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Quantunque non direttamente riferita agli appalti la sentenza della Corte di Giustizia 27.02.2013, n. C-110/13, può assumere una valenza interpretativa utile nel nostro ordinamento anche in riferimento al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. m-quater) d.lgs. n. 163/06 "possono essere considerate «collegate»  [...] le imprese per le quali l’analisi delle reciproche relazioni giuridiche ed economiche riveli che costituiscono, tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, un’entità economica unica, anche qualora non intrattengano formalmente nessuna delle relazioni elencate all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, dello stesso allegato" alla Raccomandazione 2003/361/CE, il quale stabilisce che si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti: a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa; b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; c) un'impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima. Sempre la Corte UE conclude che "Sono ritenute agire di concerto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, del medesimo allegato le persone fisiche che si coordinano per esercitare sulle decisioni commerciali delle imprese interessate un’influenza che esclude che queste ultime possano essere considerate economicamente indipendenti l’una dall’altra. La realizzazione di questa condizione dipende dalle circostanze di specie, senza essere necessariamente subordinata alla sussistenza di rapporti contrattuali tra tali persone e neppure alla constatazione dell’intento, da parte loro, di aggirare la definizione di microimprese, di piccole e medie imprese contenuta nella raccomandazione in parola".

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