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A seguito dell'ordinanza della CGARS n. 534 del 12.09.2014 (vedi nota sotto) la Corte di Giustizia UE ha pronunciato l'interessante sentenza 22 ottobre 2015 in causa C-425/14, nella quale afferma la compatibilità con i principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione e con l'obbligo di trasparenza che ne deriva, della normativa nazionale che prevede l'esclusione automatica di un candidato o di un offerente da una procedura di gara di appalto per non aver depositato, unitamente all'offerta, l'accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità finalizzato a contrastare le infiltrazioni criminali nel settore degli appalti. Non può, invece, secondo la Corte, comportare l'esclusione automatica di un candidato o di un offerente l'assenza di dichiarazioni attestanti che lo stesso non si trova in situazioni di controllo o di collegamento con altri candidati od offerenti, non si sia accordato e non si accorderà con altri partecipati alla gara e non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima procedura.   Si segnala l'interessante ordinanza della CGARS n. 534 del 12.09.2014 di rinvio alla Corte di Giustizia UE della compatibilità con l'art. 45 della Direttiva UE 2004/18/UE dei cd. "Protocolli di legalità". La questione sollevata è la seguente: “1) se il diritto dell’Unione europea e, in particolare, l’art. 45 della direttiva 2004/18/CE osti a una disposizione, come l’art. 1, comma 17, della L. n. 190/2012, che consenta alle stazioni appaltanti di prevedere come legittima causa di esclusione delle imprese partecipanti a una gara indetta per l’affidamento di un contratto pubblico di appalto, la mancata accettazione, o la mancata prova documentale dell’avvenuta accettazione, da parte delle suddette imprese, degli impegni contenuti nei c.d. “protocolli di legalità” e, più in generale, in accordi, tra le stazioni appaltanti e le imprese partecipanti, volti a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli affidamenti di contratti pubblici; 2) se, ai sensi dell’art. 45 della direttiva 2004/45/CE, l’eventuale previsione da parte dell’ordinamento di uno Stato membro della potestà di esclusione, descritta nel precedente quesito, possa essere considerata una deroga al principio della tassatività delle cause di esclusione giustificata dall’esigenza imperativa di contrastare il fenomeno dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”. Ricordiamo che la questione dovrebbe essere affrontata anche (e forse sopratutto) in riferimento al contenuto non tipizzato dei protocolli, che possono contenere le previsioni più disparate, tenendo tuttavia presente che ora la previsione dell'art. 46, comma 1-ter del Codice dei Contratti pubblici, potrebbe, quantomeno sul piano fattuale, in parte allievare gli effetti maggiormente restrittive della concorrenza di tale problematica.

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