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Segnaliamo l'interessante sentenza della C.G.U.E., sez. V, del 28 giugno 2018, n. C-512/17 in materia di individuazione della residenza di un neonato nell'ambito di un contesto familiare in cui i genitori risiedevano in Stati diversi. La problematica ha sicuramente rilevanza per l'individuazione della cittadinanza del medesimo. La Corte ha chiarito, infatti, che "Secondo la giurisprudenza della Corte, la residenza abituale del minore dev’essere stabilita sulla base delle peculiari circostanze di fatto che caratterizzano ogni caso di specie. Oltre alla presenza fisica del minore sul territorio di uno Stato membro, si devono considerare altri fattori idonei a dimostrare che tale presenza non è in alcun modo temporanea od occasionale e che essa denota una certa integrazione del minore in un ambiente sociale e familiare (v., in tal senso, sentenze del 2 aprile 2009, A, C‑523/07, EU:C:2009:225, punti 37 e 38; del 22 dicembre 2010, Mercredi, C‑497/10 PPU, EU:C:2010:829, punti 44, da 47 a 49, nonché dell’8 giugno 2017, OL, C‑111/17 PPU, EU:C:2017:436, punti 42 e 43)", in particolare "L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, dev’essere interpretato nel senso che la residenza abituale del minore, ai sensi di tale regolamento, corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita. Spetta al giudice nazionale determinare il luogo in cui si trovava tale centro al momento della proposizione della domanda concernente la responsabilità genitoriale nei confronti del minore, sulla base di un complesso di elementi di fatto concordanti. Al riguardo, in un caso come quello di specie, alla luce dei fatti accertati da detto giudice, costituiscono, congiuntamente, circostanze determinanti: –        il fatto che il minore, dalla nascita fino alla separazione dei genitori, abbia generalmente abitato con questi ultimi in un determinato luogo; –        la circostanza che il genitore che esercita di fatto, dopo la separazione della coppia, la custodia del minore continui a vivere quotidianamente con quest’ultimo in tale luogo e ivi eserciti la sua attività professionale, la quale si inserisce nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e –        il fatto che il minore, in questo luogo, abbia contatti regolari con l’altro genitore, che continua a risiedere nel medesimo luogo".

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