
E' stata pubblicata sulla G.U. n. 302 del 30.12.2016 la l. 28.12.2015, n. 208 recante "la legge di stabilità 2016". Ecco le principali novità:
a) è stato posticipato al 1° gennaio 2017 l’aumento dell’IVA previsto dall’art. 1 comma 718 l. n. 190/2014 che avrebbe dovuto iniziare a scattare il primo gennaio 2016, cosicché la previsione è ora la seguente “Fermo restando quanto previsto dal comma 207, e fatta salva l'adozione dei provvedimenti normativi di cui al comma 719: a) l'aliquota IVA del 10 per cento e' incrementata di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2017; b) l'aliquota IVA del 22 per cento e' incrementata di due punti percentuali dal 1° gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2018” (comma 6);
b) modifiche all’imposta municipale propria (IMU), che ricordiamo essere stata istituita dall’art. 8 d.lgs n. 23/2011 in forza del quale essa “sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili”(commi 10 e 11):
- con l’inserimento tra le fattispecie di riduzione della base imponibile del 50% di cui all’art. 13, comma 3 d.l. n. 201/2011 convertita con modificazioni in l. n. 214/2011 “per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»”;
- è stata abrogata la previsione dell’art. 13, comma 5 secondo periodo d.l. n. 201/2011 in forza della quale “Per i terreni agricoli, nonche' per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore e' pari a 75”;
- soppressione del comma 8-bis dell’art. 13 d.l. n. 201/2011 comportanti riduzioni all’imposta per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purche' dai medesimi condotti;
- soppressione della facoltà per le province autonome di Trento e Bolzano di prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta e' ridotta al 75 per cento (comma 53);
c) viene prevista l’esenzione dei terreni agricoli dall’IMU oltreché per i comuni montani nelle seguenti ipotesi (comma 13):
- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34;
d) modifica l'imposta unica comunale (IUC) ex art. 1 comma 639 l. n. 147/2013 in merito alla TASI (comma 14). Ricordiamo che “essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI)”, sennonché quest’ultima prima a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, essa ora non trova applicazione per “le unita' immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonche' dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9». Inoltre:
- cambia il presupposto impositivo della TASI essendo stato modificato il comma 669 dell’art. 1 l. n. 147/2013, il quale ora prescrive che “Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;
- viene ridotta la TASI in favore delle imprese costruttrici stabilendosi ora al comma 678 dell’art. 1 l. n. 147/2013 che “Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»”;
- sono aggiunti i seguenti periodo al comma 688 dell’art. 1 l. n. 147/2013 “Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore e' pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»”;
e) modifica all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) secondo cui “non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unita' immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica»” (comma 16);
f) modifica delle modalità di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E (commi 21-24);
g) abrogazione dell’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11 d.lgs. n. 23/2011 che avrebbe dovuto sostituire dal 1° gennaio 2016 “le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e' abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo” (comma 25);
h) sempre in materia di tributi locali ad eccezione della TARI e per gli enti in predissesto in dissesto “per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015” (comma 26);
i) proroga al 2018 dell’entrata in vigore dei nuovi sistemi di calcolo della base imponibile della TARI di cui ai commi 652 e 653 l. n. 147/2013 (comma 27), sennonché per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta e' ridotta al 75 per cento (comma 54);
l) le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «decreto legislativo n. 58 del 1998», sono trasferite all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo, mentre l'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31,comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari». Nell'albo sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le societa' di consulenza finanziaria (commi 36 e 37). Gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), Sezione A, su richiesta sono iscritti nell'albo di cui al comma 37 del presente articolo, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purche' in possesso dei medesimi requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti per questi ultimi a seguito del superamento di una specifica prova (comma 38);
m) trova applicazione l’imposta di registro agevolata del 2% (prima casa) di cui alla nota II-bis dell’art. 1 dell’allegato alla tariffa parte prima di cui al d.P.R. n. 131/1986 anche nel caso in cui l’immobile di cui l’acquirente sia proprietario acquistato con agevolazioni prima casa “sia alienato entro un anno dalla data dell'atto” (comma 55);
n) sempre in materia di agevolazioni per l’acquisto di immobili a finalità residenziale si stabilisce che “Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unita' immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo e' pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed e' ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi” (comma 55);
o) sostituzione l’art. 13 l. n. 431/1998 in materia di locazioni di immobili per finalità non commerciale (comma 59). Si prescrive:
- la nullità delle pattuizioni volte a determinare un canone superiore rispetto a quello del contratto scritto e registrato;
- incombe sul locatore l’obbligo di registrazione nel termine perentorio di 30 giorni e di comunicazione al conduttore e all’amministratore di condominio dell’avvenuta registrazione;
- termine di prescrizione di sei mesi dalla riconsegna dell’immobile per proporre da parte del conduttore l’azione di restituzione delle somme eventualmente versate in eccesso rispetto ai canoni del contratto registrato;
p) l’IRES passa dal 27,5% al 24%, mentre la ritenuta sui dividendi passa dal 1,375 % al 1,2% (commi 61 e 62);
q) modifica in materia di IRAP con esclusione dall’elenco dei soggetti passivi dei produttori agricoli titolari di reddito agrario, nonché le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, (commi 70 e 72). Si stabilisce, inoltre, che “Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attivita' svolta presso le medesime strutture piu' del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attivita' svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione e' comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale” (comma 125);
r) le detrazioni fiscali del 65% per le spese di riqualificazione energetica sono proroga al 31.12.2016. Inoltre Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in luogo della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalita' da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Analogo prolungamento di un anno per godere degli sgravi fiscali è stata prevista per le spese di ristrutturazione edilizia (comma 74). La detrazione del 65% viene estesa altresì alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unita' abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono (comma 88):
- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto;
s) in merito al cd. «bonus mobili» le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unita' immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unita' abitativa. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed e' calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non e' cumulabile con quello di cui alla lettera precedente del 50% per le spese di ristrutturazione edilizia (comma 75);
t) è stato istituito il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale (commi 76-84);
u) sono previsti contributi fino a 8.000€ per la sostituzione di autoveicoli inquinanti con mezzi di classe di emissione non inferiore a euro 5 dal primo gennaio 2016 al 31 marzo 2017 (commi 85 e 86);
v) ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione e' maggiorato del 40%. Tale incremento concerne anche i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di auto e veicoli a motore in genere (commi 91-94);
z) alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia e' attribuito un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonche' ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresi', non si applica alle imprese in difficolta' come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014. Il credito d’imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione (commi 98-110);
aa) modifiche al regime forfettario di cui all’art. 1 comma 54 l. n. 190/2014 prevedendosi altresì che “Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento” (commi 111 - 113);
bb) per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) (comma 114);
cc) previsioni speciali fiscali in favore dell’assegnazione o cessione ai soci di beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa (commi 115-121);
dd) sostituzione dell’art. 26 del TU in materia di IVA su variazioni dell’imponibile o dell’imposta, inclusa la modifica dei termini di accertamento ex art. 57 del precitato TU (comma 126-130 e 132);
ee) sostituzione dell’art. 43 del TU imposte sui redditi in merito ai termini di accertamento (comma 131);
ff) l’entrata in vigore delle disposizioni dell’art. 32 d.lgs. n. 158-2015 è anticipata al 1 gennaio 2016. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al periodo precedente, tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, possono essere allo stesso notificati dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, mediante posta elettronica certificata, con le modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria. Per i fini di cui al periodo precedente il contribuente deve manifestare la propria volonta' di ricevere gli atti della procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste. La notifica si intende comunque perfezionata nel momento in cui il gestore del servizio di posta elettronica certificata trasmette all'ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore del servizio di posta elettronica certificata del professionista trasmette all'ufficio. Se la casella di posta elettronica del professionista risulta satura, ovvero nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del professionista non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente (comma 133);
gg) riammissione dei contribuenti decaduti al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute (commi 134-138);
hh) modifiche alla disciplina del TU delle imposte sui redditi in merito ai Paesi con cd. Fiscalità privilegiata che ora si considerano tali laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 % di quello applicabile in Italia (commi 142-144);
ii) modifiche in materia di canone RAI che ora viene ridotto a 100€, sennonché “La detenzione di un apparecchio si presume altresi' nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016 e' ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione e' presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalita' definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validita' per l'anno in cui e' stata presentata”. Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Infine, non e' piu' esercitabile la facolta' di presentare la denunzia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento (commi 152-164)
ll) con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, e' riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorche' in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante (commi 178-181);
mm) per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme a euro 50.000 sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttivita', redditivita', qualita', efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con decreto, nonche' le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa (commi 182-189);
nn) modifiche all’art. 51 del TU imposte sui redditi in materia di determinazione del reddito da lavoro dipendente (comma 190);
oo) è confermata per l’anno 2016 l’aliquota del 27% per la gestione separata INPS (comma 203);
pp) Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonche' il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria sono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo obbligatorio e' aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa (comma 205);
qq) incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, nonché disposizioni straordinarie per il reclutamento di professori universitari (commi 206-212 e comma );
rr) modifica all’art. 29, comma 1 d.lgs. n. 165/2001 in materia di reclutamento dei dirigenti scolastici (commi 217 e 218, nonché commi 246-257 e 261);
ss) disposizioni transitorie in materia di assunzioni di personale da parte delle PP.AA. (commi 219-236);
tt) modifiche all’art. 6, comma 17 del d.lgs. n. 152/2006 in merito al divieto a svolgere attivita' di ricerca, di prospezione nonche' di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare nelle aree protette (commi 239-242);
uu) è istituito un fondo per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica (comma 258);
vv) viene modificato l’art. 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 in materia di soggetti ammissibili e tipologia di attività finanziabili Al fine di garantire la competitivita' della ricerca (comma 260);
zz) disposizioni in materia di pensioni (commi 264-300);
aaa) sono apportate modifiche all’art. 10, comma 2 d.l. n. 83/2014 convertito in l. 106/2014 in materia di credito d’imposta per migliorare la qualita' dell'offerta ricettiva per accrescere la competitivita' delle destinazioni turistiche che ora viene riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al comma 2 comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalita' previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite le disposizioni applicative. E’ attribuita altresì la delega per aggiornare tutti gli standard minimi, uniformi sul territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche (comma 320);
bbb) è abrogata la tassa di lusso sulle imbarcazioni da diporto di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (comma 366);
ccc) disposizioni in materia di tasse portuali (comma 367);
ddd) disposizioni in materia di sgravio dell’IVA per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunita' europea ai sensi dell’art. 38-quater d.P.R. n. 633/1972 (comma 368);
eee) istituzione delle «società benefit» (SB) che nell'esercizio di una attivita' economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o piu' finalita' di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunita', territori e ambiente, beni ed attivita' culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse (commi 376-384);
fff) a decorrere dall'anno 2016 e' istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico. La carta e' rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, previo pagamento degli interi costi di emissione, con i criteri e le modalita' stabiliti, sulla base dell'ISEE. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa (comma 391);
ggg) è istituito il «Fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile» alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni bancarie alle quali e' riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo. Tale credito d’imposta e' cedibile dai soggetti di cui al comma 392, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettivita' del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta e' esente dall'imposta di registro (commi 392-395);
hhh) disposizioni sulla Croce Rossa Italiana (commi 396 e 397);
iii) emanazione di previsioni di carattere generale in materia di rimborso da calamità naturali (commi 422-431);
lll) sono apportate alcune modifiche all’art. 41 d.lgs. n. 165/2011 in merito ai poteri ministeriali d’indirizzo nei confronti dell’ARAN (comma 468);
mmm) fino alla data del 30 settembre 2016, entro la quale si provvede al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015, avviati dalle amministrazioni competenti per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalita' turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonche' nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (comma 484);
nnn) per quanto concerne l’obbligo di approvvigionamento mediante CONSIP di cui all’art. 1, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 relativamente alle seguenti categorie merceologiche energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, si prevede che al posto degli attuali terzo e quarto periodo del precitato comma 7 la sostituzione con i seguenti “E' fatta salva la possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalita', a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorita' nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilita' per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti gia' stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma” (comma 494);
ooo) estensione gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali dell’obbligo di aderire alle convenzioni quadro CONSIP di cui al comma 449 dell’art. 1 l. n. 296/2006 (comma 495);
ppp) estensione generali a tutte le stazioni appaltanti e non più soltanto ai soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 della possibilità di aderire alle convenzioni quadro CONSIP ai sensi dell’art. 2, comma 573 l. n. 244/2007 (commi 496 e 497);
qqq) introduzione dell’obbligo per le societa' controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico di utilizzare i parametri di prezzo-qualita' di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 delle convenzioni quadro CONSIP (comma 498);
rrr) i soggetti aggregatori di cui all’art. 9 d.l. n.66/2014 convertito con modificazioni in l. n. 89/2014 possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 (comma 499);
sss) ora anche i comuni sotto i 10.000 abitanti, fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (obbligo di acquisire beni e servizi tramite convenzioni-quadro CONSIP o dal MEPA), possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 501);
ttt) obbligo per le amministrazioni pubbliche di acquisire beni e servizi tramite MEPA viene ora limitato agli acquisti pari o superiori a 1.000€, viene tuttavia esteso il mandato di CONSIP anche alle attività di manutenzione (commi 502- 504);
uuu) viene introdotto l’obbligo di programmazione per l’acquisizione di beni e servizi d’importo superiore a un milione di euro per le amministrazioni pubbliche che sono tenute ad approvare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantita', ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonche' pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorita' nazionale anticorruzione. La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi e' valutabile ai fini della responsabilita' amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonche' ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Sono altresi' comunicati e pubblicati con le medesime modalita' nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprieta' del committente o del fornitore di beni e servizi. La disposizione del precedente periodo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro (comma 505);
vvv) sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualita' di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Nei casi di indisponibilita' della convenzione stipulata da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall'Autorita' nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la predetta Autorita', sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individua, con proprio provvedimento, le modalita' per l'elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip SpA. I prezzi forniti dall'Autorita' ai sensi del periodo precedente costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall'Autorita' medesima (commi 507 e 508);
zzz) le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali (comma 509);
aaaa) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, come accertato dall'autorita' indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facolta' di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equita' o una revisione del prezzo medesimo. In caso di raggiungimento dell'accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile. Le parti possono chiedere all'autorita' che provvede all'accertamento di cui al presente comma di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalita' attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi (comma 511);
bbbb) al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita', fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali secondo quanto predisposto dall’AGID nel piano triennale per l’informatica nella PA (commi 512-520);
cccc) sono definite le procedure per conseguire miglioramenti nella produttivita' e nell'efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e nel rispetto della garanzia dei LEA (commi 521-547);
dddd) gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono tenute ad avvalersi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip. I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui sopra, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza (commi 548-550);
eeee) modifica all’art. 15, comma 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 in materia di contenimento della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera (comma 574), viene inoltre chiarito che “Le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale applicano ai pazienti, residenti in regioni diverse da quella in cui insistono le strutture, le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti nella regione in cui sono ubicate le strutture” (comma 577);
ffff) estensione delle infrazioni del codice della strada per la quale è possibile la rilevazione per le quali la contestazione immediata non e' necessaria essendo possibile la loro rilevazione per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature (comma 597);
gggg) i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2015 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 maggio 2016 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1º gennaio 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016 (comma 610);
hhhh) Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonche' alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, e' riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 (comma 618);
iiii) ai sensi dell’art. 1, comma 667 l. n. 190/2014 ai fini IVA sono da considerare in luogo dei soli libri “giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici” tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e ora anche ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica (comma 637);
llll) il numero di individui che si devono riunire per fruire dell’apposito fondo di cui al comma 637 dell’art. 1 l. n. 147/2013 destinato al sostegno delle imprese che si riuniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in reti di impresa aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attivita' innovative al fine di operare su manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione, ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli di attivita' di vendita non convenzionali e forme di collaborazione tra tali realta' produttive passa da almeno quindici ad almeno cinque (commi 641-643);
mmmm) a decorrere dal 1º gennaio 2016 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore (comma 645);
nnnn) è prevista la concessione di contributi ministeriali per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia (commi 647-649);
oooo) è stabilito il conferimento di benefici contributivi per gli autotrasportatori equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attivita' in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui (comma 651), sono inoltre previste modifiche per le deduzioni forfetarie delle spese non documentate disposte dall'articolo 66, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi (comma 652). Viene inoltre sostituito l’art. 46-ter alla l. n. 298/1974 in materia di documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali (comma 653);
pppp) per le societa' direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione delle societa' emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette societa'. Per ciascuna fascia e' determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione di dette societa' devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potra' comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni (comma 672);
qqqq) le societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' le societa' in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle societa' emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonche' agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.
La pubblicazione delle informazioni di cui sopra, relativamente ad incarichi per i quali e' previsto un compenso, e' condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta (commi 675-676);
rrrr) il potere di conferito al Presidente dell’ANAC adozione di misure straordinarie nei casi di cui all’art. 32 d.l. n. 90/2014 convertito con modificazioni in l n. 114/2014 viene esteso anche alle imprese che esercitano attivita' sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale (comma 704);
ssss) l'art. 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facolta' dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicita', ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano gia' avvalsi di tale facolta' prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012 (comma 739);
tttt) sono introdotte alcune modifiche di natura processuale alla cd. «Legge Pinto» (l. n. 89/2001) introducendo un rimedio preventivo nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresi' rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Mentre nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo costituisce rimedio preventivo la presentazione dell'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Talché diviene inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo. Sono, inoltre, indicate alcune fattispecie per le quali l’indennizzo viene escluso in radice. Infine sono aggiornati i parametri economici di quantificazione dell’equa riparazione ora di regola pari da 400€ a 800€ per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata puo' essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo (comma 777);
uuuu) a decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonche' al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro (commi 778-780);
vvvv) sono introdotte le seguenti modifica al codice del processo amministrativo (comma 781):
- in materia di ottemperanza all’art. 114, comma 4, lett.e ) si stabilisce che “Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalita' di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalita' non puo' considerarsi manifestamente iniqua quando e' stabilita in misura pari agli interessi legali”;
- viene introdotto uno specifico art. 71-bis per disciplinare gli effetti dell’istanza di prelievo “1. A seguito dell'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, puo' definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”;
zzzz) al fine di consentire la realizzazione e la piena operativita' di sistemi informatici idonei ad assicurare la completa automatizzazione di tutte le attivita' amministrative relative ai settori del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti liquidati a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, autorizzate dal Ministero della giustizia e senza oneri a carico della finanza pubblica, con i consigli dell'ordine circondariale forense per consentire che alcune unita' di personale dei predetti consigli dell'ordine vengano distaccate presso gli uffici giudiziari a supporto delle attivita' di cancelleria o di segreteria esclusivamente nei settori di cui al presente comma (commi 784-787);
aaaaa) sono costituite, con effetto dalle ore 00,00 del 23 novembre 2015, quattro societa' per azioni, denominate Nuova Cassa di risparmio di Ferrara Spa, Nuova Banca delle Marche Spa, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio Spa, Nuova Cassa di risparmio di Chieti Spa, di seguito denominate «le societa'», tutte con sede in Roma, via Nazionale, 91, aventi per oggetto lo svolgimento dell'attivita' di ente-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con riguardo rispettivamente alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Societa' cooperativa e alla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, in risoluzione, con l'obiettivo di mantenere la continuita' delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attivita' o le passivita' acquistate, in conformita' con le disposizioni del medesimo decreto legislativo (commi 842-861);
bbbbb) l’impiego dei contanti è consentito sotto i 3.000€ rispetto ai precedenti 1.000€ mentre rimane quest’ultimo limite per il pagamento delle pensioni (commi 898 e 899);
ccccc) al fine di promuovere l'effettuazione di operazioni di pagamento basate su carta di debito o di credito e in particolare per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, entro il 1º febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia (comma 900);
ddddd) viene abrogata al previsione del comma 1.1 dell’art. 12 d.l. n. 201/2011 convertito con modificazioni in l. n. 214/2011 che prevedeva che anche al di sotto del limite di 1.000€ i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unita' abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, dovevano essere corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e modalita' che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilita' anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore (comma 902);
eeeee) viene altresì abrogato il comma 4 dell’art. 32-bis d.l. n. 133/2014 convertito con modificazioni in l. n. 164/2014 il quale stabiliva che “Al fine di assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione delle infiltrazioni criminali e del riciclaggio del denaro derivante da traffici illegali, tutti i soggetti della filiera dei trasporti provvedono al pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto di trasporto di merci su strada, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario attraverso assegni, bonifici bancari o postali, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la piena tracciabilita' delle operazioni, indipendentemente dall'ammontare dell'importo dovuto. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni” (comma 903);
fffff) resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici (comma 904);
ggggg) l’imposta di registro per il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale passa dal 12% al 15% (comma 905);
hhhhh) ai fini della determinazione delle imposte sui redditi la rivalutazione per l’anno 2016 dei redditi dominicale e agrario passa dal 7% al 30% (comma 909), viene inoltre abrogato il comma 1 dell’art. 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (comma 913);
iiiii) disposizioni in materia di tassazione degli apparecchi legali da gioco nonché ulteriori disposizioni in questa materia (commi 918-946);
mmmmm) per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, e' concesso un contributo una tantum di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo (comma 984);
nnnnn) per l'anno finanziario 2016, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente puo' destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 985).