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a) Con la sentenza 12/12/2013 (causa C-327/12) la Quarta Sezione della Corte Giustizia CE ha ritenuto che gli articoli 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che impone alle Società Organismi di Attestazione un regime di tariffe minime per i servizi di certificazione forniti alle imprese che intendano partecipare a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.   Ad avviso della Corte di Giustizia, una siffatta normativa nazionale configura una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo 49 TFUE, ma è idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo di tutela dei destinatari di detti servizi. Spetta al giudice del rinvio valutare se, tenuto conto in particolare delle modalità di calcolo delle tariffe minime, segnatamente in funzione del numero delle categorie di lavori per le quali il certificato è redatto, la citata normativa nazionale vada oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo. b) Al fine di dirimere (nei termini sopra riportati) i quesiti sottopostigli dal Giudice nazionale italiano (Consiglio di Stato), la Corte di Giustizia ha svolto talune considerazioni circa la natura delle Società Organismi di Attestazione, rilevando che: sebbene l'esame dell'art. 40 del Codice Appalti prevede che le Soa svolgono attività di attestazione di natura pubblicistica, ciò non significa che le stesse partecipino ai pubblici poteri; l'attività delle SOA è sostanzialmente riconducibile ad un'attività libero professionale-intellettuale e, come tale, rientra nell'applicazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.L. n. 223/2006; secondo il diritto comunitario la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (in questo senso, tra le altre, sentenza 23 aprile 1991, Höfner e Elser, C‑41/90, Racc. pag. I‑1979, punto 21): le S.O.A. sono imprese a scopo di lucro, la cui attività presenta natura economica con l'assunzione dei rischi finanziari tipicamente imprenditoriali ed operano in un regime di concorrenza; l'attività di attestazione delle SOA non configura una partecipazione diretta e specifica all'esercizio dei pubblici poteri, con conseguente inapplicabilità alle stesse della deroga prevista dall'art. 51 T.F.U.E..

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