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Introdotta in sede di conversione del d.l. 5 ottobre 2013, n. 120 recante «Misure  urgenti  di  riequilibrio  della  finanza  pubblica nonché in materia di immigrazione» in l. 13  dicembre 2013, n. 137 (G.U. n.293 del 14.12.2013) la previsione che autorizzate le PP.AA. dai contratti di locazione in essere fino al 31 dicembre 2014 con un solo preavviso di trenta giorni: "Anche  ai  fini  della   realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3,  comma 1, le amministrazioni dello Stato, le  regioni  e  gli  enti  locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, hanno facolta' di recedere, entro il 31 dicembre 2014, dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di  entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso è stabilito in trenta  giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto" (art. 2-bis).   LEGITTIMAZIONE A RICORRERE La costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale comporti il riconoscimento della legittimazione dei singoli ad impugnare, senza che sia necessaria l’intermediazione di alcun ente portatore di interessi generali, i provvedimenti che incidono negativamente sulla qualità della vita dei soggetti residenti in un determinato territorio. Deve tenersi conto, inoltre, delle nuove disposizioni normative in materia di «federalismo demaniale» che, prevedendo specifiche forme di partecipazione dei cittadini ai procedimenti concernenti la destinazione dei beni pubblici, comporta la piena legittimazione dei singoli membri della comunità territoriale ad impugnare gli atti che risultino eventualmente lesivi del diritto di usufruire liberamente dei beni medesimi. In particolare, secondo il TAR Liguria, sez. II, 31.10.2012, n. 1348 il dato normativo (art. 2, comma 4, del d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85) "impone all'ente territoriale di disporre del bene pubblico «nell'interesse della collettività rappresentata» e di favorire la massima valorizzazione funzionale del bene medesimo, «a vantaggio diretto o indiretto della medesima collettività territoriale rappresentata».Tale disposizione prevede, altresì, che gli enti assicurino l'informazione della collettività circa il processo di valorizzazione, anche tramite divulgazione sui propri siti internet istituzionali, e che possano essere indette forme di consultazione popolare, anche in forma telematica, in base alle norme degli statuti dei singoli enti". Ne consegue che "le nuove previsioni normative inerenti la destinazione funzionale dei beni pubblici e la partecipazione dei cittadini ai relativi procedimenti comportano il diretto riconoscimento, in capo ai soggetti residenti nel territorio comunale, della legittimazione ad impugnare gli atti di destinazione dei beni pubblici comunali".   USI CIVICI Corte Costituzionale 26 luglio 2018 n. 178: è proprio la pianificazione ambientale e paesaggistica, esercitata da Stato e Regione, la sede nella quale eventualmente può essere modificata, attraverso l’istituto del mutamento di destinazione, l’utilizzazione dei beni d’uso civico per nuovi obiettivi e – solo in casi di particolare rilevanza – per esigenze di adeguamento a situazioni di fatto meritevoli di salvaguardia sulla base di una valutazione non collidente con gli interessi generali della popolazione locale. Infatti, il mutamento di destinazione «ha lo scopo di mantenere, pur nel cambiamento d’uso, un impiego utile alla collettività che ne rimane intestataria» (sentenza n. 113 del 2018). La ratio di tale regola è nell’attribuzione alla collettività e agli utenti del bene d’uso civico, uti singuli et cives, del potere di vigilare a che la nuova utilizzazione mantenga nel tempo caratteri conformi alla pianificazione paesistico ambientale che l’ha determinata.

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