
E' stato pubblicato in G.U. n. 130 del 7.6.2018 il d.lgs. 11 maggio 2018, n. 63 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commercialiriservate(segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti" che introduce un'importante novità nel panorama della protezione del proprietà industriale. Ecco le principali novità:
a) vengono modificati ed integrati numerosi articoli del d.lgs. 10.2.2005, n. 30 recante il "Codice della proprietà industriale" ed in particolare si stabilisce:
- all'art. 98 che "Costituiscono oggetto di tutela i segreti commerciali. Per segreti commerciali si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;b) abbiano valore economico in quanto segrete;c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete" (art. 3);
- all'art. 99 che "Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti,salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo", nonché che "siconsideranoillecite anchequandoilsoggetto,almomentodell'acquisizione, dell'utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenzao,secondole circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreticommercialieranostatiottenutidirettamenteo indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente" (art. 4);
- all'art. 121 che "Neiprocedimenti giudiziari relativi all'acquisizione, all'utilizzazioneoalla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice puo' vietare ai soggetti da lui nominati o delegati, alle parti e ai loro rappresentanti e consulenti, ai difensori, al personale amministrativo, ai testimoni, e agli altri soggetti che a qualunque titolo hanno accesso ai provvedimenti, agli atti eai documenti presenti nel fascicolo d'ufficio, l'utilizzo o la rivelazione dei segreti commerciali oggetto del procedimento che ritenga riservati. Il provvedimento di divieto di cui al primo periodo e' pronunciato su istanza di parte e mantiene efficacia anche successivamente alla conclusione del procedimento nel corso del quale e' stato emesso" (art. 5);
- all'art. 132 che "Intuttiiprocedimenticautelarirelativi all'acquisizione, all'utilizzazione o alla rivelazione illecite dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, il giudice puo', su istanza di parte, in alternativa all'applicazione delle misure cautelari, autorizzare la parte interessata a continuare ad utilizzare i segreti commerciali prestando idonea cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni subiti dal legittimo detentore" (art. 8);
b) sono poi modificati gli artt. 388 e 623 c.p. In particolare, ora quest'ultima stabilisce che "Chiunque, venuto a cognizione per ragioni del suo stato o ufficio,o della sua professione o arte, di segreti commerciali o di notizie destinate a rimanere segrete, sopra scoperte o invenzioni scientifiche, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto, e' punito con la reclusione fino a due anni. La stessa pena si applica a chiunque, avendo acquisito in modo abusivo segreti commerciali, li rivela o li impiega a proprio o altrui profitto.Se il fatto relativo ai segreti commerciali e' commesso tramite qualsiasi strumento informatico la pena e' aumentata.Il colpevole e' punito a querela della persona offesa".