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L. 24.12.2012, n. 228 recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» pubblicata su G.U. n. 302 del 29-12-2012 - S.O. n. 212. Ecco le principali novità:   a) disposizioni sul contributo unificato: 1) nei processi civili dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge (1.1.2013) “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso” (commi 17 e 18); 2) per i ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del  d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito, il contributo dovuto passa da euro 1.500 a euro 1.800 (comma 25); 3) per i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il contributo dovuto è di euro 2.000 quando il valore della controversia è pari o inferiore ad euro 200.000; per quelle di importo compreso tra euro 200.000 e 1.000.000 il contributo dovuto è di euro 4.000 mentre per quelle di valore superiore a 1.000.000 di euro è pari ad euro 6.000. Se manca la dichiarazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 14, il contributo dovuto è di euro 6.000; 4) il contributo ordinario in materia di diritto amministrativo passa da 600 euro a 650 euro; 5) il contributo unificato in materia di impugnazioni nell’ambito della giustizia amministrativa (art. 13, comma 6-bis d.P.R. n. 115/2002) è aumentato della metà (comma 27); 6) le disposizioni di cui ai nn. 2)-5) si applicano ai ricorsi notificati successivamente al 1 gennaio 2013 (comma 29);   b) estensione della conoscenza degli indirizzi di posta elettronica di cui all’art. 16, comma 12 d.l. n. 179/2012 anche agli avvocati. Ricordiamo che tale elenco è costituito dagli indirizzi di posta  elettronica certificata sui quali le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 d.lgs. n. 165/2001 sono tenute a ricevere le comunicazioni e le notificazioni (comma 19, n. 1);   c) inserimento nel d.l. n. 179/2012 (comma 19, n. 2): - dell’art. 16-bis con il quale è disposto che, a decorrere dal 30 giugno 2014, nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite avrà luogo esclusivamente con modalità telematiche; - dell’art. 16-ter con il quale si attribuisce all’elenco di cui all’art. 16, comma 12 a decorrere dal 15 dicembre 2013 la funzione di rappresentare tutti gli indirizzi di posta elettronica delle PP.AA. ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale; - dell’art. 16-quater che modifica la l. n. 53/1994 in materia di notificazioni effettuate direttamente dagli avvocati. In particolare è stato introdotto in tale legge l’art. 3-bis “1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. 2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. 3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. 4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994». 5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere: a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante; b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto; c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti; d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario; e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato; f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto; g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2. 6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo”;   d) modifiche in materia di processo di esecuzione (espropriazione presso terzi), agli artt. 543, 547, 548 e 549 c.p.c.;   e) per quanto concerne la scuola: - disposizioni in materia di ferie del personale docente di ogni ordine e grado il quale è tenuto a fruire “delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Tale disposizione non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1º settembre 2013. (commi 54 e 56); - per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento (comma 149, lett. b); - obbligo di servirsi delle convenzioni quadro CONSIP da parte di tutti “gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie” (comma 150);   f) in materia di appalti pubblici modifica: - all’art. 1, comma 7 d.l. n. 95/2012, che ora così statuisce “7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre  2007, n. 244, quale  misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip  S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico” essendo state espunte le parole “sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione”. In tal modo si ritiene che per tali tipologie di forniture, i soggetti pubblici sopra elencati debbano necessariamente fornirsi tramite il mercato elettronica di CONSIP (comma 151); - all’art. 1, comma 13 d.l. n. 95/2012 che ora così statuisce “Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di  recedere in qualsiasi tempo  dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso  non  inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni  già eseguite  oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate  da Consip S.p.A.  ai  sensi dell'articolo 26, comma 1, della  legge  23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi  rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il  limite  di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488. Ogni patto contrario alla presente disposizione e' nullo. Il  diritto di recesso si inserisce automaticamente nei  contratti  in  corso  ai sensi  dell'articolo  1339  c.c.,  anche  in  deroga  alle  eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato  esercizio del detto  diritto  di  recesso  l'amministrazione  pubblica  ne  da' comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni  anno, ai fini del controllo successivo sulla gestione del  bilancio  e  del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4,  della  legge  14  gennaio 1994, n. 20” (comma 153); - vengono fatti salvi dalla nullità i contratti stipulati in violazione dell’obbligo di servizi di CONSIP o del mercato elettronico ai sensi dell’art . 1, comma 1 d.l. n. 95/2012 allorquando “il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza” (comma 154); - per quanto concerne le gare del Ministero del Tesoro (CONSIP) è stato così modificato l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 della l. 23 dicembre 1999, n. 488 “Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente” (comma 155); - sono previste ulteriori disposizioni di dettaglio ai commi 156, 157 e 158; - proroga dal 31 gennaio 2013 al 31 marzo 2013 del termine per l’attuazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 32 l. n. 190/2012 (cd. «anticorruzione»), il quale dispone che “le stazioni appaltanti  sono  in  ogni  caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati  a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione;  i tempi di completamento dell'opera, servizio  o  fornitura; l'importo delle somme liquidate” (comma 418);   g) fatte salve alcune eccezioni, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solo con oneri a carico dell'amministrazione richiedente (comma 59);   h) disposizioni in materia sanitaria a decorrere dal 1º gennaio 2013 (commi 82 e 84): - “ferma restando la competenza di autorità statale del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, nonché in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, le regioni devono farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni” (comma 82); - “sono altresì trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618”, lettera che stabilisce quale forma di assistenza “mediante il rimborso delle spese sostenute dall'assistito per sé o per i propri familiari aventi diritto, nei casi in cui non sia stato possibile stipulare le convenzioni previste dalla precedente  lettera a), ovvero le stesse per qualsiasi motivo siano cessate o sospese, nonché nel caso di prestazioni rientranti nei livelli stabiliti dal piano sanitario nazionale ma non ottenibili mediante le predette convenzioni; parimenti si  provvederà al rimborso quando per comprovati motivi di urgenza o di necessità l'assistito non abbia potuto far ricorso alle istituzioni od ai sanitari convenzionati”; - gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in  essere di appalto di servizi e di fornitura di  beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da  aziende ed enti del  Servizio sanitario nazionale, già ridotti del 5 per cento a in forza dell’art. 15, comma 13, lett. a) d.l. n. 95/2012 sono ulteriormente ridotti “del 10 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2013 e” per  tutta la durata dei contratti medesimi (comma 131, lett. a); - riduzione del tetto di spesa per i dispositivi medici dal 4,9 per il 2013 al 4,8 per il 2014 al 4,8 per il 2013 al 4,4 per il 2014 (comma 131, lett. b); - obbligo di pubblicizzare per l’Osservatorio dei contratti pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture  di  cui  all'articolo 7 del d.lgs. n. 163/2006 “dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi” (comma 133); - possibilità di introduzione del  cd. «risk management» in ambito sanitario da parte delle regioni (comma 134);   i) verifica straordinaria del personale del comparto sanitario (comma 88);   l) concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo secondo criteri e modalità definiti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo economico, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese (comma 95);   m) individuazione delle risorse disponibili per dare attuazione all’intervenuta dichiarazione d’incostituzionale (Corte Cost. n. 223/2012) sul taglio agli stipendi dei magistrati e alle retribuzioni dei dirigenti pubblici che superano i 90.000 euro (comma 98);   n) i processi pendenti aventi ad oggetto la restituzione del contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della base contributiva utile prevista dall'articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'articolo 37 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si estinguono di diritto (comma 99);   o) disposizioni per l’equipollenza di titoli di studio al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego (commi 102-107);   p) riduzione degli stanziamenti per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici (comma 108);   q) piano di controlli straordinari da parte dell’INPS (comma 109);   r) a decorrere dall'anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CUD in forma cartacea (comma 113);   s) sospensione della riforma delle province fino al 31 dicembre 2013, sicché “Nei casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle province, oppure la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle province nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di cui al testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali ai sensi della legislazione vigente, è nominato un commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 141 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013”;   t) ulteriori disposizioni in materia di acquisto di immobili di cui all’art. 12 d.l. n. 98/2011 “1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. 1-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente. 1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi gli enti previdenziali pubblici e privati, per i quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto. 1-quinquies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dai commi 1-ter e 1-quater, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica. 1-sexies. Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi Speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e finanziati con risorse aggiuntive ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88” (comma 138);   u) ulteriori restrizioni in materia di incarichi professionali da parte delle PP.AA.: - le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti (comma 146); - divieto di rinnovo degli incarichi professionali ex art. 7, comma 6 d.lgs. n. 165/2001, mentre “l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico” (comma 147); - nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del  d.lgs. n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore  al 90 per cento dell'intero fatturato trovano applicazione l’art. 7, commi 6 e 6-bis d.lgs. n. 165/2001 (comma 148);   v) limitazioni alla corresponsione dell’indennità di trasferimento di cui alla l. n. 86/2001 per il personale  delle Forze armate e delle Forze di polizia poiché  essa non trova applicazione “nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni” (comma 163);   z) avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'lSTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ammesso ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, ai sensi dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione (comma 169);   aa) ulteriori finanziamenti per le opere infrastrutturali ferroviarie ricompresi  nei  corridoi europei  TEN-T  e  inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche (comma 176);   bb) modifiche ad alcune disposizioni concernenti ANAS S.p.A. incluso lo slittamento del termine di adozione del nuovo statuto al 31 marzo 2013 (commi 179 e 180);   cc) modifiche al Codice delle leggi antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011 (commi 189-206);   dd) ulteriori fondi per il ponte sullo stretto di Messina (comma 213);   ee) disposizioni per Expo 2015 (commi 214-216);   ff) istituzione del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (commi 217-222);   gg) eliminazione della possibilità di imporre l'utilizzo  esclusivo  di  pneumatici  invernali e dell’ABS per le motociclette di cilindrata pari o superiore a 125 cc (comma 223);   hh) disposizioni in materia pensionistica (comma 231-249);   ii) incrementi del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio del FFO (commi 273 e 274);   ll) è istituito un credito d'imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio in favore degli studenti delle università di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (commi 285-287);   mm) istituzione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina (comma 301);   nn) modifiche in materia di IVA: - per il recepimento della direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010 (commi 324-335); - a decorrere dal 1º luglio 2013, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento (comma 480);   oo) modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e paternità, di cui al d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (commi 336-338);   pp) modifiche alla l. 1º aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti (comma 340);   qq) disposizioni in materia di farmacovigilanza (commi 342-348);   rr) per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (comma 381);   ss) modifiche alla disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’art. 14 d.l. n. 201/2011, fissando la scadenza al 30 giugno 2013 (commi 387-388);   tt) proroga dei termini in materia di giudici onorari al 31.12.2013 (comma 395);   uu) introduzione all’art. 35 d.lgs. n. 165/2001 dei commi 3-bis e 3-ter in materia di reclutamento del personale delle PP.AA. al fine di favorire l’ingresso del personale precario (comma 401);   vv) inoltre a decorrere dal 1º gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 165/2001, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato. Analogamente sempre a decorrere dal medesimo termine, per gli enti pubblici, il provvedimento di comando, di cui all'articolo 56, comma 3, del d.P.R. 3/1957, è adottato d'intesa tra le amministrazioni interessate, previo assenso dell'interessato (commi 413 e 414);   zz) proroga dei termini di cui ai commi 7, 10, 11 e 15 dell’art. 43 d.l. n. 201/2012 al 31.12.2013 in materia di Alleggerimento e semplificazione delle procedure, riduzione dei costi (comma 420);   aaa) spostamento del termine iniziale per gli incentivi per l’acquisto di autoveicoli a bassa emissione inquinante (comma 422);   bbb) per le società che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale, proroga del termine per la riduzione del personale ai sensi dell’art. 2 d.l. n. 95/2012 all'anno 2014 (comma 423);   ccc) disposizione in materia di proroga del termine di durata degli organi di vertice degli enti parco (comma 424);   ddd) proroga dei termini per gli incentivi per l’energia da fonte fotovoltaica di cui al d.m. 7.5.2012 (comma 425);   eee) posposizione dei pagamenti delle rate scadenti nell'esercizio 2012 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni all’anno successivo, senza applicazione di sanzioni ed interessi (comma 426);   fff) proroga di un anno del regime transitorio di cui all’art. 43, comma 12 d.lgs. n. 177/2005, il quale stabilisce ora che “I soggetti che  esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale  su qualunque  piattaforma  che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorità ai  sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per  cento di detto valore economico e i soggetti  di cui  al comma 11 non possono, prima del 31  dicembre  2013, acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici  di  giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica. Il divieto si applica  anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile” (comma 427);   ggg) modifiche alle disposizioni in materia di patto di stabilità di cui comma 2 dell'articolo 20 del d.l. n. 98/2011. Si stabilisce che “i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito” (commi 428-472);   hhh) Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di  impresa e di rideterminazione di valori di acquisto ai sensi dell’art. 2, comma 2 d.l. n. 282/2002 (comma 473);   iii) disposizioni in materia di macchina da gioco (commi 475-479);   lll) incremento detrazioni dei figli a carico e altre modifiche in materia di IRPEF (commi 483, 484 e 501);   mmm) introduzione della cd. «Tobin tax» (commi 491-500);   nnn) disposizioni a favore del contribuente in materia di riscossione d’imposte (commi 537-546);   ooo) nell’ambito della concessione di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative estensione della proroga al 31 dicembre 2020 ai beni demaniali “lacuali e fluviali” e per le finalità “sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto” (547).     Si ricorda che il Comunicato relativo alla l. 24.12.2012, n. 228, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)» pubblicato in G.U. n. 33 del 8.2.2013, provvede a rettificare l'art. 1, comma  340,  lettera  c),  capoverso  come segue "«Art.  6-bis»,  al  comma  3, quart'ultimo rigo, anziché: «, nel  rispetto  dell'allegato di cui alla direttiva, i criteri», leggasi: «, nel rispetto dell'allegato di cui alla direttiva 2010/53/UE, determina i criteri»".    FONTE DEL TESTO WWW.NORMATTIVA.IT

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