
Ricordiamo che ai sensi dell'art. 10, comma 3 d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in l. 23 giugno 2014, n. 89 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", viene statuito che "Il Ministro dell'economia e delle finanze individua, con proprio decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2014, le prestazioni principali in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 cui e' stato possibile ricorrere tra il 1° gennaio 2013 e la data di entrata in vigore del presente decreto. Entro 10 giorni dall'emanazione del decreto di cui al periodo precedente il Ministero pubblica sul proprio sito internet i prezzi relativi alle prestazioni individuate".
L'art. 26 l. n. 488/1999 dispone che "1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di sceltadel contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruita' economica.((Ove previsto nel bando di gara,)) le convenzioni possono essere stipulate con una o piu' imprese ((alle stesse condizioni)) contrattuali ((. . .)) proposte dal miglior offerente. 2. [...]. 3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti massimi, per l'acquisto di beni eservizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianzae di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3. 4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica unarelazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno. 5. [...]".
Secondo la previsione dell'art. 11, comma 6 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito in l. 15 luglio 2011, n. 111, si stabilisce che "Ove non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilita' erariale. Restano escluse dall'applicazione del presente comma le procedure di approvvigionamento gia' attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento".
Si ricorda ancora che ai sensi dell'art. 7, comma 2 d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni in l. 6 luglio 2012, n. 94 "Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 [dell'art. 1 l. n. 296/2006 N.d.A.], le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328", ivi compresi, ai sensi dell'art. 1, comma 150 l. 24 dicembre 2012, n. 228 "gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie".
Inoltre, l'art. 1, comma 1 d.l. 6.7.2012, n. 95 convertito in l. 7.8.2012, n. 135, ha statuito che "Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsiattraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilita' amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazionedell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488", fermo restando che l'art. 1, comma 154 l. n. 228/2010 ha precisato che "La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo piu' basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualita' e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza".
Finalmente con d.m. 15.09.2014 (G.U. 230 del 3-10-2014) è stata pubblicato l'elenco dei beni da utilizzarsi quale parametro di riferimento nell'indizione di gare al di fuori del sistema CONSIP. Nei successivi dieci giorni dovrebbero essere pubblicati sul sito del Ministero anche i prezzi di riferimento.