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Si segnala la recente modifica legislativa effettuata nel corpo dell'art. 6, introducendo il comma 9-bis nella l. 27 ottobre 1988, n. 470 recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" da parte dell'art. 16, comma 3, d.l. 25 marzo 2019, n. 22 (cosidetto DL Brexit), convertito, con modificazioni, dalla l. 20 maggio 2019, n. 41 il quale prevede che "Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dei commi 1 e 3, hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica". Inoltre, sempre l'art. 16, comma 3 del d.l. n. 22/2019: - abroga l'art. 7 d.P.R. 6.9.1989, n. 223 che così stabiliva "1. Gli effetti della dichiarazione resa all'ufficio consolare, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, della legge, hanno decorrenza dalla data di ricezione della stessa da parte dell'ufficiale di anagrafe, qualora non sia stata già resa la dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero presso il comune di ultima residenza, a norma della vigente legislazione anagrafica"; - e chiarisce, con norma di diritto intertemporale, che "Le dichiarazioni di cui al presente comma presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora ricevute dall'ufficiale di anagrafe hanno decorrenza dalla medesima data"     E' stato pubblicato sulla G.U. n. 230 del 1° ottobre 2013 il d.P.C.M. 23 agosto 2013, n. 109 recante «Regolamento recante disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)», che ingloba nell'ANPR sia all'AIRE  che l'INA.   E' stato pubblicato sulla G.U. n. 211 del 10 Settembre 2012 li d.P.R. 30 luglio 2012, n. 154 recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di variazioni anagrafiche".   Esso andando a modificare il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento anagrafico della popolazione residente), ha previsto importanti novità in materia di anagrafe e di AIRE:   - modifica dell'art. 13, comma 3 con possibilità di utilizzare per le dichiarazioni anagrafiche il fax e gli strumenti telematici ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 445/2000;   - inserimento all'art. 13 del comma 3-bis con la specificazione dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento;   - sostituzione dell'art. 16, comma 2, che ora prevede che "2. Nel caso di persona che dichiari per sè e/o per i componenti della famiglia di provenire dall'estero, l'ufficiale di anagrafe dà comunicazione della dichiarazione resa dall'interessato all'ufficiale di anagrafe del comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica affinché questo, qualora non sia stata a suo tempo effettuata la cancellazione per l'estero, provveda alla cancellazione per emigrazione nel comune che ha segnalato il fatto. L'iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal comune di precedente iscrizione e non dall'estero; ove la cancellazione per l'estero sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione con provenienza dall'estero";   - il tempo per la registrazione anagrafe da parte dell'ufficiale di stato civile passa da tre a due giorni (art. 17, comma 1);   - nuovo testo dell'art. 18 "(Procedimento d'iscrizione e variazione anagrafica). - 1. Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), l'ufficiale d'anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle variazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni. 2. Nel procedimento d'iscrizione anagrafica per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dei cittadini iscritti all'AIRE, l'ufficiale d'anagrafe, effettuata l'iscrizione, provvede alla immediata comunicazione, con modalita' telematica, al comune di provenienza o di iscrizione A.I.R.E., dei dati relativi alle dichiarazioni rese dagli interessati, ai fini della corrispondente cancellazione anagrafica, da effettuarsi, con la medesima decorrenza di cui al comma 1, entro due giorni lavorativi. A partire dall'acquisizione dei dati degli interessati, il comune di cancellazione cessa di rilasciare la certificazione anagrafica. 3. Entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 2, il comune di provenienza degli interessati, sulla base dei dati anagrafici in suo possesso, inoltra al comune di nuova iscrizione, con modalita' telematica, le eventuali rettifiche ed integrazioni dei dati ricevuti, unitamente alla notizia di avvenuta cancellazione. Fino all'acquisizione dei dati, l'ufficiale d'anagrafe del comune di nuova iscrizione rilascia certificati relativi alla residenza, allo stato di famiglia sulla base dei dati documentati, e ad ogni altro dato detenuto dall'Ufficio. 4. Qualora, trascorso il termine di cui al comma 3, non si sia proceduto agli adempimenti richiesti, il comune di nuova iscrizione ne sollecita l'attuazione, dando comunicazione alla prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini da parte del comune inadempiente";   - introduzione dell'art. 18-bis con la previsione di un'apposita procedura di verifica da concludersi entro 45 giorni;   - introduzione dell'art. 19-bis per la risoluzione delle "vertenze anagrafiche" tra uffici anagrafici;   - modifiche in materia di schedario anagrafico (art. 20, comma 1).     Vedi, tuttavia, ora gli artt. 2-4 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (Gazz. Uff. n. 245 del 19 Ottobre 2012), con i quali si prevede, modificando l'art. 62 del CAD, l'istituzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) "che subentra all'Indice 3 nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero".

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