In G.U. n. 151 del 16.6.2020 è stato pubblicato il d.l. 16 giugno 2020, n. 52 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonche' proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro" con il quale è stato disposto tra l'altro che:
a) in deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, e' possibile usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente sia ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente comma, mediante il riconoscimento delle medesimeulteriori massime quattro settimane. In deroga a quanto previsto a legislazione vigente, le domande per i trattamenti di cui agli articoli 19 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data e' posteriore a quella di cui al primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalita' corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta presentazione della domanda, nella modalita' corretta, e' considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 1);
b) le domande per il Reddito di emergenza (REM) possono essere presentate entro il 31 luglio 2020 (art. 2);
c) le domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneopossono essere presentate entro il 15 agosto 2020 (art. 3).
In G.U. n. 132 del 23.5.2020 è stata pubblicata la l. 22 maggio, n. 35 recante conversione in legge con modificazioni del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (in G.U. 79 del 25.3.2020) con il quale si è stabilito che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure restrittive, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus. Le modificazioni sono riportate in carattere italico grassettato.
Le misure sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresi' adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate.
Le misure attuabili sono le seguenti:
a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilita' di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilita' motorie o con disturbi dello spettro autistico, con disabilita' intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche e comportamentali con necessita' di supporto, certificate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito uscire dall'ambiente domestico con un accompagnatore qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni di sicurezza sanitaria;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonche' rispetto al territorio nazionale;
d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che entrano nelterritorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal sindaco quale autorita' sanitaria locale,perche' risultate positive al virus;
(( f) (soppressa); ))
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa con la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza;
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di evento sociale e di ogni altra attivita' convegnistica o congressuale, salva la possibilita' di svolgimento a distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilita' di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonche' di disciplinare le modalita' di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;
n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico, garantendo comunque la possibilita' di svolgere individualmente, ovvero con un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attivita' sportiva o attivita' motoria, purche' nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e ricreative;
o) possibilita' di disporre o di demandare alle competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la riduzioneo ola sospensione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche' di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione del servizio di trasporto delle persone e' consentita solo se il gestore predispone le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita' e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' dei corsi professionali e delle attivita' formative svolti da altri enti pubblici, anche territoriali e locali, e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attivita' formative o prove di esame, ferma la possibilita' del loro svolgimento di attivita' in modalita' a distanza;
q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;
r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attivita' indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalita' di lavoro agile;
t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e socio-sanitario, finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti gia' ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;
u) limitazione o sospensione delle attivita' commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attivita' di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e della ristorazione con consegna a domicilio ovvero con asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per le attivita' sia di confezionamento che di trasporto, con l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e con il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
z) limitazione o sospensione di altre attivita' d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' di lavoro autonomo, con possibilita' di esclusione dei servizi di pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
aa) limitazione o sospensione di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita';
bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso(DEA/PS);
cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e visitatori in strutture di ospitalita' e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative, strutture residenziali per persone con disabilita' o per anziani, autosufficienti e no, nonche' istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori; sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e residenziali per minori e per persone con disabilita' o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per persone con dipendenza patologica; sono in ogni caso garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto;
dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' o dal Ministro della salute;
ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
gg) previsione che le attivita' consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessita', laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;
hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attivita' economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorita' pubbliche specificamente individuate.
Per la durata dell'emergenza puo' essere imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure di cui sopra, ove cio' sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettivita' e la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto, assunto dopo avere sentito, senza formalita', le parti sociali interessate.
Viene, inoltre, inserito l'art. 1-bis con il quale si stabilisce che in tutto il territorio nazionale sono consentite, limitatamente al territorio del comune di residenza o di dimora e nel rispetto della normativa vigente, le attivita' di raccolta a mano di prodotti agricoli e selvatici non legnosi, purche' siano svolte individualmente.
Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 (è stato quindi ridotto il massimo edittale inizialmente previsto in euro 3.000) e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
In caso di reiterata violazione della disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima.
Sono abrogati:
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;
- l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
E' stata pubblicata in G.U. n. 105 del 22.4.2020 l'ordinanza P.C.M. 18 aprile 2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 664)". Con essa si introduce tra l'altro:
- disposizioni e semplificazioni per quanto concerne la cremazione e le sepolture cimiteriali (artt. 1 e 2);
- la facoltà dei singoli commissari delegati predisporre i piani degli interventi per il superamento delle emergenze in corso, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, oltre i termini ivi previsti che vengono prorogati per un massimo di sei mesi (art. 4).
Pubblicato in G.U. n. 88 del 2.4.2020 il d.P.C.M. 1° aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" con il quale la quarantena è prorogata fino al 13 aprile p.v.
Infatti, è prorogata al 13 aprile p.v. l'efficacia dei seguenti provvedimenti: d.P.C.M. dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di le ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, l'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Si dispone, infine, la sospensione degli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, incluse le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo.
In G.U. (edizione straordinaria) n. 84 del 29 marzo 2020 è stata pubblicata l'ordinanza del Ministero della Salute 28 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", con la quale sono stabilite specifiche prescrizioni per coloro che entrano in Italia. In particolare, si dispone che:
a) chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente dellaRepubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
- motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni;
- indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di cui al comma 2 ed il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
- recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
Analoghe previsioni sono previste per tutti coloro che entrano in Italia tramite mezzo proprio e che sono tenuti a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
b) il divieto, alle societa' di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera, di ingresso neiporti italiani previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute del 19 marzo 2020, n. 125, anche alle navi in servizio di crociera e per la sosta inoperosa delle stesse navi passeggeri.
In G.U. n. 82 del 25.3.2020 due nuove ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) ordinanza del 25.3.2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 655)" con la quale sono introdotte tra l'altro le seguenti disposizioni:
- la possibilità di approntare aree sanitarie temporanee in deroga alle seguenti disposizioni: I) legge 9 gennaio 1991, n. 10, articoli 11, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 e 34; II) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articoli 3, 4, 6 e 11; III) decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, articoli 1, 2, 3, 4 e 5 e decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, art. 4, comma 1, articoli 6 e 9 (art. 2);
- per l'intera durata dello stato di emergenza, in attuazione dell'art. 39, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, al fine di assicurare l'impiego dei volontari nelle attivita' di contenimento del virus COVID-19, i datori di lavoro consentono agli stessi di svolgere dette attivita' fino a sessanta giorni continuativi e centottanta giorni nell'anno, ferme restando le procedure di attivazione e comunicazione (art. 3);
- gli enti locali, al fine di dare piena ed immediata attuazione ai provvedimenti normativi e di protezione civile emanati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in genere per assicurare la gestione di ogni situazione connessa all'emergenza epidemiologica, possono procedere ad appalti di servizi e forniture in deroga ai tempi e alle modalita' di pubblicazione dei bandi di gara di cui agli articoli 60, 61, 72, 73 e 74 del codice dei contratti pubblici (art. 4, comma 1);
- al fine di superare le criticita' dovute al crescente numero di decessi e all'accumulo straordinario di feretri in giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con la conseguente saturazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione, e' autorizzata - anche in deroga alle procedure ordinarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 - la tumulazione nonche' l'inumazione del feretro in apposito campo a prato verde dei cimiteri in tutti i casi in cui entro le quarantotto ore dal decesso non vi sia manifestazione di volonta' da parte dei familiari dei defunti in ordine alla sepoltura ovvero non sia possibile dare seguito alla volonta' di cremazione del defunto entro tre giorni nel caso in cui risultino saturi gli impianti di cremazione della provincia (art. 4, comma 2);
b) ordinanza del 26.3.2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali rasmissibili. (Ordinanza n. 656)" con la quale è costituita
un'Unita' tecnico infermieristica a supporto delle strutture sanitarie regionali. L'Unita' e' composta di un numero massimo di 500 infermieri scelti dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Nell'ordinanza sono specificate le comoetenze richieste e gli emolumenti.
E' stato pubblicato in G.U. n. 80 del 26.3.2020 il d.m. 25 marzo 2020 recante "Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020" con l'aggiornamento delle attività produttive che sono consentite in regime di emergenza epidemica.
Sempre in G.U. n. 79 del 25.3.2020 è stata pubblicata l’ordinanza P.C.M. 20.3.2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 654)”, con la quale il Dipartimento della protezione civile, in deroga alla normativa vigente, e' autorizzato a costituire una Unita' medico-specialistica a supporto delle strutture sanitarie regionali
In G.U. n. 78 del 24.3.2020 l'ordinanza del P.C.M. 23 marzo 2020 recante "Agevolazioni alle imprese Emergenza COVID-19" con la quale sono stanziati 50 milioni di euro a favore delle imprese per implementare la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale.
E’ stato pubblicato in G.U. n. 76 del 22.3.2020 il d.P.C.M. 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” valido dal 23 marzo al 3 aprile 2020 con la quale si dispone:
a) sono sospese tutte le attivita' produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attivita' professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attivita' commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 puo' essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;
b) e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;
c) le attivita' produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalita' a distanza o lavoro agile;
d) restano sempre consentite anche le attivita' che sono funzionali ad assicurare la continuita' delle filiere delle attivita' di cui all'allegato 1, nonche' dei servizi di pubblica utilita' e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attivita' consentite; il Prefetto puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attivita', essa e' legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;
e) sono comunque consentite le attivita' che erogano servizi di pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonche' dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalita' da remoto nei limiti attualmente consentiti;
f) e' sempre consentita l'attivita' di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonche' di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresi' consentita ogni attivita' comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
g) sono consentite le attivita' degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attivita', essa e' legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non e' soggetta a comunicazione l'attivita' dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;
h) sono consentite le attivita' dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonche' le altre attivita' di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attivita' produttive.
ALLEGATO 1
ATECO DESCRIZIONE
+-----------------+---------------------------------------+
| |Coltivazioni agricole e produzione di |
|01 |prodotti animali |
+-----------------+---------------------------------------+
|03 |Pesca e acquacoltura |
+-----------------+---------------------------------------+
|05 |Estrazione di carbone |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Estrazione di petrolio greggio e di gas|
|06 |naturale |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Attivita' dei servizi di supporto |
| |all'estrazione di petrolio e di gas |
|09.1 |naturale |
+-----------------+---------------------------------------+
|10 |Industrie alimentari |
+-----------------+---------------------------------------+
|11 |Industria delle bevande |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Fabbricazione di altri articoli tessili|
|13.96.20 |tecnici ed industriali |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Fabbricazione di spago, corde, funi e |
|13.94 |reti |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Fabbricazione di tessuti non tessuti e |
| |di articoli in tali materie (esclusi |
|13.95 |gli articoli di abbigliamento) |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Confezioni di camici, divise e altri |
|14.12.00 |indumenti da lavoro |
+-----------------+---------------------------------------+
|16.24.20 |Fabbricazione di imballaggi in legno |
+-----------------+---------------------------------------+
|17 |Fabbricazione di carta |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Stampa e riproduzione di supporti |
|18 |registrati |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Fabbricazione di coke e prodotti |
| |derivanti dalla raffinazione del |
|19 |petrolio |
+-----------------+---------------------------------------+
|20 |Fabbricazione di prodotti chimici |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Fabbricazione di prodotti farmaceutici |
|21 |di base e di preparati farmaceutici |
+-----------------+---------------------------------------+
|22.1 |Fabbricazione di articoli in gomma |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Fabbricazione di articoli in materie |
|22.2 |plastiche |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Fabbricazione di vetrerie per |
| |laboratori, per uso igienico, per |
|23.19.10 |farmacia |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Fabbricazione di apparecchi per |
| |irradiazione, apparecchiature |
|26.6 |elettromedicali ed elettroterapeutiche |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Fabbricazione di motori, generatori e |
| |trasformatori elettrici e di |
| |apparecchiature per la distribuzione e |
|27.1 |il controllo dell'elettricita' |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Fabbricazione di macchine per |
|28.3 |l'agricoltura e la silvicoltura |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Fabbricazione di macchine per |
| |l'industria alimentare, delle bevande e|
|28.93 |del tabacco (incluse parti e accessori)|
+-----------------+---------------------------------------+
| |Fabbricazione di macchine per |
| |l'industria della carta e del cartone |
|28.95.00 |(incluse parti e accessori) |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Fabbricazione di macchine per |
| |l'industria delle materie plastiche e |
|28.96 |della gomma (incluse parti e accessori)|
+-----------------+---------------------------------------+
| |Fabbricazione di strumenti e forniture |
|32.50 |mediche e dentistiche |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Fabbricazione di attrezzature ed |
| |articoli di vestiario protettivi di |
|32.99.1 |sicurezza |
+-----------------+---------------------------------------+
|32.99.4 |Fabbricazione di casse funebri |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Riparazione e manutenzione |
| |installazione di macchine e |
|33 |apparecchiature |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Fornitura di energia elettrica, gas, |
|35 |vapore e aria condizionata |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Raccolta, trattamento e fornitura di |
|36 |acqua |
+-----------------+---------------------------------------+
|37 |Gestione delle reti fognarie |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Attivita' di raccolta, trattamento e |
| |smaltimento dei rifiuti; recupero dei |
|38 |materiali |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Attivita' di risanamento e altri |
|39 |servizi di gestione dei rifiuti |
+-----------------+---------------------------------------+
|42 |Ingegneria civile |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Installazione di impianti elettrici, |
| |idraulici e altri lavori di costruzioni|
|43.2 |e installazioni |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Manutenzione e riparazione di |
|45.2 |autoveicoli |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Commercio di parti e accessori di |
|45.3 |autoveicoli |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Per la sola attivita' di manutenzione e|
| |riparazione di motocicli e commercio di|
|45.4 |relative parti e accessori |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Commercio all'ingrosso di materie prime|
|46.2 |agricole e animali vivi |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Commercio all'ingrosso di prodotti |
| |alimentari, bevande e prodotti del |
|46.3 |tabacco |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Commercio all'ingrosso di prodotti |
|46.46 |farmaceutici |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Commercio all'ingrosso di libri riviste|
|46.49.2 |e giornali |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Commercio all'ingrosso di macchinari, |
| |attrezzature, macchine, accessori, |
| |forniture agricole e utensili agricoli,|
|46.61 |inclusi i trattori |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Commercio all'ingrosso di altri mezzi |
|46.69.19 |ed attrezzature da trasporto |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Commercio all'ingrosso di strumenti e |
|46.69.91 |attrezzature ad uso scientifico |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Commercio all'ingrosso di articoli |
|46.69.94 |antincendio e infortunistici |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Commercio all'ingrosso di prodotti |
| |petroliferi e lubrificanti per |
| |autotrazione, di combustibili per |
|46.71 |riscaldamento |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Trasporto terrestre e trasporto |
|49 |mediante condotte |
+-----------------+---------------------------------------+
|50 |Trasporto marittimo e per vie d'acqua |
+-----------------+---------------------------------------+
|51 |Trasporto aereo |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Magazzinaggio e attivita' di supporto |
|52 |ai trasporti |
+-----------------+---------------------------------------+
|53 |Servizi postali e attivita' di corriere|
+-----------------+---------------------------------------+
|55.1 |Alberghi e strutture simili |
+-----------------+---------------------------------------+
|j (DA 58 A 63) |Servizi di informazione e comunicazione|
+-----------------+---------------------------------------+
|K (da 64 a 66) |Attivita' finanziarie e assicurative |
+-----------------+---------------------------------------+
|69 |Attivita' legali e contabili |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Attivita' di direzione aziendali e di |
|70 |consulenza gestionale |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Attivita' degli studi di architettura e|
| |d'ingegneria; collaudi ed analisi |
|71 |tecniche |
+-----------------+---------------------------------------+
|72 |Ricerca scientifica e sviluppo |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Attivita' professionali, scientifiche e|
|74 |tecniche |
+-----------------+---------------------------------------+
|75 |Servizi veterinari |
+-----------------+---------------------------------------+
|80.1 |Servizi di vigilanza privata |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Servizi connessi ai sistemi di |
|80.2 |vigilanza |
+-----------------+---------------------------------------+
|81.2 |Attivita' di pulizia e disinfestazione |
+-----------------+---------------------------------------+
|82.20.00 |Attivita' dei call center |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Attivita' di imballaggio e |
|82.92 |confezionamento conto terzi |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Agenzie di distribuzione di libri, |
|82.99.2 |giornali e riviste |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Amministrazione pubblica e difesa; |
|84 |assicurazione sociale obbligatoria |
+-----------------+---------------------------------------+
|85 |Istruzione |
+-----------------+---------------------------------------+
|86 |Assistenza sanitaria |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Servizi di assistenza sociale |
|87 |residenziale |
+-----------------+---------------------------------------+
|88 |Assistenza sociale non residenziale |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Attivita' di organizzazioni economiche,|
|94 |di datori di lavoro e professionali |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Riparazione e manutenzione di computer |
|95.11.00 |e periferiche |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Riparazione e manutenzione di telefoni |
|95.12.01 |fissi, cordless e cellulari |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Riparazione e manutenzione di altre |
|95.12.09 |apparecchiature per le comunicazioni |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Riparazione di elettrodomestici e di |
|95.22.01 |articoli per la casa |
+-----------------+---------------------------------------+
| |Attivita' di famiglie e convivenze come|
| |datori di lavoro per personale |
|97 |domestico |
+-----------------+---------------------------------------+
E’ stata pubblicata in G.U. n. 75 del 22.3.2020 l’Ordinanza del Ministero della Salute 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” con la quale è stato disposto, fino a nuovo ordine, il divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
In G.U. n. 74 del 21.3.2020 sono stati pubblicati i seguenti provvedimenti concernenti misure addottate per fronteggare l'epidemia COVID 2019:
a) ordinanza del Ministero della Salute del 15.3.2020 recante "Disposizioni urgenti per l'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale" con la quale si dispone che "per la durata dello stato di emergenza, indicato in premessa, ai fini dell'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, nonche' di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, non aventi alcun intento di carattere commerciale, destinati, in ragione dell'emergenza epidemiologica, ad enti sanitari, servizi ospedalieri ed istituti di ricerca medica, donati o acquistati dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti del Servizio sanitario nazionale, le operazioni di controllo sono effettuate anche nelle more del versamento previsto per il rilascio del nulla osta sanitario da parte del competente USMAF";
b) ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19.3.2020, n. 651 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 651)" con la quale sono state introdotte:
- misure di semplificazioni per le ricette mediche introducendo la ricetta medica elettronica. Si prevede al riguardo che al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, l'assistito puo' chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l'acquisizione del numero di ricetta elettronica: a) trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove l'assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO). In tal caso il promemoria prodotto dal Sistema di accoglienza centrale (SAC), anche tramite Sistemi di accoglienza regionali (SAR), viene spedito da parte del medico prescrittore in forma di allegato a un messaggio e non come testo compreso nel corpo del messaggio stesso; b) comunicazione del numero di ricetta elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l'assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile. In tal caso il medico prescrittore invia all'assistito un messaggio SMS contenente esclusivamente il numero di ricetta elettronica prescritta. In alternativa, il medico prescrittore invia all'assistito il numero di ricetta elettronica o l'immagine del codice a barre dello stesso numero di ricetta elettronica, utilizzando un'applicazione per la telefonia mobile, alla quale risultano registrati sia il medico prescrittore sia l'assistito, che consente lo scambio di messaggi e immagini; c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del numero di ricetta elettronica laddove l'assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico. In tal caso il medico prescrittore comunica il numero di ricetta elettronica prescritta al numero di telefono fisso o mobile indicato dall'assistito (art. 1);
- le imprese autorizzate a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono tenute a: a) garantire, sul territorio nazionale, la piu' ampia disponibilita' di servizi a banda larga e ultra larga, idonea ad assicurare in forma generalizzata la fruibilita' delle applicazioni per il lavoro agile, al fine di ridurre la mobilita' sul territorio dei cittadini lavoratori, in coerenza con quanto stabilito dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e relative disposizioni attuative; b) soddisfare prioritariamente, anche rispetto a contratti gia' stipulati, le richieste di connettivita' ed erogazione e implementazione dei servizi provenienti dalle strutture ospedaliere o qualunque altro organismo od ente coinvolto nelle suddette azioni di contrasto; c) adottare le misure necessarie per garantire la continuita' dei servizi di comunicazione elettronica e l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza, come previsto dall'art. 73 del suddetto decreto legislativo n. 259 del 2003; d) soddisfare prioritariamente le richieste di attivazioni di nuovi servizi a banda larga e ultra larga dando priorita' agli interventi nelle zone ove non sia gia' disponibile un servizio di comunicazione elettronica di tale tipologia (art. 3);
c) ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19.3.2020, n. 652 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 652)" con la quale si dispone che il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennita' di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all'art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive integrazioni e modificazioni, di competenza di aprile, maggio e giugno 2020 e' anticipato a decorrere: - dal 26 al 31 marzo 2020 per la mensilita' di aprile 2020; - dal 27 al 30 aprile per la mensilita' di maggio 2020; - dal 26 al 30 maggio per la mensilita' di giugno 2020;
d) ordinanza del Ministero della Salute del 14.3.2020 recante "Disposizioni urgenti per i voli cargo provenienti dalla Cina" con la quale si statuisce che è autorizzato l'arrivo e la partenza di voli cargo provenienti dalla Cina per la sola consegna e ricarico di merci.
Pubblicata in G.U. n. 73 del 20.3.2020 l'ordinanza del Ministero della Salute del 20.3.2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" la quale stabilisce che dal 21 al 25 marzo 2020:
a) e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
b) non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attivita' motoria in prossimita' della propria abitazione, purche' comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonche' nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) nei giorni festivi e prefestivi, nonche' in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, e' vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, compresele seconde case utilizzate per vacanza
E’ stato pubblicato in G.U. n. 64 dell’11.3.2020 il d.P.C.M. 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” secondo il quale fino al 25 marzo 2020:
1) sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purche' sia consentito l'accesso alle sole predette attivita'. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Fanno eccezione le seguenti attività:
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
2) Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto. Restano, altresi', aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
3) Sono sospese le attivita' inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse dalle seguenti:
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attivita' delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attivita' connesse.
4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, puo' disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, puo' disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
6) Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attivita' strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attivita' indifferibili da rendere in presenza.
7) In ordine alle attivita' produttive e alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attivita' dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
8) per le sole attivita' produttive si raccomanda altresi' che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attivita' produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
10) Per tutte le attivita' non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalita' di lavoro agile.
Sempre in G.U. n. 64 dell’11 marzo 2020 è stata pubblicata l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 648)” che ha disposto la chiusura dei comprensori sciistici su tutto il territorio nazionale
Il d.l. 9 marzo 2020, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19" in G.U. n. 62 del 9.3.2020 non è stato convertito in legge. Ne è stata data notizia in G.U. n. 112 del 2.5.2020 nella quale si rende noto che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 110 del 29 aprile 2020, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Si ricordano le principali disposizioni che esso conteneva:
le seguenti sono le principali disposizioni introdotte:
- misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario (artt. 1-4);
- incremento delle ore della specialistica ambulatoriale e della sorveglianza sanitaria (artt. 5-7);
- il potenziamento delle unità di continuità assistenziale domiciliare per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. L'unita' speciale e' attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e ai medici per le attivita' svolte nell'ambito della stessa e' riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora (art. 8);
- modalità straordinarie di acquisizioni di dispositivi medici, in particolare, per garantire l’ossigeno terapia e l’assistenza ventilatoria. Si stabilisce, inoltre, che ogni atto negoziale conseguente alla urgente necessita' di far fronte all'emergenza di cui allo stesso comma 1, posto in essere dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e dai soggetti attuatori, non si applica l'articolo 29 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», e tutti tali atti sono altresi' sottratti al controllo della Corte dei conti. Per gli stessi atti la responsabilita' contabile e amministrativa e' comunque limitata ai soli casi in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Gli atti di cui al presente comma sono immediatamente e definitivamente efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere (art. 9-12)
- che per coloro che contravvengono alle disposizioni contenute nel d.l. n. 6-2020 convertito in l. n. 13/2020, oltre che ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attivita' commerciali e' sanzionata altresi' con la chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. La violazione e' accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione e' irrogata dal Prefetto (art. 15).
Sempre in G.U. n. 62 del 9.3.2020 è stato pubblicato anche il d.P.C.M. 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” con il quale si è stabilito che fino al 3 aprile 2020:
- le previsioni delle zone rosse di cui al d.P.C.M. 8 marzo 2020 sono estese a tutto il territorio nazionale;
- sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- “sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro”
Sono state pubblicate in G.U. n. 61 del 9.3.2020 le seguenti due ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri:
a) 8 marzo 2020, n. 645 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 645)” nella quale sono potenziati servizi per la gestione sanitaria dell’emergenza (potenzialmente del numero telefonico 1500 e delle assunzioni del personale medico);
b) 8 marzo, n. 646 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 646)” che specifica come le zone rosse non precludano:
- il transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate;
- alle persone gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessita' o per motivi di salute, nonche' lo svolgimento delle conseguenti attivita';
- non contemplino limitazioni all'attivita' degli uffici pubblici se non nei casi espressamente previsti.
Sempre in G.U. n. 61 del 9.3.2020 è stata pubblicata la l. 5 marzo 2020, n. 13 di conversione del d.l. 23.2.2020, n. 6 in materia di "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. n. 45 del 23.2.2020) che ricordiamo reca le seguenti disposizioni :
- nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area gia' interessata dal contagio le Autorità competenti possono adottare una o più delle seguenti misure: 1) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area; 2) divieto di accesso al comune o all'area interessata; 3) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; 4) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attivita' formative svolte a distanza; 5) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; 6) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero; 7) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale;, 8) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva; 9) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorita' sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; 10) chiusura di tutte le attivita' commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita'; 11) chiusura o limitazione dell'attivita' degli uffici pubblici, degli esercenti attivita' di pubblica utilita' e servizi pubblici essenziali; 12) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessita' sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorita' competente; 13) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestre, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonche' di trasporto pubblico locale, anche non di linea; 14) sospensione delle attivita' lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblicautilita' e di quelle che possono essere svolte in modalita' domiciliare; 15) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attivita' lavorative nel comune o nell'area interessata nonche' delle attivita' lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuoridel comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita' di svolgimento del lavoro agile (art. 1);
- le autorita' competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori, ma le misure adottate perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione (art. 2);
- salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, inoltre, il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali (art. 3);
- è previsto un primo stanziamento di 20 milioni di euro (art. 3).
E’ stato pubblicato in G.U. n. 59 dei 8.3.2020 il d.P.C.M. 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ecco le principali misure che saranno in vigore dall’8 marzo al 3 aprile 2020:
Per regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia (cosiddetta “zona rossa”) sono vigenti le seguenti misure:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);
f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche' gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attivita';
h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche' delle attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
i) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita' telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalita' a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d);
n) sono consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;
o) sono consentite le attivita' commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonche' del personale le cui attivita' siano necessarie a gestire le attivita' richieste dalle unita' di crisi costituite a livello regionale;
q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;
r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonche' gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non e' disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi
alimentari, il cui gestore e' chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;
s) sono sospese le attivita' di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
t) sono sospesi gli esami di idoneita' di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Misure applicate in tutto il territorio nazionale
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnistica o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
c) sono sospese le attivita' di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;
d) e' sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) svolgimento delle attivita' di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione;
f) e' fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
g) sono sospesi altresi' gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attivita' motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d);
h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, universita' per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonche' le attivita' delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
i) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanita' del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita';
n) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attivita' didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
o) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche' ai fini delle relative valutazioni;
p) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
r) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
t) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la liberta' vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare;
v) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
z) divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
Inoltre, sempre su tutto il territorio nazionale trovano applicazione le seguenti misure precauzionali:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanita' e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessita' e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d);
c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
e) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1;
f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;
g) e' raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonche' alle associazioni culturali e sportive, di offrire attivita' ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attivita' svolte all'aperto, purche' svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;
h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d);
l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonche' al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalita' di trasmissione dei dati ai servizi di sanita' pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanita' pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalita' e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti.
2. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu' possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalita' e le finalita' al fine di assicurare la massima adesione;
c) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto e' assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);
d) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.
3. L'operatore di sanita' pubblica deve inoltre:
a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali conviventi;
b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
c) informare la persona circa la necessita' di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).
4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria e' indispensabile informare sul significato, le modalita' e le finalita' dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:
a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto di spostamenti e viaggi;
d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di sorveglianza.
5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanita' Pubblica;
b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
6. L'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
E' stata pubblicata in G.U. n. 56 del 5.3.2020 l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 4 marzo 2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 644)" con la quale sono adottate misure organizzative per il coordinamento sanitario dell'emergenza.
E’ stato pubblicato in G.U. n. 55 del 4.3.2020 il d.P.C.M. 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” con il quale sono assunte ulteriori disposizioni per contrastare la diffusione di COVID 2019. Ecco le principali che avranno effetto fino al 4 aprile 2020 salvo che non sia diversamente disposto con riguardo a misure specifiche (art. 1):
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);
c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle 3sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);
d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15marzo 2020, sono sospesii servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsipost universitariconnessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelliper i medici in formazione specialistica, icorsi di formazione specifica in medicina generale, leattività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate pressoi ministeridell’internoe della difesa;
e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
f) ermo restando quanto previsto dallalettera d),la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
g) i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attivitàdidattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario ein ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
m) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
o) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f)del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenientidai comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.
Inoltre sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni valide su tutto il territorio nazionale (art. 2):
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane oaffette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d);
c) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato1;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;
e) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;
f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020,n. 1,sonomesse a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, liquidi disinfettanti per l’igiene delle mani;
g) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all’allegato 1, lettera d);
h) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indicai riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.
Inoltre, la persona in sorveglianza alla presenza di sintomi deve: a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica ; b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.
Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria qui di seguito indicate
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva;
f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
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Il d.l. 2 marzo 2020, n. 9 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 53 del 2.3.2020, non è stato convertito in legge. Con comunicato del Ministero della Giustizia pubblicato in G.U. n. 112 del 2.5.2020 ne è stata data notizia e si rende noto che ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 110 del 29 aprile 2020, «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapportigiuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14». Si ricordano le principali disposizioni introdotte dalla novella legislativa:
a) sono stati prorogati alcuni termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata (art. 1);
b) per le persone fisiche avente residenza nei comuni in cosidetta area rossa e per le persone giuridiche ivi parimenti ubicate sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, parimenti per tali soggetti slitta la rata della cosidetta "rottamazione" in scadenza il 28 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (art. 2);
c) è prevista anche la sospensione temporanea delle utenze in area rossa fino al 30 aprile 2020 (art. 4);
d) sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 e andranno effettuati a far data dal 1 maggio 2020 (art. 5);
e) sono sospesi anche un'altra serie di incombenze economiche quali quelle assicurative, alle camere di commercio, nel settore alberghiero (artt. 6-8);
f) a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (cosiddetta "area rossa"), ad eccezione delle udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni, nelle cause relative ad alimenti, nei procedimenti cautelari, nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, nei procedimenti di convalida del trattamento sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, in quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in genere nelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti (art. 10);
g) l'obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari di cui all'art. 14, comma 2 e l'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) slitta al 15 febbraio 2021 (art. 11);
h) sono adottate una serie di norme a tutela dei lavoratori che lavorano in imprese ubicate in area rossa inclusa la previsione di un'indennità mensile di 500 per i lavoratori autonomi, nonché misure di ausilio allo svolgimento del lavoro agile da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico(artt. 13-18);
i) per i dipendenti pubblici il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, e' equiparato al periodo di ricovero ospedaliero (art. 19);
l) per i contratti di mutuo di abitazione adibite ad abitazione principale del mutuatario si stabilisce un ulteriore ipotesi di sospensione del pagamento delle rate per non piu' di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto: "c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito" (art. 26);
m) viene stabilita la possibilità di chiedere il rimborso di pacchetti turistici in favore di soggetti messi in quarantena ed impossibilitati a partire (art. 27);
n) qualora le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno scolastico 2019-2020 conserva comunque validita' anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validita' dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche e per il riconoscimento dell'anzianita' di servizio (art. 32);
o) a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali (art. 35)
Sempre in G.U. n. 53 del 2.3.2020 sono state pubblicate le seguenti due ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri:
- 29 febbraio 2020 n. 642 con la quale è stato disposto che in ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di impossibilita' temporanea della prestazione non imputabile al debitore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del Codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nel territorio dei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, ovvero strettamente connessi alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei medesimi comuni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari previa presentazione di autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'indicazione del danno subito, la sospensione delle rate dei medesimi mutui, fino alla cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale;
- 1 marzo 2020, n. 643 per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa finalizzati a contrastare l'emergenza.
E' stato pubblicato in G.U. n. 52 del 1.3.2020 il d.P.C.M. 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Ecco le principali disposizioni
Per i comuni di
1) nella Regione Lombardia:
a) Bertonico;
b) Casalpusterlengo;
c) Castelgerundo;
d) Castiglione D'Adda;
e) Codogno;
f) Fombio;
g) Maleo;
h) San Fiorano;
i) Somaglia;
l) Terranova dei Passerini.
2) nella Regione Veneto:
a) Vo
trovano applicazione le seguenti misure di contenimento dell'epidemia:
a) divieto di allontanamento dai comuni da parte di tutti gli individui comunque ivi presenti;
b) divieto di accesso nei comuni;
c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
d) chiusura dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ferma la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza;
e) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fino alla data del 15 marzo 2020;
f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
g) sospensione delle attivita' degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilita', secondo le modalita' e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente;
h) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1;
i) chiusura di tutte le attivita' commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilita', dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e degli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita', secondo le modalita' e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente;
j) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonche' agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessita' indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessita' e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;
l) sospensione delle attivita' lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilita', ivi compresa l'attivita' veterinaria, nonche' di quelle che possono essere svolte in modalita' domiciliare ovvero in modalita' a distanza. Il prefetto, d'intesa con le autorita' competenti, puo' individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attivita' necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attivita' non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
m) sospensione dello svolgimento delle attivita' lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da uno dei comuni di cui in parola.
Le misure di cui alle lettere a), b) e o) del comma 1, non si applicano al personale sanitario al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle forze armate, nell'esercizio delle proprie funzioni
Regioni:
a) Emilia-Romagna;
b) Lombardia;
c) Veneto.
Province:
a) Pesaro e Urbino;
b) Savona;
c) Bergamo;
d) Lodi;
e) Piacenza;
f) Cremona
trovano applicazione le seguenti misure di contenimento dell'epidemia:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanita' e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
b) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute valide per tutto il territorio nazionale;
c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell'allegato 4 presso gli esercizi commerciali;
e) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
f) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l'espletamento, devono comunque essere adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro;
g) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonche' al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG») ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito «PLS»). Le modalita' di trasmissione dei dati ai servizi di sanita' pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanita' pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalita' e recapiti per la trasmissione aiservizi di sanita' pubblica territorialmente competenti.
Disposizioni specifiche sono poi stabiliti nei riguardi degli operatori sanitari
Per tutto il territorio nazionale trovano applicazione le seguenti misure di contenimento dell'epidemia:
a) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020;
c) la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attivita' didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita';
e) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
f) nelle Universita' e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attivita' didattiche o curriculari, le attivita' medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'. Le Universita' e le Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
g) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle Universita' e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'. Le Universita' e le Istituzioni di cui al precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche' ai fini delle relative valutazioni;
h) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai Comuni di cui all'allegato 1, sino al termine dello stato diemergenza
Misure igieniche valide su tutto il territorio nazionale:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.
Sono state pubblicate in G.U. n. 50 del 28.2.2020 le due ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 e del 28 febbraio 2020 recanti ulteriori disposizioni in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Con l'ordinanza del 27.2.2020, n. 640 si è stabilito di affidare la sorveglianza epidemiologica e quella microbiologica del SARS-CoV-2 all'Istituto superiore di sanità
Con l'ordinanza del 28.2.2020, n. 641 si è, invece, statuito che i dispositivi di protezione individuale acquistati ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.639 del 25 febbraio 2020 sono destinati, in via prioritaria, al personale sanitario.
Sono stati pubblicati in G.U. n. 48 del 26.2.2020 una serie di provvedimenti emessi per contrastare gli effetti delle diffusione del COVID 2019 e più precisamente:
a) il d.m. MEF 24.2.2020 recante "Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19" con il quale si stabilisce che le persone fisiche che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio nei Comuni di cui all'allegato 1) al d.P.C.M. del 23 febbraio 2020, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;
b) ordinanza PCM 21.2.2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 637)" con la quale si stabilisce che prevdono assunzioni straordinarie di personale medico nonché interventi in favore del volontariato con riguardo alla copertura dei costi assicurativi dello stesso;
c) ordinanza PCM 22.2.2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali rasmissibili. (Ordinanza n. 638)" con la quale si stabilisce che "Ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, strettamente connessi alle attivita' di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1 provvedono con la procedura di cui all'art. 36 anche senza previa consultazione di operatori economici e con la procedura di cui all'art. 63, comma 2, lettera c) in deroga al comma 6 del medesimo art. 63, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e determinando il corrispettivo delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 9 del medesimo art. 163. Ove esistenti, gli operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture";
d) ordinanza PCM 25.2.2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 639)", con la quale si prescrivono disposizioni per l'approvvigionamento dei dispositivi medici
Sono state pubblicate in G.U. n. 47 del 25.2.2020 sia il d.P.C.M. 25.2.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e sia le ordinanze del Ministero della Salute relativamente alle Regioni di Lombardia, Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria.
Qui di seguito si trascrivono le principali disposizioni del succitato d.P.C.M. 25.2.2020, mentre le ordinanze sono pubblicate in apposita sottocartella raggiungibile dal seguente link
http://studiodamonte.it/covid-2019-provvedimenti-ad-efficacia-regionale
a) in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa;
b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera;
c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attivita' didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita';
e) il giorno domenica 1° marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, non avra' luogo il libero accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 11 dicembre 1997, n. 507, «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato»;
f) in relazione alle attivita' espletate dagli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, sono adottate le seguenti misure:
1) sospensione degli esami di idoneita' di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della Motorizzazione civile aventi sede in dette province;
2) regolazione delle modalita' dell'accesso dell'utenza agli uffici della Motorizzazione civile aventi sede in dette province, mediante predeterminazione da parte del dirigente preposto all'ufficio del numero massimo degli accessi giornalieri ed individuazione di idonei spazi di attesa esterni alla sede dell'ufficio medesimo;
g) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui alla lettera
f) la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
h) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attivita' didattiche o curriculari, le attivita' medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'. Le Universita' e le Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
i) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'. Le Universita' e le Istituzioni di cui al precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche' ai fini delle relative valutazioni;
l) negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attivita' non strettamente connesse ad atti e attivita' urgenti, il Capo dell'ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, puo' stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dall'art. 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196;
m) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020,sino al termine dello stato di emergenza;
Inoltre, viene stabilito all'art. 2 che la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e' applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attivita' lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
Con la G.U. n. 45 del 23.2.2020 è stato pubblicato il d.P.C.M. 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Per i comuni della Regione Lombardia (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini e della Regione Veneto (Vo')sono adottate le seguenti misure di contenimento (art. 1):
- divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;
- divieto di accesso;
- sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
- sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attivita' formative svolte a distanza;
- sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;
- sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- sospensione delle attivita' degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilita', secondo le modalita' e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;
- sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in corso;
- chiusura di tutte le attivita' commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilita' e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, secondo le modalita' e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita';
- obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonche' agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessita' indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;
- sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessita' e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;
- sospensione delle attivita' lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilita', ivi compresa l'attivita' veterinaria, nonche' di quelle che possono essere svolte in modalita' domiciliare ovvero in modalita' a distanza. Il Prefetto, d'intesa con le autorita' competenti, puo' individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attivita' necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attivita' non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
- sospensione dello svolgimento delle attivita' lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dalComune o dall'area indicata.
Inoltre, gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al presente decreto sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorita' sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (art. 2).
La modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e' applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti (art. 3).
Le previsioni anno durata di 14 giorni (art. 5) ossia fino al 7 marzo 2020, salvo proroghe.
In G.U. n. 44 del 22.2.2020 sono state pubblicate le ordinanze:
a) del Ministero della Salute del 21.2.2020 recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" la quale stabilisce:
- l'applicazione della misura della quarantenaconsorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19;
- l'applicazione per tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente ai fini dell'adozione delle misure di quarantena tramite permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizione ostative, di misure alternative di efficacia equivalente.
b) della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.2.2020 con la quale dispone che le regioni e le province autonome intervenute con squadre di volontari provvedono all'istruttoria, per la liquidazione deirimborsi richiesti per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna.
Sono state pubblicate in G.U.C.E. 20.2.2020 n. C57/4 le conclusioni del Consiglio dell'UE per quanto concerne il contenimento della diffusione di COVID 2019
Si pubblicano i principali atti normativi che sono stati emanati sull'argomento in Italia (dal più recente):
a) ordinanza della della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 631) pubblicata in G.U. n. 33 del 10.2.2020, con la quale si conferisce al Ministero dell'istruzione, anche in deroga all'art. 4, commi 1 e 2 e all'art. 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, il potere di adottare i necessari provvedimenti al fine di assicurare la validita' dell'anno scolastico 2019/2020 degli studenti impegnati nei programmi di mobilita' internazionale nelle aree a rischio di contagio da agenti virali trasmissibili;
b) ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 630)" pubblicata in G.U. n. 32 del 8.2.2020. Con tale ordinanza vengono conferiti al Capo del Dipartimento della protezione civile poteri straordinari per fronteggiare l'emergenza anche avvalendosi del medesimo Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonche' di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, tra i quali:
- quello di adottare misure ulteriormente interdittive al traffico aereo, terrestre e marittimo sul territorio nazionale, al rientro delle persone presenti nei paesi a rischio ed al rimpatrio assistito dei cittadini stranieri nei paesi di origine esposti al rischio, all'invio di personale specializzato all'estero, all'acquisizione di farmaci, dispositivi medici, di protezione individuale, e biocidi, anche per il tramite dei soggetti attuatori di cui sopra;
- il potere di requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili, anche avvalendosi dei prefetti territorialmente competenti, nonche' alla gestione degli stessi assicurando ogni forma di assistenza alla popolazione interessata.
Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.
Viene nominato un Comitato tecnico-scientifico composto dal segretario generale del Ministero della salute, dal direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, dal direttore dell'ufficio di coordinamento degli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, dal direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», dal Presidente dell'lstituto superiore di sanita', da un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome e dal coordinatore dell'ufficio promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di coordinatore del Comitato
Per la realizzazione delle attivita' di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Capo del Dipartimento della Protezione civile ed i soggetti attuatori hanno facoltà di derogare ad una serie consistente di norme vigenti.
c) ordinanza Ministero della Salute 25.01.2020 recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV" pubblicata su G.U. Serie Generale n. 21 del 27.01.2020 con la quale il Governo stabilisce:
- che tutti i passeggeri sbarcanti in Italia e provenienti con volo diretto da Paesi comprendenti aree in cui si e' verificata unatrasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 - nCoV), le compagnie aeree, le societa' e gli enti, pubblici e privati, che gestiscono gli scali aeroportuali, sono tenuti al rispetto delle misure di sorveglianza sanitaria in atto, nonche' di quelle ulteriori adottate dai competenti uffici del Ministero della salute;
- il conferimento in via straordinaria ed in deroga alle previsioni del d.lgs. n. 165/2001 di 77 medici, 30 infermieri e 4 psicologici;
- l'attivazione del numero di telefono di pubblica utilità informativo 1500;
d) ordinanza Ministero della Salute 30.01.2020 recante "Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)" pubblicata su G.U. Serie Generale n. 26 del 1.02.2020 con la quale il Governo dispone l'interdizione del traffico aereo dalla Cina.