
NORMATIVA
ANAC: deliberazione n. 1134 dell'8 novembre 2017 recante "Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"
L’entrata in vigore delle Linee guida decorre dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Pubblicato il Correttivo al TU partecipate: d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica”. (GU n.147 del 26-6-2017).
Tra le novità di rilievo si segnala che:
- viene specificato che l’attività di autoproduzione di beni e servizi può essere strumentale agli enti pubblici partecipanti “o allo svolgimento delle loro funzioni” (art. 5);
- è confermata la possibilità per i Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano di deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione dell’art. 4 T.U. a singole societa' a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualita' della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attivita' svolta (art. 5);
- è fatta salva la facoltà, nel rispetto della disciplina europea, per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in societa' che producono servizi economici di interesse generale a rete anche fuori dall'ambito territoriale della collettivita' di riferimento, purche' l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica, fermo restando che per le società in house oltre l’80% del loro fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall’ente/enti pubblico/i soci, potendo agire fuori da tale ambito solo per il restante 20% (art. 5);
- è precisato dal d.lgs. che le pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla societa' partecipata con le somme accantonate nel fondo vincolato, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato (art. 14);
- sono escluse dall'applicazione del decreto le societa' destinatarie di provvedimenti antimafia nonché la Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.a. (istituita per il risanamento del banco di Napoli) (art. 18);
- è fissato al 31 luglio 2017 il termine per l’adeguamento delle società a controllo pubblico alle disposizioni sulla gestione societaria (art. 17);
- sono prorogati al 30 settembre 2017 i termini per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute e del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze (art. 25).
Il Consiglio di Stato, Commissione speciale, 14 marzo 2017 ha espresso parere favorevole con osservazioni n. 638 sullo Schema di decreto legislativo concernente "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", predisposto in attuazione attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2016 .
Con il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 in G.U. 8.9.2016, n. 210 è stato promulgato il Testo unico delle società a partecipazione pubblica. Ecco gli aspetti salienti:
a) nelle societa' a responsabilita' limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle societa' per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non puo' essere affidata al collegio sindacale (art. 3, comma 2);
b) la costituzione di nuove società partecipate puè avvenire soltanto se strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali dell'ente pubblico partecipante e possono costituirle o mantenerle purché svolgano alternativamente almeno una delle seguenti attività che devono costituire l'oggetto sociale esclusivo(art. 4, commi 1, 2, 4 e 5):
- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 d.lgs. n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalita' di cui all'articolo 17, commi 1 e 2. Secondo tali previsioni la quota di partecipazione del soggetto privato non puo' essere inferiore al 30% e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. Queste società non possono costituire nuove societa' e di acquisire nuove partecipazioni in societa'. Il divieto non si applica alle societa' che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti;
- servizi di committenza, ivi incluse le attivita' di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016;
c) al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresi', anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in societa' aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (art. 4, comma 3);
d) obbligo di motivazione analitica nel caso di costituzione di una societa' a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette (art. 5);
e) in caso di alienazione di partecipazioni sociali essa e' effettuata nel rispetto dei principi di pubblicita', trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che da' analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruita' del prezzo di vendita, l'alienazione puo' essereeffettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto (art. 10, comma 2);
f) le societa' a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonche', ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi (art. 14);
g) le societa' in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla societa' controllata. Inoltre, gli statuti delle societa' di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita' principale della societa'. Le societa' di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016 (art. 16);
h) le societa' a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicita' e imparzialita' e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (art. 19);
i) le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle societa' in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (art. 20);
l) le societa' a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (art. 22);
m) le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in societa' non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate (art. 24)
n) le societa' a controllo pubblico gia' costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento e' fissato al 31 dicembre 2017 (art. 26).
GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato, Sez. III, 24 ottobre 2017, n. 4902, ha ribadito la natura non eccezionale dell'affidamento di servizi pubblici mediante in house providing, confermando quanto ai presupposti di applicazione dell'istituto che:
- per il controllo analogo congiunto non è richiesto che ciascuno degli enti pubblici partecipanti eserciti un potere individuale su tale entità e che non sono previste quote minime di partecipazione al capitale sociale; viene precisato inoltre che la partecipazione dell'ente agli organi direttivi è soddisfatta dalla sottoscrizione del capitale sociale e dal fatto che singoli rappresentati possono essere espressione di varie o tutte le amministrazioni partecipanti. Il controllo può essere validamente utilizzato ricorrendo allo strumento convenzionale e va verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico, sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente;
- quanto alla prevalenza dell'attività in favore degli enti partecipanti è sufficiente che l'affidatario realizzi la parte più importante (o preponderante o prevalente) della propria attività con l'ente o con gli enti che lo controllano, non essendo richiesta l'esclusività dell'attività in favore degli enti controllanti.
Il Consiglio di Stato, Comm. spec., ha espresso il parere 29 maggio 2017, n. 1257, sullo Schema di Linee guida di aggiornamento predisposto da ANAC in materia di "prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.
Con sentenza 25 novembre 2016, n. 251, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge delega 7 agosto 2015, n. 124 (in parte qua l’art. 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7)) in attuazione della quale il d.lgs. n. 175 era stato emanato.
Il giudizio di costituzionalità è stato promosso dalla Regione Veneto in relazione agli artt. 3, 81, 97, 117, c. 2, 3 e 4, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., in quanto la fissazione dei principi e criteri direttivi sopra indicati eccederebbe le competenze statali in materia di tutela della concorrenza e coordinamento della finanza pubblica, invadendo sfere di competenze regionali nonché per violazione del principio di leale collaborazione perché dette disposizioni prescriverebbero, per l’attuazione della delega, una forma di raccordo con le Regione – il parere in Conferenza unificata – da ritenersi insufficiente, tenuto conto delle molteplici interferenze con le attribuzioni regionali.
Con la citata sentenza la Corte Costituzionale ha ritenuto fondato il ricorso in riferimento al principio di leale collaborazione in quanto il Governo doveva dare attuazione ai principi e criteri direttivi solo dopo aver svolto idonee trattative con Regioni ed Enti locali nella sede della Conferenza uni-ficata, sede più idonea per consentire l’integrazione dei diversi punti di vista e delle riserve degli enti territoriali coinvolti, tutte le volte in cui siano in discussione temi comuni a tutto il sistema delle autonomie, inclusi gli enti locali. Le norme impugnate sono state perciò dichiarate incostituzionali nella parte in cui prevedono che il Governo adotti i decreti attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata.
Sennonché la sentenza ha fatto salve le disposizioni attuative (dunque anche il d.lgs. n. 175/16). Si legge infatti in calce alla sentenza che la pronuncia di illegittimità costituzionale è “circoscritta alle disposizioni di delegazione della legge n. 124/2015 e non si estendono alle relative disposizioni attuative”.
Nel caso di impugnazione di tali disposizioni (ancora in sede costituzionale), dovrà essere accertata l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione. È perciò verosimile che il Governo convochi la Conferenza Unificata per sopperire al difetto procedurale in cui è incorso.
Con la deliberazione 25 ottobre 2016, n. 90, la Corte dei Conti, Sez. Controllo Liguria, ha chiarito che l'indennità di risultato è riconoscibile all'amministratore unico di una società partecipata nei limiti previsti dall’art. 1, comma 725, secondo periodo (effettiva produzione di utili e fino ad un massimo del doppio del compenso annuale), solo se l’onere complessivo a carico della società controllata non superi l’80 per cento di quello sostenuto nell’anno 2013 per la remunerazione del medesimo organo amministrativo della società partecipata.
Il predetto limite si applichi indifferentemente al trattamento economico complessivamente considerato, comprensivo del compenso fisso e della eventuale indennità di risultato.
Il nuovo testo unico di cui al d.lgs. n. 175/2016 tende ad uniformare la disciplina dei limiti remunerativi posti agli organi di amministrazione e controllo di tutte le società pubbliche, introducendo vincoli non più ancorati a parametri storici (il costo sostenuto nel 2013, con l’art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 95 del 2012) ovvero agli emolumenti percepiti da altri soggetti (i sindaci e presidente di province, con l’art. 1, commi 725 e seguenti, della legge n. 296 del 2006), ma ad indicatori dimensionali, qualitativi e quantitativi, riferiti alla medesima società (fatturato, numero di dipendenti, clienti serviti, etc.).
Apposito decreto ministeriale, previsto dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175 del 2016, dovrà stabilire i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurandola ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell’esercizio precedente (la norma espressamente precisa che, in caso di risultati negativi, attribuibili alla responsabilità dell’amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta).
Per gli amministratori delle società partecipate dagli enti locali (e dalle pubbliche amministrazioni) rimane in vita, in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale sopra citato, il limite finanziario costituito dal costo sostenuto per compensi all’organo di amministrazione nel 2013 (avente fonte nell’art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2015, interinalmente mantenuto in vigore dall’art. 11, comma 7, del nuovo testo unico fino all’emanazione del citato decreto ministeriale). In sostanza, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento di quanto complessivamente sostenuto nell'anno 2013