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TAR Roma, II BIS, 9 gennaio 2018, n. 150 - E' legittimo che nell'ambito di una short list di avvocati l'Ente preveda una procedura selettiva tramite sorteggio  per l’affidamento del singolo incarico. Ciò non configura una violazione del codice dei contratti pubblici che esclude i servizi legali dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici e, soprattutto, esclude che tali servizi possano essere affidati con il criterio del prezzo più basso.   TAR Bari, II, 11 dicembre 2017, n. 1289 - Il conferimento di un singolo incarico ad un professionista esterno non costituisce appalto di servizi legali, ma un contratto di opera intellettuale incompatibile con la disciplina codicistica per l'affidamento di contratti pubblici. E' illegittimo l'avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati ai quali affidare incarichi legali che attribuisca peso preponderante al preventivo presentato dai professionisti senza tener conto dei parametri di importanza dell'attività richiesta in ossequio ai principi di decoro della professione.       T.A.R. Liguria, Sez. II, 11 gennaio 2016, n. 22 - “Per costante giurisprudenza, ogni contestazione del concorrente volta ad ipotizzare una possibile manomissione o esposizione a manomissione dei plichi, idonea ad introdurre vulnus alla regolarità del procedimento di selezione del contraente, non può trovare sostegno nel solo dato formale delle indicazioni, che si rinvengono nel verbale redatto per ogni adunanza della commissione preposta all'esame delle offerte, ma deve essere suffragata da circostanze ed elementi che, su un piano di effettività e di efficienza causale, abbiano inciso sulla cd. genuinità dell'offerta (Cons. di St., Ad. Plen., 3.2.2014, n. 8)”.     TAR Liguria, sez. II, 4.7.2013, n. 1011 Gli elementi distintivi di un procedimento di finanziamento ex art. 12 l. n. 241/90 rispetto ad un appalto di servizi possono essere ravvisati nelle seguenti circostanze: - le provvidenze economiche premiano un'attività o un'iniziativa autonomamente intrapresa dal privato, mentre negli appalti, invece, Ia definizione degli obiettivi è compiuta a monte dalla pubblica amministrazione; - negli appalti Ia scelta degli operatori cui affidare Ia realizzazione dei singoli progetti avviene mediante procedure di tipo selettivo-concorrenziale, comportanti l'attribuzione di punteggi per gli aspetti tecnici ed economici delle singole proposte, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ove non con il prezzo più basso; - negli appalti la remunerazione è interamente a carico dell'ente pubblico indicente. In particolare, costituisce procedura per l'aggiudicazione di un appalto di servizi di cui all'Allegato IIB, il procedimento posto in essere da una Regione, ancorché riservato a enti aventi finalità non lucrativa, con il quale viene chiesto lo svolgimento di un determinato servizio formativo a favore di soggetti terzi, interamente remunerato dalla Regione medesima e nell'ambito del quale il soggetto esecutore viene selezionato sulla base di una valutazione mista di dati tecnici e dell'offerta economica. Ne consegue che qualora la Regione, successivamente allo conclusione del contratto di appalto, lamenti una violazione della lex specialis poiché l'ente esecutore del servizio non sarebbe stato in possesso dei requisiti (assenza di scopo di lucro) richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara, la stessa, tuttavia, non possa ordinare la restituzione di una parte delle somme erogate in controprestazione, poiché risultando incontestato il corretto adempimento delle obbligo assunte dall'appaltatore, la stazione appaltante non ha alcun potere di alterare unilateralmente il sinallagma contrattuale originariamente pattuito.    TAR Liguria, sez. II, 3.9.2012, n. 1157 Le procedure con le quali le Regioni provvedono ad individuare i corsi da finanziare con contributi europei sono qualificabili alla stregua di appalti di servizi di cui all'allegato IIB, in quanto l'operatore economico privato non si assume alcun rischio d'impresa, mentre assume un rilievo secondario e non decisivo ai fini della qualificazione del rapporto il fatto che il servizio non venga erogato direttamente in favore dell’amministrazione aggiudicatrice, bensì della collettività. In particolare "Nel caso in cui siano rinvenibili nell’ambito del medesimo servizio sia elementi riconducibili all'appalto di servizi sia alle concessioni (come avviene quando il servizio è reso al pubblico ma è remunerato dall’amministrazione), il criterio da osservare ai fini della qualificazione del rapporto è infatti, nella prospettiva abbracciata dal codice dei contratti pubblici, quello della remunerazione (e del rischio di gestione) e la normativa applicabile sarà quella prevista per gli appalti di servizi".  Costituiscono principi generali e, quindi, applicabili anche agli appalti di servizi ex allegato IIB in forza dell'art. 27 d.lgs. n. 163/06: - l'art. 37, comma 7 d.lgs. n. 163/06 circa il divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti; - l'obbligo di sottoscrizione da parte di tutte le imprese partecipanti al RTI, nel caso in cui quest'ultimo non si sia ancora costituito.   Il TAR Liguria, Sez. II, 7.3.2014, n. 389 ha chiarito che il servizio di collaborazione sanitaria in ambito psichiatrico da affidare ad un professionista esterno "configura una tipologia di servizio espressamente contemplata dall’allegato II B del d.lgs. n. 163/2006, come tale soggetta all’applicazione delle fondamentali regole dettate dal codice per la disciplina della fase di affidamento".

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