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T.A.R. Liguria, Sez. I, 28 gennaio 2019, n. 63 - Il certificato di agibilità (abitabilità) è un documento la cui funzione precipua è quella di attestare la regolarità urbanistica del bene, in tal modo garantendo, nell’ottica della sicurezza dei traffici, l’interesse dell’acquirente, assicurando la capacità del bene di assolvere alla funzione economico sociale cui è destinato e, quindi, tutelandone il legittimo godimento e la commerciabilità. All'acquirente di un immobile va riconosciuto un interesse specifico e tutelato a che lo stesso sia perfettamente conforme alla normativa urbanistica ed edilizia (Cons. Stato , sez. IV , 24/10/2012 , n. 5450). Pertanto, è rilevante che il provvedimento certificativo sia il più possibile completo e preciso. In particolare, l’istituto in esame, sin dall’origine, ha avuto la funzione di rendere “certa” la sussistenza delle condizioni idonee a garantire “la vivibilità e la salubrità degli ambienti” (si veda il r.d. 27 luglio 1934, n. 1265). Poco rileva, ai fini della fattispecie che ci occupa, il fatto che, nel passato, la normativa facesse riferimento sia all’”agibilità” che all’abitabilità, in quanto, con l’entrata in vigore del d.p.r. n. 380 del 2001, è “scomparso” il termine “abitabilità” (che si riferiva sostanzialmente agli immobili ad uso abitativo) in favore dell’unitaria espressione “agibilità degli edifici”. E’ significativo, al riguardo, che il titolo III del d.p.r. n. 380 del 2001 è rubricato “Agibilità degli edifici”, con ciò intendendosi l’unità immobiliare o fabbricato nel suo complesso. L’art. 24, comma 1, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, recante “certificato di agibilità,” (ora “agibilità” in seguito alla riforma operata dal d.lgs 222/16 che ha introdotto la c.d. segnalazione certificata di agibilità) definiva la funzione ed il contenuto di tale atto quale volto ad attestare >, fa comprendere come il certificato di agibilità non assume esclusivamente la ristretta funzione di garantire la conformità delle opere al progetto approvato, ma è volto ad accertare ed attestare che a seguito delle opere eseguite l’edificio (fabbricato) nel suo complesso abbia i requisiti sopra descritti e, quindi, sia, secondo la sua destinazione, effettivamente agibile, cioè utilizzabile secondo l’uso determinato. D’altronde, poiché plus semper in se continet quod est minus, il certificato di agibilità continua pur sempre a svolgere la sua funzione di accertamento della conformità o meno delle opere al progetto approvato. A conferma di quanto sin qui detto, infatti, si richiama l’insegnamento giurisprudenziale secondo il quale > (Cons.Stato sez. IV, 24/04/2018, n.2456).

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