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Cass. Civ., Sez. Unite, 12 aprile 2019, n. 10378 - Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 d.p.r. n. 602 del 1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.

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