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E' stata pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21.12.2016 la l. 11.12.2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019". Ecco le principali novità:  a) sono prorogati le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica sono prorogare al 31.12.2017,mentre quelli sulle parti comuni di edifici o che interessino tutte le unità immobiliari al 31.12.2021. Inoltre, sono inoltre inseriti i commi da 2-ter a 2-septies all’art. 14 d.l. 63/2013 convertito in l. 90/2013 prevedendosi la detrazione fiscale per le spese sostenute dal 1.1.2017 al 31.12.2021 (art. 1, comma 2, lett. a): - del 70% per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; - del 75% per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015; b) proroga al 31.12.2017 sia per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica e sia per interventi di ristrutturazione edilizia e di acquisto dei mobili oltre che sgravi per interventi antisismici per edifici ubicati in zone sismiche. In quest’ultimo caso la detrazione è pari al 70% e per le parti comuni all’art. 85%(art. 1, comma 2, lett. b e c e commi 3-7); c) sono confermate le disposizioni in materia di incentivi fiscali per l’acquisizione di beni strumentali e di investimenti in beni immateriali (art. 1, commi 8-13, 15 e 16); d) sono introdotte modifica alle disposizioni in materia di reddito d’impresa dei soggetti in regime di contabilità semplificata (art. 1, commi 17-19); e) riduzione del campo di applicazione delle imprese soggetto all’IRAP ossia 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività (art. 1, commi 20-23); f) possibilità di costituzione di un cd. “gruppo IVA” per i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo così come fissati dall’art. 70-ter d.P.R. n. 633/1972 con l’effetto che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi (art. 1, commi 24 – 31); g) ai sensi dell’art. 16 d.l. 18/2016 convertito in l. n. 49/2016 le imposte ipotecarie e catastali restano in misura fissa nel caso di trasferimento della proprieta' o di diritti reali su beni immobili emessi, a favore di soggetti che svolgono attivita' d'impresa, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli non più entro due anni bensì cinque anni con proroga della previsione al 31.12.2017 (art. 1, comma 32); h) sono introdotte modifiche all’art. 25-ter d.P.R. n. 600/1973 in materia di ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore (art. 1, comma 36); i) riduzione del canone di abbonamento RAI a 90€ (art. 1, comma 40); l) è prorogata al 2017 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 (art. 1, comma 42); m) per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (art. 1, comma 44); n) le società di gestione dei fondi comuni d’investimento sono escluse dall’addizionale del 3,5% prevista per per gli enti creditizi e finanziari dall’art. 1, comma 65 l. n. 208/2015, mentre gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi e dalle società di gestione dei fondi comuni d’investimento, sono deducibili nel limite del 96 % del loro ammontare (art. 1, comma 49); o) per le società sportive dilettantistiche a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2017, l’importo per l’applicazione del regime di favore di cui all’art. 2, l. n. 398/1991 è elevato a 400.000 euro (art. 1, comma 50); p) introduzione degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile nel TUB (art. 1, comma 51); q) il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2018, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (art. 1, commi 52-57); r) agli enti pubblici nonche' gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalita' civiche e solidaristiche e che promuovono e realizzano attivita' d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilita' sociale nonche' attraverso forme di mutualita', compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi è riconosciuto un contributo fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, per un massimo di 3.500 euro annui, nel limite delle risorse di cui al comma 63 del presente articolo per gli anni 2017 e 2018 (art. 1, commi 59-64); s) in materia di start up innovative di cui all’art. 29 d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni in l. n. 221/2012 a decorrere dall’anno 2017, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 sono aumentate al 30 per cento, mentre l’atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella citata sezione speciale di cui all’articolo 25, comma 8, è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria. Inoltre, è previsto che l’INAIL possa sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati all’attivazione di start-up innovative (art. 1, rispettivamente comma 66, lett. c, comma 69 e commi 82-84); t) introduzione di nuove disposizioni in favore delle societa' finanziarie che assumono partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative (art. 1, commi 75-80); u) viene sostituito l’art. 182-ter della legge fallimentare in materia di ristrutturazioni di debiti fiscali e contributi il quale ora stabilisce che “Art. 182-ter. — (Trattamento dei crediti tributari e contributivi). — 1. Con il piano di cui all’articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un’apposita classe. 2. Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L’agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L’ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all’agente della riscossione. Dopo l’emissione del decreto di cui all’articolo 163, copia dell’avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dagli articoli 171, primo comma, e 172. In particolare, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, l’ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l’ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento. 3. Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall’ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall’articolo 178, quarto comma. 4. Il voto è espresso dall’agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 5. Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell’ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis. In tali casi l’attestazione di cui al citato articolo 182-bis, primo comma, relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili; tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all’articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell’impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L’adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell’atto negoziale da parte del direttore dell’ufficio. L’atto è sottoscritto anche dall’agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L’assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell’accordo di ristrutturazione. 6. La transazione fiscale conclusa nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione di cui all’articolo 182-bis è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie” (art. 1, comma 81); v) è prevista la possibilità per gli enti di previdenza obbligatoria (anche per le forme di previdenza completamentare) di destinare somme, fino al 5% dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente per investimenti in attività con stabile organizzazione in ASEE che saranno esenti a fini dell’imposta sul reddito (art. 1, comma 88-95); z) Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse (art. 1, comma 99); aa) possibilità di istituire piani di risparmio a lungo termine non soggetti ad imposizione fiscale. Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (art. 1, commi 100-115); bb) istituzione della Fondazione per la creazione di un’infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell’alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca Human technopole (art. 1, commi 116-123); cc) nomina del Commissario straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 Spa in liquidazione e relative norme di corredo (art. 1, commi 126-139); dd) è introdotta una modifica (art. 26-bis) al Testo unico sull’immigrazione per stabilire un regime privilegiato per garantire il soggiorno di investitori extracomunitari (art. 1, comma 148) ee) è stato ulteriormente agevolato il rientro dei cd. “cervelli” in Italia con eliminazione del riferimento ai sette anni di permanenza in Italia di cui all’art. 44, comma 1 d.l. n. 78/2010 convertito in l. 122-2010 (art. 1, comma 149); ff) sono incrementati gli incentivi fiscali per i lavoratori dipendenti (e ora anche autonomi) che trasferiscono la loro residenza in Italia prevedendosi, tra l’altro, la riduzione dal 70% al 50% del reddito oggetto dell’imposta sui redditi. Viene, inoltre, prevista nel Testo Unici dell’imposta sui redditi, l’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia. Infine si stabilisce che per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d’imposta di validità dell’opzione esercitata dal dante causa l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione (art. 1, commi 150-159); gg) riduzione dell’aliquota INPS per i lavoratori iscritti alla gestione separata al 25% (art. 1, comma 165); hh) a decorrere dal 1º maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, è istituito l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica. L’indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui (art. 1, commi 166-186); ii) le prestazioni delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell’aderente, in forma di rendita temporanea, denominata «Rendita integrativa temporanea anticipata» (RITA), decorrente dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dei predetti requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio e consistente nell’erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto (art. 1, commi 188-192); ll) ulteriori disposizioni in favore dei pensionati (art. 1, commi 194-240 e commi 249-250); mm) riconoscimento del diritto all’astensione al lavoro per le lavoratrici autonomo per tre mesi (art. 1, commi 241-242); nn) disposizioni in favore dei lavoratori dei call center (art. 1, comma 243); oo) istituzione presso l’INPS del Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE) al fine di garantire la continuità del reddito degli operatori del settore della pesca, nonché ulteriori disposizioni in favore del settore (art. 1, commi 244-248 e commi 346-347); pp) modifica del sistema di tassazione degli studenti universitari il cui importo sarà stabilito da ciascuna università (art. 1, commi 252-289); qq) modifiche alle disposizione in materia di tutoraggio universitario (art. 1, commi 290-293); rr) ulteriori disposizioni in materia di università con istituzione del Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza (art. 1, commi 295-306 e commi 314-315); ss) al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua (art. 1, comma 308-310); tt) sono introdotte misure per la promozione delle forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (art. 1, comma 344-345); uu) disposizioni in materia di acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, secondo il quale per i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali (art. 1, comma 419); vv) le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 dell’art. 9 d.l. 66/2014 convertito con modificazioni in l. 89/2014, possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l’ANAC rilascia il codice identificativo di  gara (CIG) (art. 1, commi 420-423); zz) l’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 d.lgs. n. 50/2016 in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 (art. 1, comma 424); aaa) sono introdotte numerose disposizioni in materia di fiscalità locale. In particolare si stabilisce che i contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano come elusivi delle regole di cui ai commi da 463 a 484, sono nulli. Sono inoltre previsti interventi in materia di edilizia scolastica (art. 1, comma 480); bbb) sono introdotte nuove disposizioni in materia di depositi fiscali di prodotti energetici (art. 1, commi 535-536); ccc) a decorrere dal 1º gennaio 2018 i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi di cui al comma 540 è aumentata del 20 per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito (art. 1, commi 540-544); ddd) divieto di vendita online di biglietti da parte di soggetti diversi dagli organizzatori (art. 1 commi 545-546); eee) modifiche all’imposta sul reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria (art. 1, comma 547-567); fff) per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, nel rispetto dei princìpi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la gestione di tali attività è affidata a uno o più soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie (art. 1, commi 576-577); ddd) alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto, per l’anno 2017, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 100 per cento dei versamenti volontari effettuati, nell’ambito della propria attività istituzionale, in favore dei fondi speciali istituiti presso le regioni (art. 1, comma 578-581).

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