E' stato pubblicato in G.U. n. 152 dell'1.7.2022 il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 recante "Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) introducendo numerosissime le novità alla vigilia della sua entrata in vigore (15 luglio 2022) .
E' stato pubblicato in G.U. n. 143 del 21.6.2022 il d.m. 3 marzo 2022, n. 75 recante "Regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"
E’ stato pubblicato in G.U. n. 254 del 23.10.2021 la l. 21 ottobre 2021, n. 147 recante conversione del decreto legge 24 agosto 2021, n. 118 recante “misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia” (G.U. n. 202 del 24 agosto 2021). Ecco le principali novità
CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA D.LGS. N. 14/2019
L’entrata in vigore slitta dal 16 maggio 2022, mentre l’entrata in vigore del Titolo II (Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi) al 31 dicembre 2023 (artt. 1 e 1-bis).
Si prevede, inoltre, che l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa. L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa (art. 2).
E’ prevista l’istituzione di un albo degli esperti di crisi aziendali nonché di una piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio, purché abbiano i seguenti requisiti (artt. 3-19):
- gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- gli iscritti da almeno cinque anni all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa;
- gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati:
- coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
L’iscrizione all’elenco è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
La domanda è presentata all’ordine professionale di appartenenza oppure alla Camera di commercio per i soggetti che non sono iscritti ad alcun albo. Ai fini del primo popolamento dell’elenco, fino al 16 maggio 2022, l’aggiornamento dei dati comunicati dagli ordini professionali è continuo e, a partire dal 17 maggio 2022, avviene con cadenza annuale.
L’imprenditore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza l’applicazione di misure protettive del patrimonio. L’istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all’accettazione dell’esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Non sono inibiti i pagamenti. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.
L’esperto può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l’imprenditore, e di un revisore legale, non legati all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.
Chi ha svolto l’incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l’imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall’archiviazione della composizione negoziata.
L’imprenditore può dichiarare che, dalla pubblicazione della medesima istanza e sino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482 -bis , quarto, quinto e sesto comma, e 2482 -ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. A tal fine, l’istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione.
In caso di archiviazione dell’istanza, l’imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall’archiviazione stessa.
Nel corso delle trattative l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l’imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l’impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell’imprenditore.
L’imprenditore informa preventivamente l’esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell’esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.
Su richiesta dell’imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:
a) autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) autorizzare l’imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di cui all’articolo 13 a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
d) autorizzare l’imprenditore a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all’articolo 2560, secondo comma, del codice civile; resta fermo l’articolo 2112 del codice civile.
Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio economico-finanziario, le parti possono, alternativamente (art. 11):
a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all’articolo 14 (misure premiali) se, secondo la relazione dell’esperto di cui all’articolo 5, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;
b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell’articolo 182-octies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto che produce gli effetti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267/1942, senza necessità dell’attestazione prevista dal medesimo articolo 67, terzo comma, lettera d).
2. L’imprenditore può, all’esito delle trattative, domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 182-bis, 182-septies e 182-novies del regio decreto n. 267/1942. La percentuale di cui all’articolo 182-septies, secondo comma, lettera c), è ridotta al sessanta per cento se il raggiungimento dell’accordo risulta dalla relazione finale dell’esperto.
3. L’imprenditore può, in alternativa:
a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267/1942;
b) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’articolo 18 del presente decreto;
c) accedere ad una delle procedure disciplinate dal regio decreto n. 267/1942, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
Non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall’imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché coerenti con l’andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti (art. 12).
Sono previste disposizioni specifiche nel caso di gruppi di imprese ovverosia le imprese che esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica (art. 13).
Sono previste misure premiali (art. 14), prevedendosi che dall’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell’imprenditore sono ridotti alla misura legale.
Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all’articolo 2, comma 1.
Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall’articolo 11, commi 2 e 3.
L’Agenzia delle entrate concede all’imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall’esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta e imposta sul valore aggiunto non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori.
Quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all’articolo 5, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’articolo 161, secondo comma, lettere a) , b) , c) e d) , del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi (art. 18).
LIQUIDAZIONE DI SOCIETA’ PARTECIPATE PUBBLICHE (art. 19, comma 3-sexies)
Al fine di accelerare le operazioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche nonché la revisione straordinaria delle medesime di cui agli articoli 20 e 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le amministrazioni pubbliche possono affidare alla Fintecna S.p.A. o a società da questa interamente controllata le attività di liquidatore delle società in cui detengono partecipazioni, nonché le attività di supporto al collocamento sul mercato e alla gestione di procedure di natura liquidatoria e concorsuale comunque denominate, anche sottoscrivendo apposita convenzione con la quale sono regolati i rapporti, le attività da svolgere, il relativo compenso, nonché le modalità di rendicontazione e controllo con oneri a valere sul valore di realizzo delle operazioni
MODIFICHE ALLA LEGGE FALLIMENTARE (artt. 20-23)
In particolare, si prevede l’introduzione:
- dell’art. 182-septies (Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa);
- dell’art. 182-octies (Convenzione di moratoria);
- dell’art. 182-nonies (Accordi di ristrutturazione agevolati);
- dell’art. 182-decies (Coobbligati e soci illimitatamente responsabili), secondo cui “Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto”
- dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine previsto dall’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il termine fissato ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è compreso fra sessanta e centoventi giorni anche quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento ed è prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni;
- la previsione dell’art. 9, comma 5-bis d.l. n. 23/2020 convertito in l. n. 40/2020 secondo la quale “Il debitore che […] ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto comma, o all'articolo 182-bis, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o dell'articolo 182-bis, settimo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942” viene prorogata dal 31.12.2021 al 31.12.2022;
- sono improcedibili fino al 31 dicembre 2021 i ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e i ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, omologato in data successiva al 1° gennaio 2019. L’istanza di cui all’articolo 2, comma 1, non può essere presentata dall’imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell’articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
ENTRATA IN VIGORE
Gli articoli 2, 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19 entrano in vigore il 15 novembre 2021.
E' stato pubblicato in G.U. n. 276 del 5.11.2020 il d.lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 recante "Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155", il quale introduce una serie di rilevanti modifiche al Codice della crisi d'imoresa e dell'insolvenza.
E’ stato pubblicato in G.U. n. 38 del 14.12.2019 in S.O. n. 6 il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 recante “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”. Il testo entrerà in vigore tra 18 mesi ad eccezione delle seguenti disposizioni che entreranno in vigore dopo 30 giorni indicate dall’art. 389:
a) Per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione e' competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese e' individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27, comma 1);
b) modifiche all’individuazione del giudice competente in materia di amministrazione straordinaria (art. 350);
c) l’istituzione dell’albo dei soggetti incaricati dall'autorita' giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza (artt. 356 e 357);
d) la realizzazione di un’area web riservata per la pubblicazione della domanda di accesso alle procedure di crisi e dell’insolvenza le cui notificazioni non siano andate a buon fine (art. 359);
e) Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi e certificazione dei debiti tributari (artt. 363 e 364);
f) modifica all’art. 147 del Testo Unico delle spese di giustizia che ora così recita “(Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale). - 1. In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura e' imputabile al creditore o al debitore.» (art. 366);
g) viene sostituito l’art. 2086, comma 1, c.c. che ora così recita “L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuita' aziendale, nonche' di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuita' aziendale” (art. 375);
h) viene sostituito l’art. 2257, comma 1 c.c. che ora così recita “La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della societa' spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri” e analogamente sono modificati gli artt. 2380-bis, 2409-novies e 2475 c.c.(art. 377);
i) viene inserito dopo il quinto comma dell’art. 2476 c.c. (società a responsabilità limitata) il seguente “Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrita' del patrimonio sociale. L'azione puo' essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all'azione da parte della societa' non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione puo' essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi”. Viene anche inserito dopo il secondo comma dell’art. 2486 c.c. il seguente “Quando e' accertata la responsabilita' degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore e' cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si e' verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalita', dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se e' stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarita' delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno e' liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura” (art. 378);
l) sempre per quanto concerne le società a responsabilità limitata si prevede in sostituzione dei commi 2 e 3 dell’art. 2477 che “La nomina dell'organo di controllo o del revisore e' obbligatoria se la societa': a) e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una societa' obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unita'. L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non e' superato alcuno dei predetti limiti.» (art. 379);
m) sono parzialmente modificati gli artt. 3-6 d.lgs. n. 122/2005 in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (artt. 385-388).
Si rinvia ad un secondo momento il commento alle disposizioni che entreranno in vigore tra diciotto mesi.