROROGHE DEI TERMINI FISCALI DEL 30 NOVEMBRE 2020 AL 30 APRILE 2021 (art. 1, commi 3 e 4)
Questa proroga, invece, spetta:
- ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;
- a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi stabiliti nel suddetto comma, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione che operano nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, ovvero per gli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravita' e da un livello di rischio alto come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del residente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149
PROROGA DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI DEL DICEMBRE 2020 AL 16 MARZO 2021 (art. 2)
Questa misura si applica relativamente ai seguenti adempimenti che dovranno essere effettuati entro il 16 marzo oppure mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021:
a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralita' finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;
b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto;
c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali
In favore delle seguenti categorie di soggetti:
- esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020;
- i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attivita' di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019;
- ai soggetti che esercitano le attivita' economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attivita' dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, nonche' ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'allegato 2 al medesimo decreto-legge, ovvero esercitano l'attivita' alberghiera, l'attivita' di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149
ESTENSIONE DEL DECRETO RISTORI ALLE PARTITE IVA (art. 6)
Le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 si applicano anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, abbiano dichiarato di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 del presente decreto
MODIFICHE ALL'ART. 19 D.P.R. N. 602/1973 PER LE DILAZIONI DI PAGAMENTO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER SITUAZIONI TEMPORANEE DI OBIETTIVA DIFFICOLTA' (art. 7)
A seguito della presentazione della richiesta di dilazione efino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell'eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:
a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli gia' iscritti alla data di presentazione;
c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.
Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato gia' emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto disposto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la temporanea situazione di obiettiva difficolta' e' documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro
Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui al comma 3, gli effetti di decadenza dai benefici si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.
I carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' intervenuta la decadenza dal beneficio, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, presentando la richiesta di rateazione entro il 31 dicembre 2021, senza necessita' di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione.
INDENNITA' PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI, DELLO SPETTACOLO E DEGLI INCARICATI ALLE VENDITE (art. 9)
CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI (art. 18)
Nel caso in cui le imposte o le maggiori imposte sono dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorita' competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, gli interessi di cui al periodo precedente si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi
E' stato pubblicato in G.U. n. 291 del 23.11.2020 il d.l. 23 novembre 2020, n. 154 recante "Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", con il quale tra l'altro si è l'allegato 2 del citato decreto-legge n. 149 del 2020 e' integrato con la seguente riga:
+-------------------+---------------------+-----------+
| | Commercio al | |
| |dettaglio di | |
| 47.72.10 |calzature e accessori| 200%|
+-------------------+---------------------+-----------+
E' stato pubblicato in G.U. n. 279 del 9.11.2020 il d.l. 9 novembre 2020, n. 149 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Ecco le principali disposizioni:
CONTRIBUTI DI FONDO PERDUTO (artt. 1-3)
Innanzitutto viene sostituito l'allegato 1 del d.l. n. 137/2020 dal seguente con contestuale incremento degli indenizzi e della platea delle attività economico che potranno usufruirne:
| Codice ATECO | % |
+===========================================+===============+
|493210 - Trasporto con taxi | 100,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|493220 - Trasporto mediante noleggio di | |
|autovetture da rimessa con conducente | 100,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e| |
|seggiovie se non facenti parte dei sistemi | |
|di transito urbano o sub-urbano | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|522190 - Altre attivita' connesse ai | |
|trasporti terrestri NCA | 100,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|551000 - Alberghi | 150,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|552010 - Villaggi turistici | 150,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|552020 - Ostelli della gioventu' | 150,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|552030 - Rifugi di montagna | 150,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|552040 - Colonie marine e montane | 150,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|552051 - Affittacamere per brevi soggiorni,| |
|case ed appartamenti per vacanze, bed and | |
|breakfast, residence | 150,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|552052 - Attivita' di alloggio connesse | |
|alle aziende agricole | 150,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|553000 - Aree di campeggio e aree | |
|attrezzate per camper e roulotte | 150,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|559020 - Alloggi per studenti e lavoratori | |
|con servizi accessori di tipo alberghiero | 150,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|561011-Ristorazione con somministrazione | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|561012-Attivita' di ristorazione connesse | |
|alle aziende agricole | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|561030-Gelaterie e pasticcerie | 150,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|561042-Ristorazione ambulante | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|561050-Ristorazione su treni e navi | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|562100-Catering per eventi, banqueting | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|563000-Bar e altri esercizi simili senza | |
|cucina | 150,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|591300 - Attivita' di distribuzione | |
|cinematografica, di video e di programmi | |
|televisivi | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|591400-Attivita' di proiezione | |
|cinematografica | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|749094 - Agenzie ed agenti o procuratori | |
|per lo spettacolo e lo sport | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|773994 - Noleggio di strutture ed | |
|attrezzature per manifestazioni e | |
|spettacoli: impianti luce ed audio senza | |
|operatore, palchi, stand ed addobbi | |
|luminosi | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|799011 - Servizi di biglietteria per eventi| |
|teatrali, sportivi ed altri eventi | |
|ricreativi e d'intrattenimento | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|799019 - Altri servizi di prenotazione e | |
|altre attivita' di assistenza turistica non| |
|svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|799020 - Attivita' delle guide e degli | |
|accompagnatori turistici | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|823000-Organizzazione di convegni e fiere | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|855209 - Altra formazione culturale | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|900101 - Attivita' nel campo della | |
|recitazione | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|900109 - Altre rappresentazioni artistiche | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|900201 - Noleggio con operatore di | |
|strutture ed attrezzature per | |
|manifestazioni e spettacoli | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|900209 - Altre attivita' di supporto alle | |
|rappresentazioni artistiche | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|900309 - Altre creazioni artistiche e | |
|letterarie | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|900400-Gestione di teatri, sale da concerto| |
|e altre strutture artistiche | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|920009 - Altre attivita' connesse con le | |
|lotterie e le scommesse (comprende le sale | |
|bingo» | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|931110-Gestione di stadi | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|931120-Gestione di piscine | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|931130-Gestione di impianti sportivi | |
|polivalenti | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|931190-Gestione di altri impianti sportivi | |
|nca | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|931200-Attivita' di club sportivi | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|931300-Gestione di palestre | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|931910-Enti e organizzazioni sportive, | |
|promozione di eventi sportivi | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|931999-Altre attivita' sportive nca | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|932100-Parchi di divertimento e parchi | |
|tematici | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|932910-Discoteche, sale da ballo night-club| |
|e simili | 400,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|932930-Sale giochi e biliardi | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|932990-Altre attivita' di intrattenimento e| |
|di divertimento nca | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|949920 - Attivita' di organizzazioni che | |
|perseguono fini culturali, ricreativi e la | |
|coltivazione di hobby | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|949990 - Attivita' di altre organizzazioni | |
|associative nca | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|960410-Servizi di centri per il benessere | |
|fisico (esclusi gli stabilimenti termali» | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|960420-Stabilimenti termali | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|960905 - Organizzazione di feste e | |
|cerimonie | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|493909-Altre attivita' di trasporti | |
|terrestri di passeggeri nca | 100,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|503000-Trasporto di passeggeri per vie | |
|d'acqua interne (inclusi i trasporti | |
|lagunari) | 100,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|619020-Posto telefonico pubblico ed | |
|Internet Point | 50,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|742011-Attivita' di fotoreporter | 100,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|742019-Altre attivita' di riprese | |
|fotografiche | 100,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|855100-Corsi sportivi e ricreativi | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|855201-Corsi di danza | 100,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|920002-Gestione di apparecchi che | |
|consentono vincite in denaro funzionanti a | |
|moneta o a gettone | 100,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|960110-Attivita' delle lavanderie | |
|industriali | 100,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|477835-Commercio al dettaglio di bomboniere| 100,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|522130-Gestione di stazioni per autobus | 100,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|931992-Attivita' delle guide alpine | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|743000-Traduzione e interpretariato | 100,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|561020-Ristorazione senza somministrazione | |
|con preparazione di cibi da asporto | 50,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|910100-Attivita' di biblioteche ed archivi | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|910200-Attivita' di musei | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|910300-Gestione di luoghi e monumenti | |
|storici e attrazioni simili | 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|910400-Attivita' degli orti botanici, dei | |
|giardini zoologici e delle riserve naturali| 200,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
|205102-Fabbricazione di articoli esplosivi | 100,00% |
+-------------------------------------------+---------------+
Inoltre, per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravita' e da un livello di rischio alto il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e' aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1 al citato decreto.
Al contempo, tuttavia, viene abrogato l'art. 1, comma 2 d.l. n. 137/2020 che consentiva l'ampliamento dei soggetti che avrebbero potuto usufruire degli indennizzi.
Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo e' riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive, secondo quanto sotto specificato:
- per i soggetti che svolgono come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1, il contributo e' determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto n. 137 del 2020;
- per i soggettiche svolgono come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'Allegato 1 il contributo e' determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
E' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva edichiarano di svolgere come attivita' prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 sottoelencato hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita'
=================================================================
| Codice ATECO | Descrizione | % |
+=================+===================================+=========+
|47.19.10 |Grandi magazzini | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Empori ed altri negozi non | |
| |specializzati di vari prodotti non | |
|47.19.90 |alimentari | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di tessuti | |
| |per l'abbigliamento, l'arredamento | |
|47.51.10 |e di biancheria per la casa | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di filati | |
|47.51.20 |per maglieria e merceria | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di tende e | |
|47.53.11 |tendine | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|47.53.12 |Commercio al dettaglio di tappeti | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di carta da | |
| |parati e rivestimenti per pavimenti| |
|47.53.20 |(moquette e linoleum) | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di | |
| |elettrodomestici in esercizi | |
|47.54.00 |specializzati | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di natanti e| |
|47.64.20 |accessori | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di articoli | |
|47.78.34 |da regalo e per fumatori | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di mobili | |
|47.59.10 |per la casa | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di utensili | |
| |per la casa, di cristallerie e | |
|47.59.20 |vasellame | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di macchine | |
| |per cucire e per maglieria per uso | |
|47.59.40 |domestico | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di strumenti| |
|47.59.60 |musicali e spartiti | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di articoli | |
| |in legno, sughero, vimini e | |
| |articoli in plastica per uso | |
|47.59.91 |domestico | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di altri | |
|47.59.99 |articoli per uso domestico nca | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di | |
| |registrazioni musicali e video in | |
|47.63.00 |esercizi specializzati | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di | |
|47.71.10 |confezioni per adulti | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di pellicce | |
|47.71.40 |e di abbigliamento in pelle | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di cappelli,| |
|47.71.50 |ombrelli, guanti e cravatte | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di articoli | |
|47.72.20 |di pelletteria e da viaggio | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di orologi, | |
| |articoli di gioielleria e | |
|47.77.00 |argenteria | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di mobili | |
|47.78.10 |per ufficio | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di oggetti | |
|47.78.31 |d'arte (incluse le gallerie d'arte)| 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di oggetti | |
|47.78.32 |d'artigianato | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di arredi | |
|47.78.33 |sacri ed articoli religiosi | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di | |
|47.78.35 |bomboniere | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di | |
| |chincaglieria e bigiotteria | |
| |(inclusi gli oggetti ricordo e gli | |
| |articoli di promozione | |
|47.78.36 |pubblicitaria) | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di articoli | |
|47.78.37 |per le belle arti | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di armi e | |
|47.78.50 |munizioni, articoli militari | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di | |
| |filatelia, numismatica e articoli | |
|47.78.91 |da collezionismo | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di spaghi, | |
| |cordami, tele e sacchi di juta e | |
| |prodotti per l'imballaggio (esclusi| |
|47.78.92 |quelli in carta e cartone) | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di articoli | |
|47.78.94 |per adulti (sexy shop) | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di altri | |
|47.78.99 |prodotti non alimentari nca | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di libri di | |
|47.79.10 |seconda mano | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di mobili | |
|47.79.20 |usati e oggetti di antiquariato | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di indumenti| |
|47.79.30 |e altri oggetti usati | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Case d'asta al dettaglio (escluse | |
|47.79.40 |aste via internet) | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio ambulante di| |
|47.81.01 |prodotti ortofrutticoli | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio ambulante di| |
|47.81.02 |prodotti ittici | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio ambulante di| |
|47.81.03 |carne | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio ambulante di| |
| |altri prodotti alimentari e bevande| |
|47.81.09 |nca | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio ambulante di| |
| |tessuti, articoli tessili per la | |
|47.82.01 |casa, articoli di abbigliamento | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio ambulante di| |
|47.82.02 |calzature e pelletterie | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio ambulante di| |
| |fiori, piante, bulbi, semi e | |
|47.89.01 |fertilizzanti | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |"Commercio al dettaglio ambulante | |
| |di macchine, attrezzature e | |
| |prodotti per l'agricoltura; | |
|47.89.02 |attrezzature per il giardinaggio" | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |"Commercio al dettaglio ambulante | |
| |di profumi e cosmetici; saponi, | |
| |detersivi ed altri detergenti per | |
|47.89.03 |qualsiasi uso" | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio ambulante di| |
|47.89.04 |chincaglieria e bigiotteria | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |"Commercio al dettaglio ambulante | |
| |di arredamenti per giardino; | |
| |mobili; tappeti e stuoie; articoli | |
| |casalinghi; elettrodomestici; | |
|47.89.05 |materiale elettrico" | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio ambulante di| |
|47.89.09 |altri prodotti nca | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Commercio al dettaglio di prodotti | |
| |vari, mediante l'intervento di un | |
| |dimostratore o di un incaricato | |
|47.99.10 |alla vendita (porta a porta) | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|96.02.02 |Servizi degli istituti di bellezza | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|96.02.03 |Servizi di manicure e pedicure | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|96.09.02 |Attivita' di tatuaggio e piercing | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
|96.09.03 |Agenzie matrimoniali e d'incontro | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Servizi di cura degli animali da | |
| |compagnia (esclusi i servizi | |
|96.09.04 |veterinari) | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
| |Altre attivita' di servizi per la | |
|96.09.09 |persona nca | 200% |
+-----------------+-----------------------------------+---------+
CREDITO D'IMPOSTA PER AFFITTI (art. 4)
Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 di cui sopra nonche' alle imprese che svolgono le attivita' di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio, tour operator) che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.
CANCELLAZIONE RATA IMU DICEMBRE 2020 (art. 5)
La seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) che avrebbe dovuto essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attivita' riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, non è dovuta a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita'.
PROROGA VERSAMENTO SECONDO ACCONTO IRPEF(art. 6)
Nei confronti dei soggetti che esercitano attivita' economiche soggette ad ISA ed operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 o nell'Allegato 2, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto ovvero esercenti l'attivita' di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravita' la proroga al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista dall' articolo 98, comma 1, del decreto legge n. 104 del 2020, si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi indicata nel comma 2 del medesimo articolo 98.
SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI (art. 7)
Per i soggetti che esercitano le attivita' economiche sospese aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attivita' dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata omassima gravita', nonche' per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 ovvero che esercitano l'attivita' alberghiera, l'attivita' di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita' di sostituti d'imposta;
b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.
I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI CONTRIBUTIVI (art. 9)
La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all'articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.
E' altresi' sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unita' produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (art. 12)
Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.
CONGEDO STRAORDINARIO PER I GENITORI IN CASO DI SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (art. 13)
Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravita' e da un livello di rischio alto nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attivita' didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalita' agile, e' riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facolta' di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attivita' didattica in presenza prevista dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per i periodi di congedo fruiti e' riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennita' pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il beneficio di cui al presente articolo e' riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilita' in situazione di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020
BONUS BABY-SITTING (art. 14)
FONDO PER IL SOSTEGNO STRAORDINARIO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (art. 15)
MODIFICHE AGLI ALLEGATI XLVII - INDICAZIONE SU MISURE E LIVELLI DI CONTENIMENTO PER LE STRUTTURE SANITARIE E VETERINARIE, NONCHE' XLVIII PER I SETTORI INDUSTRIALI CHE PRESENTANO IN RISCHIO BIOLOGICO AL DLGS. N. 81/2008 (art. 16)
MISURE PER LE STRUTTURE ACCREDITATE AL SSN (art. 9)
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza Covid, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attivita' ordinarie, possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attivita' ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attivita' previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attivita' superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata
SONO INTRODOTTE ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL COVID NELL'AMBITO DEI PROCESSI PENALI (art. 23)
PROROGA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA CLASS ACTION DI SEI MESI(art. 26)
PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI EPIDEMIOLOGICI (art. 30)
Il Ministero della salute, con frequenza settimanale, pubblica sul proprio sito istituzionale e comunica ai Presidenti di Camera e Senato, i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, puo' individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 in coerenza con il documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020, sentito altresi' sui dati monitorati il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, una o piu' regioni nei cui territori si manifesta un piu' elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono comunque meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate, salva la possibilita' di reiterazione. L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata d'intesa con i Presidenti delle regioni interessate, in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, puo' essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione dell'applicazione delle misure di cui al periodo precedente. I verbali del Comitato tecnico-scientifico e della Cabina di regia di cui al presente articolo sono pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei dati sul sito istituzionale del Ministero della salute. Ferma restando l'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa è stata adottata sono pubblicati entro 3 giorni dall'entrata in vigore del presente comma