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Con la sentenza 30/6/2016 n. 2952 il Consiglio di Stato, Sez. III, ha chiarito i presupposti necessari per comprovare attraverso l'istituto dell'avvalimento il possesso di un determinato fatturato richiesto dalla lex specialis di gara.   In particolare, con la pronuncia in rassegna il Consiglio di Stato – premessa l'adesione all'insegnamento giurisprudenziale "secondo cui l'avvalimento non può risolversi nel prestito di un valore soggettivo puramente cartolare e astratto, ma deve, al contrario, contenere il puntuale e concreto impegno dell'impresa ausiliaria di mettere a disposizione di quella ausiliata le risorse economiche, i mezzi strumentali e, più in generale, l’apparato organizzativo effettivamente necessari alla partecipazione alla gara e all'esecuzione dell'appalto (cfr. ex multis Cons St., sez. III, 29 gennaio 2016, n. 346)" – ha ritenuto che, nella fattispecie in esame, i predetti requisiti risultassero integrati.   Ad avviso del Consiglio di Stato, "l'indagine circa l'efficacia del contratto allegato al fine di attestare il possesso dei relativi titoli partecipativi dev’esser svolta in concreto, avuto riguardo, cioè, al tenore testuale dell’atto ed alla sua idoneità ad assolvere la precipua funzione di garanzia assegnata all’istituto dall’art.49 del d.lgs. n.163 del 2006 (allora vigente)"; sicché, "in coerenza con il criterio di giudizio appena enunciato, rileva il Collegio che l'analisi del contratto di avvalimento prodotto dalla RdR (e stipulato con la Fondazione San Raffaele) rivela chiaramente la sua conformità al paradigma legale di riferimento e, quindi, la sua efficacia, ai fini del riconoscimento in capo alla RdR dei requisirti di partecipazione relativi al fatturato globale e a quello specifico (per come rispettivamente previsti ai punti C.7 e C.8 del disciplinare di gara). Dalla lettura combinata del contratto e delle dichiarazioni prodotte dalla RdR ai sensi dell’art. 49, comma 2, d.lgs. cit. emerge, infatti, che nel primo risultano puntualmente indicati l’importo annuo dell’appalto, i requisiti oggetto dell’avvalimento (per come previsti dalla lex specialis), la dichiarazione dell’impresa ausiliaria di possederli e il suo impegno a prestare alla RdR tutte le risorse necessarie e, in particolare, il proprio fatturato globale e specifico, oltre all’assunzione della responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, mentre nelle seconde sono stati analiticamente riportati i dati relativi al fatturato globale e specifico d’impresa prodotto dalla Fondazione San Raffaele nel triennio di riferimento (2011-2013), divisi per anno. Ne consegue che l'impegno negoziale assunto dalla Fondazione San Raffaele deve intendersi completo, concreto, serio e determinato, nella misura in cui attesta la messa a disposizione della RdR del proprio fatturato (puntualmente indicato) e delle risorse eventualmente necessarie e contiene un vincolante impegno finanziario nei confronti della stazione appaltante. Non devono, invece, reputarsi necessari, ai fini che qui rilevano, la quantificazione e, a fortiori, il trasferimento delle risorse finanziarie oggetto del predetto impegno, sia perché le esigenze di garanzia sottese all'avvalimento in questione risultano compiutamente soddisfatte dal vincolo contrattuale ut supra formulato, sia perché i contenuti dell’impegno finanziario concretamente necessario appaiono del tutto imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto di avvalimento".

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