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Referenze bancarie  Con le sentenze nn. 1180 e 1181 del 13 giugno 2016 il TAR Milano, IV, chiarisce che la prescrizione della lex specialis di gara che imponga la presentazione di referenze bancarie “attestanti la capacità economica e finanziaria del Concorrente ad assumere gli impegni connessi all’esecuzione del presente appalto”, senza tuttavia imporre un contenuto specifico e peculiare, non implica il rilascio di referenze per così dire specifiche e calibrate “ad hoc” sulla gara in questione. Il rilascio della referenza su carta intestata dell’Istituto di credito ne comporta la riferibilità all’Istituto medesimo anche qualora la sottoscrizione del documento risulti illeggibile e salva la prova della sua radicale falsità. Ad ogni buon conto le referenze incomplete e irregolari possono beneficiare del ‘nuovo soccorso istruttorio’ delineato dagli artt. 38, c. 2 bis, e 46, c. 1ter, del d.lgs. n. 163/2006 e smi, applicabile secondo la più recente giurisprudenza in un ampio ventaglio di ipotesi. È irrilevante che il soccorso istruttorio non sia avviato d’ufficio dalla stazione appaltante ma soltanto a seguito della presentazione della documentazione da parte dell’interessato posto che la legge non vieta che l’esercizio dei poteri di soccorso istruttorio venga sollecitato, anche con la trasmissione di idonea documentazione a chiarimento di quanto già prodotto.

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