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Con il d.P.C.M. 2.3.2022 recante "Aggiornamento delle modalita' di verifica dell'obbligo vaccinale e del green pass" (G.U. n. 53 del 4.3.2022) sono state adottate numerosi disposizioni che modificano il d.P.C.M. 17.6.2021.   E' stato pubblicato in G.U. n. 29 del 4.2.2022 il d.l. 4 febbraio 2022, n. 5 recante "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attivita' nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo". Ecco le principali novità in vigore dal 5 febbriao 2022: - le certificazioni verdi rilasciate a seguito della dose di richiamo non hanno più un'efficacia temporale limitata. Inoltre a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, e' rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui al comma 2, lettera c-bis), cheha validita' di sei mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, e' rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19 che ha validita' a decorrere dall'avvenuta guarigione senza necessita' di ulteriori dosi di richiamo (art. 1); - sono introdotte disposizioni anche per la validità delle certificazioni equivalenti a quelle verdi italiane rilasciate da altri stati (art. 3); - l'accesso ai servizi per i quali occorre la certificazione verde rafforzata non è esteso anche alla zona "rossa" (art. 4); - accesso degli studenti alle istituzioni scolastiche in caso di contagi: a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65:1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attivita' educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermatopositivo al COVID-19. In tali casi, e' fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo e' attestato tramite autocertificazione;2) con cinque o piu' casi di positivita' accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attivita' per una durata di cinque giorni;b) nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59:1) fino a quattro casi di positivita' accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di eta' fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermatopositivo al COVID-19. In tali casi, e' fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a cio' abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo e' attestato tramite autocertificazione;2) con cinque o piu' casi di positivita' accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attivita' didattica prosegue in presenza con l'utilizzodi dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attivita' didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di eta' superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinquegiorni; c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, nonche' nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226:1) con un caso di positivita' accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;2) con due o piu' casi di positivita' accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attivita' didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attivita' didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), lettera b), numero 2), primo periodo, e lettera c), numero 2), primo periodo, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020, con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vierespiratorie fino a sei anni di eta'. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di eta' superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a cio' abilitati. Nelle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), la sospensione delle attivita' di cui al numero 2) avviene se l'accertamento del quinto caso di positivita' si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e per il sistema di istruzione e formazione professionale, si ricorre alla didattica digitaleintegrata di cui al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, e lettera c), numero 2), terzo periodo, se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positivita' si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non e' considerato il personale educativo e scolastico.     E' stato pubblicato in G.U. n. 282 del 26.11.2021 il d.l. 26 novembre 2021, n. 172 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento  in  sicurezza  delle  attivita'  economiche  e  sociali" con il quale: a) a partire dal 15 dicembre 2021 viene esteso l'obbligo vaccinale anche per la terza dose nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie (art. 1); b) viene previsto l'obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale e per coloro che prestano lavoro nelle strutture sanitarie e sociosanitarie (art. 2); c) la durata dei certificati verdi si riduce da dodici a nove mesi e viene, altresì, precisato che in casodi somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validita' dinove mesi a far data dalla medesima somministrazione (art. 3); d) non è più consentito ad accedere ai servizi di ristorazione degli alberghi e strutture ricettive ed ai mezziimpiegatineiserviziditrasportopubblicolocaleo regionale (art. 4) e)nellezone gialla e arancione, la fruizione dei servizi,  lo  svolgimento  delle attivita' e gli  spostamenti,  limitati  o  sospesi  ai  sensi  della normativa vigente, sono  consentiti  esclusivamente  ai  soggetti  in possesso  di  una  delle  certificazioni  verdi   COVID-19dicui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e  ai  soggetti  di cui al comma 3, primo periodo, nel rispetto  della  disciplina  della zona bianca. Ai servizi di ristorazione di cui al  comma  1,  lettera a), nelle predette zone, si applica il presente  comma  ad  eccezione dei servizi di  ristorazioneall'interno  di  alberghi  e  di  altre strutture  ricettive  riservati   esclusivamente   ai   clienti   ivi alloggiati  e  delle  mense   e   catering   continuativo  (art. 5); f) dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, nelle  regioni  e  nelle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  i  cui  territori  si collocano in  zona  bianca,  lo  svolgimento  delle  attivita'  e  la fruizione dei servizi per  i  quali  in  zona  gialla  sono  previste limitazioni sono consentiti esclusivamente ai  soggetti  in  possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9,  comma  2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonche' ai soggetti di cui all'articolo  9-bis,  comma  3,  primo  periodo,  del predetto decreto-legge n. 52 del 2021, nel rispetto della  disciplina della zona bianca. Nei servizi di cui al primo periodo sono  compresi quelli di ristorazione, a eccezione di quelli prestati all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati  esclusivamente  ai clienti ivi alloggiati e delle mense e del catering  continuativo  su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni  di  cui  al comma 1 dell'articolo 9-bis del  predetto  decreto-legge  n.  52  del 2021 (art. 6)     E' stata pubblicata in G.U. n. 277 del 20.11.2012 la legge 19 novembre 2021, n. 165 di conversione con modificazione del d.l. 21 settembre 2021, n. 127 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza dellavoro pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening" (G.U. n. 226 del 21.9.2021). Ecco le principali novità vigenti dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 PERSONALE PUBBLICO DIPEDENTE (art. 1) a)  Il personale del pubblico impiego, ivi compreso quello della Commissione nazionale per la società e la borsa e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde. Tale disposizione non si applica per coloro ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Il personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato e, a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. In caso di inadempimento da parte del datore di lavoro è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 ad € 1.500. Tali disposizioni (al di là della sospensione) si applica anche Ai soggetti i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. E' stato inserito, inoltre, in sede di conversione che: - i datori di lavoro forniscono idonea informativa ai  lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche; - al finedisemplificareerazionalizzarele verifiche di cui al presente comma, i lavoratori  possono  richiedere di consegnare  al  propriodatoredilavorocopiadellapropria certificazioneverdeCOVID-19.Ilavoratoricheconsegnanola predettacertificazione,pertuttala duratadellarelativa validita', sono esoneratidaicontrollidapartedeirispettivi datori di lavoro   AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA  b)  i magistrati ordinari (e onorari), amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde. L’assenza dall’ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata assenza ingiustificata ed è sanzionato quale illecito disciplinare per i magistrati ordinari. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo (art. 2);   LAVORO PRIVATO (art. 3)  c)       A chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni. I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021. Anche in questo caso è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria per il datore di lavoro inadempiente da 600€ a 1.500€. E' stato precisato in sede di conversione del decreto legge che: - per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizionicompete all'utilizzatore;e'oneredelsomministratore informareilavoratoricircalasussistenzadellepredette prescrizioni; - al fine di  semplificare e razionalizzare le verifiche, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datoredilavorocopia della  propria  certificazione  verde  COVID-19.Ilavoratoriche consegnano la predetta certificazione,pertuttaladuratadella relativa  validita',  sono  esonerati  dai  controlli  da  parte  dei rispettivi datori di lavoro.   SCADENZA CERTIFICAZIONE VERDE PER I LAVORATORI IN GENERALE (art. 3-bis)   Per  i  lavoratori  dipendenti pubblici e privati la scadenza della validita'dellacertificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non da' luogoalle sanzioni e viene consentita la  permanenzadellavoratoresulluogodilavoroesclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro   CALMIERAMENTO PREZZI TAMPONI (art. 4);   INCREMENTO DURATA DEL CERTIFICATO A DODICI MESI (art. 5); Viene precisato che: - il certificato viene rilasciato anche ad avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo; - dopo la somministrazione della prima dose di vaccino,  il certificato verde - dopo una precedente infezione da COVID-19 -, ha validità immediata e non più dal quindicesimo giorno dalla somministrazione; - a  coloro  che  sono  stati  identificati  come  casi accertati positivi al  SARS-CoV-2  oltre  il  quattordicesimo  giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonche' a seguito del prescritto ciclo,  e'  rilasciata,  altresi',  la  certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera c-bis), che ha validita' di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione;   ATTIVITA' CULTURALI, SPORTIVE, SOCIALI E RICREATIVE (art. 8) Entro il 30 settembre 2021, il Comitato tecnico  scientifico  di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio  2020,  n.  630,  e  successive  modificazioni,   in   vista dell'adozione di successivi provvedimenti normativi  e  tenuto  conto dell'andamentodell'epidemia,dell'estensionedell'obbligodi certificazione  verde  COVID-19  e  dell'evoluzione  dellacampagna vaccinale, esprime parere sulle misure di distanziamento, capienza  e protezione nei luoghi nei  quali  si  svolgono  attivita'  culturali, sportive, sociali e ricreative.     E’ stata pubblicata in G.U. n. 224 del 18.9.2021 la legge di conversione con modificazione del decreto-legge  23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da COVID-19 e per l'esercizio  in  sicurezza  di  attivita'  sociali  ed economiche” (in G.U. n. 175 del 23.7.2021) con il quale – tra l’altro – è prorogato lo stato di emergenza epidemiologica al 31 dicembre 2021 e sono state adottate le seguenti disposizioni:   PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA AL 31 DICEMBRE 2021 (art. 1)   NUOVE DISPOSIZIONI DI CLASSIFICAZIONE CROMATICA DELLE REGIONI PER CONTRASTARE L’EPIDEMIA DA COVID-19 (art. 2) a) 'Zona bianca': le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive; 2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;   b) 'Zona gialla': le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a); 2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;   c) 'Zona arancione': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a), b) e d);   d) 'Zona rossa': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni: 1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento; 2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività   CERTIFICAZIONI VERDI (art. 3 e 4, comma 1, lett. d) E’ consentito in zona bianca (o nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone) esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19,  l’accesso ai seguenti servizi e attività: a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi; f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; g-bis) feste conseguenti alle cerimonie religiose; h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; i) concorsi pubblici. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra. Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente  del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 per l’accesso all’evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi   Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti  sulla base di idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri definiti con circolare del Ministero della salute.   La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all’avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione   L’uso della certificazione verde può essere disciplinato e prescritto soltanto dal legge dello Stato.    DISPOSIZIONI PER GLI SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO IN SALE TEATRALI, SALE DA CONCERTO, SALE CINEMATOGRAFICHE, LOCALI DI INTRATTENIMENTO E MUSICA DAL VIVO E IN ALTRI LOCALI O SPAZI ANCHE ALL'APERTO (art. 4, comma 1, lett. c) In zona bianca e in zona gialla sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 30/50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25/30 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.   Le disposizioni di cui sopra si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra.   Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente (art. 4-bis)   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO AMMINISTRATIVO (art. 7-bis)  Fino al 31 dicembre 2021, in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di COVID-19, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati. In tali casi la trattazione si svolge con le modalità di cui all’articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 2 al d.lgs. n.104/2010.   PROROGA DEI TERMINI (artt. 6 e seguenti e allegato) Sono prorogati al 31 dicembre 2021: - i termini di cui all’art. 73 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 in materia di organi collegiali; - alcune previsioni di cui all’art. 85 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 in materia di giustizia contabile; - l’obbligo delle udienze nel processo tributario da remoto ai sensi dell’art. 27 d.l. n. 137/2020 convertito in l. n. 176/2020; - le disposizioni in materia di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 10, commi 2 e 3 d.l. n. 44/2021 convertito n. 76/2021; - nell’ambito del processo civile continuano ad applicazioni le disposizioni dell’art. 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020; - nell’ambito del processo penale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2,  4,  6,  7,  8,  primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi  1,  2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137,  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176, ma vedasi anche le previsioni specifiche di cui all’art. 7, comma 2 per il periodo 1 agosto – 31 settembre 2021. - fino al 31dicembre 2022 è consentito l’esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27     Il Ministero dell'Interno con circolare 10.08.2021 recante "Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19" chiarisce le modalità di verifica dei certificati verdi laddove richiesti.   In G.U. n. 143 del 17.6.2021 è stato pubblicato il d.P.C.M. 17 giugno 2021 recante "Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10,  del  decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,  recante  «Misure  urgenti  per  la  graduale ripresa delle attivita'  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" con il quale viene disciplinata l'infrastruttura organizzativa e tecnologica occorrente per il funzionamento dei certificati verdi COVID-19

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