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Il Consiglio di Stato con l'adunanza plenaria 18 marzo 2021 ritorna alla materia del diritto di accesso dei documenti amministrativi, questa volta, avuto riguardo alla particolare tematica di quando l'istanza ha ad oggetto documenti che vengono indicati come necessari o utili per finalità difensive in un giudizio attuale o proponendo. Ecco i principi di diritto statuiti: "a) in materia di accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell’istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l’ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare; b) la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell’art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all’autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull’accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990"       T.A.R. Liguria, Sez. I, 21 giugno 2017, n. 552 - Occorre rammentare che, ai sensi dell’art. 87, commi 2 e 3, c.p.a., nei giudizi in materia di accesso ai documenti amministrativi tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso. Il dimezzamento dei termini processuali, pertanto, comprende anche il termine per il deposito del ricorso nella segreteria del giudice. Nel caso in esame, come già rilevato, l'ultima notificazione del ricorso si è perfezionata per il suo destinatario in data 18 marzo 2017 e il deposito è stato eseguito in data 7 aprile 2017, quindi oltre il termine dimidiato di 15 giorni decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. Ne consegue la declaratoria di irricevibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a..     Con la sentenza 22/6/2016 n. 2750 il Consiglio di Stato (Sez. IV) ha chiarito che la pendenza di un procedimento penale che coinvolge il richiedente l'accesso (in qualità di imputato) ed il controinteressato (in qualità di testimone dell'accusa) non costituisce ex se ragione sufficiente a supportare un provvedimento di assenso all'ostensione dei documenti amministrativi. Ad avviso del Consiglio di Stato, la pendenza di un procedimento penale in capo al richiedente non esime l'Amministrazione dalla rigorosa verifica che la domanda ostensiva sia effettivamente e "necessariamente finalizzata all'esercizio del diritto di difesa" e, quindi, che in concreto esista una correlazione tra una situazione giuridicamente tutelabile del richiedente ed i documenti oggetto dell'istanza.  In difetto della dimostrazione di tale correlazione, il Consiglio di Stato ha ritenuto che, nella fattispecie, la richiesta d'accesso (illegittimamente assentita dalla PA) avesse i caratteri della genericità, essendo stata formulata "a tappeto con riferimento a procedimenti snodatisi in un lasso di tempo considerevole a una notevole distanza di tempo".

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