
TAR Lazio, Roma, I, 21 maggio 2018, n. 5599.
"La mera presenza di un rappresentante del concorrente alla seduta pubblica, privo di specifica procura alla rappresentanza legale dell’impresa, non vale a integrare la piena conoscenza del provvedimento in capo al concorrente e quindi non fa decorrere i termini per l’impugnativa del provvedimento in sede giurisdizionale.
Nel caso in cui il valore dell'appalto comprenda eventuali rinnovi e il modulo di offerta messo a disposizione non consenta di scorporare l'offerta per il solo importo a base d'asta, correttamente il concorrente parametra la propria offerta sull’importo complessivo dell’appalto, comprensivo dell’eventuale rinnovo, e non su quello a base di gara.
Le offerte vanno interpretate secondo i principi di buona fede, affidamento incolpevole e favor partecipationis".