
SOTTOPRODOTTO
E' stato pubblicato in G.U. n. 38 del 15.2.2017 il d.m. 13 ottobre 2016, n. 264 recante "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti".
Il decreto ministeriale all'art. 4 tentando di dare elementi applicativi per aiutare l'interprete a individuare la categoria del sottoprodotto di cui all'art. 184-bis del d.lgs. n. 152/2006 dispone che (ex art. 4, comma 1):
" [...] in ogni fase della gestione del residuo,e' necessario fornire la dimostrazione che sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) e' certo l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana".