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ISCRIZIONE A FISIOTERAPIA L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 9 novembre 2018, n. 16 ha chiarito che "l diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971 n. 403, non consente ex se l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia né dà vita, nella fase di ammissione al corso universitario, ad alcuna forma di facilitazione, nemmeno se posseduto unitamente ad altro titolo di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale; l’iscrizione alla facoltà di Fisioterapia potrà quindi avvenire solo secondo le regole ordinarie che postulano il possesso di un titolo idoneo all’accesso alla formazione universitaria ed il superamento della prova selettiva di cui all’art. 4, l. 2 agosto 1999, n. 264"   LIMITI DI SPESA In G.U. n. 66 del 20.03.2015 il d.P.C.M. 31.12.2014 recante "Disposizioni per il rispetto dei limiti delle spese di personale e delle spese di indebitamento da parte delle università, per il triennio 2015-2017, a norma dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49". Si pubblica anche il testo del d.lgs. n. 49/2012 e ss.mm.ii.   DOTTORATO DI RICERCA Pubblicato sulla G.U. n. 104 del 6.5.2013 il d.m. 8 febbraio 2013, n. 45 recante il regolamento sulle «modalità di  accreditamento  delle  sedi  e  dei corsi di  dottorato  e  criteri  per  la  istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati». Si segnalano, per un primo commento, alcune importanti novità del decreto: - i corsi di dottorati di ricerca possono essere ora attivati non soltanto dalle Università ma altresì "qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate" (art. 2, comma 2, lett. b), purché accreditate ai sensi dell'art. 2, comma 3, tra le quali spicca l'assenza dello scopo di lucro; - introduzione del sistema di accreditamento consistente "nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento" (art. 3, comma 1); - obbligo per ciascun ciclo di dottorati della disponibilità ad attivare "un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilita' non puo' essere inferiore a quattro" (art. 4, comma 1, lett. c); - per i corsi di dottorato in convenzione "i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresi' assicurare, relativamente a ciascun corso di dottorato, il possesso dei requisiti [...] indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilita' di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato" (art. 4, comma 2); - possibilità nell'ambito delle convenzioni tra università di prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto (art. 4, comma 2); - maggiore flessibilità per la durata dei corsi di dottorato di ricerca, che ora possono superare anche i tre anni (art. 6, comma 1); - collegio dei docenti che è costituito "da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati. I regolamenti disciplinano le modalita' di presentazione e di accettazione delle domande di partecipazione al collegio dei docenti" (art. 6, comma 4); - opzionalità delle scuole di dottorato (art. 6, comma 5); - le università disciplinano con proprio regolamento le modalità di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica e della conseguente riduzione a un minimo di due anni del corso di dottorato. Cade il divieto di frequenza congiunta (art. 7); - fissato un termine annuale generale entro il quale le procedure (ad evidenza pubblica) per l'accesso al dottorato di ricerca, devono essere espletate ossia il 30 settembre (art. 8, comma 1); - possibilità di iscriversi al corso di dottorato purché si consegua la laurea entro il 31 ottobre (art. 8, comma 1); - obbligo di pubblicazione del bando anche in lingua inglese, nonché sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero (art. 8, comma 2); - sono stati «liberalizzati» i criteri di selezione, le prove orali e quelle scritte sono diventate soltanto "eventuali", mentre parrebbe obbligatoria la valutazione dei titoli (art. 8, comma 2, primo periodo); - bando può prevedere una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, in tal caso di possono stabilire modalità di svolgimento della procedura di ammissione differenziate nonché la formazione di graduatorie separate. Nel caso in cui i posti riservati non siano attribuiti, gli stessi possono essere resi disponibili per l'altra graduatoria (art. 8, comma 2, secondo periodo). Inoltre, Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento può essere riservata a soggetti che hanno conseguito in università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di dottorato (art. 8, comma 4); - il bando deve contenere l'indicazione del numero di borse di studio, nonché quello dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del d.lgs. 167/2011, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 l. n. 240/2010, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, e l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto previsto dal la normativa vigente sul diritto allo studio (art. 8, comma 3); - il titolo di dottore di ricerca viene abbreviato con «Dott.Ric.» ovvero «Ph.D.» (art. 8, comma 6); - possibilità di proroga per il tempo di conclusione del dottorato di ricerca ridotto a soli 6 mesi (art. 8, comma 6); - sembra che sia istituto una sorta di premio per il superamento di ciascuna singola annualità del corso di dottorato di ricerca, successiva al primo anno: "A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attivita' di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini" (art. 9, comma 3); - possibilità di istituire corsi di dottorato di ricerca industriale "con la possibilita' di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualifica zione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione" (art. 11, comma 2); - previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, i dottoranti possono svolgere attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attivita' di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attivita' clinico - assistenziale. Il limite delle quaranta ore annuali viene meno dal terzo anno di dottorato; (art. 12, comma 2); - I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 l. 13 agosto 1984, n. 476, "con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare" (art. 12, comma 4). Sembrerebbe, pertanto, che sia possibile per i dipendenti pubblici rinunciare al diritto dell'aspettativa/congendo straordinario. La disposizione non è affatto perspicua, in quanto non è dato comprendersi per quale ragione un dipendente pubblico debba rinunciare ad un tale diritto, piuttosto che decidere di volta in volta di non esercitarlo; - obbligo di deposito di copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale, oltre che nelle biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze, quantunque venga introdotto la possibilità per il collegio dei docenti di autorizzare l'indisponibili di parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia (art. 14, comma 3). La disposizione non è perspicua e pone dei dubbi di compatibilità costituzionale; - viene, infine, concesso poco tempo alle università per adeguarsi alle previsioni regolamentari (art. 15).

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